CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25100/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34868/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LIGURIA n. 1173/3/2018depositata il 17/09/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In esito all'informativa riservata [OSCURATO:PERSONA] n. 5 del 2012 ed al report della missione dell'[OSCURATO:PERSONA](2013)22849 - [OSCURATO:DATA_NASCITA] svoltasi in Indonesia dall'11 al 22 febbraio 2013, emergeva la falsa dichiarazione di origine indonesiana di elementi di fissaggio in realtà originari della Repubblica popolare cinese con riferimento ad alcune società indonesiane esportatrici degli stessi verso l'Unione europea, tra cui PT Y AND T [OSCURATO:PERSONA], fornitrice dell’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], PT Y AND T non aveva una reale capacità produttiva per la fabbricazione dei prodotti né da materiale grezzo né da semilavorati; inoltre, le importazioni dalla Cina di prodotti semilavorati riguardavano in realtà “prodotti finiti” che, dopo il trasbordo attraverso zona franca, senza alcuna lavorazione, venivano esportati nell'Unione. Il verbale congiunto tra autorità indonesiane ed OLAF concludeva nel senso che i certificati Form-A non rispettavano le regole di origine preferenziale e non erano validi in quanto rilasciati dalle autorità indonesiane “sulla base di false fuorvianti informazioni fornite dall'azienda PT Y AND T [OSCURATO:PERSONA]”. Siffatte evidenze erano rassegnate nella relazione finale THOR(2013)27346-28/10/2013, trasmessa dall'OLAF agli Stati membri è pervenuta all'Ufficio delle Dogane di Genova in data 16 gennaio 2014. Quest'ultimo, sottoposte a controllo le dichiarazioni doganali del 28 novembre 2011 e del 26 novembre 2011 e verificata la coerenza della documentazione commerciale alle stesse allegate alle risultanze delle indagini unionali, in data 11 dicembre 2013, notificava alla contribuente il processo verbale di revisione dell'accertamento per l'applicazione del cd. dazio Paesi terzi al 3,7% e del cd. dazio antidumping all’85%, quest’ultimo istituito in via definitiva dal reg. (CE) n. 91 del 2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese. In data 11 aprile 2014 venivano emessi gli avvisi di rettifica per il recupero dei maggiori diritti accertati pari ad euro 187.430,63 nei confronti della contribuente quale importatore (oltreché del dichiarante in dogana in rappresentanza indiretta). 2. La contribuente impugnava gli avvisi di rettifica. 3. La CTP di Genova, con sentenza n. 1760/1/2015, depositata il 4 settembre 2015, in parziale accoglimento del ricorso, confermava l'applicazione del dazio Paesi terzi, riconoscendo l'origine cinese dei prodotti, mentre annullava l'applicazione del dazio antidumping, ritenendo che “la società ricorrente a[vesse] dimostrato l'insussistenza del dumping … mentre l'inchiesta espletata dall'OLAF non aveva le caratteristiche di una indagine antielusione ai sensi del regolamento (CE) n. 1225/09”. 4. L’Ufficio proponeva appello; a sua volta, la contribuente depositava controdeduzioni e spiegava appello incidentale (in parte non subordinato ed in parte subordinato). 5. Con la sentenza epigrafata, la CTR così decideva: Respinge l'appello, conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. 5.1. La CTR motivava, alla lettera, come segue: [OSCURATO:PERSONA][,] partendo dall'esame del regolamento CE n. 1225/2009, cd. regolamento di base[,] deve verificare se sussistevano i requisiti in esso previsti per procedere alla emissione del dazio antidumping. Ad avviso del Collegio, l'Ufficio non poteva procedere all'estensione del dazio antidumping in assenza dell'avvio di una indagine volta alla verifica non solo della origine della merce, ma anche del prezzo di vendita della merce importata e se questo era effettivamente inferiore al valore medio del mercato. Il comma 3 del regolamento stesso prevede che l'apertura della indagine sia decisa da una apposita commissione che provvede ad accertare la sussistenza dei presupposti specificamente previsti dalla normaantidumping. L'Ufficio non pare aver seguito tale procedura[,] incorrendo nella violazione sia del regolamento di base sia del regolamento CE n. 91/2009. Sull'origine cinese della merce importata il Collegio condivide l'assunto dei primi giudici, basato sull'indagine OLAF che fa piena prova di quanto in essa accertato. 6. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con due motivi. Resiste con controricorso la contribuente, la quale spiega altresì ricorso incidentale, rispettivamente, non condizionato, con due motivi, e condizionato, con un motivo. La contribuente deposita altresì memoria. Considerato che: 1. Assumono preliminare rilevanza i primi due motivi del ricorso della contribuente, formalmente spiegati in via incidentale non con- dizionata: motivi alla cui immediata disamina –dovendosi in realtà considerare condizionati, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., da ult., Cass. n. 8096 del 14/03/2022; Cass. n. 33109 del 10/11/2021 ), in ragione dell’accoglimento, come oltre si vedrà, del ricorso agenziale – non osta, proprio alla luce di detta preliminare rilevanza, l’essere la contribuente risultata integralmente vittoriosa in appello. 2. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod, proc. civ. (omessa pronuncia). 2.1. In appello la contribuente aveva espressamente eccepito l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per sopravvenuta carenza di interesse, conseguente all'abrogazione, giusta reg. (UE) n. 278 del 2016, del reg. (CE) n. 91 del 2009. Ad avviso della contribuente, dovendosi fare applicazione, nei giudizi pendenti, della normativa unionale sopravvenuta, l'Ufficio non avrebbe più potuto continuare a far valere la propria pretesa, essendo venuta meno la stessa base giuridica degli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione in primo grado. Su tale questione pregiudiziale la CTR non si è pronunciata. 3. Con il secondo motivo si denuncia, in via subordinata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. e degli artt. 1, 2 e 3 reg. (UE) n. 278 del 2016. 3.1. Il motivo in disamina riguarda l'ipotesi che la CTR abbia implicitamente rigettato l'eccezione volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio, opinando per l’ultrattività del reg. (CE) n. 91 del 2009 nonostante l’abrogazione del ad opera del reg. (UE) n. 279 del 2016. In particolare, a mente del fatto che il reg. (UE) n. 279 del 2016 è volto ad eliminare la contrarietà del reg. (CE) n. 91 del 2009 alle previsioni derivanti dalla partecipazione dell’Unione europea all’[OSCURATO:PERSONA] del Commercio, è indubbio che lo stesso reg. (UE) n. 279 del 2016, “privando della sua base giuridica la domanda di pagamento dei dazi antidumping da parte dell'Ufficio delle dogane di Genova 1, assume rilevanza anche nei contenziosi pendenti e dunque anche nel presente giudizio, visto oltretutto che lo stesso regolamento esclude dalla propria sfera di applicazione soltanto ‘il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data [i.e., la data di entrata in vigore]’ (art. 2, regolamento citato). [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe quindi potuto - come invece sembra aver fatto per implicito - ritenere persistentemente applicabile al caso di specie […] il regolamento n. 91/2009 […]”. 4. Entrambi i motivi sono infondati. 4.1. È indubbio che la CTR abbia omesso la pronuncia sulla questione oggetto di tale motivo, pur ritualmente devolutale, come comprovato dal motivo stesso in ossequio del principio di autosufficienza. Tuttavia, è noto che “nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui 'all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto” (così Cass. n. 21968 del 28/10/2015; conf. Cass. n. 16171 del 28/06/2017; Cass. n. 21257 del 08/10/2014). 4.2. Detto ciò, il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/278 della Commissione, del 26 febbraio 2016, ha abrogato il dazio anti- dumping definitivo istituito sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, di cui al reg. (CE) n. 91/2009. Ai sensi dell’art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/278, “l'abrogazione dei dazi antidumping di cui all'articolo 1 prende effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, come disposto all'articolo 3, e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data”. 4.3. A fronte di siffatta espressa previsione, pertanto, l’abrogazione produce effetti “ex nunc”, dovendosi conseguentemente escludere effetti retroattivi (come sancito da Cass. n. 18668 del 07/11/2019, che ha ripreso le statuizioni della sentenza, resa a Sezioni Unite, n. 1542 del 21/01/2019, cui non v’è ragione di non prestare piena adesione: cfr., nello stesso senso, recentemente, Cass. n. 25096 del 30/05/2019, dep. 2020). 4.3.1. La discrezionale scelta in tal senso della Commissione , peraltro anticipata alla lettera al punto 14 del Considerando, trova fondamento in una valutazione di opportunità della medesima, la quale ha, senza riconoscere alcuna fondatezza della ritenuta (dal gruppo di esperti per la verifica della conformità e dall’organo di appello) difformità dei dazi agli accordi, dato seguito, giusta il punto 11 del Considerando, ad una mera “raccomandazione” dell'organo d'appello affinché “il DSB chiedesse all'Unione europea di conformare le misure risultate in contrasto con l'accordo antidumping agli obblighi derivanti dall'accordo antidumping”. In effetti il punto 13 del Considerando è chiaro nel far rilevare che, “viste le conclusioni di cui al considerando 10”, cioè quelle sulla contrarietà degli accordi alla disciplina antidumping dell’OMC, “la Commissione [ha] rit[enuto] opportuno, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di abilitazione dell'OMC, abrogare i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 91/2009”. Talché, in conformità a quanto rilevato da Cass. n. 28668 del 07/11/2019, “l'abrogazione delle misure ‘antidumping’ ad opera del reg. (UE) n. 798 del 2016, in quanto frutto di una mera valutazione di opportunità degli organi unionali, non ha effetto retroattivo, come si desume dall'art. 2 e dai ‘Considerando’ n. 13 e 14 del reg. cit.; essa, pertanto, non inficia gli atti, le contestazioni e le sanzioni elevate in vigenza del precedente reg. (CE) n. 81 del 2009” (così Rv. 655733-01; identicamente, più di recente, Cass. n. 25096 del 10/11/2020, “sub” Rv. 659938-01, secondo cui “l'abrogazione delle misure ‘antidumping’ sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese ad opera del reg. (UE) n. 278 del 2016, non ha effetto retroattivo prevedendo espressamente l'art. 2 del regolamento cit. che detta abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, e non consente il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data, con la conseguenza che non può trovare applicazione il principio del ‘favor rei’”). 4.4. La contraria tesi patrocinata dalla contribuente, che a tal fine valorizza l’essere l’abrogazione la conseguenza della contrarietà dei dazi antidumping agli accordi vincolanti per l’Unione europea in seno all’[OSCURATO:PERSONA] del Commercio, come esplicitato al punto 10 del Considerando, per quanto suggestiva, non può essere condivisa: infatti, la scelta compiuta dalla Commissione nel senso dell’abrogazione “ex nunc”, peraltro anticipata, alla lettera, al punto 14 del Considerando, trova fondamento in una valutazione di opportunità della medesima, la quale ha – senza, ripetesi, riconoscere la fondatezza della ritenuta, dal gruppo di esperti per la verifica della conformità e dall’organo di appello, difformità dei dazi agli accordi - dato seguito, giusta il punto 11 del Considerando, alla “raccomandazione” dell'organo d'appello affinché “il DSB chiedesse all'Unione europea di confor- mare le misure risultate in contrasto con l'accordo antidumping agli obblighi derivanti dall'accordo antidumping”. La discrezionalità della Commissione nell’adempiere emerge evidente altresì dal punto 13 del Considerando, laddove vi si legge che, “viste le conclusioni di cui al considerando 10, la Commissione ritiene opportuno, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di abilita- zione dell'OMC, abrogare i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 91/2009”. 4.5. Né può sostenersi – come invece fa la contribuente – che l’affermazione dell’art. 2 e, prima ancora, del punto 14 del Considerando, secondo cui “l’abrogazione delle misure controverse dovrebbe prendere effetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore”, ha unicamente il significato di “non consent[ire] il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data”. 4.5.1. Proprio con riferimento al regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/278, in effetti, questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare quanto segue: “[S]tando all'interpretazione letterale, il regolamento non ha previsto un regime transitorio, prevedendo a termini dell'art. 3 Reg. cit. l'entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (pertanto dal 28 febbraio 2016); secondo l'interpretazione sistematica, ai dazi antidumping non può essere riconosciuta natura sanzionatoria, trattandosi di misure che hanno lo scopo di evitare turbative della concorrenza derivanti dall'immissione nel mercato europeo di merci ad un prezzo ritenuto eccessivamente basso rispetto a quello praticato nelle normali transazioni all'interno di tale mercato, con esclusione del principio di retroattività della disposizione successiva più favorevole, previsto dall'art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 472/1997 (Cass., Sez. V, 4 novembre 2009, n. 23381); il riferimento contenuto nell'art. 2 Reg. cit., secondo cui non è consentito il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data, è una conferma del suddetto principio, inibendo ai contribuenti che abbiano assolto i dazi nel vigore della precedente disciplina, di non usufruire della disciplina sopravvenuta al fine di ottenere la ripetizione di quanto legittimamente assolto in costanza della precedente disciplina dei diritti di confine; l'eventuale estensione di tale principio anche ai dazi accertati e non riscossi (come anche ai dazi non accertati e non riscossi alla data del 28.02.2016) non è consentita, in quanto: a) discriminerebbe i contribuenti che hanno assolto l'obbligazione daziaria nel vigore della disciplina previgente (e che non possono usufruire della disciplina sopravvenuta in quan- to non possono riscuotere quanto legittimamente pagato) rispetto ai contribuenti che, nel vigore della suddetta disciplina, non vi abbiano dato attuazione e che ingiustificatamente vedrebbero ap- plicata retroattivamente nei loro confronti la disciplina abrogatrice; b) giungerebbe ad applicare retroattivamente la disciplina abrogatrice, in contrasto con il disposto dell'art. 3 Reg. cit. proprio a favore dei contribuenti che hanno violato la disciplina previgente” (Cass. n. 29649 del 17/04/2019). 5. A questo punto, possono illustrarsi ed esaminarsi entrambi i motivi del ricorso principale. 6. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 13 reg. (CE) n. 1225 del 2009 vigente alla data del 30 settembre 2009. 6.1. La CTR, facendo implicito riferimento all’art. 13 reg. (CE) n. 1225 del 2009, afferma che, non essendo stata disposta l'apertura di un'inchiesta da parte della Commissione, volta ad appurare l'esistenza di pratiche elusive, non si può procedere alla contestazione del dazio antidumping previsto dal reg. (CE) n. 91 del 2009, il quale avrebbe invece richiesto l'emanazione di un regolamento “ad hoc”. Il ragionamento è viziato. Nella specie non può trovare applicazione l’art. 13 cit., poiché i maggiori diritti sono stati contestati in applicazione del reg. (CE) n. 91 del 2009, istitutivo del dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla Cina. L’Ufficio delle dogane di Genova ha accertato e provato l'origine cinese degli elementi di fissaggio importati e dichiarati di origine indonesiana e quindi ha applicato e riscosso il dazio antidumping specificamente previsto. Il dazio antidumping evaso è quello relativo al reg. (CE) n. 91 del 2009, in vigore alla data di emissione della dichiarazione doganale contestata, ossia il 26 novembre 2011. La previsione unionale già esisteva e l'Ufficio, ricorrendone i presupposti, h a semplicemente proceduto alla sua applicazione. Erra, dunque, la sentenza impugnata nel ritenere la necessità che dovesse essere adottato dalla Commissione un regolamento in realtà già in vigore. 7. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione del reg. (CE) n. 91 del 2009. 7.1. La sentenza impugnata è errata anche nella parte in cui afferma che l'Ufficio non poteva procedere alla contestazione del dazio antidumping senza l'attivazione di un procedimento volto a verificare, non solo l'origine della merce, ma anche il suo prezzo di vendita inferiore al valore medio di mercato. Così opinando, la CTR si è arrogata un compito che la normativa unionale non le attribuisce, poiché il reg. (CE) n. 91 del 2009 in nessun punto demanda all'interprete l'accertamento delle condizioni di dumping. La CTR si è di fatto ingerita in valutazioni spettanti solo al legislatore unionale: valutazioni che, in genere, precedono l’emanazione dell’atto normativo. 8. Entrambi i motivi sono fondati. 8.1. In punto di origine della merce importata dalla Cina, anziché, come dichiarato, dall’Indonesia, è la stessa CTR a dare per acquisito il corrispondente dato di fatto, alla luce degli esiti dell’indagine dell’OLAF, che – aggiunge la medesima – “fa[nno] piena prova di quanto in essa accertato”. A mente di ciò, la CTR avrebbe dovuto correlare detti esiti, e quindi il compiuto accertamento in fatto circa l’origine cinese della merce, al reg. (CE) n. 91 del 2009, istitutivo dei dazi antidumping per i prodotti cinesi. La pretesa della medesima circa il necessario “avvio” di un’apposita “indagine” da parte della Commissione, ai sensi dell’art. 13, comma 3, reg. (CE) n. 1225 del 2009, finalizzata ad appurare origine della merce, prezzo della stessa ed entità di questo al di sotto del prezzo medio di mercato, sul presupposto che occorresse “procedere all’estensione del dazio antidumping”, è destituita di fondamento. [OSCURATO:SOCIETA], una volta appurata l’effettiva origine cinese della merce, al cospetto dell’indonesiana dichiarata, non vertevasi affatto in ipotesi di estensione del dazio, di per sé previsto, per i prodotti cinesi, dal reg. (CE) n. 91 del 2009, il quale ultimo, quindi, veniva “ratione temporis” in rilievo quale paradigma normativo direttamente applicabile. 8.2. D’altronde, come correttamente denunciato dall’Agenzia ricorrente sia nel primo che soprattutto nel secondo motivo, la ritenuta imprescindibilità di un’estensione, nella specie, del dazio già normativamente previsto per i prodotti cinesi, quali quelli accertati, sul presupposto della rilevanza della dichiarazione solo formale di origine indonesiana, pur appurata non corrispondente al vero dall’OLAF, da un canto, viola l’immediata applicabilità del reg. (CE) n. 91 del 2009, dall’altro, avoca ai poteri di un giudice, viepiù (solo) nazionale, la determinazione in ordine (secondo quanto la CTR letteralmente scrive) alla sussistenza dei “requisiti […] previsti per procedere alla emissione del dazio antidumping”: determinazione che compete, invece, in via esclusiva, alle autorità amministrative dell’Unione, con conseguente vulnerazione del riparto di attribuzioni tra queste e le autorità giudiziarie decentrate. 9. Conclusivamente, il ricorso agenziale, come anticipato, merita integrale accoglimento, ragion per cui la sentenza impugnata va, “in parte qua”, annullata senza rinvio. 10. In conseguenza di ciò, deve essere scrutinato il terzo motivo del ricorso della contribuente, proposto in via incidentale condizionale, che invero residua. 11. Con detto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art.112 cod. proc. civ. (omessa pronuncia). 11.1. In appello la contribuente, dopo aver censurato per omessa pronuncia la decisione della CTP, aveva formalmente riproposto il quinto motivo del ricorso di primo grado, con cui era stata denunciata la violazione dell'art. 220, par. 2, lett. b), del codice doganale unionale, stante la sussistenza dei requisiti per lo sgravio dell'obbligazione doganale. Su tale del tutto autonoma questione la CTR non si è pronunciata. 11.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento. La CTR, sebbene ritualmente investita della questione di cui al motivo in disamina, alla stregua di quanto dal testo di questo risultante per autosufficienza, ha totalmente omesso di esaminarla, nonostante la sua obiettiva rilevanza ai fini del giudizio di responsabilità della contribuente. 11.2.1. Conseguentemente, implicando detta questione la disamina di profili fattuali, esulanti dall’ambito cognitorio di questa Suprema Corte quale giudice di legittimità, la sentenza impugnata deve, “in parte qua”, essere annullata con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito, il quale sarà tenuto altresì a regolare le spese, comprese quelle del presente grado di giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate. Accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] F