CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 38049/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG e dell'Avvocatura generale dello Stato (per il Ministero dell'Economia e delle Finanze); [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Salerno, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente a oggetto ill riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita, in forza di ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. del Tribunale di Potenza, con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in ordine al quale il richiedente è stato assolto con sentenza d'appello passata in giudicato (all'esito di giudizio di rinvio conseguente ad annullamento di sentenza di condanna sul punto confermante la statuizione di primo grado). 2. Avverso l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo complesso, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale si deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. oltre che vizi motivazionali. La Corte territoriale, in particolare, avrebbe proceduto a una indebita oltre che errata rivalutazione delle emergenze risultanti dal processo penale, così travalicando i limiti del procedimento riparatorio. Ciò si sarebbe concretizzato con riferimento al nesso eziologico tra condotta e intervento dell'Autorità e, ancor prima, in merito alla condotta ostativa in quanto accertata in forza delle frequentazioni ambigue argomentate da dichiarazioni di collaboratori di giustizia (talune) rese successivamente all'adozione della misura cautelare; così facendo, la Corte avrebbe quindi dilatato eccessivamente la portata del presupposto negativo di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Per il ricorrente il giudice di merito avrebbe peraltro finito, erroneamente, per argomentare la colpa grave o il dolo del richiedente dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA] posta a base dei gravi indizi di colpevolezza oltre che da circostanze già oggetto della pronuncia assolutoria, potendo e dovendo invece essa concretizzarsi in comportamenti di tipo processuale esterni ai temi dell'imputazione (pag. 11 ricorso). 3. Hanno depositato richieste la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso, oltre che l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha sollecitato una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art.314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). 2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547). 3. Orbene, la Corte territoriale, con motivazione in linea con i principi di diritto di cui innanzi, ha ritenuto sussistente nella specie la condotta del richiedente ostativa all'equa riparazione in quanto gravemente colposa, «se non addirittura dolosa in merito al sul diretto coinvolgimento nella vita malavitosa del materano», e in sinergia con l'intervento dell'autorità e con il suo mantenimento, all'esito di apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede perché supportati da un apparato argomentativo congruo, coerente e non manifestamente illogico. 3.1. In premessa, l'ordinanza ha rilevato che al richiedente è stata privata la libertà personale in forza di provvedimento cautelare emesso con riferimento al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in merito al quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto con sentenza passata in giudicato, ex art. 530, comma secondo, cod. prc. pen. e all'esito di giudizio di rinvio celebrato in forza di annullamento di precedente condanna, per la ritenuta insufficienza probatoria circa la forza intimidatrice esterna del sodalizio di appartenenza, sorto dalla disciolta associazione di tipo mafioso denominata «clan dei Basilischi». 3.2. Muovendo anche dalla sentenza passata in giudicato, l'ordinanza impugnata è passata all'analisi delle condotte gravemente colpose, considerandole in nesso sinergico con l'intervento dell'autorità e il mantenimento dello stesso, alla luce del quadro gravemente indiziario sotteso all'ordinanza cautelare. La Corte territoriale ha argomentato dalle frequentazioni del richiedente, già condannato per fattispecie in materia di armi e per omicidio doloso, con malavitosi lucani, taluni dei quali già condannati per la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. proprio in relazione al detto (originario) «clan dei Basilischi». Con essi, come emerso dalla sentenza assolutoria, il richiedente «aveva pattuito un'alleanza al fine di gestire in modo pacifico e nel rispetto dei confini territoriali le attività illecite già svolte da organismi malavitosi precedenti». Trattasi di frequentazioni proseguite anche durante la sua detenzione con altri soggetti appartenenti ad uno dei gruppi formatisi dal dissolvimento dell'originario «clan dei Basilischi», come ritenuto (al di là anche delle dichiarazioni rese da c.d. «collaboratori di giustizia») in ragione della documentazione sequestrata all'interno dell'istituto di pena, consistente in fogli con ivi registrati nominativi di altri detenuti, tra i quali anche soggetti di spicco del gruppo di nuova formazione nonché ex affiliati al citato clan. Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, in definitiva, in forza di quanto innanzi la Corte territoriale, con motivazione esente dai prospettati vizi, ha dunque argomentato dalle descritte frequentazioni ambigue, peraltro da parte di soggetto già condannato per fattispecie in materia di armi e per omicidio, in rapporto sinergico con l'intervento dell'Autorità (anche in termini di permanenza della detenzione). 4. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla amministrazione resistente in questo giudizio d