CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 24014/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16280/2016 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,in persona del legale rappres. p.t.,elett.te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal la quale èrappres. e difesa, con procura speciale a margine del ricorso ; -ricorrente- -contro- A.T.E.R. della PROVINCIA di FROSINONE, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. i n Roma, presso l’ avv . [OSCURATO:PERSONA] lo rappres. e difende, con procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 3627/15 della Corte d’appello di Roma, depositata il 28.5.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/4/2023dal Consigliere rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO -2- [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa, convenne lo IACP- ora A . T . E . R . - della Provincia di Frosinone innanzi al Tribunale di Frosinone chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 625.386,00, previo accertamento della nullità,per indeterminatezza dell’oggetto, del l’appalto concluso tra le parti, i n seguito a licitazione privata , per l’esecuzione d’ufficio di lavori di completamento dell’appalto inizialmente stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]per la costruzione di 103 alloggi di edilizia economica e popolare in Sora, per l’importo presunto a base di gara di lire 360 milioni di lire. Al riguardo, l’attore deduceva che la somma richiesta consisteva nell’importo complessivo delle riserve iscritte nel libro di contabilità e nel certificato di stato finale dei lavori, nonché nel risarcimento dei danni per l’illegittima sospensione dei lavori. In subordine, l’attore chiedeva l’annullamento del contratto per dolo o errore e, in a lternativa, l’accertamento della responsabilità per inadempimento dello I.A.C.P., nonché della responsabilità precontrattuale del suddetto ente e la sua condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda, osservando che: a seguito della licitazione privata indetta dallo I.A.C.P., eseguita il 22.10.96, MarcoSgrulletti si era reso aggiudicatario dell’appalto offrendo il maggior ribasso; i lavori, consegnati con urgenza il 14.11.96, erano stati completati in tempo utile il 13.3.97; il contratto d’appalto non era stato stipulato in quanto l’attore, invitato a ciò per la data del 7.1.98, non si era presentato a causa di contestazioni tra le parti in ordine alle quantità dei lavori ed al corrispettivo; la domanda fondata sulla nullità era inammissibile in quanto l’attore aveva agito per l’adempimento contrattuale e per il risarcimento dei danni da inadempimento, domande presupponenti la validità del contratto; non era stata proposta la domanda ex art. 2041 c.c.; le domande di nullità e -3- d’annullamento erano comunque da rigettare in quanto dai documenti di causa non risultavanoil verbale d’aggiudicazione e l’offerta presentata a suo tempo dall’appaltatore,per cui non era possibile conoscere le condizioni alle quali l’amministrazione avesse inteso obbligarsiin relazione al rapporto in questione; il contratto, eseguito e portato a termine, non poteva dirsi nullo per indeterminatezza; poiché si sarebbe tratto di appalto a corpo, non era configurabile la nullità per la mancanza del computo metrico estimativo, tipico invece dell’appalto a misura; non emergeva ilpreteso errore relativo all’errata valutazione da parte dell’attore della quantità di lavori da pagarsi a corpo, che non costituiva causa d’annullamento, bensì errore scusabile sulla redditività del contratto; non sussisteva la responsabilità precontrattuale dello IACP. La Corte d’appellodi Roma, con sentenza del 28.5.15, respinse l’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(nelle more succeduta a [OSCURATO:PERSONA]), osservando che: il contratto d’appalto non era stato stipulatodato che, dopo aver esegu ito i lavori , parte attrice si era sottrattaalla stipula per non rinnovare l’accordo alle condizioni attuali (per evitare, a suo dire, che ciò fosse interpretabile come rinuncia ai maggiori costi sopportati); non risultava il verbale d’aggiudicazione e l’offerta iniziale (a nulla rilevando il riferimento alla comunicazione dell’amministrazione); la domanda ex art. 2041 c.c. era inammissibile perchè non propostain primo grado; era infondata anche la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale, non essendo state espresse chiare ragioni a sostegno della tesi della violazione delle regole di buona fede tali da ingenerare l’affidamento dell’attore circa la stipula dell’appalto; al riguardo, dal verbale di consegna dei lavori si desumevache l’attore conosceva sia lo stato dei luoghi, sia la natura delle opere di completamento, gli elaborati progettuali e -4- i materiali giacenti nel cantiere, considerando altresì che dal capitolato e dall’elenco dei prezzi aggiuntivi si desumeva la perizia dei lavori da eseguirsi d’ufficio; l’interesse negativo non era stato dedotto ed era incompatibile con l’avvenuto integrale versamento del corrispettivo dell’appalto. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione con tre motivi. L’A.T.E.R. della Pr ovincia di Frosinone resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 1326, 1336, 1350, c.c., 330 l. n. 2248/1865, All. F, per non aver la Corte d’appellotenuto conto della particolare natura della licitazione privata, quale fattispecie a formazione negoziale progressiva, in ragione della documentazione comprovante la formazione dell’accordo (bando di gara; invito a presentare offerte), considerando che, i n particolare, le offerte degli astanti equivalevano a nuove proposte, mentre la comunicazi one dell’aggiudicazione dell’ente pubblico ad accettazione; il contratto presentava un contenuto determinato anche in considerazione del citato art. 330 (secondo il cui disposto “fanno parte integrale del contratto i disegni delle opere da eseguire, ed il capitolato speciale di appalto..”), mentre l’ente convenuto non aveva eccepito la nullità contrattuale. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1350, 1418, 1421, c.c., per aver la Corte d’appello ritenuto l’inesistenza dell’appalto, anziché affermarne la nullità per mancanza di forma scritta (per la mancanza del verbale d’aggiudicazione ein ragione del l’inidoneità della comunicazione dell’ente a supplire la forma scritta), per poi esaminare le domande restitutoria e risarcitoria. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1337, 1338, c.c., 113 c.p.c., 341 l. n. 2248/1865 all. F, 32, 10, RD n. 350/1865, -5- 337 l. n. 2248, nonché omesso esame di fatto decisivo discusso dalle parti, per aver la Corte d’appelloescluso la responsabilità precontrattuale dell’A.T.E.R. in ragione del colpevole comportamento dell’ente nella fase di progettazione dei lavori da eseguirsi d’ufficio, e nella successiva fase di form azione del contratto, concretizzatosi nelle ingannevoli informazioni dell’ente stesso circa gli artt. 2 e 4 del capito lato speciale integrativo, e nell’aver agito sen z a preservare gli interessi dell’appaltatore, avendo imposto l’esecuzione anticipata dell’intero appalto con la consegna d’urgenza, nella consapevolezza di aver predisposto un contenuto dell’accordo negoziale fortemente svantaggioso per l’appaltatore, invitandolo poi a stipulare il contratto dopo la fine dei lavori. La ricorrente si duole altresì che la Corte d’appelloabbia ritenuto che la perizia descrittiva dei lavori da eseguirsi d’ufficio fosse stata ritenuta desumibile dal capitolato speciale, senza considerare che la mancanza di tale perizia aveva determinato in maniera arbitraria il contenuto contrattuale, soggiungendo che la mancanza di elaborati progettuali idonei a individuare i lavori da eseguire non poteva essere surrogata da dichiarazioni dell’appaltatore rese nel verbale di consegna dei lavori. La ricorrente deduce ancora, a sostegno della responsabilità precontrattuale dell’ente pubblico, che: la Corte d’appello avrebbe omesso l’esame delle informative rese dall’A.T.E.R, inerenti alle modalità di calcolo del corrispettivo e al valore del materiale messo a disposizione dallo stesso ente, pari a 147 milioni di lire; al riguardo, dalla c . t . u . era emersa la totale omissione della perizia di stima dei lavori e dei materiali in cantiere, ciò che non aveva consentito l’esatta quantifi cazione delle opere da eseguire; la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame di altro fatto storico relativo all’insussistenza -6- dell’urgenza dei lavori, non avendo l’appaltatore specificato il contenuto e i limiti della prestazione improrogabile. Il primo motivo è infondato. Va osservato che , sulla base di consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, i contratti conclusi dalla P.A., richiedendo la forma scritta ad substantiam , devono essere consacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, di contratti conclusi con ditte commerciali, sicché, nel caso di appalto di opere pubbliche, per il quale sono necessari accordi specifici e complessi, va escluso -ove si eccettui la limitatissima ipotesi di modificazione della base contrattuale propria dell'appalto in variante, per cui è sufficiente il rispetto delle condizioni previste dall'art. 342 della l. n. 2248, all. F del 1865, ossia l'ordine del direttore dei lavori e l'approvazione dell'ente pubblico- che il consenso possa formarsi tramite scritti successivi atteggiantisi come proposta ed accettazione fra assenti, atteso che, per opere con rilevanti corrispettivi e spese a carico delle casse pubbliche, occorre avere certezza dell'esatta consistenza ed articolazione dei lavori, nonché delle risorse stanziate per il loro pagamento, con forme e tempi precisamente stabiliti (Cass., n. 25798/15; n. 12540/16; n. 7478/20). Nel caso concreto, in virtù dei suddetti principi, la critica in esame non può essere accolta in quanto è fondata sull’ipotesi della conclusione del contratto d’appalto con l’ente pubblico attraverso lo scambio di documenti (offerte, bando di gara e comunicazione dell’ente), essendo invece necessario, come detto, che la formazione del consenso contrattuale si concretizzi in un unico documento che contenga le pattuizioni convenute, nel rispetto delle prescrizioni imperative di legge. -7- Il secondo e terzo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. Part e ricorrente si duole che la Corte territoriale, ritenendo inesistente il contratto d’appalto, anziché nullo per la mancanza di forma scritta, non abbia esaminato le domande restitutoria e risarcitoria, e che non abbia comunque riconosciuto la responsabilità precontrattuale dell’ente pubblico. Al riguardo, la ricorrente lamenta, da unlato, di non aver avuto una chiara conoscenza dei lavori da eseguire-per la mancanza delle perizie sui lavori e sul materiale del cantiere-e dall’altro di essere stata indotta dall’appaltatore ad assumere l’incarico prospettando una falsa urgenza, assumendocosì maggiori costi rispetto al corrispettivo incassato, non adeguato ai lavori da eseguire. Il collegio ritiene corretto l’accertamento di merito compiuto dalla Corte di appello secondo cui non ricorrono i presupposti della responsabilità precontrattuale dell’A.T.E.R. controricorrentesulla base di un riscontro de gli atti da cui non emerge, secondo la valutazione dei giudici dell’appello, che l’ente avesse comunicato dati inveritieri e fuorvianti . alla ricorrente. La sentenza impugnata evidenzia che dal verbale di consegna dei lavori si desume che l’attore eraa conoscenza della reale condizione dei luoghi e dell’entità e natura delle opere di completamento. Era stata infatti verificata tra le parti la rispondenza dei dati d el capitolato alle condizioni locali, eseguendo accertamenti e misure, e indicando i siti d’impianto e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, alle condizioni del capitolato, fatti sui quali erano stati anche forniti successivamente chiarimenti. Inoltre, l’impresaaveva dichiarato di aver preso visione dei fabbricati da completare, degli oneri del capitolato, nonché dei materiali di cantiere assunti in consistenza,ritenendoli rispondenti nella qualità e nei prezzi alle -8- previsioni di progetto e di non aver manifest ato nessuna difficoltà o dubbi in ordine all’esecuzione delle opere da eseguire. Alla impresa furono altresì consegnati gli elaborati di gara, l’elenco dei prezzi aggiuntivi e del materiale giacente in cantiere; sia la perizia dei materiali che quella dei lavori aggiuntivi erano contenute nel capitolato e nell’elenco dei prezzi. Le varie doglianze della ricorrente risultano pertanto inammissibili poiché sostanzialmente esprimono un’interpretazione dei fatti di causa che si contrappone a quella posta a sostegno della sentenza impugnata con argomentazioni che peraltro risultano prive di pregio giuridico. Invero, giova rilevare che, in tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto), non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilitàche si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito (Cass., n. 15147/22). Nella specie, come detto, non è stato concluso tra le parti un valido contratto; ne consegue che la domanda della società ricorrente non può essere correttamente correlata all’ambito dell’interesse negativo, sia sotto il profilo del danno emergente, che di quello del lucro cessante. Imaggiori esborsi richiesti sono stati prospettati come diretta conseguenza di una condotta scorretta della controparte, in ordine alle informazioni inesatte che avrebbe fornito l’A.T.E.R. circa l’oggetto contrattuale; circostanzache però non trova riscontro nei fatti di causa, come -9- valutati dalla Corte di appello con motivazione adeguata ed esaustiva. Sussiste inoltre un altro profilo d’inammissibilità, consistente nella carenza di autosufficienza dei due motivi in questione nella parte in cui non riportano il contenuto delle due perizie, richiamate a loro sostegno, non consentendo comunque al collegio l’esame analitico del relativo contenuto. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 10.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza