CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32495/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi di ricorso; considerato che [OSCURATO:PERSONA] ripropone, con il primo motivo, obiezioni iterative di quelle sollevate con l'impugnazione di merito, che la Corte di appello ha disatteso con argomentazioni esenti da vizi logici, spiegando che, a fronte dell'ordine, rivolto al destinatario del foglio di via obbligatorio, di fare rientro nel luogo di residenza, egli ha eccepito, senza però offrire alcun riscontro all'affermazione, di essere, al tempo, senza fissa dimora; che palesemente generica è la residua censura, con la quale si lamenta (mediante, peraltro, il riferimento a presupposti di fatto non pertinenti) l'eccessività del trattamento sanzionatorio che, invece, è stato parametrato al minimo edittale, con applicazione, nella massima estensione, della riduzione per le circostanze attenuanti generiche; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i