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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18066/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito; che, inoltre, tale doglianza tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato (si veda pagina 2 della sentenza impugnata, ove si rileva come la predisposizione di una falsa documentazione reddituale da parte dell'imputato, al fine di ottenere dall'istituto di credito un finanziamento che altrimenti non gli sarebbe stato concesso, integrasse pienamente, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di truffa contestata in rubrica); che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato in ragione della inammissibilità della relativa richiesta formulata nell'atto di appello, non risultando supportata da specifiche e motivate deduzioni che era onere della difesa prospettare in tale sede (cfr. Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo, Rv. 287460 - 01); che a tale riguardo deve osservarsi come la inammissibilità del motivo d'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359 - 01);che, nel caso di specie, risulta quindi irrilevante il riscontro offerto al riguardo dalla Corte d'appello, pur dovendosi segnalare come lo stesso riusultasse erroneo perché la rilevata incompatibilità con la già concessa sospensione condizionale della pena risultava insussistente con riguardo al tempus commissi delicti, considerato che essa, prevista dall'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione, il disposto di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato (Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354 - 01; Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, V., Rv. 286751 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del 0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito; che, inoltre, tale doglianza tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato (si veda pagina 2 della sentenza impugnata, ove si rileva come la predisposizione di una falsa documentazione reddituale da parte dell'imputato, al fine di ottenere dall'istituto di credito un finanziamento che altrimenti non gli sarebbe stato concesso, integrasse pienamente, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di truffa contestata in rubrica); che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato in ragione della inammissibilità della relativa richiesta formulata nell'atto di appello, non risultando supportata da specifiche e motivate deduzioni che era onere della difesa prospettare in tale sede (cfr. Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo, Rv. 287460 - 01); che a tale riguardo deve osservarsi come la inammissibilità del motivo d'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359 - 01);che, nel caso di specie, risulta quindi irrilevante il riscontro offerto al riguardo dalla Corte d'appello, pur dovendosi segnalare come lo stesso riusultasse erroneo perché la rilevata incompatibilità con la già concessa sospensione condizionale della pena risultava insussistente con riguardo al tempus commissi delicti, considerato che essa, prevista dall'art. 61-bis legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'art. 71, comma 1, lett. i), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, non si estende ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, trovando applicazione, per la natura sostanziale della previsione, il disposto di cui all'art. 2, quarto comma, cod. pen., che, in ipotesi di successione di leggi penali nel tempo, prescrive l'applicazione della norma più favorevole all'imputato (Sez. 5, n. 45583 del 03/12/2024, Tronco, Rv. 287354 - 01; Sez. 3, n. 33149 del 07/06/2024, V., Rv. 286751 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del 0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M
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