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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 1991

Cassazione n. 32551/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/12/1991 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da non illogica motivazione.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bari nella sentenza impugnata.

In essa, invero, si evidenzia che il ricorrente, a differenza di quanto sostenuto dalla Difesa, è gravato da numerose e recenti condanne per reati in materia di stupefacenti, oltre che da un precedente per rapina, che dimostrano una spiccata capacità di delinquere; e che, pertanto, il trattamento sanzionatorio disposto risulta adeguato alla personalità negativa dell'imputato e alla gravità del fatto, determinata dalla micidialità dell'arma clandestina detenuta ( C43WIL-- yzceAteig ;‘k ‘15 AA..Jà ( CUU-de ' ____r 2d-i /02 MAI° A2‘ Rileva o, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'11 luglio 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/12/1991 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da non illogica motivazione. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bari nella sentenza impugnata. In essa, invero, si evidenzia che il ricorrente, a differenza di quanto sostenuto dalla Difesa, è gravato da numerose e recenti condanne per reati in materia di stupefacenti, oltre che da un precedente per rapina, che dimostrano una spiccata capacità di delinquere; e che, pertanto, il trattamento sanzionatorio disposto risulta adeguato alla personalità negativa dell'imputato e alla gravità del fatto, determinata dalla micidialità dell'arma clandestina detenuta ( C43WIL-- yzceAteig ;‘k ‘15 AA..Jà ( CUU-de ' ____r 2d-i /02 MAI° A2‘ Rileva o, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 luglio 2024
Sentenza Cassazione n. 32551/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris