CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13396/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori,propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 giugno 2025 conla quale la Corte di Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenzaemessa dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Crotone in data 8ottobre 2024, li ha condannati per i reati di furto e rapina rispettivamentecontestati, previa revoca della pena accessoria dell’interdizione perpetua daipubblici uffici.2. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di impugnazione, lamenta carenza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penaleresponsabilità dell’imputato in relazione al furto di cui al capo B) nonché allamancata riqualificazione del fatto nel reato di favoreggiamento.La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna su elementi indiziari inidonei adimostrare il coinvolgimento morale o materiale del ricorrente nella sottrazionedell’autovettura di proprietà della persona offesa materialmente posta in esseredal correo [OSCURATO:PERSONA]; è stato in particolare rimarcato che il [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] nonsarebbero stati ripresi dai sistemi di videosorveglianza nell’atto di sottrarre l’automa immediatamente dopo mentre parcheggiavano la vettura sottratta acinquanta metri dall’abitazione del ricorrente.I giudici di appello, operando una presunzione iuris et de iure di concorso nelfurto, avrebbero dedotto la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] da una condotta successivaalla perpetrazione del furto, condotta -a giudizio della difesa- riconducibile almeno grave reato di favoreggiamento personale, essendosi il [OSCURATO:PERSONA] limitato adaiutare il [OSCURATO:PERSONA] ad assicurarsi il profitto del reato.La Corte distrettuale non avrebbe argomentato in modo specifico sull’elementopsicologico del reato di furto, deducendolo dal solo fatto di aver favorito la messain sicurezza del veicolo rubato, senza peraltro spiegare in modo razionale econvincente perché l’indizio del parcheggio debba dimostrare il coinvolgimentodel [OSCURATO:PERSONA] nel furto piuttosto che nell’ipotesi del favoreggiamento.3. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo di impugnazione, eccepisce violazionedegli artt. 62-bis, 133 cod. pen. nonché manifesta illogicità della motivazione inordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.La Corte distrettuale, con argomentazioni standardizzate e mere formule di stile,avrebbe fondato il rigetto su non specificati precedenti penali del ricorrente,senza tenere conto della deduzione difensiva relativa alla modesta entità delcontributo partecipativo del [OSCURATO:PERSONA].È stato, in proposito, affermato che la condotta accertata del ricorrente sarebbeconsistita unicamente nel trasporto e nel parcheggio della vettura sottratta dalComito, contributo realizzato nella fase post-esecutiva in assenza di elementidell’azione predatoria. La natura accessoria di tale condotta denoterebbe,pertanto, un’intensità del dolo ed un grado di partecipazione oggettivamenteinferiore rispetto a chi ha ideato e materialmente eseguito l’atto di sottrazione.4. [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo di impugnazione, lamenta inosservanzaed erronea applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. nonché carenza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua penaleresponsabilità in relazione alla rapina di cui al capo D).La Corte territoriale, limitandosi ad aderire acriticamente alle argomentazioni delprimo giudice, avrebbe omesso di argomentare in ordine alle specifiche doglianzededotte con l’atto di appello, fondando la decisione su argomentazioni,contraddittorie e manifestamente illogiche, basate su una interpretazione delleprove congetturale e difforme dalla realtà storica dei fatti come accaduti.La motivazione sui punti che attengono alla responsabilità penale del ricorrentesarebbe incompleta ed illogica perché i giudici di merito si sarebbero limitati adevidenziare condotte e circostanze che da sole non proverebbero, al di là di ogniragionevole dubbio, la sua responsabilità in ordine ai fatti contestatiLa difesa ha affermato, in particolare, che la visione dei filmati ripresi dalletelecamere di sorveglianza site nella prossimità dimostrerebbe l’inesattezza delleargomentazioni riportate nelle annotazioni di p.g. che, secondo il ricorrente,sarebbero fondate su giudizi personali, privi di precisione ed obiettività, avanzatidagli agenti di polizia giudiziaria che hanno visionato tali filmati.È stato rimarcato, in proposito, che né il [OSCURATO:PERSONA] né il [OSCURATO:PERSONA] sarebbero maicomparsi sulla via Diaz e che, di conseguenza, sarebbe del tutto erroneo quantoaffermato dai giudici di appello in ordine al fatto che il ricorrente sia transitatopiù volte in via Diaz, guardando all’interno del negozio teatro della rapina conconseguente travisamento del fatto; a giudizio della difesa, infatti, le riprese invia Trento, avrebbero volto lo sguardo in direzione dell’esercizio commerciale sitoin via Diaz.Peraltro, l’accertata distanza fra il punto in cui si trovava il [OSCURATO:PERSONA] e l’ingressodel negozio in cui si è svolta la rapina renderebbe del tutto impossibile quantoaffermato dai giudici di appello in ordine al fatto che il ricorrente avrebbe in piùoccasioni guardato all’interno dell’esercizio commerciale in questione.La difesa ha, altresì, affermato che l’ulteriore circostanza indiziaria valorizzata daigiudici di merito (utilizzazione da pare del [OSCURATO:PERSONA] del proprio telefono cellulareper inviare messaggi al [OSCURATO:PERSONA]) sarebbe destituita di fondamento; è stato, inparticolare, evidenziata la carenza di prova in ordine al fatto che la telefonata edi messaggi inviati dal ricorrente siano stati effettivamente inviati a FrancescoComito stante la mancata acquisizione dei tabulati telefonici da parte degliinquirenti.Infine, la Corte di merito, limitandosi ad affermare in modo presuntivo che ilricorrente ha svolto la funzione di palo, avrebbe ignorato la circostanza che ilPullano, al momento in cui è stata perpetrata la rapina, si trovava da diversiminuti all’interno della sua abitazione sita in via Trieste (come dimostrato dalleriprese in atti che non hanno registrato alcuno spostamento del [OSCURATO:PERSONA] dalla suaabitazione almeno fino alle 17.30), elemento fattuale ritenuto dalla difesa idoneoad escludere un suo coinvolgimento della rapina, anche e soprattutto inconsiderazione della mancanza di risultanze probatorie attestanti un concertooperativo tra gli imputati.5. [OSCURATO:PERSONA], con il secondo motivo di impugnazione, lamental’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 114 cod. pen. nonché carenzadella motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanzaLa motivazione non farebbe alcun riferimento all’apporto concreto in termini difunzionalità fornito dal [OSCURATO:PERSONA], limitandosi ad affermare che il ricorrente avrebberivestito la funzione di palo, con argomentazione assertiva che si pone incontrasto con il fatto che la rapina è stata perpetrata alle ore 16.48, momento incui il [OSCURATO:PERSONA] si trovava all’interno della sua abitazione.Il ruolo del ricorrente, pertanto, sarebbe contraddistinto da un’efficacia causaledel tutto marginale nell’esecuzione dell’evento predatorio che si sarebberealizzato anche in assenza del contributo del ricorrente. Da ciò consegue, adopinione della difesa, che il [OSCURATO:PERSONA] non ha rivestito il ruolo di palo, ruolo chepresuppone -secondo i giudici di legittimità- la piena consapevolezza dell’attivitàdelittuosa che gli esecutori materiali stanno compiendo e l’effettivapartecipazione del palo al momento della realizzazione del reato.6. [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo di impugnazione, lamenta inosservanzadell’art. 133 cod. pen. nonché carenza, contraddittorietà e manifesta illogicitàdella motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio inmisura superiore al minimo edittale.La Corte territoriale avrebbe omesso di valutare i criteri indicati dall’art. 133 cod.pen. e gli elementi dedotti nell’atto di appello idonei a giustificare una mitigazionedel trattamento sanzionatorio individuato dal primo giudice.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili per i motivi che seguono.2. Il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanzeprocessuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come èfisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità dielementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente per il reato difurto (vedi pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata).È stato in particolare evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano ripresi insieme,subito dopo aver parcheggiato l’autovettura sottratta alla persona offesa, lasciatain una via limitrofa all’abitazione del ricorrente. Tale ricostruzione risultacorroborata dall’assenza, all’ora dei fatti, di ulteriori veicoli ripresi mentre facevanoingresso e venivano parcheggiati in via Gorizia nonché dalla mancata rilevazionedi soggetti in transito nei pressi dell’autovettura parcheggiata. È stato, inoltre,correttamente valorizzato il dato per cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], circa un’ora e mezzaprima del furto della vettura, venivano ripresi dalle telecamere divideosorveglianza mentre commettevano un ulteriore furto in danno di TipaldiIn presenza di tali elementi fattuali, la Corte distrettuale ha qualificato come neutroil dato relativo alla mancata ripresa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’atto della sottrazionedel veicolo, ritenendo che le fonti probatorie acquisite rendano inequivoca ladinamica dei fatti oggetto di giudizio, con conseguente attribuzione dellaresponsabilità in assenza di significativi elementi di segno contrario.Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza edella razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini dicontraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato dilegittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e diprivilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsicon quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensiveprospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per laformazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificitàdel motivo di ricorso.3. Il secondo motivo è dedotto in carenza di interesse stante l'assoluta genericitàdel motivo di appello con cui era stato richiesto il riconoscimento delle circostanzeLa Corte di merito, pur investita della doglianza, non ha invero provveduto, nonrisultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo; questa constatazione,tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima,dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità.Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivodi appello era privo di qualsivoglia indicazione di elementi favorevoli ad unamitigazione della pena e, quindi, della necessaria specificazione degli elementi difatto e delle ragioni giuridiche idonee a sostenere l’invocata applicazione dell’art.62-bis cod. pen.Ciò premesso, deve applicarsi al caso di specie il principio di diritto in forza delquale è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso lasentenza che non abbia preso in considerazione deduzioni inammissibili ab origine,in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esitofavorevole in sede di giudizio di rinvio, stante la manifesta infondatezza ovvero lagenericità del motivo di appello (tra le molte vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019,Rv. 277281 – 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745–01; da ultimoSez. 4, n. 3965 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Karaci, non massimata).4. Il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] è articolato esclusivamente infatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restandoestranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementiprobatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi ediversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.Peraltro, deve essere rimarcato come la sentenza di appello oggetto di ricorso equella di primo grado siano conformi in ordine alle statuizioni oggetto di ricorso,con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lettecongiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo statorispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quelladel Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe ledecisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n.44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020,Capozio, Rv. 280654 - 01).4.1. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni chehanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso ilreato di rapina di cui al capo D), a seguito di una valutazione degli elementiprobatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle prove, confutando peraltro tutte le doglianzefattuali e giuridiche prospettate dalla difesa con l’atto di appello.Il pieno coinvolgimento del ricorrente nell’attuazione del programma criminoso,nonché il ruolo dallo stesso svolto quale vedetta e soggetto incaricato delcontrollo dell’esercizio commerciale preso di mira dal rapinatore -al fine diimpedire interferenze esterne e, così, assicurare un contributo causale all’azionedelittuosa- sono stati correttamente desunti da un complesso di elementiconvergenti.In particolare, i giudici di appello hanno valorizzato: la consolidata cointeressenzadelinquenziale (desunta dai pregressi rapporti intercorrenti tra i tre complici edalla partecipazione congiunta ai furti commessi nei giorni precedenti nonchénella stessa sera in cui è stata perpetrata la rapina); la presenza del [OSCURATO:PERSONA] inprossimità di via Diaz poco prima della commissione della rapina; l’atteggiamentodallo stesso tenuto, ritenuto sintomatico di un’attività di osservazione e controllo,in quanto transitava più volte dinanzi al locale; la scansione temporaledifferenziata con cui i complici si allontanavano dall’abitazione; il previosopralluogo effettuato sul luogo del delitto nonché la telefonata e i messaggiinviati dal [OSCURATO:PERSONA].4.2. La motivazione si fonda su valutazioni di merito che appaiono lineari,razionalmente motivate e prive di elementi che ne possano inficiarne la tenutasul piano della contraddittorietà o dell’evidente illogicità. Proprio per tale ragione,trattandosi di apprezzamenti di fatto sorretti da un impianto argomentativo logicoe coerente, gli stessi non possono essere oggetto di sindacato in questa sede,essendo riservati alla discrezionalità del giudice di merito e sottratti, pertanto, alcontrollo da parte del giudice di legittimità.4.3. Il ricorrente mira, infatti, a ottenere un riesame del compendio probatorio,nel tentativo di accreditare una ricostruzione alternativa, a sé più favorevole,senza tuttavia confrontarsi puntualmente con l’articolato e coerente percorsoargomentativo seguito dai giudici di appello.La difesa fa leva, in particolare, su elementi di prova ipotetici e negativi, suconsiderazioni, cioè, generiche ed astratte, abbandonando il piano dell'esperienzafenomenica per privilegiare ipotesi alternative allo scopo di sostanziare vizi diillogicità manifesta, in termini non ammissibili in sede di legittimità.A ciò va aggiunto che i presunti travisamenti indicati nel ricorso proposto dalricorrente hanno, in realtà, ad oggetto una considerazione parcellizzata ed4.4. La doglianza con cui il ricorrente eccepisce il travisamento del fatto conriguardo all’affermazione dei giudici di appello secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbeguardato all’interno del negozio teatro della rapina è priva del requisitodell’autosufficienza.[OSCURATO:PERSONA] intende ribadire il principio di diritto secondo il quale, allorquando ladoglianza abbia ad oggetto la valutazione di atti che contengono elementi diprova, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediantel’allegazione dell’elemento di prova asseritamente travisato dal decidente,dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità l’esame diretto dell’interofascicolo (vedi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 – 01;Sez. 6, n. 48611 del 02/11/2022, Calvetta, non massimata) e non potendo ilgiudizio di legittimità trasformarsi in una nuova e autonoma attività di ricerca eacquisizione degli atti del processo (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv.280419 - 01).Nel caso di specie il ricorrente, senza procedere alla necessaria allegazione equindi senza dare la prova della verità del dato probatorio invocato, ha affermatoche una corretta valutazione delle videoregistrazioni avrebbe dovuto indurre laCorte a ritenere indimostrato il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella commissione delreato di rapina con conseguente carenza del requisito dell’autosufficienza delricorso, che impone al ricorrente di fornire tutti gli elementi necessari a consentirealla Corte di legittimità il controllo della fondatezza della censura sulla base degli5. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Ed invero, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi regolatoridella materia, dando conto -con percorso argomentativo ineccepibile in punto dilogica oltre che puntualmente ancorato alle emergenze istruttorie- delle ragioniper le quali ha escluso la ricorrenza dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.In particolare, i giudici di merito hanno valorizzato, con apprezzamento di fattonon censurabile in questa sede, che l’apporto fornito dal [OSCURATO:PERSONA] non potevaritenersi di minima importanza, avendo il medesimo svolto un contributo causaletutt’altro che marginale e, anzi, funzionalmente decisivo ai fini della realizzazionee del buon esito dell’azione criminosa posta in essere dal correo.È stato, in proposito, rimarcato come il ricorrente, abbia garantito al [OSCURATO:PERSONA]“vigilanza e controllo dell’esercizio commerciale” preso di mira dai correi, cosìassicurando l’agevolazione dell’esecuzione e la successiva messa in sicurezza delprofitto illecito (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata).La Corte territoriale ha, pertanto, fatto corretto uso del principio di diritto secondocui, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minimapartecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficaciacausale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri,ma è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di unruolo di rilevanza del tutto marginale, tale che la sua mancanza non avrebbecomportato apprezzabili conseguenze sullo sviluppo della serie causale produttivadell'evento così da risultare trascurabile nell'economia generale dell'itercriminoso (vedi Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037–01; Sez. 6, n.34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857-01), irrilevanza non ravvisabile nel casodella condotta del ricorrente.6. Il terzo motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] non è consentito in sede di legittimità inquanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cuideterminazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro,Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali edimmuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primogiudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della elevatacapacità a delinquere del [OSCURATO:PERSONA] desumibile dall’intensità del dolo e daiprecedenti penali nonché della gravità delle condotte (vedi pag. 17 della sentenzaimpugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsiadeguatamente.[OSCURATO:PERSONA] intende ribadire, in proposito, il consolidato orientamento di questaCorte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamentosanzionatorio, secondo il quale la determinazione della pena costituisce il risultatodi una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementiofferti dalla legge, sicché l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste soloallorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nelcaso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente ilrichiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementidi cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276288 – 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, Haddi, non massimata).7. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 06 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]