CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 1962
Cassazione n. 30232/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/3/1962 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5/12/1984 avverso il provvedimento della Corte d'appello di Catanzaro in data 5/5/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di estorsione aggravata posta in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propongono ricorso, con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo il vizio di violazione di legge, art. 178, co.1, lett. c) c.p.p., per l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa degli imputati a mezzo pec, alla Corte d'appello, il 28 aprile 2022, per l'udienza del 5 maggio 2022. Il giudice di appello, secondo quanto riportato in sentenza e documentato dalla difesa, non ha esaminato la memoria difensiva, effettivamente ricevuta, ritenendo, erroneamente, che la stessa non fosse stata depositata. 3. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di contraddittorietà della motivazione in relazione alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], indicato in sentenza come teste diretto, a riscontro la deposizione resa dalla p.o., mentre non è chiaro, ed in ciò consisterebbe il vulnus della sentenza, se il teste abbia effettivamente assistito ai fatti in quanto collocato all'esterno dell'abitazione oppure all'interno. 4. Con il terzo motivo si lamenta l'omessa motivazione in merito alla circostanza prospettata dalla difesa e documentata dalla produzione di un avviso di concluse indagini, riguardante una presunta truffa on line risalente a sei giorni prima dei fatti denunciati dalla parte civile e che questa avrebbe posto in essere in concorso con uno degli imputati. Il dato, secondo la difesa, è stato ritenuto, erroneamente, privo di rilevanza probatoria quando invece esso inciderebbe sulla credibilità della p.o. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. La difesa ha allegato al ricorso copia della mali di trasmissione via p.e.c. della memoria contenente le proprie conclusioni scritte. Attraverso tale memoria il difensore insisteva nell'assoluzione degli imputati ovvero nella rideterminazione della pena evidenziando i profili critici della sentenza impugnata (quanto alle dichiarazioni dei verbalizzanti Zito e Licchelli limitatisi a riferire quanto riportato dalla p.o. Cariati, del teste [OSCURATO:PERSONA] che aveva narrato fatti di cui non aveva conoscenza diretta, la mancanza di atti di indagine autonoma da parte dei Carabinieri, la mancanza di accertamenti sulla bottiglia sequestrata contenente un liquido "presumibilmente infiammabile") che effettivamente, non li ha richiamati ed anzi espressamente afferma che la difesa non trasmetteva conclusioni scritte. 1.2. Occorre a questo punto valutare se tale omissione, a fronte di un completo esame di tutti i motivi di appello che nemmeno la difesa, sotto questo aspetto, censura, abbia vulnerato le prerogative difensive e dato luogo alla nullità eccepita dai ricorrenti. E' ben vero che questa Corte si è già pronunciata sul tema ritenendo che, in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la mancata allegazione agli atti processuali delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC, con la conseguente omessa valutazione delle stesse, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art.178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte ex art. 23, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo (Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, dep. 2022, Sciuto, Rv. 282881). In tale sentenza si è, infatti, condivisibilmente affermato che l'esercizio effettivo del diritto di intervento dell'imputato, anche se innestato sulla procedura camerale ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., può esercitarsi anche attraverso la produzione delle conclusioni scritte in vista delle determinazioni che il giudice dovrà assumere e realizza la garanzia del contraddittorio che non può subire eccezioni al di fuori di quelle che l'emergenza pandemica ha imposto. Si tratta di conclusioni cui il Collegio intende prestare adesione, ma che necessitano di un'ulteriore specificazione. Va, infatti considerato che, secondo la disciplina emergenziale vigente all'epoca di celebrazione del giudizio di appello (art. 23-bis di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176), a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021 (poi prorogato al 31 dicembre 2022), entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica; la cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto. La presentazione di conclusioni scritte costituisce, dunque, una mera facoltà rimessa alla valutazione del difensore. In assenza di tali conclusioni scritte, infatti, la corte procede alla valutazione delle conclusioni formulate con l'atto di appello. Le conclusioni scritte, dunque, rappresentano una modalità di esercizio sia del diritto di intervento dell'imputato, sia pure in forma cartolare, che del diritto di difesa. Tuttavia, ritiene il Collegio che affinché l'atto di cui si lamenta l'omessa valutazione sia concretamente riconducibile alla categoria delle "conclusioni scritte", che il giudice deve necessariamente esaminare ai fini della decisione, occorre che questo abbia un effettivo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni che hanno determinato l'impugnazione del provvedimento e, eventualmente, anche a "contrastare" le difformi conclusioni del pubblico ministero. L'atto, dunque, al di là della mera ed apparente autodefinizione in termini di "conclusioni", deve costituire effettivo esercizio del diritto difensivo. Solo in tal caso l'omessa valutazione delle conclusioni scritte determina una lesione del diritto di intervento dell'imputato. 1.3.Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che l'atto trasmesso dalla difesa dei Naccarato con il quale la difesa ha insistito nella assoluzione degli imputati ovvero nella rideterminazione della pena irrogata, reiterando doglianze incentrate sulla inattendibilità della p.o., sulla valenza probatoria delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], sul sequestro della bottiglia contenente liquido " presumibilmente" infiammabile, non avesse un contenuto difforme rispetto a quanto argomentato con l'atto di appello limitandosi, nella sostanza, il difensore, a ripercorrere le medesime considerazioni esplicate con l'atto di appello volte all'assoluzione degli imputati. Si è trattato, quindi, nella sostanza, di conclusioni solo formali, prive di un contenuto autonomo valutabile ai fini dell'esame dell'atto di impugnazione, non dissimili dall'atto di appello di cui la Corte di merito ha approfonditamente vagliato il contenuto rispondendo puntualmente a tutti i motivi ( pag. 2 e 3 della sentenza in cui si affronta il tema della attendibilità della p.o., della conoscenza diretta dei fatti da parte del teste [OSCURATO:PERSONA], dell'attività di indagine della P.G. che sequestrò la bottiglia contenente il liquido presumibilmente infiammabile posta in prossimità del portone di ingresso dell'abitazione della p.o.) per cui non è dato ravvisare alcuna violazione del diritto di difesa nella omessa considerazione della memoria di parte. Né a diversa conclusione può giungersi in considerazione dell'omessa attestazione, in sentenza, della trasmissione di un atto privo, in realtà, di un concreto contenuto difensivo valutabile, trattandosi, al più, di una mera irregolarità inidonea a viziare il provvedimento. (Sez. 6, Sentenza n. 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004). 2. Il secondo motivo di ricorso proposto non supera il vaglio di ammissibilità, trattandosi di un motivo generico, privo di adeguato confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata (pagg. 2 e 3). Rileva al riguardo il Collegio che la sentenza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi, ha confermato il giudizio di responsabilità degli imputati, ritenendo pienamente credibile la p.o. [OSCURATO:PERSONA], il cui narrato circa la esecuzione dell'estorsione è stato confermato dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale riferì di essere insieme a Cariati quando i due imputati iniziarono ad aggredire la p.o. 3. Priva di pregio è anche la doglianza difensiva contenuta nel terzo motivo di ricorso, posto che la produzione documentale di cui si asserisce l'omessa valutazione, attiene ad una distinta vicenda ancora in fase di accertamento, la cui la cui incidenza sulla tenuta logica della sentenza, è solo genericamente dedotta. 4. Da quanto premesso discende il rigetto del ricorso con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali. 5. Nulla è dovuto alla parte civile che si è limitata a chiedere il rigetto del ricorso.