CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 2025
Cassazione n. 28575/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva e le conclusioni scritte depositate in data 15 maggio 2025 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. PROCEDIMENTO A [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Caltanissetta - decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta, disposto con la sentenza della Quinta sezione Corte di Cassazione in data 16 febbraio 2024 - ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al fatto di bancarotta fraudolenta documentale in qualità di amministratore unico della "[OSCURATO:SOCIETA]", dichiarata fallita dal Tribunale di Caltanissetta in data 30 settembre 2013. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la motivazione apparente con riferimento al dolo specifico del reato di cui all'art. 216 comma 1, n. 2. I. fall. In particolare, il ricorrente ha eccepito che la sentenza impugnata - la quale a seguito del giudizio in sede di rinvio avrebbe dovuto dare contezza, come richiesto dalla sentenza rescindente, della configurabilità in capo all'imputato della coscienza e volontà di agire allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori - non ha adempiuto a quanto indicato, non risultando alcun atto di causa volto a dimostrare il dolo specifico, evidenziando altresì che nessuno dei creditori ha mai avanzato pretese nei confronti dell'imputato. Il ricorrente ha poi dedotto una carenza motivazionale ulteriore, alla quale la sentenza impugnata avrebbe dovuto sopperire, concernente - come si legge nella sentenza rescindente - la sussistenza di ulteriori indici di fraudolenza desumibili dal concreto svolgersi della vita economica dell'impresa sino alla dichiarazione di fallimento, apparendo generico, nel percorso motivazionale, in quanto non collegato a una verifica delle condizioni economiche della società fallita, anche a seguito della dichiarazione di fallimento, il riferimento alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] agli agenti di polizia municipale il 29 agosto 2013, con cui l'imputato aveva riconosciuto che "la propria impresa non avrebbe potuto estinguere i debiti contratti per mancanza di liquidità". Ciò precisato, secondo il ricorrente la sentenza impugnata, a supporto dell'insufficiente dato della irreperibilità dell'amministratore, avrebbe introdotto un dato economico che nulla indica in merito al reato contestato, al periodo in contestazione e al dolo specifico richiesto.L'unico elemento che la sentenza impugnata ha introdotto nel percorso motivazionale riguarda, ad avviso della difesa, versamenti e prelievi relativi all'anno di im sosta del 2012 che vengono ritenuti non giustificati e che si presumono T senza fattura; a tal riguardo, il ricorrente ha dedotto che tali versamenti e prelevamenti non sono indici di fraudolenza, ma al più dimostrerebbero la cattiva gestione aziendale. Il ricorrente, in ogni caso, ha dedotto che detti versamenti non sarebbero riconducibili ad un anno determinato non essendo sufficiente il fatto che si riferiscono all'anno d'imposta del 2012, in quanto avrebbero dovuto riportare una specifica data. Su tale aspetto, il ricorrente ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] è stato amministratore della società dal 15 marzo 2012, sicché la dicitura anno di imposta 2012, non riconduce necessariamente le attività all'imputato. Secondo la difesa, certamente la società si è trovata in uno stato di passività, ma la situazione debitoria di per sé non dimostra la coscienza e volontà di danneggiare i creditori e di trarre profitto a scapito di questi ultimi, anche considerando che l'imputato da subito ha dichiarato alla polizia municipale, in data 29 agosto 2013, che la propria attività commerciale versava in pessime condizioni con ciò dimostrando di non avere intenzione di celare fraudolentemente la situazione di insolvenza della società. Nel ricorso si è rilevato che la Corte d'Appello, per dare forza alla portata presuntiva relativa ai versamenti e prelievi, ha ribadito il dato già accertato processualmente della irreperibilità, insufficiente a dimostrare il dolo specifico e ha ritenuto, come unico elemento apportato in ausilio alla irreperibilità, lo stato debitorio che ha condotto al fallimento, fin da subito confermato dall'imputato, comunque insufficiente a dimostrarne il dolo specifico. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento all'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. A tal riguardo, il ricorrente ha evidenziato che a seguito dell'annullamento con rinvio, la sentenza impugnata avrebbe dovuto argomentare le ragioni per cui risulta configurabile il dolo specifico, ciò che, invece, non ha indicato, essendosi limitata ad una motivazione apparentemente argomentativa, alla luce di quanto evidenziato con il primo motivo di ricorso.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 4. In data 15 maggio 2025, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria difensiva e le conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso, evidenziando che la sentenza impugnata non ha colmato le lacune in punto di configurabilità del dolo specifico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito indicate. 1.1. Va in primo luogo osservato che con la sentenza rescindente, premessa la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato / stante il mancato rinvenimento della documentazione contabile, sì era rilevato che la Corte di Appello, nella sentenza del 4 aprile 2023, aveva desunto la sussistenza dell'elemento psicologico del reato dal mancato adempimento dell'obbligo di consegna della documentazione contabile, dato che è stato ritenuto insufficiente a dimostrare il dolo specifico dell'imputato, potendo tale inadempimento dipendere da ragioni diverse dalla finalità di procurare un ingiusto profitto per sé o per altri o di recare pregiudizio ai creditori, come ad esempio da una semplice trascuratezza. Inoltre, la Quinta Sezione aveva ritenuto insufficiente la circostanza che l'imputato non fosse stato reperito presso la sede della società fallita tutte le volte in cui il curatore vi aveva fatto accesso rendendo così impossibile il reperimento di altra documentazione contabile o fiscale presso la predetta sede, che risultava già chiusa prima della dichiarazione di fallimento. Ed ancora, non è stato riconosciuto valore decisivo, sempre in punto di sussistenza dell'elemento psicologico, alla irreperibilità dell'amministratore dopo la dichiarazione di fallimento, pacificamente ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità come posterius rispetto al fatto reato, a meno che non si si accompagnino ulteriori indici di fraudolenza, come la sussistenza di un passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali. Di tali indici si è chiesto, dunque, conto al nuovo giudice disponendo l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio. 2. Tanto premesso, va affermato che la sentenza oggetto di censura ha colmato le lacune evidenziate, pervenendo, con motivazione logica e puntuale, all'affermazione della sussistenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] del dolo specifico di cui alla previsione incriminatrice della bancarotta documentate fraudolenta c.d. specifica, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 I. fall. Deve rilevarsi che alla pagina tre della sentenza impugnata viene evidenziato che dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza risulta che nell'anno di imposta 2012 sono stati accertati versamenti e prelevamenti non giustificati per euro 1.448,00; per un importo di euro 74.553,87 nonché prelevamenti non giustificati per un importo di euro 71.361,44 per elementi positivi di reddito non dichiarati pari a euro 145.915,31. Risulta, poi, che la società, ha omesso di dichiarare elementi positivi di redditi per un importo di euro 67.493,16 determinati sulla base dell'importo di euro 11.993,64 pari a climatizzatori acquistati e non rinvenuti e che, dunque, si presumono ceduti senza fattura, e di euro 55.499,52 pari all'acquisto di materiale edile dal fornitore Marazzi, non rinvenuto nell'ambito della procedura fallimentare e, pertanto, anch'esso oggetto di presunzioni di cessione senza fattura. Così argomentando, la Corte di Appello ha dato conto di operazioni relative alla vita economica dell'impresa significative di attività distrattiva e, comunque, di operazioni in danno dei creditori, che si aggiungono alla mancata tenuta delle scritture e dei libri contabili. Inoltre, nella sentenza impugnata alla fine della pagina tre, evidenziando un ulteriore indice di fraudolenza, si afferma che né libri, né scritture contabili sono state rinvenute o depositate e si rileva, altresì, che la condotta di sottrazione dei libri contabili è stata funzionale a celare le attività liquidabili, anche avuto riguardo ai beni aziendali distratti, tant'è che il curatore non rinvenne alcun bene aziendale. Nella sentenza si afferma che il dato della irreperibilità, unitamente agli altri, rimanda alla frode espressiva del dolo specifico, in quanto il rendersi irreperibile dopo le dichiarazioni rese ai Vigili urbani, fungi dal dimostrare che l'imputato non volesse rendersi irreperibile, risultando, invece, una condotta logicamente sintomatica della volontà di sottrarsi ad ogni spiegazione in ordine alla consistenza e alla destinazione dei beni e delle attività aziendali. In definitiva, la sentenza impugnata ha dato adeguata attuazione a quanto indicato nella sentenza rescindente, valorizzando i prelievi e i versamenti avvenuti nell'anno 2012, la cessione non documentata di merce per un importo rilevante (pari a 67.000,00 euro e a 55.000,00 euro), dati che sono stati ricostruiti attraverso gli accertamenti della Guardia di Finanza; di conseguenza alla luce di tali condotte, di poco precedenti alla dichiarazione di fallimento, si colorano di maggiore significatività sul piano della fraudolenza della condotta, la ritenuta inattendibilità da parte dei giudici di merito, della denuncia di furto della documentazione contabile, lasciata in macchina di notte e la sopravvenuta irreperibilità del Cirese, così da non trovarsi nella condizione di dover dare spiegazioni in ordine alla gestione della società, non rivestendo, alla luce del complessivo quadro argomentativo, la circostanza dedotta dalla difesa, peraltro genericamente, circa la non riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società dal 15 marzo 2012, delle attività relative all'anno di imposta del 2012. In conclusione deve rilevarsi che la sentenza impugnata, nel ritenere raggiunta la prova della bancarotta fraudolenta documentale specifica, ha dato corretta attuazione ai principi affermati dalla giurisprudenza secondo cui «[p]remesso che l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della toro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650), deve annotarsi che integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez., n. 18320 del 07/11/2019 Ud. (dep. 16/06/2020), Morace, Rv. 279179 - 01); e tale scopo ben può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo (cfr. motivazione della sentenza Morace, cit., in cui si impernia la ricostruzione dell'elemento soggettivo del dolo specifico sull' "attitudine del dato ad evidenziare la finalizzazione del successivo comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali [...] (in motivazione, Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023 Rv. 284304 - 01). Inoltre, nella fattispecie lo scopo di recare pregiudizio ai creditori è stato, come sopra rilevato, desunto anche dalla sopravvenuta irreperibilità dell'imputato, in conformità a un arresto di questa Corte, che va qui ribadito, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. "specifica", lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall'irreperibilità dell'amministratore, a condizione che ad essa si accompagnino, ulteriori indici di fraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (Sez. 5, n.2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 - 01) e che nel caso di specie la sentenza, come sopra rilevato, ha puntualmente indicato. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle s