CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 18823/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui viene denunciata la violazione di legge in relazione all'art. 195, comma 4, c.p.p. per avere la Corte d'appello di Salerno ritenuto raggiunta la prova circa la distruzione o, comunque, l'occultamento delle scritture contabili obbligatorie (al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto) da parte dell'imputato sulla base delle dichiarazioni de relato del teste della polizia giudiziaria, non è fondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Rilevato, a tal proposito, che il ricorso non contiene alcuna puntuale e logica critica a quanto affermato su tale punto dalla Corte d'appello, la quale ha chiarito che, pure non tenendo conto di quanto riferito dall'amministratore giudiziario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] al teste di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA], certa sarebbe stata la valutazione sui fatti di reato così come risultante dalla sentenza di primo grado, vista la mancata disponibilità da parte dell'impresa delle scritture contabili obbligatorie relative al periodo durante il quale l'imputato era stato amministratore della società. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui viene contestata la inosservanza della legge penale per avere il giudice di appello desunto la circostanza della istituzione delle scritture contabili obbligatorie dal riferito ritrovamento nella contabilità di altre aziende di fatture attribuibili alla CAM s.r.I., nonostante si trattasse di documenti non acquisiti né nella fase delle indagini preliminari né nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità. Il motivo, in particolare, riproduce profili di doglianza già adeguatamente esaminati e disattesi dal giudice di seconde cure, asserendo peraltro l'apoditticità di una motivazione che, invece, la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità. Peraltro, in base alla giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto (come avvenuto nel caso di specie) può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]