Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2012
ECLI:EU:T:2012:421
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 13 settembre 2012 –
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T-119/09)
«Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato del whiskey irlandese – Decisione di rigetto di una denuncia – Difetto di interesse comunitario»
1.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Fissazione di priorità da parte della Commissione – Obbligo
di pronunciarsi mediante decisione sull’esistenza di un’infrazione – Insussistenza – Valutazione dell’interesse comunitario
all’istruzione di un procedimento – Potere discrezionale della Commissione – Obbligo di motivazione della decisione di archiviazione –
Sindacato giurisdizionale (Artt. 81 CE, 82 CE e 85, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 7, § 2) (v. punti 32-38,
41)
2.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Valutazione dell’interesse comunitario all’istruzione di
un procedimento – Criteri di valutazione (Artt. 81 CE e 82 CE) (v. punti 39-40)
3.
Concorrenza – Posizione dominante – Abuso – Nozione – Azione giudiziaria dinanzi ai giudici nazionali – Criteri di valutazione
elaborati dalla Commissione – Interpretazione restrittiva – Considerazione del principio generale di accesso alla giustizia
(Art. 82 CE) (v. punti 48-49, 56-58, 63, 65-67)
4.
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Valutazione dell’interesse comunitario connesso all’istruzione
di una pratica – Denuncia in cui si menzionano procedimenti contenziosi di natura anticoncorrenziale – Presa in considerazione
delle possibilità di trattazione a livello nazionale – Ammissibilità (Art. 82 CE) (v. punti 77-79)
5.
Concorrenza – Posizione dominante – Abuso – Rifiuto di un’impresa in posizione dominante di consentire ad un’altra impresa
di accedere ad un prodotto o ad un servizio necessario alla sua attività – Rifiuto che ha comportato il ricorso a un altro
distributore a prezzi più elevati – Circostanza che non costituisce una pratica abusiva (Art. 82 CE) (v. punti 85-86)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione C(2009) 505 della Commissione, del 23 gennaio 2009 (caso COMP/39.414 – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]), adottata in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile
2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123, pag. 18),
che respinge, per difetto di interesse comunitario, la denuncia depositata dalla ricorrente con riferimento alle infrazioni
all’articolo 82 CE, asseritamente commesse dalla [OSCURATO:PERSONA].
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] SA sopporterà le proprie spese.