CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45306/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.PERRIERA Valentina ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confer- mava la decisione del Tribunale di Marsala che la aveva ritenuta responsabile del reato di furto di energia elettrica in concorso con la circostanza aggra- vante della violenza sulle cose e l'aveva condannata alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 400 di multa. 2.La ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in punto di ricorrenza del fatto reato per omessa verifica tecnica dell'effettiva utilità ri- cavata dalla ricorrente dall'abusivo allaccio, atteso che l'accertamento era stato eseguito soltanto sulla base di una verifica esterna. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto il giudice di appello, con la sentenza impugnata, ha fornito adeguato riscontro alle censure oggi riproposte evidenziando i plu- rimi ed univoci elementi indiziari a carico della ricorrente che la pongono in collegamento con l'allaccio abusivo a servizio dell'appartamento utilizzato dalla prevenuta quale abitazione familiare. 3.1 Quanto ai profili soggettivi del reato e a fronte della censura volta a valorizzare l'estraneità del ricorrente alla condotta manomissiva, va rilevato che in tema di furto di energia elettrica, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2 cod. pen. anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente com- piuto da persona diversa dall'agente, il quale si limiti solo a fare uso dell'al- laccio altrui (sez.V, 19.2.2014, Rizzuro, Rv. 261745), circostanza questa adeguatamente rappresentata e non contestata da parte della ricorrente lad- dove il giudice distrettuale ha dato adeguato conto che, in considerazione delle caratteristiche dell'allaccio abusivo (proveniente dalla cassetta di deri- vazione Enel) lo stesso era convogliato a servizio dell'appartamento utilizzato dalla ricorrente. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] a Cia [OSCURATO:PERSONA]'aLL