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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 12532/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 29 ottobre 2021, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di rissa aggravato anche ai sensi dell'art. 99, comma 3, cod. pen. (fatto commesso il 15 maggio 2014).

2. L'impugnativa consta di un solo motivo articolato in più censure, che attingono i seguenti punti della sentenza della quale s'invoca l'annullamento:

2.1. il fatto, siccome ricostruito sulla base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe tale da integrare il reato di rissa, non riscontrandosene né l'elemento oggettivo né quello soggettivo, di modo che il giudice d'appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 588 cod. pen. e, comunque, nel vizio di motivazione;

2.2. il fatto medesimo in ogni caso non sarebbe antigiuridico, essendosi il ricorrente rifugiato, assieme ai familiari, in casa per sfuggire all'aggressione di [OSCURATO:PERSONA] e delle figlie, con la conseguenza che la sentenza impugnata sarebbe affetta da violazione dell'art. 52 cod. pen. e dal vizio di motivazione;

2.3. illegittimo sarebbe l'aumento di pena irrogato per la recidiva contestata e ritenuta, poiché la Corte territoriale, giustificandone l'applicazione con l'affermare che l'imputato era avvezzo allo svolgimento di attività criminali, non si sarebbe attenuta all'insegnamento impartito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligo motivazionale del giudice di merito al riguardo è adempiuto con il rassegnare una motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il nuovo episodio criminoso sia concretamente significativo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo; ciò che sarebbe stato tanto più necessario nel caso di specie in considerazione della risalenza ultradecennale dei precedenti penali annoverati dal ricorrente.

3. Con requisitoria in data 18 gennaio 2023, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le sole ragioni di seguito indicate.

1. I rilievi in punto di dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il delitto ascrittogli sono inammissibili.

1.1. Le censure che deducono una «non corretta valutazione delle sue condotte» non sono consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa lettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa alla pag. 4, ultimo capoverso, della sentenza impugnata;

1.2. Le censure che denunciano l'error iuris in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non riconoscere la scriminante della legittima difesa sono assolutamente generiche, in quanto indeterminate, ossia prive della indicazione di specifici ed inopinabili elementi di prova, travisati o non considerati dai giudici di entrambi i gradi di merito, atti a dar conto del comportamento meramente passivo tenuto dal ricorrente e dai familiari.

2. E', invece, fondata la censura in punto di motivazione rassegnata a sostegno del diniego di esclusione della contestata recidiva.

L'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale l'aggravio di pena inflitto all'imputato ai sensi dell'art. 99 1 comma 3, cod. pen. sarebbe giustificato dal suo «apparire avvezzo allo svolgimento di attività criminali» non è assolutamente in linea con lo specifico obbligo argomentativo imposto al giudice di merito in tema di recidiva, posto che il diritto vivente si è espresso enunciando il criterio direttivo secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690).

Tanto comporta l'annullamento della sentenza impugnata sul punto, affinché il giudice del rinvio colmi la lacuna motivazionale rilevata al lume del principio di diritto richiamato.

3. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.

Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 29 ottobre 2021, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di rissa aggravato anche ai sensi dell'art. 99, comma 3, cod. pen. (fatto commesso il 15 maggio 2014). 2. L'impugnativa consta di un solo motivo articolato in più censure, che attingono i seguenti punti della sentenza della quale s'invoca l'annullamento: 2.1. il fatto, siccome ricostruito sulla base delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe tale da integrare il reato di rissa, non riscontrandosene né l'elemento oggettivo né quello soggettivo, di modo che il giudice d'appello sarebbe incorso nella violazione dell'art. 588 cod. pen. e, comunque, nel vizio di motivazione; 2.2. il fatto medesimo in ogni caso non sarebbe antigiuridico, essendosi il ricorrente rifugiato, assieme ai familiari, in casa per sfuggire all'aggressione di [OSCURATO:PERSONA] e delle figlie, con la conseguenza che la sentenza impugnata sarebbe affetta da violazione dell'art. 52 cod. pen. e dal vizio di motivazione; 2.3. illegittimo sarebbe l'aumento di pena irrogato per la recidiva contestata e ritenuta, poiché la Corte territoriale, giustificandone l'applicazione con l'affermare che l'imputato era avvezzo allo svolgimento di attività criminali, non si sarebbe attenuta all'insegnamento impartito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligo motivazionale del giudice di merito al riguardo è adempiuto con il rassegnare una motivazione che dia conto delle ragioni per le quali il nuovo episodio criminoso sia concretamente significativo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo; ciò che sarebbe stato tanto più necessario nel caso di specie in considerazione della risalenza ultradecennale dei precedenti penali annoverati dal ricorrente. 3. Con requisitoria in data 18 gennaio 2023, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le sole ragioni di seguito indicate. 1. I rilievi in punto di dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il delitto ascrittogli sono inammissibili. 1.1. Le censure che deducono una «non corretta valutazione delle sue condotte» non sono consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa lettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa alla pag. 4, ultimo capoverso, della sentenza impugnata; 1.2. Le censure che denunciano l'error iuris in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel non riconoscere la scriminante della legittima difesa sono assolutamente generiche, in quanto indeterminate, ossia prive della indicazione di specifici ed inopinabili elementi di prova, travisati o non considerati dai giudici di entrambi i gradi di merito, atti a dar conto del comportamento meramente passivo tenuto dal ricorrente e dai familiari. 2. E', invece, fondata la censura in punto di motivazione rassegnata a sostegno del diniego di esclusione della contestata recidiva. L'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale l'aggravio di pena inflitto all'imputato ai sensi dell'art. 99 1 comma 3, cod. pen. sarebbe giustificato dal suo «apparire avvezzo allo svolgimento di attività criminali» non è assolutamente in linea con lo specifico obbligo argomentativo imposto al giudice di merito in tema di recidiva, posto che il diritto vivente si è espresso enunciando il criterio direttivo secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690). Tanto comporta l'annullamento della sentenza impugnata sul punto, affinché il giudice del rinvio colmi la lacuna motivazionale rilevata al lume del principio di diritto richiamato. 3. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napol
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