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CassazionedecretoSezione LDecisione del 26 marzo 2024

Cassazione n. 14250/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3114-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 444/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 18/07/2022 R.G.N. 534/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza in atti, pronunciando sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva Oggetto R.G.N.3114/2023 Cron.

Rep.

Ud.26/03/2024 CC parzialmente accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo n.486 del 2020, in accoglimento del gravame ha riformato l'impugnata sentenza ed ha perciò rigettato integralmente l'opposizione proposta in primo grado da [OSCURATO:SOCIETA] avverso il decreto ingiuntivo che la condannava al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di € 626,81, a titolo di compenso per lavoro festivo.

Il giudice di primo grado, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo, già emesso a favore del lavoratore per 626,81 €, aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di soli 79,16 euro.

La Corte d'appello, in accoglimento del gravame del lavoratore, osservava che il chiaro tenore della norma di cui all’art. 22 lett.

A) del CCNL, relativa proprio al trattamento per i giorni festivi, non lasciava spazio ad interpretazioni alternative, posto che la norma invocata testualmente prevedeva che il trattamento retributivo previsto per i giorni festivi specificamente elencati all'art. 21, comma 1 lett.

B e C, (giorni all'evidenza valutati contrattualmente in maniera diversa dalle ordinarie festività come la domenica), fosse maggiorato ai sensi dell'art. 20 (ovvero per il festivo diurno pari al 50% e per quello notturno pari al 75% della paga base), e si aggiungesse al normale trattamento dovuto.

Detta interpretazione era stata avallata dall'interpretazione autentica fornita in data 24/2/2021 dall'Associazione FISE Ambiente firmataria del CCNL come documentato in atti.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. con due motivi di ricorso ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

Ragioni della decisione 1.-Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli ex artt. 20, 21 e 22 del [OSCURATO:PERSONA] Assoambiente ex art. 360 c.p.c. n. 3 error in iudicando, perché la Corte d'appello aveva errato ad interpretare l'art.22 del [OSCURATO:PERSONA] Assoambiente quando ha riconosciuto il pagamento della doppia giornata, oltre la maggiorazione, per quelle prestazioni rese nei giorni festivi - come Natale, Capodanno, Epifania, ecc. -indicate dall'articolo 21 comma 1, lett. b) e c).

Tale interpretazione non meritava di essere accolta in quanto non si fondava su una lettura logico sistematica di tutte le disposizioni delCCNL di settore in tema di festività.

Al fine di confutare la tesi della cosiddetta doppia giornata per la fattispecie dedotta in giudizio andava infatti analizzata la normativa codicistica nel suo complesso. 2.-Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento derivante dalla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c. error in procedendo.

Errore di percezione del contenuto del documento prodotto da controparte denominato parere FISE e rappresentato dalla mail del 24/2/2021.

Nel caso di specie la Corte d'appello aveva utilizzato informazioni probatorie che non sarebbero esistite nel processo ma che tuttavia avevano illegittimamente sostenuto la decisione che ha definito il giudizio di merito; il riferimento alla mail del 24/2/2021 citata in sentenza, prodotta dal lavoratore nel giudizio d'appello (doc. 3) era affetto da errore di percezione del giudicante perché non rappresentava un'interpretazione autentica dell'associazione FISE Assoambiente ma soltanto una fotocopia di una comunicazione trasmessa in via ufficiosa. 3.- Il ricorso deve ritenersi inammissibile perché sulla questione relativa alla interpretazione della art. 22 lettera A) del CCNL e del trattamento dovuto al lavoratore per le giornate festive, specificamente indicate di cui all'articolo 21, comma 1 lett.

B) e C), deve ritenersi si sia formato il giudicato a seguito della sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva accolto nella prima parte della motivazione la tesi del lavoratore in merito all'interpretazione di tale norma, così statuendo: “laddove la prestazione lavorativa è resa nel giorno festivo la stessa debba essere compensata con un trattamento retributivo ordinario doppio (uno per la festività perduta e una per il giorno lavorato), oltre alla maggiorazione propriamente detta, prevista per compensare la maggiore pelosità del lavoro svolto in giorno festivo." Il giudice di primo grado aveva tuttavia sostenuto che la retribuzione dovuta in base alla norma collettiva fosse stata nei fatti interamente corrisposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] in base alle buste-paga prodotte in atti.

Il ricorso in appello del lavoratore verteva quindi unicamente sul tema dell’effettiva corresponsione del trattamento dovuto e mirava alla revisione della sentenza limitatamente al quantumdella retribuzione in considerazione dell'errore in cui era incorso il giudice nella lettura delle buste paga prodotte.

La [OSCURATO:SOCIETA] non aveva invece interposto appello incidentale sul capo autonomo della sentenza relativa all'interpretazione dell'art. 22 lettera A) del CCNL limitandosi a riportare le proprie difese già articolate nel giudizio di primo grado.

Pertanto, sulla parte della sentenza avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 22 lettera A) del CCNL si è formato il giudicato interno, non impugnabile con ricorso per cassazione trattandosi di un punto della decisione avente una propria individualità e autonomia giuridica ovvero di un capo autonomo della sentenza relativo all'an del trattamento retributivo richiesto. 4.- In ogni caso, va anche rilevato che il primo motivo di ricorso è infondato nel merito atteso che la norma collettiva all'art. 22 del CCNL prevede che al personale che presti la propria opera nei giorni festivi di cui all'art. 21 comma 1, lett.

B e Cè assicurato una prestazione di durata non inferiore a quella dell'orario normale di lavoro.

Il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'art. 20, si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto.

E’ del tutto evidente pertanto che, come affermato dalla Corte d'appello, sotto il profilo del trattamento retributivo spettino al lavoratore spettino tre differenti componenti: il trattamento previsto per il lavoro festivo, la maggiorazione, il normale trattamento contrattualmente dovuto.

L’interpretazione della normativa effettuata dalla Corte di appello appare conforme alle regole ermeneutiche di interpretazione dei contratti collettivi sotto il profilo logico, letterale e sistematico.

L'errore della ricorrente consiste invece nel considerare l'intero periodo di cui si compone la disposizione contrattuale senza la virgola, che è invece posta dopo la parola trattamento.

La ricorrente legge l’espressione trattamento maggiorato come un tutt’uno, equivalente a maggiorazione; e riduce a due le componenti che invece sono state fissate in numero di tre dalla contrattazione.

Posto che la norma collettiva prevede, come già detto:

1. il relativo trattamento;

2. la maggiorazione ai sensi dell'art. 20;

3. il normale trattamento in aggiunta.

A nulla rileva che per la giornata di Pasqua sia replicata la stessa disposizione seppure con una diversa formulazione (nella giornata di Pasqua è corrisposto in aggiunta al normale trattamento contrattualmente dovuto una quota giornaliera di retribuzione globale).

E non è vero che la Corte di appello abbia equivocato e confuso la festività retribuita con il lavoro nel giorno festivo.

L'art. 22 del CCNL di cui si tratta, si riferisce invero al personale che presti la propria opera nei giorni festivi di cui all'art. 21 comma 1, lett.

B e C e stabilisce che per la prestazione effettuata ( di durata non inferiore a quella dell'orario orario normale di lavoro) spetti "il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'articolo articolo 20, (che, ndr) si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto." 5.- Sulla scorta delle premesse, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.100,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge.

Aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3114-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 444/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 18/07/2022 R.G.N. 534/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza in atti, pronunciando sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva Oggetto R.G.N.3114/2023 Cron. Rep. Ud.26/03/2024 CC parzialmente accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo n.486 del 2020, in accoglimento del gravame ha riformato l'impugnata sentenza ed ha perciò rigettato integralmente l'opposizione proposta in primo grado da [OSCURATO:SOCIETA] avverso il decreto ingiuntivo che la condannava al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di € 626,81, a titolo di compenso per lavoro festivo. Il giudice di primo grado, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo, già emesso a favore del lavoratore per 626,81 €, aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di soli 79,16 euro. La Corte d'appello, in accoglimento del gravame del lavoratore, osservava che il chiaro tenore della norma di cui all’art. 22 lett. A) del CCNL, relativa proprio al trattamento per i giorni festivi, non lasciava spazio ad interpretazioni alternative, posto che la norma invocata testualmente prevedeva che il trattamento retributivo previsto per i giorni festivi specificamente elencati all'art. 21, comma 1 lett. B e C, (giorni all'evidenza valutati contrattualmente in maniera diversa dalle ordinarie festività come la domenica), fosse maggiorato ai sensi dell'art. 20 (ovvero per il festivo diurno pari al 50% e per quello notturno pari al 75% della paga base), e si aggiungesse al normale trattamento dovuto. Detta interpretazione era stata avallata dall'interpretazione autentica fornita in data 24/2/2021 dall'Associazione FISE Ambiente firmataria del CCNL come documentato in atti. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. con due motivi di ricorso ai quali ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 1.-Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli ex artt. 20, 21 e 22 del [OSCURATO:PERSONA] Assoambiente ex art. 360 c.p.c. n. 3 error in iudicando, perché la Corte d'appello aveva errato ad interpretare l'art.22 del [OSCURATO:PERSONA] Assoambiente quando ha riconosciuto il pagamento della doppia giornata, oltre la maggiorazione, per quelle prestazioni rese nei giorni festivi - come Natale, Capodanno, Epifania, ecc. -indicate dall'articolo 21 comma 1, lett. b) e c). Tale interpretazione non meritava di essere accolta in quanto non si fondava su una lettura logico sistematica di tutte le disposizioni delCCNL di settore in tema di festività. Al fine di confutare la tesi della cosiddetta doppia giornata per la fattispecie dedotta in giudizio andava infatti analizzata la normativa codicistica nel suo complesso. 2.-Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento derivante dalla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c. error in procedendo. Errore di percezione del contenuto del documento prodotto da controparte denominato parere FISE e rappresentato dalla mail del 24/2/2021. Nel caso di specie la Corte d'appello aveva utilizzato informazioni probatorie che non sarebbero esistite nel processo ma che tuttavia avevano illegittimamente sostenuto la decisione che ha definito il giudizio di merito; il riferimento alla mail del 24/2/2021 citata in sentenza, prodotta dal lavoratore nel giudizio d'appello (doc. 3) era affetto da errore di percezione del giudicante perché non rappresentava un'interpretazione autentica dell'associazione FISE Assoambiente ma soltanto una fotocopia di una comunicazione trasmessa in via ufficiosa. 3.- Il ricorso deve ritenersi inammissibile perché sulla questione relativa alla interpretazione della art. 22 lettera A) del CCNL e del trattamento dovuto al lavoratore per le giornate festive, specificamente indicate di cui all'articolo 21, comma 1 lett. B) e C), deve ritenersi si sia formato il giudicato a seguito della sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la quale aveva accolto nella prima parte della motivazione la tesi del lavoratore in merito all'interpretazione di tale norma, così statuendo: “laddove la prestazione lavorativa è resa nel giorno festivo la stessa debba essere compensata con un trattamento retributivo ordinario doppio (uno per la festività perduta e una per il giorno lavorato), oltre alla maggiorazione propriamente detta, prevista per compensare la maggiore pelosità del lavoro svolto in giorno festivo." Il giudice di primo grado aveva tuttavia sostenuto che la retribuzione dovuta in base alla norma collettiva fosse stata nei fatti interamente corrisposta dalla [OSCURATO:SOCIETA] in base alle buste-paga prodotte in atti. Il ricorso in appello del lavoratore verteva quindi unicamente sul tema dell’effettiva corresponsione del trattamento dovuto e mirava alla revisione della sentenza limitatamente al quantumdella retribuzione in considerazione dell'errore in cui era incorso il giudice nella lettura delle buste paga prodotte. La [OSCURATO:SOCIETA] non aveva invece interposto appello incidentale sul capo autonomo della sentenza relativa all'interpretazione dell'art. 22 lettera A) del CCNL limitandosi a riportare le proprie difese già articolate nel giudizio di primo grado. Pertanto, sulla parte della sentenza avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 22 lettera A) del CCNL si è formato il giudicato interno, non impugnabile con ricorso per cassazione trattandosi di un punto della decisione avente una propria individualità e autonomia giuridica ovvero di un capo autonomo della sentenza relativo all'an del trattamento retributivo richiesto. 4.- In ogni caso, va anche rilevato che il primo motivo di ricorso è infondato nel merito atteso che la norma collettiva all'art. 22 del CCNL prevede che al personale che presti la propria opera nei giorni festivi di cui all'art. 21 comma 1, lett. B e Cè assicurato una prestazione di durata non inferiore a quella dell'orario normale di lavoro. Il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'art. 20, si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto. E’ del tutto evidente pertanto che, come affermato dalla Corte d'appello, sotto il profilo del trattamento retributivo spettino al lavoratore spettino tre differenti componenti: il trattamento previsto per il lavoro festivo, la maggiorazione, il normale trattamento contrattualmente dovuto. L’interpretazione della normativa effettuata dalla Corte di appello appare conforme alle regole ermeneutiche di interpretazione dei contratti collettivi sotto il profilo logico, letterale e sistematico. L'errore della ricorrente consiste invece nel considerare l'intero periodo di cui si compone la disposizione contrattuale senza la virgola, che è invece posta dopo la parola trattamento. La ricorrente legge l’espressione trattamento maggiorato come un tutt’uno, equivalente a maggiorazione; e riduce a due le componenti che invece sono state fissate in numero di tre dalla contrattazione. Posto che la norma collettiva prevede, come già detto: 1. il relativo trattamento; 2. la maggiorazione ai sensi dell'art. 20; 3. il normale trattamento in aggiunta. A nulla rileva che per la giornata di Pasqua sia replicata la stessa disposizione seppure con una diversa formulazione (nella giornata di Pasqua è corrisposto in aggiunta al normale trattamento contrattualmente dovuto una quota giornaliera di retribuzione globale). E non è vero che la Corte di appello abbia equivocato e confuso la festività retribuita con il lavoro nel giorno festivo. L'art. 22 del CCNL di cui si tratta, si riferisce invero al personale che presti la propria opera nei giorni festivi di cui all'art. 21 comma 1, lett. B e C e stabilisce che per la prestazione effettuata ( di durata non inferiore a quella dell'orario orario normale di lavoro) spetti "il relativo trattamento, maggiorato ai sensi dell'articolo articolo 20, (che, ndr) si aggiunge al normale trattamento contrattualmente dovuto." 5.- Sulla scorta delle premesse, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.100,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie, oltre accessori dovuti per legge. Aisensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo u
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