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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 19965/2026

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o, che haindicato indirizzo PEC- ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore-controricorrente-per la cassazione della sentenza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] perla Sicilia - Sez. 14, nr. 5829/2022, nel procedimento recante r.g. 5467/2016,depositata il 24.06.2022, non notificata.udita la relazione svolta nell’udienza del 4 giugno 2026 dal Consigliere Relatore,Numero registro generale 1491/2023Numero sezionale 4757/2026Numero di raccolta generale 19965/20261.

La controversia trae origine dalla fase amministrativa avviata a seguito di unaData pubblicazione 15/06/2026segnalazione dell’[OSCURATO:PERSONA] della Direzione regionale della Sicilia, cheaveva anzitutto sottoposto a controllo le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].,ritenute meri soggetti cartolari, privi di struttura organizzativa, logistica, tecnicae amministrativa idonea allo svolgimento dei servizi pubblicitari fatturati, nonchécaratterizzati da prelevamenti in contante reputati sintomatici della restituzionedi somme ai clienti, nell’ambito di un più ampio meccanismo fraudolento ai dannidell’erario.Da tale attività istruttoria è scaturito un accertamento tributario che ha coinvoltodiverse annualità d’imposta, dal 2007 al 2011, tutte riferite all’utilizzo, da partedi [OSCURATO:PERSONA], di fatture emesse dalle predette società nell’ambito dellamedesima tipologia di servizi pubblicitari (relativi a presunte competizionisportive di rally automobilistico), ritenute relative a operazioni oggettivamenteinesistenti.Quanto all’anno in esame, l’Ufficio ha emesso l’avviso di accertamento n.TY301G403031/2014, concernente il periodo d’imposta 2007, con riguardo, inparticolare, alla fattura n. 13 del 31 marzo 2007, emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., pereuro 10.000 oltre IVA.Nella successiva fase giurisdizionale il contribuente ha impugnato i diversi avvisirelativi alle singole annualità.

Per quanto qui rileva, la Commissione tributariaprovinciale di Palermo, con sentenza n. 220/2016, ha accolto il ricorso delcontribuente e ha annullato l’avviso di accertamento relativo all’anno 2007;quindi, in appello, la Commissione tributaria regionale per la Sicilia, Sez. 14, consentenza n. 5829/2022, depositata il 24 giugno 2022, ha accolto l’impugnazionedell’Agenzia delle entrate e, in riforma della decisione di primo grado, haconfermato la legittimità dell’atto impositivo.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso percassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate concontroricorso.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.Numero registro generale 1491/2023Numero sezionale 4757/2026Numero di raccolta generale 19965/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 15/06/20261.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del giudicato esternofavorevole rappresentato dalla sentenza n. 1675/14/17 della Commissionetributaria regionale per la Sicilia, Sez. 14, pronunciata il 14 febbraio 2017 edepositata il 9 maggio 2017, relativa all’anno d’imposta 2008, assumendone lacapacità espansiva al diverso periodo d’imposta qui in esame.1.1.

Il motivo è inammissibile.Invero, il ricorrente non ha assolto all’onere di autosufficienza del ricorso percassazione.Va qui ribadito che il principio della rilevabilità anche d’ufficio del giudicatoesterno – in quanto espressione di un interesse pubblicistico volto ad evitare laformazione di giudicati contrastanti e, perciò, assimilabile ad un elementonormativo più che ad un mero fatto processuale – non esonera la parte che loinvochi dal rispetto delle prescrizioni di specificità e completezza del ricorso percassazione.Ne consegue che il ricorrente, ove deduca l’esistenza di un giudicato formatosianteriormente alla sentenza impugnata, è tenuto non solo a indicare il momentoprocessuale e le modalità con cui la relativa decisione sia stata prodotta nelgiudizio di merito, ma anche a riprodurne nel ricorso il contenuto integrale, nonessendo sufficiente il richiamo al solo dispositivo, a meri stralci motivazionali oa sintetici riassunti del decisum.Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio dellarilevabilità del giudicato esterno in sede di legittimità va coordinato con l’oneredi completezza e autosufficienza del ricorso, sicché la parte che lo deduce deveindicare il momento processuale in cui la relativa decisione è stata prodotta nelgiudizio di merito e deve altresì riprodurne il testo integrale, non essendosufficiente il richiamo a meri stralci della motivazione o a riassunti del suocontenuto (Cass., Sez.

Un., 16 giugno 2006, n. 13916; Cass., Sez. 3, 6 giugno2023, n. 15846; Cass., Sez. 3, 25 settembre 2024, n. 25700).Numero registro generale 1491/2023Numero sezionale 4757/2026Numero di raccolta generale 19965/2026Data pubblicazione 15/06/2026Dovendo dunque la rilevabilità del giudicato esterno in sede di legittimitàcoordinarsi con l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., ne deriva che laparte che intenda avvalersene deve indicare le circostanze della sua acquisizioneal processo e trascrivere integralmente la sentenza che assume passata ingiudicato, senza poterla produrre per la prima volta in cassazione, salvo il diversocaso di giudicato sopravvenuto alla pronuncia impugnata.Né rileva in senso contrario il principio per cui il giudicato esterno può esseredirettamente accertato dal giudice di legittimità con cognizione piena, poichétale potere presuppone pur sempre che la decisione invocata sia stataritualmente introdotta nel thema decidendum e sia conoscibile nei suoi esatticontenuti.Nel caso in esame, invece, il ricorrente si è limitato a evocare la sentenza n.1675/14/17 quale precedente favorevole relativo all’annualità 2008, senzariprodurne il testo integrale né specificare sufficientemente in quali atti e in qualefase del giudizio di merito essa fosse stata ritualmente prodotta; onde il motivosi appalesa inammissibile.1.2.

In ogni caso, il motivo è anche infondato nel merito.In materia tributaria, l’autonomia dei singoli periodi d’imposta non esclude inassoluto l’efficacia espansiva del giudicato esterno; tuttavia, tale efficacia èconfigurabile soltanto allorché l’accertamento contenuto nella sentenzairrevocabile concerna qualificazioni giuridiche o fatti a carattere stabile,tendenzialmente permanente o comunque destinati a spiegare effetti per unapluralità di annualità.Viceversa, essa non opera quando la decisione assunta per un determinatoperiodo d’imposta si fondi sulla valutazione del materiale probatorio relativo aquella specifica annualità, poiché in tal caso difetta quell’idem factumpermanente che solo consente la propagazione del vincolo conformativo ad altrigiudizi tra le stesse parti.Orbene, dalla stessa prospettazione del ricorrente emerge che la sentenzainvocata in relazione all’anno 2008 avrebbe valorizzato, in senso ad essoNumero registro generale 1491/2023Numero sezionale 4757/2026Numero di raccolta generale 19965/2026favorevole, la documentazione prodotta a dimostrazione della effettività delleData pubblicazione 15/06/2026prestazioni; si tratta, dunque, non dell’accertamento di una situazione giuridicadestinata a permanere immutata nei diversi periodi d’imposta, bensì delladelibazione di risultanze probatorie riferite a una singola annualità, delibazioneche non è automaticamente trasferibile al distinto giudizio concernente l’anno2007.Deve pertanto ribadirsi il principio secondo cui il giudicato tributario esternoesplica efficacia vincolante in diverso giudizio tra le stesse parti solo conriferimento a questioni di fatto o di diritto aventi carattere stabile o comune apiù annualità, ma non anche quando vengano in rilievo apprezzamenti probatoriconcernenti singole riprese fiscali.

La sentenza impugnata, avendo fattoapplicazione di tale criterio discretivo, si sottrae alle censure formulate.Ne consegue che la sentenza invocata con riguardo al 2008 non è, di per sé,suscettibile di spiegare automatica efficacia vincolante nel presente giudizio.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, assumendoun travisamento e un illogico esame delle prove, nonché una acriticavalorizzazione di circostanze indiziarie ritenute inidonee a sorreggere la pretesaimpositiva.2.1.

Il motivo è inammissibile.Esso, infatti, pur formalmente prospettato come denuncia di violazione di leggee di vizio motivazionale, è diretto nella sostanza a sollecitare una nuovavalutazione del compendio istruttorio e una diversa lettura delle risultanze dicausa, operazione che resta preclusa al giudice di legittimità.Costituisce, invero, principio consolidato quello per cui l’individuazione deglielementi posti a fondamento dell’avviso di accertamento e la valutazione dellaloro idoneità, nel loro complesso, a integrare presunzioni gravi, precise econcordanti, costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito,sindacabili in cassazione nei soli limiti del vizio motivazionale oggi tipizzatoNumero registro generale 1491/2023Numero sezionale 4757/2026Numero di raccolta generale 19965/2026dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e non già mediante la meraData pubblicazione 15/06/2026contrapposizione di una diversa ricostruzione delle emergenze processuali.Né il motivo si sottrae a tale rilievo mediante il richiamo all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ.Dopo la riformulazione della norma (modifica introdotta dall'art. 54 del d.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134), è denunciabilesoltanto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo ediscusso tra le parti; resta invece estraneo al perimetro del sindacato dilegittimità il mancato o non condiviso apprezzamento di singoli elementiistruttori, ove il fatto storico cui essi si riferiscono sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice di merito.Questa Corte ha, infatti, chiarito che il mancato esame di elementi probatori nonintegra, di per sé, il vizio di cui al citato art. 360, n. 5, salvo che le risultanzenon considerate siano tali da privare con giudizio di certezza, e non di meraprobabilità, di base logica la ratio decidendi adottata (Cass., Sez.

L, Sentenza n.24092 del 24/10/2013; Sez. 2 -, Ordinanza n. 21223 del 27/08/2018).Nel caso in esame, il ricorrente non individua un fatto storico decisivopretermesso dalla Commissione regionale, ma censura il modo in cuiquest’ultima ha valutato la documentazione fotografica, la scrittura privata, imezzi di pagamento e gli ulteriori elementi difensivi, così sollecitando un nonconsentito riesame del merito.2.2.

In ogni caso, il motivo è infondato.La denunciata violazione dell’obbligo di motivazione è configurabile soltantoquando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, rechi uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ovvero risulti perplessa eobiettivamente incomprensibile; non ricorre, invece, quando il giudice di meritoesponga, sia pure sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito nellaselezione e nella valutazione del materiale probatorio (Cass., Sez.

Un., 7 aprile2014, n. 8053).Numero registro generale 1491/2023Numero sezionale 4757/2026Numero di raccolta generale 19965/2026Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale ha chiaramente illustratoData pubblicazione 15/06/2026le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente un quadro indiziario grave, precisoe concordante circa l’oggettiva inesistenza delle operazioni, valorizzando lanatura di cartiere delle società emittenti, la loro accertata assenza di struttura,mezzi e fornitori, nonché la non decisività della documentazione prodotta dalcontribuente, non omettendo peraltro di specificare che accertamenti tributaridefinitivi avevano qualificato ambedue le società emittenti le fatture alla streguadi missing trader, richiamando altresì, a conforto di tale qualificazione, ilcontenuto di precedenti pronunce della medesima Commissione tributariaprovinciale di Palermo (sentenze n. 659/10/12, depositata il 31 dicembre 2012,e n. 404/12/13, depositata il 5 settembre 2013), passate in giudicato, con lequali, in esito ai ricorsi proposti dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., erastato definitivamente accertato il ruolo di mere società cartiere dalle stesserivestito nell’ambito del meccanismo fraudolento relativo a operazioni disponsorizzazione inesistenti, riconoscendosi, per l’effetto, la legittimità deirecuperi impositivi fondati sui medesimi presupposti; deve dunque escludersiqualsiasi anomalia motivazionale rilevante sul piano costituzionale.Parimenti non è possibile sindacare, sotto il profilo motivazionale, la valutazionecompiuta dalla sentenza impugnata con riguardo alla decisione penale delTribunale di Palermo, Sez.

III penale, 1° febbraio 2022 richiamata dal ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] regionale ha dato conto delle ragioni per cui la sentenza delTribunale di Palermo non risultava decisiva nel giudizio.Nel caso in esame, peraltro, la sentenza penale invocata dal ricorrente nonrisulta allegata al ricorso, né è dato sapere se si tratti di pronunzia irrevocabile;essa inoltre non rileva per il 2007, anno fiscale di cui all’odierno giudizio, sicchédifetta lo stesso presupposto per poterne apprezzare contenuto e rilevanza, conla conseguenza che la doglianza anche sotto questo specifico profilo deve esseredisattesa.3.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 deld.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendoNumero registro generale 1491/2023Numero sezionale 4757/2026Numero di raccolta generale 19965/2026l’illegittimità del recupero dei costi e della correlata IVA in quanto riferiti aData pubblicazione 15/06/2026presunte operazioni inesistenti e lamentando che il giudice di appello nonavrebbe adeguatamente considerato la documentazione prodotta.3.1.

Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.Anche in questo caso il motivo non denuncia una falsa interpretazione dellenorme richiamate, ma mira, in realtà, a censurare l’accertamento in fattocompiuto dalla sentenza impugnata, la quale ha escluso in radice l’effettivitàdelle operazioni fatturate.La doglianza, dunque, non investe il significato precettivo dell’art. 109 del d.P.R.n. 917 del 1986 o dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì la premessafattuale da cui il giudice di merito ha tratto la conseguenza della indeducibilitàdei costi e della indetraibilità dell’IVA; essa si risolve, pertanto, in una censuradi merito non consentita nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. 5 febbraio 2019,n. 3340; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass.30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; nonché Cass. 7dicembre 2017, n. 29404; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 10325 del 20/04/2026).Costituisce, del resto, principio consolidato quello secondo cui, in tema dioperazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria assolve alproprio onere probatorio anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, purchégravi, precise e concordanti, tra le quali assume particolare rilievo ladimostrazione che il soggetto emittente sia una mera cartiera o società fantasma(cfr. Cass. 15 giugno 2022, n. 19214; Cass. 18 dicembre 2024, n. 33126;nonché, da ultimo, Sez. 5 -, Ordinanza n. 10336 del 19/04/2025).Una volta che l’Ufficio abbia offerto tali elementi, grava sul contribuente la provacontraria dell’effettiva esistenza delle operazioni, prova che non può ritenersiraggiunta mediante la sola esibizione delle fatture, la regolarità formale dellescritture contabili o l’utilizzazione di mezzi di pagamento tracciabili, trattandosidi elementi che ben possono essere predisposti proprio al fine di conferireun’apparenza di regolarità a operazioni in realtà inesistenti (cfr. Cass. Sez. 5 -,Ordinanza n. 19214 del 15/06/2022; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 33126 del18/12/2024; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 10336 del 19/04/2025).Numero registro generale 1491/2023Numero sezionale 4757/2026Numero di raccolta generale 19965/2026In tale prospettiva, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione deiData pubblicazione 15/06/2026principi enunciati da questa Corte, avendo ritenuto che il quadro indiziarioallegato dall’Amministrazione, fondato sulla accertata natura fittizia delle societàemittenti e sulla complessiva inconsistenza organizzativa delle stesse, non fossestato superato dalla documentazione difensiva prodotta dal contribuente.Da ciò discende che, una volta esclusa in fatto l’effettività delle prestazionifatturate, correttamente la Commissione regionale ha negato sia la deducibilitàdei relativi costi ai fini delle imposte dirette, sia la detraibilità dell’IVA correlata,giacché i requisiti dell’effettività, certezza e inerenza del componente negativodi reddito, nonché il presupposto sostanziale del diritto alla detrazione, postulanol’esistenza reale dell’operazione economica sottostante.Il motivo, pertanto, oltre a essere inammissibile perché volto a sovvertirel’accertamento di merito, è comunque infondato, avendo la sentenza impugnatafatto corretta applicazione dei principi che regolano il riparto dell’onereprobatorio e le conseguenze fiscali dell’accertata inesistenza oggettiva delleoperazioni.4.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, inrelazione al valore della controversia, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, in euro2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 giugno 2026Numero registro generale 1491/2023Numero sezionale 4757/2026Numero di raccolta generale 19965/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, che haindicato indirizzo PEC- ricorrente-controAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore-controricorrente-per la cassazione della sentenza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] perla Sicilia - Sez. 14, nr. 5829/2022, nel procedimento recante r.g. 5467/2016,depositata il 24.06.2022, non notificata.udita la relazione svolta nell’udienza del 4 giugno 2026 dal Consigliere Relatore,Numero registro generale 1491/2023Numero sezionale 4757/2026Numero di raccolta generale 19965/20261. La controversia trae origine dalla fase amministrativa avviata a seguito di unaData pubblicazione 15/06/2026segnalazione dell’[OSCURATO:PERSONA] della Direzione regionale della Sicilia, cheaveva anzitutto sottoposto a controllo le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].,ritenute meri soggetti cartolari, privi di struttura organizzativa, logistica, tecnicae amministrativa idonea allo svolgimento dei servizi pubblicitari fatturati, nonchécaratterizzati da prelevamenti in contante reputati sintomatici della restituzionedi somme ai clienti, nell’ambito di un più ampio meccanismo fraudolento ai dannidell’erario.Da tale attività istruttoria è scaturito un accertamento tributario che ha coinvoltodiverse annualità d’imposta, dal 2007 al 2011, tutte riferite all’utilizzo, da partedi [OSCURATO:PERSONA], di fatture emesse dalle predette società nell’ambito dellamedesima tipologia di servizi pubblicitari (relativi a presunte competizionisportive di rally automobilistico), ritenute relative a operazioni oggettivamenteinesistenti.Quanto all’anno in esame, l’Ufficio ha emesso l’avviso di accertamento n.TY301G403031/2014, concernente il periodo d’imposta 2007, con riguardo, inparticolare, alla fattura n. 13 del 31 marzo 2007, emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]., pereuro 10.000 oltre IVA.Nella successiva fase giurisdizionale il contribuente ha impugnato i diversi avvisirelativi alle singole annualità. Per quanto qui rileva, la Commissione tributariaprovinciale di Palermo, con sentenza n. 220/2016, ha accolto il ricorso delcontribuente e ha annullato l’avviso di accertamento relativo all’anno 2007;quindi, in appello, la Commissione tributaria regionale per la Sicilia, Sez. 14, consentenza n. 5829/2022, depositata il 24 giugno 2022, ha accolto l’impugnazionedell’Agenzia delle entrate e, in riforma della decisione di primo grado, haconfermato la legittimità dell’atto impositivo.Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso percassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate concontroricorso.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.Numero registro generale 1491/2023Numero sezionale 4757/2026Numero di raccolta generale 19965/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 15/06/20261. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del giudicato esternofavorevole rappresentato dalla sentenza n. 1675/14/17 della Commissionetributaria regionale per la Sicilia, Sez. 14, pronunciata il 14 febbraio 2017 edepositata il 9 maggio 2017, relativa all’anno d’imposta 2008, assumendone lacapacità espansiva al diverso periodo d’imposta qui in esame.1.1. Il motivo è inammissibile.Invero, il ricorrente non ha assolto all’onere di autosufficienza del ricorso percassazione.Va qui ribadito che il principio della rilevabilità anche d’ufficio del giudicatoesterno – in quanto espressione di un interesse pubblicistico volto ad evitare laformazione di giudicati contrastanti e, perciò, assimilabile ad un elementonormativo più che ad un mero fatto processuale – non esonera la parte che loinvochi dal rispetto delle prescrizioni di specificità e completezza del ricorso percassazione.Ne consegue che il ricorrente, ove deduca l’esistenza di un giudicato formatosianteriormente alla sentenza impugnata, è tenuto non solo a indicare il momentoprocessuale e le modalità con cui la relativa decisione sia stata prodotta nelgiudizio di merito, ma anche a riprodurne nel ricorso il contenuto integrale, nonessendo sufficiente il richiamo al solo dispositivo, a meri stralci motivazionali oa sintetici riassunti del decisum.Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il principio dellarilevabilità del giudicato esterno in sede di legittimità va coordinato con l’oneredi completezza e autosufficienza del ricorso, sicché la parte che lo deduce deveindicare il momento processuale in cui la relativa decisione è stata prodotta nelgiudizio di merito e deve altresì riprodurne il testo integrale, non essendosufficiente il richiamo a meri stralci della motivazione o a riassunti del suocontenuto (Cass., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916; Cass., Sez. 3, 6 giugno2023, n. 15846; Cass., Sez. 3, 25 settembre 2024, n. 25700).Numero registro generale 1491/2023Numero sezionale 4757/2026Numero di raccolta generale 19965/2026Data pubblicazione 15/06/2026Dovendo dunque la rilevabilità del giudicato esterno in sede di legittimitàcoordinarsi con l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., ne deriva che laparte che intenda avvalersene deve indicare le circostanze della sua acquisizioneal processo e trascrivere integralmente la sentenza che assume passata ingiudicato, senza poterla produrre per la prima volta in cassazione, salvo il diversocaso di giudicato sopravvenuto alla pronuncia impugnata.Né rileva in senso contrario il principio per cui il giudicato esterno può esseredirettamente accertato dal giudice di legittimità con cognizione piena, poichétale potere presuppone pur sempre che la decisione invocata sia stataritualmente introdotta nel thema decidendum e sia conoscibile nei suoi esatticontenuti.Nel caso in esame, invece, il ricorrente si è limitato a evocare la sentenza n.1675/14/17 quale precedente favorevole relativo all’annualità 2008, senzariprodurne il testo integrale né specificare sufficientemente in quali atti e in qualefase del giudizio di merito essa fosse stata ritualmente prodotta; onde il motivosi appalesa inammissibile.1.2. In ogni caso, il motivo è anche infondato nel merito.In materia tributaria, l’autonomia dei singoli periodi d’imposta non esclude inassoluto l’efficacia espansiva del giudicato esterno; tuttavia, tale efficacia èconfigurabile soltanto allorché l’accertamento contenuto nella sentenzairrevocabile concerna qualificazioni giuridiche o fatti a carattere stabile,tendenzialmente permanente o comunque destinati a spiegare effetti per unapluralità di annualità.Viceversa, essa non opera quando la decisione assunta per un determinatoperiodo d’imposta si fondi sulla valutazione del materiale probatorio relativo aquella specifica annualità, poiché in tal caso difetta quell’idem factumpermanente che solo consente la propagazione del vincolo conformativo ad altrigiudizi tra le stesse parti.Orbene, dalla stessa prospettazione del ricorrente emerge che la sentenzainvocata in relazione all’anno 2008 avrebbe valorizzato, in senso ad essoNumero registro generale 1491/2023Numero sezionale 4757/2026Numero di raccolta generale 19965/2026favorevole, la documentazione prodotta a dimostrazione della effettività delleData pubblicazione 15/06/2026prestazioni; si tratta, dunque, non dell’accertamento di una situazione giuridicadestinata a permanere immutata nei diversi periodi d’imposta, bensì delladelibazione di risultanze probatorie riferite a una singola annualità, delibazioneche non è automaticamente trasferibile al distinto giudizio concernente l’anno2007.Deve pertanto ribadirsi il principio secondo cui il giudicato tributario esternoesplica efficacia vincolante in diverso giudizio tra le stesse parti solo conriferimento a questioni di fatto o di diritto aventi carattere stabile o comune apiù annualità, ma non anche quando vengano in rilievo apprezzamenti probatoriconcernenti singole riprese fiscali. La sentenza impugnata, avendo fattoapplicazione di tale criterio discretivo, si sottrae alle censure formulate.Ne consegue che la sentenza invocata con riguardo al 2008 non è, di per sé,suscettibile di spiegare automatica efficacia vincolante nel presente giudizio.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, assumendoun travisamento e un illogico esame delle prove, nonché una acriticavalorizzazione di circostanze indiziarie ritenute inidonee a sorreggere la pretesaimpositiva.2.1. Il motivo è inammissibile.Esso, infatti, pur formalmente prospettato come denuncia di violazione di leggee di vizio motivazionale, è diretto nella sostanza a sollecitare una nuovavalutazione del compendio istruttorio e una diversa lettura delle risultanze dicausa, operazione che resta preclusa al giudice di legittimità.Costituisce, invero, principio consolidato quello per cui l’individuazione deglielementi posti a fondamento dell’avviso di accertamento e la valutazione dellaloro idoneità, nel loro complesso, a integrare presunzioni gravi, precise econcordanti, costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito,sindacabili in cassazione nei soli limiti del vizio motivazionale oggi tipizzatoNumero registro generale 1491/2023Numero sezionale 4757/2026Numero di raccolta generale 19965/2026dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e non già mediante la meraData pubblicazione 15/06/2026contrapposizione di una diversa ricostruzione delle emergenze processuali.Né il motivo si sottrae a tale rilievo mediante il richiamo all’art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ.Dopo la riformulazione della norma (modifica introdotta dall'art. 54 del d.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134), è denunciabilesoltanto l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo ediscusso tra le parti; resta invece estraneo al perimetro del sindacato dilegittimità il mancato o non condiviso apprezzamento di singoli elementiistruttori, ove il fatto storico cui essi si riferiscono sia stato comunque preso inconsiderazione dal giudice di merito.Questa Corte ha, infatti, chiarito che il mancato esame di elementi probatori nonintegra, di per sé, il vizio di cui al citato art. 360, n. 5, salvo che le risultanzenon considerate siano tali da privare con giudizio di certezza, e non di meraprobabilità, di base logica la ratio decidendi adottata (Cass., Sez. L, Sentenza n.24092 del 24/10/2013; Sez. 2 -, Ordinanza n. 21223 del 27/08/2018).Nel caso in esame, il ricorrente non individua un fatto storico decisivopretermesso dalla Commissione regionale, ma censura il modo in cuiquest’ultima ha valutato la documentazione fotografica, la scrittura privata, imezzi di pagamento e gli ulteriori elementi difensivi, così sollecitando un nonconsentito riesame del merito.2.2. In ogni caso, il motivo è infondato.La denunciata violazione dell’obbligo di motivazione è configurabile soltantoquando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, rechi uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ovvero risulti perplessa eobiettivamente incomprensibile; non ricorre, invece, quando il giudice di meritoesponga, sia pure sinteticamente, il percorso logico-giuridico seguito nellaselezione e nella valutazione del materiale probatorio (Cass., Sez. Un., 7 aprile2014, n. 8053).Numero registro generale 1491/2023Numero sezionale 4757/2026Numero di raccolta generale 19965/2026Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale ha chiaramente illustratoData pubblicazione 15/06/2026le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente un quadro indiziario grave, precisoe concordante circa l’oggettiva inesistenza delle operazioni, valorizzando lanatura di cartiere delle società emittenti, la loro accertata assenza di struttura,mezzi e fornitori, nonché la non decisività della documentazione prodotta dalcontribuente, non omettendo peraltro di specificare che accertamenti tributaridefinitivi avevano qualificato ambedue le società emittenti le fatture alla streguadi missing trader, richiamando altresì, a conforto di tale qualificazione, ilcontenuto di precedenti pronunce della medesima Commissione tributariaprovinciale di Palermo (sentenze n. 659/10/12, depositata il 31 dicembre 2012,e n. 404/12/13, depositata il 5 settembre 2013), passate in giudicato, con lequali, in esito ai ricorsi proposti dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., erastato definitivamente accertato il ruolo di mere società cartiere dalle stesserivestito nell’ambito del meccanismo fraudolento relativo a operazioni disponsorizzazione inesistenti, riconoscendosi, per l’effetto, la legittimità deirecuperi impositivi fondati sui medesimi presupposti; deve dunque escludersiqualsiasi anomalia motivazionale rilevante sul piano costituzionale.Parimenti non è possibile sindacare, sotto il profilo motivazionale, la valutazionecompiuta dalla sentenza impugnata con riguardo alla decisione penale delTribunale di Palermo, Sez. III penale, 1° febbraio 2022 richiamata dal ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] regionale ha dato conto delle ragioni per cui la sentenza delTribunale di Palermo non risultava decisiva nel giudizio.Nel caso in esame, peraltro, la sentenza penale invocata dal ricorrente nonrisulta allegata al ricorso, né è dato sapere se si tratti di pronunzia irrevocabile;essa inoltre non rileva per il 2007, anno fiscale di cui all’odierno giudizio, sicchédifetta lo stesso presupposto per poterne apprezzare contenuto e rilevanza, conla conseguenza che la doglianza anche sotto questo specifico profilo deve esseredisattesa.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 deld.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendoNumero registro generale 1491/2023Numero sezionale 4757/2026Numero di raccolta generale 19965/2026l’illegittimità del recupero dei costi e della correlata IVA in quanto riferiti aData pubblicazione 15/06/2026presunte operazioni inesistenti e lamentando che il giudice di appello nonavrebbe adeguatamente considerato la documentazione prodotta.3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.Anche in questo caso il motivo non denuncia una falsa interpretazione dellenorme richiamate, ma mira, in realtà, a censurare l’accertamento in fattocompiuto dalla sentenza impugnata, la quale ha escluso in radice l’effettivitàdelle operazioni fatturate.La doglianza, dunque, non investe il significato precettivo dell’art. 109 del d.P.R.n. 917 del 1986 o dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì la premessafattuale da cui il giudice di merito ha tratto la conseguenza della indeducibilitàdei costi e della indetraibilità dell’IVA; essa si risolve, pertanto, in una censuradi merito non consentita nel giudizio di cassazione (cfr. Cass. 5 febbraio 2019,n. 3340; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass.30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315; nonché Cass. 7dicembre 2017, n. 29404; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 10325 del 20/04/2026).Costituisce, del resto, principio consolidato quello secondo cui, in tema dioperazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria assolve alproprio onere probatorio anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, purchégravi, precise e concordanti, tra le quali assume particolare rilievo ladimostrazione che il soggetto emittente sia una mera cartiera o società fantasma(cfr. Cass. 15 giugno 2022, n. 19214; Cass. 18 dicembre 2024, n. 33126;nonché, da ultimo, Sez. 5 -, Ordinanza n. 10336 del 19/04/2025).Una volta che l’Ufficio abbia offerto tali elementi, grava sul contribuente la provacontraria dell’effettiva esistenza delle operazioni, prova che non può ritenersiraggiunta mediante la sola esibizione delle fatture, la regolarità formale dellescritture contabili o l’utilizzazione di mezzi di pagamento tracciabili, trattandosidi elementi che ben possono essere predisposti proprio al fine di conferireun’apparenza di regolarità a operazioni in realtà inesistenti (cfr. Cass. Sez. 5 -,Ordinanza n. 19214 del 15/06/2022; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 33126 del18/12/2024; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 10336 del 19/04/2025).Numero registro generale 1491/2023Numero sezionale 4757/2026Numero di raccolta generale 19965/2026In tale prospettiva, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione deiData pubblicazione 15/06/2026principi enunciati da questa Corte, avendo ritenuto che il quadro indiziarioallegato dall’Amministrazione, fondato sulla accertata natura fittizia delle societàemittenti e sulla complessiva inconsistenza organizzativa delle stesse, non fossestato superato dalla documentazione difensiva prodotta dal contribuente.Da ciò discende che, una volta esclusa in fatto l’effettività delle prestazionifatturate, correttamente la Commissione regionale ha negato sia la deducibilitàdei relativi costi ai fini delle imposte dirette, sia la detraibilità dell’IVA correlata,giacché i requisiti dell’effettività, certezza e inerenza del componente negativodi reddito, nonché il presupposto sostanziale del diritto alla detrazione, postulanol’esistenza reale dell’operazione economica sottostante.Il motivo, pertanto, oltre a essere inammissibile perché volto a sovvertirel’accertamento di merito, è comunque infondato, avendo la sentenza impugnatafatto corretta applicazione dei principi che regolano il riparto dell’onereprobatorio e le conseguenze fiscali dell’accertata inesistenza oggettiva delleoperazioni.4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, inrelazione al valore della controversia, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, in euro2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 giugno 2026Numero registro generale 1491/2023Numero sezionale 4757/2026Numero di raccolta generale 19965/2026Data pubblicazione 15/06/2026Il PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 19965/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris