CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09281/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04NIXC8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i tre motivi di cui si compone il ricorso risultano tutti, oltre che manifestamente infondati, poiché in contrasto con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, anche formulati in termini non consentiti dalla legge in questa sede, essendo meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con logiche e corrette argomentazioni giuridiche, sicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e soltanto apparenti; che, in particolare, per quanto attiene al primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di estinzione del reato di ricettazione attenuata ascritta all'odierno ricorrente, attesa la mancata individuazione certa del momento consumativo del reato presupposto, la Corte territoriale, facendo corretta applicazione del principio di diritto, secondo cui, in tal caso, nell'ottica del favor rei, tale momento deve farsi coincidere con una data prossima a quella di consumazione del reato presupposto (cfr. Sez. 2, n. 44322 del 15/10/2021, Ceglia, Rv. 282307 - 01; Sez. 2, n. 31946 del 09/06/2016 , Minutella, Rv. 267480 - 01), ha correttamente rilevato come, nel caso di specie, non risultasse ancora spirato il termine di prescrizione del delitto de quo. Più in generale, il motivo va disatteso alla luce del principio secondo cui «il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione» (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01). Invero, la motivazione risulta congrua anche nel punto in cui si è disattesa l'eccezione sulla possibile riqualificazione del reato presupposto in quello previsto dall'art. 473 cod. pen., dal momento che - come precipuamente osservato dalla Corte territoriale -il relativo motivo d'appello era generico, non avendo fornito la difesa alcun elemento valido a supporto della propria tesi (cfr. Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313 - 01, con riferimento a una fattispecie in cui il ricorrente lamentava la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, ma con principio di portata generale e, quindi, estensibile al caso in esame: «è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto. È opportuno, pertanto, ribadire il principio alla luce del quale «il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione» (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01). che, con specifico riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cod. pen., a fronte, da un lato, della mancata prova della effettiva registrazione dei marchi riportati sui beni e, all'altro lato, della dichiarazione di nullità del marchio Adidas consistente in tre strisce parallele applicate in qualsiasi direzione, da parte del Tribunale dell'Unione europea ([OSCURATO:PERSONA]307/17 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Adidas AG/EUIPO), deve osservarsi come la Corte territoriale abbia efficacemente respinto i rilievi sollevati con i motivi di gravame con una congrua e logica motivazione (v.pp. 1 e 2 della impugnata sentenza), ponendosi in piena aderenza all'orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 36139 del 19/07/2017, Barry, Rv. 271140 - 01; Sez. 2, n. 46882 del 03/12/2021, Huang, Rv. 282404 - 01), e sottolineando, in ogni caso, la mancata decisività del rilievo, posto che i beni riportanti un marchio Adidas rappresentavano soltanto una parte della merce sequestrata all'appellante; che, infine, con precipuo riferimento al terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., deve sottolinearsi come correttamente i giudici di appello non abbiano ritenuto configurabile tale diminuente, a fronte del numero e del non modico valore complessivo dei beni, nonché in considerazione del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «l'attenuante di aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non è compatibile con quella speciale di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., nella quale resta pertanto assorbita nel caso in cui l'esiguità del danno patrimoniale sia già stata valutata onde ricondurre la fattispecie all'ipotesi attenuata di cui a tale ultima disposizione, posto che il medesimo elemento favorevole non può essere considerato due volte» (Sez. 2, n. 51255 del 16/11/2023, Montella, Rv. 285693 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; r( P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d