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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 agosto 2025

Cassazione n. 26298/2026

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ale di Venezia in data 20/08/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto didichiarare l’inammissibilità il ricorso senza condanna alle spese,non comparso all’odierna udienza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso rinuncia alricorso, con allegata procura speciale con richiesta di declaratoria diinammissibilità del ricorso senza condanna alle spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 20/08/2025 il Tribunale di Venezia infunzione di Tribunale del riesame ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso con la quale è statarigettata l’istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arrestidomiciliari emessa in data 26/07/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagatodel reato di cui all’art. 640 bis cod. pen. - per truffa aggravata per ilconseguimento di erogazioni pubbliche e delle relative malversazioni -, in qualitàdi amministratore di fatto di società finanziarie a partecipazione pubblica.2.

Avverso la predetta ordinanza ricorre per Cassazione il difensoredell’imputato, articolando due motivi.2.1.

Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 274, comma 1, lett. c)cod. proc. pen. in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di recidiva.

Inparticolare, si lamenta che il Tribunale del riesame ha omesso di valutare glielementi indicati dalla difesa idonei ad incidere sull’attualità del pericolo direiterazione: le dimissioni del ricorrente sia dalle cariche societarie, adimostrazione di resipiscenza e di frattura con il passato, sia dalle altre cariche diamministratore e liquidatore, sia pure di associazioni senza scopo di lucro; lacampagna mediatica, tale da escludere ragionevolmente la possibilità di operarequale amministratore di fatto con soggetti che si esporrebbero a rischi penali; lasottoposizione ad indagine degli stessi amministratori di diritto delle società, taleda escludere la possibilità di trovare ulteriori occasioni e complici per reiterare lecondotte contestate; l’assenza di ulteriori condotte dopo il 2022 (ad eccezionedell'ipotesi di cui al capo quattro dell'imputazione che si spinge fino al 2024perché la data del commissi delicti è legata al provvedimento di liquidazionegiudiziale), e quindi il lasso di tempo decorso tra la commissione dei fatti el’esecuzione della misura cautelare.

Inoltre, secondo la difesa, il Tribunale delriesame, con motivazione apodittica ed errata, ha confermato l’attualità e laconcretezza del pericolo di recidiva specifica basandosi esclusivamente sullacircostanza che l'indagato ha agito quale amministratore di fatto e sui suoiprecedenti penali, seppure risalenti.2.1.

Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 275, cod. proc. pen. inordine all’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.

Assume la difesa cheil tribunale del riesame, con motivazione apparente, ha ritenuto proporzionata lamisura applicata ed inadeguata qualunque altra misura meno afflittiva, compresal'applicazione congiunta di misure coercitive e custodiali invocata dalla difesa,omettendo di considerare l’avvenuta dismissione delle cariche societarie, qualesegnale di resipiscenza e di mutamento della personalità dell'indagato, tale daCONSIDERATO IN DIRITTO1.

In data 26 marzo 2026 è pervenuta comunicazione di rinunciaall’impugnazione, con rinuncia anche alla trattazione orale, sottoscritta daldifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale rilasciata ai fini dellarinuncia stessa, in seguito all’intervenuta sostituzione della misura cautelaredegli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora.1.1.

Va preliminarmente rilevato che, a norma dell'art. 611, comma 1-tercod. proc. pen., la richiesta delle parti, ai sensi dell'art. comma 1-bis, ditrattazione orale è irrevocabile.

Ciò in quanto la richiesta — se ritenutaammissibile — determina, in modo irretrattabile, la trasformazione del rito incassazione da camerate non partecipato a quello in pubblica udienza o in cameradi consiglio ex art. 127 cod. proc. pen. secondo i casi di cui alla menzionatadisposizione, con effetto nei confronti di tutte le parti processuali, cuiconseguono specifici adempimenti in capo alla cancelleria della Corte, nonchédiverse cadenze in ordine alle facoltà delle stesse parti di presentare motivi nuovie memorie ovvero alla forma che debbono assumere le conclusioni del pubblicoministero.

Alla parte compete, infatti, la facoltà di richiedere il rito partecipatoma, una volta che tale rito sia stato instaurato a seguito del provvedimentopresidenziale, ella perde qualsiasi facoltà di poter nuovamente incidere sullascelta procedimentale operata proprio perché tale prerogativa si appunta in unafase antecedente, scaturendo la successiva fase partecipata dal provvedimentodi ammissione della Corte.2.

Il ricorso, attesta l’intervenuta rinuncia, è inammissibile, ai sensidell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per sopravvenuta carenza diinteresse.3.

Alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, né della sanzione pecuniaria afavore della Cassa delle ammende, trattandosi di carenza di interessesopravvenuta alla proposizione del ricorso (cfr. per fattispecie in materia delibertate, Sez.

U. n. 10 del 24 marzo 1995, Meli; Sez.

U. n. 7 del 26 giugno1997, Chiappetta RV 208166 -01; conf.

Sez.

U. n. 315234 del 17 luglio 2004,Litteri, RV 228168).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Venezia in data 20/08/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto didichiarare l’inammissibilità il ricorso senza condanna alle spese,non comparso all’odierna udienza, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso rinuncia alricorso, con allegata procura speciale con richiesta di declaratoria diinammissibilità del ricorso senza condanna alle spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 20/08/2025 il Tribunale di Venezia infunzione di Tribunale del riesame ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso con la quale è statarigettata l’istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arrestidomiciliari emessa in data 26/07/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagatodel reato di cui all’art. 640 bis cod. pen. - per truffa aggravata per ilconseguimento di erogazioni pubbliche e delle relative malversazioni -, in qualitàdi amministratore di fatto di società finanziarie a partecipazione pubblica.2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per Cassazione il difensoredell’imputato, articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 274, comma 1, lett. c)cod. proc. pen. in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di recidiva. Inparticolare, si lamenta che il Tribunale del riesame ha omesso di valutare glielementi indicati dalla difesa idonei ad incidere sull’attualità del pericolo direiterazione: le dimissioni del ricorrente sia dalle cariche societarie, adimostrazione di resipiscenza e di frattura con il passato, sia dalle altre cariche diamministratore e liquidatore, sia pure di associazioni senza scopo di lucro; lacampagna mediatica, tale da escludere ragionevolmente la possibilità di operarequale amministratore di fatto con soggetti che si esporrebbero a rischi penali; lasottoposizione ad indagine degli stessi amministratori di diritto delle società, taleda escludere la possibilità di trovare ulteriori occasioni e complici per reiterare lecondotte contestate; l’assenza di ulteriori condotte dopo il 2022 (ad eccezionedell'ipotesi di cui al capo quattro dell'imputazione che si spinge fino al 2024perché la data del commissi delicti è legata al provvedimento di liquidazionegiudiziale), e quindi il lasso di tempo decorso tra la commissione dei fatti el’esecuzione della misura cautelare. Inoltre, secondo la difesa, il Tribunale delriesame, con motivazione apodittica ed errata, ha confermato l’attualità e laconcretezza del pericolo di recidiva specifica basandosi esclusivamente sullacircostanza che l'indagato ha agito quale amministratore di fatto e sui suoiprecedenti penali, seppure risalenti.2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 275, cod. proc. pen. inordine all’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari. Assume la difesa cheil tribunale del riesame, con motivazione apparente, ha ritenuto proporzionata lamisura applicata ed inadeguata qualunque altra misura meno afflittiva, compresal'applicazione congiunta di misure coercitive e custodiali invocata dalla difesa,omettendo di considerare l’avvenuta dismissione delle cariche societarie, qualesegnale di resipiscenza e di mutamento della personalità dell'indagato, tale daCONSIDERATO IN DIRITTO1. In data 26 marzo 2026 è pervenuta comunicazione di rinunciaall’impugnazione, con rinuncia anche alla trattazione orale, sottoscritta daldifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale rilasciata ai fini dellarinuncia stessa, in seguito all’intervenuta sostituzione della misura cautelaredegli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora.1.1. Va preliminarmente rilevato che, a norma dell'art. 611, comma 1-tercod. proc. pen., la richiesta delle parti, ai sensi dell'art. comma 1-bis, ditrattazione orale è irrevocabile. Ciò in quanto la richiesta — se ritenutaammissibile — determina, in modo irretrattabile, la trasformazione del rito incassazione da camerate non partecipato a quello in pubblica udienza o in cameradi consiglio ex art. 127 cod. proc. pen. secondo i casi di cui alla menzionatadisposizione, con effetto nei confronti di tutte le parti processuali, cuiconseguono specifici adempimenti in capo alla cancelleria della Corte, nonchédiverse cadenze in ordine alle facoltà delle stesse parti di presentare motivi nuovie memorie ovvero alla forma che debbono assumere le conclusioni del pubblicoministero. Alla parte compete, infatti, la facoltà di richiedere il rito partecipatoma, una volta che tale rito sia stato instaurato a seguito del provvedimentopresidenziale, ella perde qualsiasi facoltà di poter nuovamente incidere sullascelta procedimentale operata proprio perché tale prerogativa si appunta in unafase antecedente, scaturendo la successiva fase partecipata dal provvedimentodi ammissione della Corte.2. Il ricorso, attesta l’intervenuta rinuncia, è inammissibile, ai sensidell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per sopravvenuta carenza diinteresse.3. Alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, né della sanzione pecuniaria afavore della Cassa delle ammende, trattandosi di carenza di interessesopravvenuta alla proposizione del ricorso (cfr. per fattispecie in materia delibertate, Sez. U. n. 10 del 24 marzo 1995, Meli; Sez. U. n. 7 del 26 giugno1997, Chiappetta RV 208166 -01; conf. Sez. U. n. 315234 del 17 luglio 2004,Litteri, RV 228168). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
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