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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2010

Cassazione n. 33216/2023

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nsigliere R.G.N.: 27 75 9 /201 8 dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere rel.

Cron.: dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere Rep.: dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere C.C.: 4/ 10 /2023 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 27759- 20 1 8 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – c.f. /p.i.v.a. 0 82 5 3151008 – in persona del l egale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a in Roma , alla via Sardegna, n. 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], l a rappresenta e difend e in virtù di procur a special e su fogli o allegatoin calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] 6 (già “[OSCURATO:PERSONA] H”) – c.f./p.i.v.a. 04737811002 - in persona deldirettore generale pro tempore , rappresenta ta e dife sa in virtù di procura special e a margine de l contro ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’ufficio legale della medesima “Azienda”, unitamente al quale elettivamente domicilia, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., presso la propria sede in [OSCURATO:PERSONA], borgo Garibaldi, n. 12.CONTRORICORRENTE e REGIONELAZIO – c.f. 8 0 143490581 - in persona del Presidente pro tempore , rappresentatae difesa in virtù di procur a special e a margine de l contro ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat a in Roma , al la via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso la sede della Avvocatura regionale.

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1056/2018della Corte d’Appello di Roma; udita la relazione nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], --premesso che 1.Con atto notificato in data 24.6.2010 la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., titolare della “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” di Velletri,citava a comparire di nanzi al Tribunale di Roma l’ “AUSL Roma H” e la Regione Lazio.

Premettevache, con delibera n. 2069 del 20.4.1999 , la Giunta regionale del Lazio aveva accordato ai soggetti erogatori di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento provvisorio la possibilità di convertire in “day hospital” il 10% dei posti-letto accreditati per i ricoveri ordinari(cfr. ricorso, pag. 4).

Premetteva che con delibera n. 602 del 9.7.2004 la Giunta regionale del Lazio aveva consentito ai soggetti erogatori di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento provvisorio la possibilità di far luogo alla conversione in “ d ay hospital” dei posti-letto accreditati per i ricoveri ordinari anche per una percentuale superiore al 10%(cfr. ricorso, pag. 4).Premetteva che, avvalsasi della facoltà così accordata, aveva optato per la conversione di n. 40 posti - letto in ricovero ordinario in postazioni di “ day hospital”, cosicché, in aggiunta ai n. 30 posti-letto in “day hospital” per i quali era ab originegià abilitata, aveva acquisito la disponibilità di complessivi n. 70 posti-lettoin “day hospital” (cfr. ricorso, pag. 4) .

Premetteva che la Giunta regionale del Lazio, con delibera n. 436 del 19.6.2007, le aveva espressamente riconosciuto le prestazioni in “day hospital” con riferimento a n. 70 posti-letto e l’ “A.S.P.”, ovvero l’organismo regionale all’uopo preposto, aveva attestato la congruenza tra giornate di ricovero ordinario e di “day hospital”e posti-letto (cfr. ricorso, pagg. 4 - 5 ) .

Indi esponeva che, nel rispetto dei limiti di erogabilità delle prestazioni di cui alle delibere della Regione Lazio n. 143/2006 e n. 436/2007, aveva nel corso dell’anno 2005 effettuato 44.282 accessi in “day hospital”, nel corso dell’anno 2006 effettuato 41.489 accessi in “day hospital” e nel corso dell’anno 2007 effettuato 43.545 accessi in “day hospital”(cfr. ricorso, pag. 4).

Chiedeva quindi condannare gli enti convenuti a pagarle la somma di euro 11.114.752,91, oltre interessi quale residuo credito per prestazioni in “day hospital” erogate su n. 70 posti-letto nel periodo compreso tra luglio 2006 e dicembre 2007(cfr. ricorso, pagg. 3 - 4) . 1.1.Si costituiva l’ “AUSL Roma H”.

Deduceva, peraltro, che l’attrice aveva provveduto alla riconversione di n. 40 posti-letto ordinari in postazioni di “day hospital” senza alcuna autorizzazione, senza tener conto che le delibere dalla Giunta regionale del Lazio contemplavano la convertibilità unicamente dei posti di degenza “per acuti” (cfr. sentenza d’appello, pag. 3).

Deduceva quindi che nessun corrispettivo poteva essere accordato per posti in “day hospital” eccedenti i n. 30 posti per i quali l’attrice era in origine accreditata(cfr. sentenza d’appello, pag. 3).

Instava per il rigetto dell’avversa domanda. 1.1.Si costituiva la Regione Lazio.

Del pari instava per il rigetto dell’avversa domanda. 2.Con sentenza n. 6353/2013 il Tribunale di Rom a rigettava la domanda . 3.La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. proponeva appello.

Resisteva l’ “AUSL Roma H”.

Resisteva la Regione Lazio. 4.Con sentenza n. 1056/2018la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame e condannava l’appellante a rimborsare alle controparti le spese del grado.

Evidenziava la corte che l’assunto dell’appellante – secondo cui per effetto delle delibere della Giunta regionale del Lazio si era realizzato l’automatico accreditamento anche con riferimento a prestazioni non comprese nell’originario rapporto di accreditamento provvisorio (cfr. sentenza d’appello, pag. 7), giacché il meccanismo recepito con le delibere n. 2069/1999 e 602/2004 aveva abilitato le strutture accreditate a decidere in piena autonomia in ordine alla riconversione senza alcuna condizione, senza alcun termine e senza alcuna autorizzazione con il solo limite, dapprima, del 10% e, successivamente, pur oltre detto limite (cfr. sentenza d’appello, pag. 9)– non poteva esser condiviso, siccome contrastante con la disciplina in materia di accreditamento provvisorio, che “esclude l’estensione automatica delle prestazioni erogabili previste nella convenzione originaria ad altre ad esse non direttamente riconducibili” (così sentenza d’appello, pag. 10).

Evidenziava al contempo, la corte, che neppure poteva esser condiviso l’assunto dell’appellante,secondo cui la delibera della Giunta regionale del Lazio n. 143/2006 l’aveva legittimata ad operare l’immediata conversione dei posti- lettoin ricovero ordinario in postazioni di “day hospital” “mediante una semplice comunicazione alla Regione, senza necessità di espletamento di alcuna preventiva verifica e controllo da parte di quest’ultima”(così sentenza d’appello, pag. 10).

Evidenziava invero che l’assunto dell’appellante, in quanto destinato a dilatare dei costi a carico dell’ente pubblico, non rinveniva conforto nel contenuto della delibera n. 143/2006(così sentenza d’appello, pag. 10) .

Evidenziava segnatamente che dal letterale tenore delle espressioni adoperate nel testo della delibera n. 143/2006 emergeva il proposito dell’Amministrazione di verificare che la conversione in posti in “day hospital” avvenisse nel rispetto del contenimento della spesa, mediante la contestuale riduzione dei posti-letto di degenza ordinaria, sicché tale finalità postulava l’esercizio di poteridi controllo preventivo, inconciliabili “con il preteso effetto automatico della mera comunicazione del consolidamento da parte delle strutture private” (così sentenza d’appello, pag. 12). 5.Avverso tale sentenza la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a. ha proposto ricorso; ne ha chiesto lacassazione sulla base di cinque motivi.L’ “Azienda USL Roma 6” (già “[OSCURATO:PERSONA] H”) ha depositato controricors o; ha chiestoin via pregiudiziale dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva; in ogni caso ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi i l ricors o con il favore delle spese.

LaRegione Lazio del pari ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 6.La ricorrente ha depositato memoria.

L’ “Azienda USL Roma 6” (già “[OSCURATO:PERSONA] H”)del pari ha depositato memoria. ********** --rilevato chein memoria la controricorrente “Azienda USL Roma 6” (già “ [OSCURATO:PERSONA] H”)ha dedotto, sulla scorta delle pronunce n. 4567/2009 e n. 4217/2020 del Consiglio di Stato,nonché dell’ordinanza n. 1603/2022 delle sezioni unite di questa Corte, “la nullità ab originedella concessione di pubblico servizio di cui godeva la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la Casa di [OSCURATO:PERSONA] , con conseguente nullità per violazione di legge, ex art. 1418, c. 1, c.c., di tutti i contratti annuali di budget ex art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 502/1992 e ss., e quindicon conseguente ulteriore impossibilità di porre a carico del SSN/SSR del Lazio le prestazioni per cui è causa, diversamente insorgendo un danno al Pubblico Erario” (così memoria, pagg. 1 –2); --ritenuto che si prospetta - ai fini dell’eventuale rilievo officioso della prefiguratacausa di nullità - la necessità di provvedere ai sensi dell’art. 384, 3° co., cod. proc. civ.

P.Q.M. assegna al Pubblico Ministero ed alle parti termine di giorni 60 (sessanta)dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione prospettata in memoria dall’“Azienda USL Roma 6”; riserva la decisione alla scadenza del termine suindicato.

Si comunichi al P.M. ed all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere R.G.N.: 27 75 9 /201 8 dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere rel. Cron.: dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere Rep.: dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere C.C.: 4/ 10 /2023 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 27759- 20 1 8 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – c.f. /p.i.v.a. 0 82 5 3151008 – in persona del l egale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliat a in Roma , alla via Sardegna, n. 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], l a rappresenta e difend e in virtù di procur a special e su fogli o allegatoin calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] 6 (già “[OSCURATO:PERSONA] H”) – c.f./p.i.v.a. 04737811002 - in persona deldirettore generale pro tempore , rappresenta ta e dife sa in virtù di procura special e a margine de l contro ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’ufficio legale della medesima “Azienda”, unitamente al quale elettivamente domicilia, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., presso la propria sede in [OSCURATO:PERSONA], borgo Garibaldi, n. 12.CONTRORICORRENTE e REGIONELAZIO – c.f. 8 0 143490581 - in persona del Presidente pro tempore , rappresentatae difesa in virtù di procur a special e a margine de l contro ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat a in Roma , al la via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso la sede della Avvocatura regionale. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1056/2018della Corte d’Appello di Roma; udita la relazione nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], --premesso che 1.Con atto notificato in data 24.6.2010 la “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., titolare della “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” di Velletri,citava a comparire di nanzi al Tribunale di Roma l’ “AUSL Roma H” e la Regione Lazio. Premettevache, con delibera n. 2069 del 20.4.1999 , la Giunta regionale del Lazio aveva accordato ai soggetti erogatori di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento provvisorio la possibilità di convertire in “day hospital” il 10% dei posti-letto accreditati per i ricoveri ordinari(cfr. ricorso, pag. 4). Premetteva che con delibera n. 602 del 9.7.2004 la Giunta regionale del Lazio aveva consentito ai soggetti erogatori di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento provvisorio la possibilità di far luogo alla conversione in “ d ay hospital” dei posti-letto accreditati per i ricoveri ordinari anche per una percentuale superiore al 10%(cfr. ricorso, pag. 4).Premetteva che, avvalsasi della facoltà così accordata, aveva optato per la conversione di n. 40 posti - letto in ricovero ordinario in postazioni di “ day hospital”, cosicché, in aggiunta ai n. 30 posti-letto in “day hospital” per i quali era ab originegià abilitata, aveva acquisito la disponibilità di complessivi n. 70 posti-lettoin “day hospital” (cfr. ricorso, pag. 4) . Premetteva che la Giunta regionale del Lazio, con delibera n. 436 del 19.6.2007, le aveva espressamente riconosciuto le prestazioni in “day hospital” con riferimento a n. 70 posti-letto e l’ “A.S.P.”, ovvero l’organismo regionale all’uopo preposto, aveva attestato la congruenza tra giornate di ricovero ordinario e di “day hospital”e posti-letto (cfr. ricorso, pagg. 4 - 5 ) . Indi esponeva che, nel rispetto dei limiti di erogabilità delle prestazioni di cui alle delibere della Regione Lazio n. 143/2006 e n. 436/2007, aveva nel corso dell’anno 2005 effettuato 44.282 accessi in “day hospital”, nel corso dell’anno 2006 effettuato 41.489 accessi in “day hospital” e nel corso dell’anno 2007 effettuato 43.545 accessi in “day hospital”(cfr. ricorso, pag. 4). Chiedeva quindi condannare gli enti convenuti a pagarle la somma di euro 11.114.752,91, oltre interessi quale residuo credito per prestazioni in “day hospital” erogate su n. 70 posti-letto nel periodo compreso tra luglio 2006 e dicembre 2007(cfr. ricorso, pagg. 3 - 4) . 1.1.Si costituiva l’ “AUSL Roma H”. Deduceva, peraltro, che l’attrice aveva provveduto alla riconversione di n. 40 posti-letto ordinari in postazioni di “day hospital” senza alcuna autorizzazione, senza tener conto che le delibere dalla Giunta regionale del Lazio contemplavano la convertibilità unicamente dei posti di degenza “per acuti” (cfr. sentenza d’appello, pag. 3). Deduceva quindi che nessun corrispettivo poteva essere accordato per posti in “day hospital” eccedenti i n. 30 posti per i quali l’attrice era in origine accreditata(cfr. sentenza d’appello, pag. 3). Instava per il rigetto dell’avversa domanda. 1.1.Si costituiva la Regione Lazio. Del pari instava per il rigetto dell’avversa domanda. 2.Con sentenza n. 6353/2013 il Tribunale di Rom a rigettava la domanda . 3.La “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. proponeva appello. Resisteva l’ “AUSL Roma H”. Resisteva la Regione Lazio. 4.Con sentenza n. 1056/2018la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame e condannava l’appellante a rimborsare alle controparti le spese del grado. Evidenziava la corte che l’assunto dell’appellante – secondo cui per effetto delle delibere della Giunta regionale del Lazio si era realizzato l’automatico accreditamento anche con riferimento a prestazioni non comprese nell’originario rapporto di accreditamento provvisorio (cfr. sentenza d’appello, pag. 7), giacché il meccanismo recepito con le delibere n. 2069/1999 e 602/2004 aveva abilitato le strutture accreditate a decidere in piena autonomia in ordine alla riconversione senza alcuna condizione, senza alcun termine e senza alcuna autorizzazione con il solo limite, dapprima, del 10% e, successivamente, pur oltre detto limite (cfr. sentenza d’appello, pag. 9)– non poteva esser condiviso, siccome contrastante con la disciplina in materia di accreditamento provvisorio, che “esclude l’estensione automatica delle prestazioni erogabili previste nella convenzione originaria ad altre ad esse non direttamente riconducibili” (così sentenza d’appello, pag. 10). Evidenziava al contempo, la corte, che neppure poteva esser condiviso l’assunto dell’appellante,secondo cui la delibera della Giunta regionale del Lazio n. 143/2006 l’aveva legittimata ad operare l’immediata conversione dei posti- lettoin ricovero ordinario in postazioni di “day hospital” “mediante una semplice comunicazione alla Regione, senza necessità di espletamento di alcuna preventiva verifica e controllo da parte di quest’ultima”(così sentenza d’appello, pag. 10). Evidenziava invero che l’assunto dell’appellante, in quanto destinato a dilatare dei costi a carico dell’ente pubblico, non rinveniva conforto nel contenuto della delibera n. 143/2006(così sentenza d’appello, pag. 10) . Evidenziava segnatamente che dal letterale tenore delle espressioni adoperate nel testo della delibera n. 143/2006 emergeva il proposito dell’Amministrazione di verificare che la conversione in posti in “day hospital” avvenisse nel rispetto del contenimento della spesa, mediante la contestuale riduzione dei posti-letto di degenza ordinaria, sicché tale finalità postulava l’esercizio di poteridi controllo preventivo, inconciliabili “con il preteso effetto automatico della mera comunicazione del consolidamento da parte delle strutture private” (così sentenza d’appello, pag. 12). 5.Avverso tale sentenza la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.p.a. ha proposto ricorso; ne ha chiesto lacassazione sulla base di cinque motivi.L’ “Azienda USL Roma 6” (già “[OSCURATO:PERSONA] H”) ha depositato controricors o; ha chiestoin via pregiudiziale dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva; in ogni caso ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi i l ricors o con il favore delle spese. LaRegione Lazio del pari ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 6.La ricorrente ha depositato memoria. L’ “Azienda USL Roma 6” (già “[OSCURATO:PERSONA] H”)del pari ha depositato memoria. ********** --rilevato chein memoria la controricorrente “Azienda USL Roma 6” (già “ [OSCURATO:PERSONA] H”)ha dedotto, sulla scorta delle pronunce n. 4567/2009 e n. 4217/2020 del Consiglio di Stato,nonché dell’ordinanza n. 1603/2022 delle sezioni unite di questa Corte, “la nullità ab originedella concessione di pubblico servizio di cui godeva la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la Casa di [OSCURATO:PERSONA] , con conseguente nullità per violazione di legge, ex art. 1418, c. 1, c.c., di tutti i contratti annuali di budget ex art. 8-quinquies, D.Lgs. n. 502/1992 e ss., e quindicon conseguente ulteriore impossibilità di porre a carico del SSN/SSR del Lazio le prestazioni per cui è causa, diversamente insorgendo un danno al Pubblico Erario” (così memoria, pagg. 1 –2); --ritenuto che si prospetta - ai fini dell’eventuale rilievo officioso della prefiguratacausa di nullità - la necessità di provvedere ai sensi dell’art. 384, 3° co., cod. proc. civ. P.Q.M. assegna al Pubblico Ministero ed alle parti termine di giorni 60 (sessanta)dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla questione prospettata in memoria dall’“Azienda USL Roma 6”; riserva la decisione alla scadenza del termine suindicato. Si comunichi al P.M. ed all
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