CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20399/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro-) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia 24 ottobre 2024 n.1862;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile2026 dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Nel 2018 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. (che in seguito muterà ragionesociale, per effetto di fusione per incorporazione, in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e cometale sarà d’ora innanzi indicata), agendo unitamente ad altro soggetto ogginon più parte in causa, convenne dinanzi al Tribunale di Rovigo la societàUnipolSai Assicurazioni (che in seguito muterà ragione sociale in UnipolAssicurazioni; d’ora innanzi “la Unipol”) esponendo:Numero registro generale 1731/2025N.R.G.: 1731/25Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 20399/2026Data pubblicazione 17/06/2026-) di avere stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (inseguito fusa per incorporazione nella società convenuta) un contratto diassicurazione contro il rischio di furto del veicolo marca [OSCURATO:PERSONA], modello“[OSCURATO:PERSONA]”, targato [OSCURATO:TARGA];-) il 13.3.2017 il suddetto veicolo fu rubato;-) l’assicuratore aveva rifiutato l’indennizzo adducendo l’esistenza di“elementi contraddittori ed anomali” sulle modalità del fatto per comedenunciato dall’assicurata.Chiese pertanto la condanna della convenuta al pagamento dell’indennizzo,indicato in euro 62.000.2. [OSCURATO:PERSONA] si costituì contestando la domanda. Dedusse tra l’altro che lemodalità con cui avvenne il furto, per come descritte dall’assicurata(effrazione d’una finestra dell’abitazione del legale rappresentante della FriGame, con furto in appartamento e dell’autoveicolo custodito nel pertinentegarage) coincidevano con quelle dichiarate dal denunciante in unprecedente furto denunciato il 20.10.2013 e già risarcito.3. Con sentenza 27.6.2022 n. 578 il Tribunale di Rovigo rigettò la domandaritenendo in particolare che:-) la [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato il furto;-) la deposizione del testimone [OSCURATO:PERSONA] era irrilevante al finedell’accoglimento della domanda, in quanto il furto avvenne due settimanedopo i fatti riferiti dal testimone, e non vi era certezza che in tale periodo ilveicolo fosse rimasto sempre nel luogo ove il testimone aveva dichiarato diaverlo visto;-) la consegna al perito assicurativo - come prescritto dalla polizza -di due chiavi del veicolo era anch’essa irrilevante, in quanto avvenutaquattro mesi dopo il furto e non vi era certezza di quale fosse il numero dichiavi di cui il veicolo era dotato.La sentenza fu appellata dalla società soccombente.Numero registro generale 1731/2025N.R.G.: 1731/25Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 20399/2026Data pubblicazione 17/06/20264. Con sentenza 24.10.2024 n. 1862 la Corte d’appello di Venezia harigettato il gravame.Anche la Corte d’appello ritenne non raggiunta la prova della verità dei fatti.Ritenne in particolare che:-) la denuncia di furto era di per sé inidonea a dimostrare lasottrazione del veicolo;-) la prova testimoniale non era “attendibile e certa”;-) la consegna delle chiavi al perito nominato dall’assicuratore nonera decisiva perché “non accompagnata dagli ulteriori adempimentinecessari a ritenere assolto l’onere probatorio (certificato di proprietà,estratto giuridico [sic] originario con annotazione della perdita di possessorilasciati dal P.R.A., libretto di circolazione)”;-) non vi era prova sufficiente che davvero nel 2017 si verificò unaeffrazione nell’abitazione dell’amministratore della [OSCURATO:PERSONA], a seguito dellaquale fu sottratto anche l’autoveicolo assicurato.5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla [OSCURATO:PERSONA] ricorso fondato su cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Ambo le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art.380 bis, secondo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697c.c..Nella illustrazione del motivo la ricorrente muove dall’assunto che la Corted’appello avrebbe rigettato la domanda sul presupposto che l’unicoelemento di prova fornito dall’attrice consisteva nella denuncia del furtopresentata ai Carabinieri (p. 7, quinto capoverso, primo rigo, del ricorso), ededuce che la denuncia di furto non era affatto l’unico elemento addotto asostegno della domanda, ma altri ve n’erano: il fatto stesso che era statostipulato un contratto di assicurazione; l’interrogatorio del legaleN.R.G.: 1731/25Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero registro generale 1731/2025Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 20399/2026Data pubblicazione 17/06/2026rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] (la persona, deve ritenersi, che di fattoaveva la disponibilità della dimora - formalmente intestata ad un trust - edell’autoveicolo - formalmente intestato ad una società commerciale -, dalmomento che nella denuncia di furto si riferisce all’una ed all’altro parlandodella “mia abitazione” e della “mia vettura”); la deposizione testimoniale, laconsegna delle chiavi al perito assicurativo.L’illustrazione del motivo prosegue sostenendo che non si possa pretenderedall’assicurato la prova dell’esistenza del bene nel preciso momentoimmediatamente antecedente alla sottrazione, specie quando il furto vienescoperto solo al rientro dopo una lunga assenza; che è impossibile provare ifatti negativi; che a fronte degli elementi sopra elencati la provadell’esistenza del veicolo, della sua funzionalità e della sua sottrazione adopera di ignoti si sarebbe dovuta ritenere sussistente, e sarebbe spettatoall’assicuratore dimostrare la simulazione del reato.1.1. Il motivo è inammissibile.Per quanto attiene alla lamentata violazione dell’art. 116 c.p.c., essa nonsussiste: questa Corte infatti ha ripetutamente affermato che la violazionedi tale norma può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione soloin un caso: quando il giudice di merito attribuisca pubblica fede ad unaprova che ne sia priva oppure, all'opposto, valuti secondo prudenteapprezzamento una prova a valutazione vincolata, come l’atto pubblico (exmultis, Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; il principio è stato altresìribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella decisione pronunciata daSez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, al § 14 dei “Motivi delladecisione”).Per contro, la valutazione delle prove in un senso piuttosto che in un altro,ovvero l’omessa valutazione di alcune fonti di prova, non costituisce di persé violazione dell’art. 116 c.p.c., e quindi un error in procedendo.1.2. Anche la denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. è censura infondata.Che spetti all’assicurato l’onere di provare l’avveramento del rischio oggettodel contratto di assicurazione è principio indiscusso.N.R.G.: 1731/25Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero registro generale 1731/2025Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 20399/2026Data pubblicazione 17/06/2026La sentenza impugnata non ha dunque violato tale norma, là dove haaddossato alla [OSCURATO:PERSONA] l’onere di provare il furto ed il suo oggetto. Lostabilire poi se tale prova possa dirsi raggiunta oppure no, alla luce deglielementi disponibili, è questione riservata al giudice di merito e nonsindacabile in questa sede.1.3. Le ulteriori deduzioni svolte dalla società ricorrente, circa la sufficienzadel quadro indiziario a disposizione della Corte d’appello; l’attendibilità e lacoerenza della deposizione testimoniale; la conformità o meno dideterminate circostanze di fatto all’id quod plerumque accidit, inerisconoanch’esse alla valutazione delle prove, del loro significato e della lororilevanza: ma in sede di legittimità non è consentita una valutazione delleprove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, anulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in mododifferente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis,Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenzan. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv.596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L,Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n.27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv.589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L,Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenzan. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio inesame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e lainterpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parteè incensurabile in Cassazione”).2. Il secondo motivo di ricorso.Col secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697c.c..Numero registro generale 1731/2025N.R.G.: 1731/25Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 20399/2026Data pubblicazione 17/06/2026La ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe violato il principiodi non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.. Sostiene che la Corte d’appellonon avrebbe potuto esigere dall’assicurato la prova dell’esistenza e dellaefficienza del veicolo assicurato, in quanto tali circostanze dovevanoconsiderarsi pacifiche perché mai specificamente contestate dallacompagnia sin dal primo grado.Aggiunge che la stessa esistenza del contratto assicurativo implicavanecessariamente la conoscenza, da parte dell’assicuratore, dell’esistenza delbene, del suo valore e della sua funzionalità, con la conseguenza che lamancata contestazione di tali elementi avrebbe dovuto vincolare il giudice.2.1. Il motivo è infondato.Il principio di diritto applicato dalla Corte d’appello è corretto (“l'onere dicontestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso diprova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti adessa ignoti”: così, ex multis, Cass. 08/05/2023, n. 12064; Cass.31/08/2020, n. 18074; Cass. 04/01/2019, n. 87; Cass. 13/02/2013, n.3576).Ora, la Corte d’appello ha rigettato la domanda in base a plurimi argomenti,uno soltanto dei quali fu la mancanza di prova dell’esistenza e dellaefficienza del veicolo alla data del 13.3.2027.Da ciò discende che il motivo è privo di decisività per due ragioni:-) sia perché i restanti argomenti in facto spesi dalla Corte d’appelloper ritenere l’insufficienza della prova del furto sarebbero comunquesufficienti a sorreggere il giudizio di rigetto;-) sia perché la non contestazione dell’esistenza del veicolo almomento della stipula del contratto, non comporta di per sé la conoscenzadell’esistenza del veicolo al momento in cui se ne denunciò il furto.L’assicuratore, infatti, può scegliere di ispezionare il veicolo al momento ellastipula del contratto, ma non ha ovviamente l’onere di tenersicostantemente informato sulle vicende di esso, competendo piuttostoall’assicurato darne conto all’assicuratore (arg. ex art. 1898 c.c.).N.R.G.: 1731/25Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero registro generale 1731/2025Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 20399/2026Data pubblicazione 17/06/2026Dunque l’esistenza e le condizioni del veicolo, al momento in cui se nedenunciò il furto, erano circostanze estranee alla sfera di conoscibilitàdell’assicuratore, e come tali sottratte agli effetti della non contestazione dicui all’art. 115 c.p.c..3. Il terzo motivo di ricorso.Col terzo motivo è denunciato il vizio di omesso esame d’un documentodecisivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c..La ricorrente sostiene che la Corte d’appello non ha adeguatamentevalorizzato il fascicolo del procedimento penale avviato a carico di LucaGiovannini, amministratore della [OSCURATO:PERSONA], e poi archiviato (fascicolodepositato nell’udienza di precisazione delle conclusioni in appello, in quantoformato successivamente al maturare delle preclusioni nel giudizio di primogrado.).Da tale documento emergerebbe che il veicolo della [OSCURATO:PERSONA] avevasuccessivi alla partenza del proprietario e prima della denuncia di furto.Secondo il ricorrente, tale documento dimostrava di per sé l’avvenutasottrazione del veicolo e la verità dei fatti denunciati dall’assicurataall’assicuratore.Quanto all’utilizzabilità del documento, la ricorrente deduce che esso fuacquisito dopo il maturare delle preclusioni del primo grado, sicché fulegittimamente prodotto nel giudizio di appello.3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per più ragioni.La prima e più evidente è che l’omessa valutazione d’una fonte di prova noncostituisce “omesso esame d’un fatto decisivo”. Il “fatto decisivo” di cuiparla l’art. 360, n. 5, c.p.c. è il fatto costitutivo della pretesa (nella specie, ilfurto), e nel nostro caso esso è stato ampiamente esaminato dalla Corted’appello.Così hanno stabilito le Sezioni Unite di questa Corte, allorché furonochiamate a definire i limiti del nuovo motivo di ricorso per cassazioneprevisto dalla norma suddetta (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014,Numero registro generale 1731/2025N.R.G.: 1731/25Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 20399/2026Data pubblicazione 17/06/2026nella cui motivazione si afferma: “l'omesso esame di elementi istruttori, inquanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previstodalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque presoin considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tuttele risultanze probatorie astrattamente rilevanti”).3.2. La seconda ragione di inammissibilità è che la doppia pronunciaconforme nei gradi di merito in ogni caso preclude la prospettabilità comemotivo di ricorso del vizio di omesso esame d’un fatto decisivo. Né la c.d.“doppia conforme” viene meno, come invocato dal ricorrente a p. 16 delricorso e ribadito nella memoria, pel solo fatto che al giudice d’appello siastata sottoposta una fonte di prova non prodotta in primo grado.3.3. La terza ragione di inammissibilità è la violazione dell’onere imposto apena di inammissibilità dell’art. 366, n. 6, c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 149.Il presente ricorso è stato infatti notificato il 7.1.2025.L’art. 35, comma 5 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (nel testo modificatodalla legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha disposto che le norme del capo IIIdel titolo III del libro secondo del codice di procedura civile (e dunque lenorme sul giudizio di legittimità) “hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere datale data”, e dunque anche al presente giudizio.Il novellato art. 366, n. 6, c.p.c., stabilisce che il ricorso deve contenere apena di inammissibilità non solo la specifica indicazione, per ciascuno deimotivi, dei documenti sui quali il motivo si fonda, ma anche “l'illustrazionedel contenuto rilevante degli stessi”.3.3.1. Nel caso di specie il documento il quale si assume non esaminatodalla Corte d’appello (all.to 6 al fascicolo d’appello) consta di sei distinti filesin formato *.pdf, estesi rispettivamente per 96, 106, 56, 2 e 16 pagine, ecosì complessivamente per 276 pagine.Numero registro generale 1731/2025N.R.G.: 1731/25Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 20399/2026Data pubblicazione 17/06/2026La ricorrente tuttavia non si è curata di indicare con esattezza quale parte diquesto mare magnum assume essere stata trascurata dalla sentenzaimpugnata, né ha provveduto a localizzare in modo idoneo questa parte.3.4. Reputa nondimeno non superfluo il Collegio aggiungere che ildocumento che la ricorrente assume essere stato ingiustamente trascurato,lungi dal dimostrare la verità dei fatti denunciati all’assicuratore, svelal’esistenza di una capillare organizzazione delinquenziale dedita al furto edall’esportazione di veicoli di pregio; dà conto che [OSCURATO:PERSONA],amministratore della società ricorrente, fu imputato del delitto di cui all’art.367 c.p., per avere denunciato il furto del veicolo assicurato sapendo(secondo l’ipotesi accusatoria) che esso era già stato esportato in Ucraina;dà conto, infine, che [OSCURATO:PERSONA] fu prosciolto per maturataprescrizione, senza accertamento della sua innocenza.Il ruolo di questa Corte non le consente di trarre illazioni o deduzioni disorta da tali circostanze di fatto: quel che rileva, ai fini dell’inammissibilitàdel motivo di ricorso qui in esame, è che il documento il quale si assumetrascurato era comunque privo del requisito della decisività, dal momentoche se da esso non poteva trarsi la prova certa della falsità dei fattidichiarati dall’assicurato all’assicuratore, nemmeno potrebbe trarsi la provacerta del contrario.4. Il quarto motivo di ricorso.Anche col quarto motivo di ricorso è denunciato il vizio di omesso esamed’un fatto decisivo.Il motivo ripropone nella sostanza la medesima censura già formulata colterzo motivo di ricorso, ed è inammissibile per le medesime ragioni giàesposte a confutazione di quello.5. Il quinto motivo di ricorso.Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 116, 132 c.p.c. e 2697c.c..L’illustrazione del motivo contiene una tesi così riassumibile:N.R.G.: 1731/25Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero registro generale 1731/2025Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 20399/2026Data pubblicazione 17/06/2026-) la Corte d’appello ha rigettato la domanda ritenendo sospetta lacircostanza che, in occasione del furto della vettura, gli ignoti ladri siintrodussero anche nell’appartamento in uso a [OSCURATO:PERSONA], forzando lamedesima finestra già forzata quattro anni prima, in occasione di altro furtodenunciato ed indennizzato dal medesimo assicuratore;-) tuttavia era onere dell’assicuratore dimostrare che il furto erasimulato e che i danni dichiarati causati dai ladri erano in realtàpreesistenti;-) in ogni caso l’attrice aveva fornito adeguata prova che i dannicausati dal furto del 2013 erano stati riparati prima del furto denunciato nel2017.5.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui censura la ricostruzione deifatti e la valutazione delle prove.Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., il motivo è inveceinfondato, in quanto è ben vero che è onere dell’assicuratore dimostrare ifatti costitutivi di eventuali eccezioni di non indennizzabilità del sinistro acausa della previsione contrattuale di delimitazioni causali, spaziali otemporali del rischio. Ma tale onere sorge dopo che l’assicurato abbiadimostrato l’avverarsi del sinistro nella sua storicità, prova che la Corted’appello ha ritenuto non esaustiva, con accertamento qui non sindacabile.6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.(-) rigetta il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA].p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nellasomma di euro 7.655, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forensee spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aNumero registro generale 1731/2025N.R.G.: 1731/25Camera di consiglio del 21 aprile 2026 Numero sezionale 1418/2026Numero di raccolta generale 20399/2026Data pubblicazione 17/06/2026quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 21 aprile 2026.Il Presidente est.([OSCURATO:PERSONA])