CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05062/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 29845/24 Alma OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.334 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo con cui si deduce violazione di legge in ordine all'omessa traduzione dell'imputato detenuto all'udienza preliminare e conseguenti nullità degli atti successivi è manifestamente infondato tenuto conto che, come correttamente rilevato dalla decisione impugnata, il Giudice non era a conoscenza dello stato detentivo, né la difesa ha fatto presente tale evenienza tanto da richiedere un semplice rinvio al solo fine di munirsi di procura speciale per eventuale rito alterativo, evenienza ben diversa da quella che si assume sia stata riferita (ma non dimostrata) e non verbalizzata; ritenuto che manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo con cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, avendo la Corte territoriale fatto pertinente richiamo ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. determinando la pena in misura prossima al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis