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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05120/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTEAPPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore In difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sono presenti l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], entrambi del foro di GENOVA.

I difensori illustrano i motivi del ricorso e ne chiedono l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha riformato nella pena la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Genova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale questi era stato giudicato responsabile del reato di cui all'art. 589, co. 2 e 3 n. 1) e 2) cod. pen. e di quelli previsti rispettivamente dagli artt. 186, co. 2 lett. c) e 187, co. 1 Cod. str., e pertanto condannato alla pena di sette anni di reclusione per il delitto e di un anno e sei mesi di arresto e 10.000 euro di ammenda per le contravvenzioni, ritenute avvinte dal nesso di continuazione tra loro; oltre statuizioni accessorie.

Il Tribunale era pervenuto a tali pene dichiarando assorbita nel delitto aggravato l'aggravante di cui all'art. 187, co. 1-bis Cod. str. e riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ritenuta subvalente rispetto alle aggravanti del delitto.

La Corte di appello ha invece ritenuto che le concorrenti circostanze eterogenee fossero tra loro equivalenti ed ha quindi rideterminato la pena in cinque anni di reclusione per il delitto e in un anno e tre mesi di arresto e 4.500 euro di ammenda per le contravvenzioni.

2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza testé sintetizzata il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi.

Con il primo lamenta il vizio di motivazione e la violazione della legge in relazione all'art. 133 cod. pen.

Assume il ricorrente che alcune delle circostanze valorizzate dalla Corte di appello per infliggere la pena corrispondente al massimo edittale sono elementi costitutivi della fattispecie aggravata contestata; che le pregresse infrazioni al Codice della strada hanno carattere bagatellare e che il prevenuto è incensurato; che non può essere sufficiente richiamare la estrema gravità del fatto, anche perché non meglio definita.

Con il secondo motivo lamenta il vizio della motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 589 cod. pen. per aver la Corte di appello sostenuto che il minimo edittale del reato, come ritenuto, è pari a tre anni di reclusione laddove, nella specie, considerato il giudizio di equivalenza tra le concorrenti circostanze eterogenee, il minimo edittale è pari a sei mesi di reclusione.

L'errore non può non aver influito sulla determinazione della pena.

Il profilo di manifesta illogicità della motivazione viene rinvenuto laddove la Corte di appello non considera il comportamento post factum dell'imputato ai fini della definizione del trattamento sanzionatorio.

Con il terzo motivo si censura il vizio di motivazione in ordine alla pena inflitta per i reati di cui agli artt. 186 e 187 Cod.

Str.

La Corte di appello ha determinato in nove mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda la pena per il reato di cui all'art. 186, co. 2 Cod. str. e in mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda quella da apportare in aumento per il reato di cui all'art. 187 Cod. str. ritenuto in continuazione.

Nonostante la difesa avesse lamentato l'applicazione di un sostanziale cumulo materiale, la motivazione della Corte di appello è sul punto limitata all'affermazione che quella inflitta è la pena che "appare più conforme a giustizia, alla luce di tutti i criteri ex art. 133 c.p.".

Con il quarto motivo si denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. perché la Corte di appello ha negato le attenuanti generiche nonostante avesse ritenuto accertato il percorso risocializzante intrapreso dall'imputato.

Con l'ultimo motivo si lamenta il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento come prevalente dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Le valutazioni della Corte di appello sono state inficiate dall'errore compiuto a riguardo del minimo edittale del reato e la stessa motivazione è meramente asse rtiva [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esplicitati.

3.1. Occorre rammentare che la determinazione della pena è adeguatamente motivata già con il richiamo agli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. e che solo una pena che si avvicini o superi la misura mediana della pena richiede una più dettagliata motivazione.

La giurisprudenza di legittimità insegna, infatti, che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949). ...

Nel caso di specie la Corte di appello ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto che pena congrua sia solo quella coincidente con il massimo edittale del reato in concreto ritenuto.

Al riguardo va osservato che se è vero che vi è stato un errore nell'indicazione del minimo edittale, che per il reato ritenuto non è tre anni ma sei mesi di reclusione, è altrettanto vero che tale errore non ha inciso in alcun modo sulla determinazione della pena proprio perché la Corte di appello ha inteso applicare il massimo previsto dalla fattispecie.

Ciò chiarito, va quindi rilevato che la Corte di appello ha posto l'accento sulla estrema gravità del fatto, dando anche indicazioni specifiche dei dati conducenti a tale giudizio ed in particolare l'elevato tasso alcolemico e la compresenza di un'alterazione psico-fisica indotta dalla assunzione di sostanze stupefacenti, l'eccessiva velocità mantenuta dal Cevallos e la presenza di ottimali condizioni di circolazione.

Ha anche richiamato la circostanza che l'imputato aveva già in passato infranto ripetutamente le norme sulla circolazione stradale; il dato è chiaramente utilizzato per la idoneità a dare conto del carattere del reo e della condotta del reo antecedente al reato [cfr. art. 133, co. 2 nn. 1) e 2) cod. pen.].

La censura del ricorrente, secondo la quale si tratterebbe di un indebito utilizzo perché si tratterebbe di elementi costitutivi del reato ritenuto, è manifestamente infondata perché la determinazione della pena deve prendere in considerazione in primo luogo proprio la condotta illecita, il dolo o la colpa, l'evento ma anche perché l'osservazione non coglie il vero, quanto meno rispetto alle precedenti infrazioni.

In termini conclusivi, si deve registrare una motivazione che soddisfa l'obbligo posto in capo al giudice.

I primi due motivi sono quindi infondati.

3.2. Appare opportuno trattare preliminarmente gli ultimi due motivi.

Il quarto è manifestamente infondato.

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244; similmente Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, per la quale, in tema dr attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione).

3.3. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo.

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Nel caso che occupa la Corte di appello ha ritenuto che il giudizio di bilanciamento dovesse esitare in una valutazione di equivalenza delle circostanze per le medesime ragioni espresse a sostegno della determinazione della pena per il delitto nel massimo edittale; determinazione che, come si è scritto, non risulta influenzata dalla errata indicazione del minimo edittale previsto per il reato ritenuto.

3.4. Con riferimento al terzo motivo appare opportuno, in primo luogo, rammentare che l'insegnamento di questa Corte indica che in tema di omicidio colposo, in relazione alla formulazione dell'art. 589 cod. pen. come risultante dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125 - anteriore all'introduzione, ex art. 1, comma 1 e 2, legge 23 marzo 2016, n. 41, delle nuove fattispecie autonome dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi e gravissime - è configurabile il concorso materiale tra l'omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravvenzionale, e le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (Sez. 4, n. 32221 del 20/06/2018, Rv. 273462; (cfr. Sez. 4, n. 1880 del 19/11/2015, dep. 2016, P.G. in proc, Greco, Rv. 265430; Sez. 4, n. 46441 del 03/10/2012, Cioni, Rv. 253839; Sez. 4, n. 3559 del 29/10/2009, dep. 2010, Corridori, Rv. 246300; Sez. 5, n. 2608 del 15/01/1997, Schiavone, Rv. 141422).

Ciò posto, la censura avanzata dal ricorrente è fondata.

Secondo un consistente orientamento giurisprudenziale l'aumento della pena previsto per il caso di reato continuato non richiede di essere specificamente motivato perché valgono, al riguardo, le ragioni espresse per giustificare la quantificazione della pena base.

Ragioni che vanno più o meno dettagliatamente esplicate a seconda che la misura della pena sia lontana o prossima al minimo edittale.

Su posizioni opposte si sostiene, da un piccolo numero di pronunce, che il giudice è tenuto in ogni caso a motivare anche i singoli aumenti di pena relativi ai reati satellite (premessa della tesi è che vadano indicati tali aumenti e non operato un unitario aumento per i più reati satellite).

Nel caso di specie non è soddisfatto lo standard motivazionale, quale che sia l'interpretazione ritenuta preferibile.

La Corte di appello ha individuato quale reato base quello di guida in stato di ebbrezza ed ha inflitto per esso la pena di nove mesi di arresto e tremila euro di ammenda - . ovvero una pena che per la componente detentiva si pone oltre il medio edittale (otto mesi) - limitandosi ad affermare che essa "appare più conforme a giustizia, alla luce dei criteri tutti ex art. 133 c.p."; formula che, per quanto si è sopra rammentato, non soddisfa l'obbligo motivazionale.

Quella stessa formula la Corte di appello ha inteso riferire anche all'aumento di sei mesi di arresto e 1.500 di ammenda.

Una misura che coincide con il minimo edittale.

L'entità delle pene fondatamente sollecita la censura di concretare un cumulo materiale; tanto più che, contravvenendo alla prescrizione impartita dall'art. 533, co. 2 cod. proc. pen., la Corte di appello non ha evidenziato quale sia stata la pena stabilita per le due contravvenzioni prima dell'aumento per la continuazione secondo la previsione dell'art. 81, co. 1 cod.pen., non consentendo in tal modo di verificare il rispetto del limite posto dal comma 3 dell'art. 81 cod. pen.

Tale inosservanza non dà luogo ad alcuna nullità (risulta superato anche dalle Sezioni Unite il diverso avviso espresso da Sez.

U., Zaouni); ma alimenta un vizio motivazionale che, nella specie, è stato puntualmente censurato.

Ciò impone di rilevare l'estinzione delle contravvenzioni per decorso del relativo termine di prescrizione.

La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente ai reati di cui all'art. 186, co. 2 lett. c) e all'art. 187, co. 1 Cod. str. perché estinti per prescrizione.

Ne consegue che va eliminata la relativa pena e vanno eliminate le sanzioni amministrative della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo.

Va altresì disposta la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Genova per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati sub B (artt. 186 e 187 Cod. strada) perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di anni uno e mesi tre di arresto ed euro 4.500,00 di ammenda.

Elimina altresì le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca dell'autovettura in sequestro.

Rigetta nel resto il ricorso.

Dispone la comunicazione della presente sentenza al prefetto di Genova, per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, Cod. strada.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTEAPPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore In difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] sono presenti l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], entrambi del foro di GENOVA. I difensori illustrano i motivi del ricorso e ne chiedono l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Genova ha riformato nella pena la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Genova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale questi era stato giudicato responsabile del reato di cui all'art. 589, co. 2 e 3 n. 1) e 2) cod. pen. e di quelli previsti rispettivamente dagli artt. 186, co. 2 lett. c) e 187, co. 1 Cod. str., e pertanto condannato alla pena di sette anni di reclusione per il delitto e di un anno e sei mesi di arresto e 10.000 euro di ammenda per le contravvenzioni, ritenute avvinte dal nesso di continuazione tra loro; oltre statuizioni accessorie. Il Tribunale era pervenuto a tali pene dichiarando assorbita nel delitto aggravato l'aggravante di cui all'art. 187, co. 1-bis Cod. str. e riconoscendo l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ritenuta subvalente rispetto alle aggravanti del delitto. La Corte di appello ha invece ritenuto che le concorrenti circostanze eterogenee fossero tra loro equivalenti ed ha quindi rideterminato la pena in cinque anni di reclusione per il delitto e in un anno e tre mesi di arresto e 4.500 euro di ammenda per le contravvenzioni. 2. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza testé sintetizzata il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi. Con il primo lamenta il vizio di motivazione e la violazione della legge in relazione all'art. 133 cod. pen. Assume il ricorrente che alcune delle circostanze valorizzate dalla Corte di appello per infliggere la pena corrispondente al massimo edittale sono elementi costitutivi della fattispecie aggravata contestata; che le pregresse infrazioni al Codice della strada hanno carattere bagatellare e che il prevenuto è incensurato; che non può essere sufficiente richiamare la estrema gravità del fatto, anche perché non meglio definita. Con il secondo motivo lamenta il vizio della motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 589 cod. pen. per aver la Corte di appello sostenuto che il minimo edittale del reato, come ritenuto, è pari a tre anni di reclusione laddove, nella specie, considerato il giudizio di equivalenza tra le concorrenti circostanze eterogenee, il minimo edittale è pari a sei mesi di reclusione. L'errore non può non aver influito sulla determinazione della pena. Il profilo di manifesta illogicità della motivazione viene rinvenuto laddove la Corte di appello non considera il comportamento post factum dell'imputato ai fini della definizione del trattamento sanzionatorio. Con il terzo motivo si censura il vizio di motivazione in ordine alla pena inflitta per i reati di cui agli artt. 186 e 187 Cod. Str. La Corte di appello ha determinato in nove mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda la pena per il reato di cui all'art. 186, co. 2 Cod. str. e in mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda quella da apportare in aumento per il reato di cui all'art. 187 Cod. str. ritenuto in continuazione. Nonostante la difesa avesse lamentato l'applicazione di un sostanziale cumulo materiale, la motivazione della Corte di appello è sul punto limitata all'affermazione che quella inflitta è la pena che "appare più conforme a giustizia, alla luce di tutti i criteri ex art. 133 c.p.". Con il quarto motivo si denuncia il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. perché la Corte di appello ha negato le attenuanti generiche nonostante avesse ritenuto accertato il percorso risocializzante intrapreso dall'imputato. Con l'ultimo motivo si lamenta il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento come prevalente dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Le valutazioni della Corte di appello sono state inficiate dall'errore compiuto a riguardo del minimo edittale del reato e la stessa motivazione è meramente asse rtiva [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esplicitati. 3.1. Occorre rammentare che la determinazione della pena è adeguatamente motivata già con il richiamo agli indici previsti dall'art. 133 cod. pen. e che solo una pena che si avvicini o superi la misura mediana della pena richiede una più dettagliata motivazione. La giurisprudenza di legittimità insegna, infatti, che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese e altro, Rv. 267949). ... Nel caso di specie la Corte di appello ha esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto che pena congrua sia solo quella coincidente con il massimo edittale del reato in concreto ritenuto. Al riguardo va osservato che se è vero che vi è stato un errore nell'indicazione del minimo edittale, che per il reato ritenuto non è tre anni ma sei mesi di reclusione, è altrettanto vero che tale errore non ha inciso in alcun modo sulla determinazione della pena proprio perché la Corte di appello ha inteso applicare il massimo previsto dalla fattispecie. Ciò chiarito, va quindi rilevato che la Corte di appello ha posto l'accento sulla estrema gravità del fatto, dando anche indicazioni specifiche dei dati conducenti a tale giudizio ed in particolare l'elevato tasso alcolemico e la compresenza di un'alterazione psico-fisica indotta dalla assunzione di sostanze stupefacenti, l'eccessiva velocità mantenuta dal Cevallos e la presenza di ottimali condizioni di circolazione. Ha anche richiamato la circostanza che l'imputato aveva già in passato infranto ripetutamente le norme sulla circolazione stradale; il dato è chiaramente utilizzato per la idoneità a dare conto del carattere del reo e della condotta del reo antecedente al reato [cfr. art. 133, co. 2 nn. 1) e 2) cod. pen.]. La censura del ricorrente, secondo la quale si tratterebbe di un indebito utilizzo perché si tratterebbe di elementi costitutivi del reato ritenuto, è manifestamente infondata perché la determinazione della pena deve prendere in considerazione in primo luogo proprio la condotta illecita, il dolo o la colpa, l'evento ma anche perché l'osservazione non coglie il vero, quanto meno rispetto alle precedenti infrazioni. In termini conclusivi, si deve registrare una motivazione che soddisfa l'obbligo posto in capo al giudice. I primi due motivi sono quindi infondati. 3.2. Appare opportuno trattare preliminarmente gli ultimi due motivi. Il quarto è manifestamente infondato. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244; similmente Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, per la quale, in tema dr attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione). 3.3. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso che occupa la Corte di appello ha ritenuto che il giudizio di bilanciamento dovesse esitare in una valutazione di equivalenza delle circostanze per le medesime ragioni espresse a sostegno della determinazione della pena per il delitto nel massimo edittale; determinazione che, come si è scritto, non risulta influenzata dalla errata indicazione del minimo edittale previsto per il reato ritenuto. 3.4. Con riferimento al terzo motivo appare opportuno, in primo luogo, rammentare che l'insegnamento di questa Corte indica che in tema di omicidio colposo, in relazione alla formulazione dell'art. 589 cod. pen. come risultante dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125 - anteriore all'introduzione, ex art. 1, comma 1 e 2, legge 23 marzo 2016, n. 41, delle nuove fattispecie autonome dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali gravi e gravissime - è configurabile il concorso materiale tra l'omicidio colposo qualificato dalla circostanza aggravante della violazione di norme sulla circolazione stradale, quando detta violazione dia di per sé luogo ad un illecito contravvenzionale, e le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (Sez. 4, n. 32221 del 20/06/2018, Rv. 273462; (cfr. Sez. 4, n. 1880 del 19/11/2015, dep. 2016, P.G. in proc, Greco, Rv. 265430; Sez. 4, n. 46441 del 03/10/2012, Cioni, Rv. 253839; Sez. 4, n. 3559 del 29/10/2009, dep. 2010, Corridori, Rv. 246300; Sez. 5, n. 2608 del 15/01/1997, Schiavone, Rv. 141422). Ciò posto, la censura avanzata dal ricorrente è fondata. Secondo un consistente orientamento giurisprudenziale l'aumento della pena previsto per il caso di reato continuato non richiede di essere specificamente motivato perché valgono, al riguardo, le ragioni espresse per giustificare la quantificazione della pena base. Ragioni che vanno più o meno dettagliatamente esplicate a seconda che la misura della pena sia lontana o prossima al minimo edittale. Su posizioni opposte si sostiene, da un piccolo numero di pronunce, che il giudice è tenuto in ogni caso a motivare anche i singoli aumenti di pena relativi ai reati satellite (premessa della tesi è che vadano indicati tali aumenti e non operato un unitario aumento per i più reati satellite). Nel caso di specie non è soddisfatto lo standard motivazionale, quale che sia l'interpretazione ritenuta preferibile. La Corte di appello ha individuato quale reato base quello di guida in stato di ebbrezza ed ha inflitto per esso la pena di nove mesi di arresto e tremila euro di ammenda - . ovvero una pena che per la componente detentiva si pone oltre il medio edittale (otto mesi) - limitandosi ad affermare che essa "appare più conforme a giustizia, alla luce dei criteri tutti ex art. 133 c.p."; formula che, per quanto si è sopra rammentato, non soddisfa l'obbligo motivazionale. Quella stessa formula la Corte di appello ha inteso riferire anche all'aumento di sei mesi di arresto e 1.500 di ammenda. Una misura che coincide con il minimo edittale. L'entità delle pene fondatamente sollecita la censura di concretare un cumulo materiale; tanto più che, contravvenendo alla prescrizione impartita dall'art. 533, co. 2 cod. proc. pen., la Corte di appello non ha evidenziato quale sia stata la pena stabilita per le due contravvenzioni prima dell'aumento per la continuazione secondo la previsione dell'art. 81, co. 1 cod.pen., non consentendo in tal modo di verificare il rispetto del limite posto dal comma 3 dell'art. 81 cod. pen. Tale inosservanza non dà luogo ad alcuna nullità (risulta superato anche dalle Sezioni Unite il diverso avviso espresso da Sez. U., Zaouni); ma alimenta un vizio motivazionale che, nella specie, è stato puntualmente censurato. Ciò impone di rilevare l'estinzione delle contravvenzioni per decorso del relativo termine di prescrizione. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente ai reati di cui all'art. 186, co. 2 lett. c) e all'art. 187, co. 1 Cod. str. perché estinti per prescrizione. Ne consegue che va eliminata la relativa pena e vanno eliminate le sanzioni amministrative della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo. Va altresì disposta la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Genova per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati sub B (artt. 186 e 187 Cod. strada) perché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di anni uno e mesi tre di arresto ed euro 4.500,00 di ammenda. Elimina altresì le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca dell'autovettura in sequestro. Rigetta nel resto il ricorso. Dispone la comunicazione della presente sentenza al prefetto di Genova, per quanto di competenza ex art. 224, comma 3, Cod. strada. Così deciso in
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