CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27934/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Rep. (I ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 8555 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] società cooperati- va ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51B13 E512W), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58B13 E512B), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66B27 E512K) e Pao- lo Panariti (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60L14 H5010) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (P.I.: 00605940980), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69A01 C118A) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75R54 C312N) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA]- NA in liquidazione (P.I.: 00501760185)1 in persona del legale rappresentante pro tempore PICCIONI Gianmario (CF.: [OSCURATO:PERSONA] 63M07 I827U) MERLO [OSCURATO:PERSONA] (CF.: [OSCURATO:PERSONA] 65P59 I827M) Ric. n. 8555/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 1 di 6 [OSCURATO:PERSONA] S.C.A. (P.I.: 00639400183)1 in persona del legale rappresentante pro tempore CASSINERI Fabio (C.F.: non indicato) MELONI Cristina (CF.: non indicato) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 03285880104), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (P.I.: 00884060526), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Mila- no n. 333/2021, pubblicata in data 2 febbraio 2021 (e notifi- cata in data 5 febbraio 2021); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 12 luglio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Per quanto emerge dagli atti, nel corso di una procedura ese- cutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di una società, cui era subentrato il socio [OSCURATO:PERSONA], il creditore intervenuto [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposi- zione avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale era stato dichiarato esecutivo il piano di riparto. L'opposizione è stata accolta dal Tribunale di Pavia, che ha re- vocato l'ordinanza impugnata, accertando il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]. di partecipare alla distribuzione in quanto titolare di crediti privilegiati. L'appello, avverso tale decisione, proposto dal [OSCURATO:PERSONA] del Nordest soc. coop., è stato dichiarato inammissibi- le dalla Corte di Appello di Milano. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA] del Nordest soc. coop., sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. n. 8555/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 2 di 6 Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Il consorzio ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso si denunzia «Nullità della sentenza per falsa applicazione dell'art. 618, comma secondo c.p.c. e violazione dell'art. 323 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma primo, n° 4 c.p.c.». La corte di appello ha dichiarato inammissibile l'appello del [OSCURATO:PERSONA] del Nordest soc. coop., in quanto l'oggetto della presente controversia è una opposizione agli atti esecu- tivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (segnatamente una opposizione in sede distributiva, avanzata avverso l'ordinanza dichiarativa dell'esecutività del piano di riparto, che, per espressa disposi- zione dell'art. 512, comma 1, c.p.c., è impugnabile nelle for- me e nei termini di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c.), onde la sentenza che la definisce in primo grado non è appellabile, ai sensi dell'art. 618 c.p.c., ma solo direttamente ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost.. La società ricorrente sostiene che in realtà, nel caso di specie, sarebbe stato ammissibile l'appello da essa proposto, sulla ba- se del cd. principio dell'apparenza nell'individuazione dei mez- zi di impugnazione, in quanto il tribunale avrebbe espressa- mente (sebbene erroneamente) qualificato l'opposizione in Ric. n. 8555/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 3 di 6 termini di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.. Tale qualificazione emergerebbe, a suo avviso, dall'epigrafe della decisione di primo grado, in cui l'oggetto del giudizio è indicato come "opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c.", e ciò sebbene la stessa ricorrente, quale opposta, avesse espressamente fatto presente che si trattava di «controversia distributiva ex art. 512 c.p.c., che mutua le forme dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.». Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, ai fini dell'operatività del principio richiamato dalla ricorrente (cd. principio dell'apparenza per l'identificazione del mezzo di im- pugnazione), è necessario che il giudice "a quo" abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta e non abbia com- piuto, con riferimento ad essa, affermazioni meramente gene- riche (cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4507 del 28/02/2006, Rv. 588209 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11012 del 14/05/2007, Rv. 597778 - 01, con specifico riferimento all'irrilevanza della mera indicazione dell'oggetto della controversia risultante dall'intestazione del provvedimento; Sez. 2, Sentenza n. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652 - 01; cfr. altresì: Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960 - 01.; Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421 - 01). 3. Nella specie, dalla decisione di primo grado non emerge af- fatto un espresso e specifico intento di precisa qualificazione dell'opposizione da parte del giudice. L'indicazione di "opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c.", contenuta esclusivamente nell'epigrafe di tale decisione, è del tutto generica e non può quindi ritenersi idonea a esprimere univocamente e in modo specifico l'eventuale intenzione del giudice di qualificare in un determinato senso l'opposizione stessa. Ric. n. 8555/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 4 di 6 D'altra parte, nella motivazione della sentenza non vi è alcuna esplicita qualificazione dell'opposizione in termini di opposizio- ne all'esecuzione. Anzi, lo stesso passaggio, espressamente riportato dal tribu- nale nella sentenza di primo grado, delle difese dell'opposta (attuale ricorrente) in ordine alla corretta qualificazione dell'opposizione in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 512 e 617 c.p.c., contrariamente a quanto so- stiene la ricorrente stessa, non essendo in alcun modo sotto- posto a critica né essendo oggetto di alcuna ulteriore conside- razione da parte del giudice, potrebbe addirittura deporre nel senso di una implicita qualificazione della controversia nei cor- retti termini di opposizione distributiva, soggetta al regime di cui all'art. 617 c.p.c., cioè nei termini in definitiva espressa- mente invocati dalla stessa parte opposta e non confutati dal giudicante. In ogni caso, al più si deve ritenere che nella decisione di pri- mo grado manchi del tutto un espresso e specifico intento qualificatorio dell'opposizione. In siffatta situazione, la qualificazione della domanda spettava pertanto al giudice dell'impugnazione, che l'ha correttamente effettuata nei termini sopra richiamati, altrettanto corretta- mente facendone discendere l'inammissibilità dell'appello. 4. Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: Ric. n. 8555/2021 - Sez. 6-3 - Ad. 12 luglio 2022 - Ordinanza - Pagina 5 di 6 - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricor- rente, liquidandole in complessivi C 10.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia do- vuto), a norma del