CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 11074/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 16769/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Gracchi n.187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - nonchè contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16769/2016 Numero sezionale 933/2022 Numero di raccolta generale 11074/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Gracchi n.187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso principale; -controricorrenti al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 972/2015 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 05/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con atto di citazione per opposizione alla stima notificato in data 25/6/2009, Mario e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], convennero in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Catania il Comune di [OSCURATO:PERSONA], assumendo che detto ente aveva approvato, con delibera n.341 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il progetto esecutivo per la realizzazione di un centro polivalente , disponendo - con decreto del 10/10/1990 - l’occupazione temporanea e d’urgenza degli immobili di R.G.N. 16769/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16769/2016 Numero sezionale 933/2022 Numero di raccolta generale 11074/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 proprietà di [OSCURATO:PERSONA], insistenti sulle particelle 6 e 65 , fol.2, del nuovo catasto terreni dell’anzidetto Comune per una superficie di mq.7.216,50. Gli opponenti riferirono che l’ente espropriante aveva comunicato l’indennità provvisoria per l’importo di lire 84.112.246= con ordinanza 30/12/1995; che il loro dante causa aveva proposto ricorso al TAR per conseguire la condanna del Comune al risarcimento del danno per la perdita dell’immobile, irreversibilmente trasformato, nonché per la corresponsione della indennità di occupazione legittima; che in detto giudizio amministrativo il Comune aveva depositato il decreto di esproprio pubblicato sulla G.U. in data 4/11/1995, ma non notificato; che il giudizio amministrativo, svoltosi anche in secondo grado, si era concluso con la declinatoria di competenza in favore del giudice ordinario, quanto alla domanda di corresponsione dell’indennità di occupazione legittima, e con dichiarazione di inammissibilità per il resto. Assunsero, quindi, che l’ente espropriante non aveva offerto l’indennità definitiva di esproprio, mentre quella provvisoria non era stata accettata e chiesero la corretta determinazione, sia dell’indennità di occupazione temporanea, che dell’indennità di espropriazione, assumendo la vocazione edificatoria dei suoli. Il Comune contestò sotto diversi profili le avverse conclusioni. La Corte di appello, con la sentenza impugnata, sulla premessa che la fattispecie in esame – essendo la dichiarazione di pubblica utilità intervenuta prima del 30/6/2003 – era soggetta alle disposizioni di cui alla legge n.865/1971 (e non al d.P.R. n.327/2001), ha respinto le domande proposte dagli eredi Scravaglieri e compensato le spese di lite.R.G.N. 16769/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16769/2016 Numero sezionale 933/2022 Numero di raccolta generale 11074/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 Per quanto ancora interessa, la Corte distrettuale ha disatteso gli esiti della CTU estimativa e rigettato la domanda affermando che l’area in questione non poteva essere reputata edificabile, se pur soggetta a “tipologia vincolata”, in assenza dei presupposti dell’edificabilità legale, presupposto per lo sfruttamento edificatorio da parte del proprietario alle condizioni di legge. Ha rimarcato che non ricorrono le possibilità legali di edificazione laddove lo strumento urbanistico vincoli concretamente le zone ad un utilizzo meramente pubblicistico (come verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, zona di rispetto ed similia), in ciò ricomprendendo sia le opere pubbliche, che gli interventi e le attrezzature di interesse generale che, seppur non destinati direttamente a scopi dell’Amministrazione, siano idonei a soddisfare bisogni della collettività. Ha evidenziato che, a tal fine, non rileva il fatto che l’intervento possa essere attuato direttamente dalla P.A., o possa essere realizzato per il tramite della partecipazione dei privati avvalendosi di strumenti pubblicistici, o che vi siano delle tipologie di strutture da costruire. Una volta esclusa la natura edificatoria legale dei terreni in questione, sulla scorta delle previsioni del PGR del Comune di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha affermato che la stima operata dal CTU non era condivisibile in quanto commisurata alla valutazione delle aree circostanti, espressamente classificate come edificabili. Per converso ha ritenuto che la stima operata dall’ente espropriante (£/mq 20.000, corrispondente ad euro 10,33) appariva congrua perché – secondo quanto riferito dallo stesso consulente – non era riconducibile a quella dei fondi meramente agricoli, da questi determinata – al valore di mercato - in euro 3,17=, e cioè in misura sensibilmente inferiore a quella offerta dall’ente espropriante. Ha R.G.N. 16769/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16769/2016 Numero sezionale 933/2022 Numero di raccolta generale 11074/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 aggiunto, quindi, che non vi erano contrari elementi di valutazione suscettibili di indurre a stimare in misura superiore il valore di mercato delle particelle espropriate non aventi natura edificabile. Mario e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso principale con cinque mezzi, seguito da memoria; il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso, ricorso incidentale con un mezzo e ricorso incidentale condizionato con tre mezzi, al quale i ricorrenti principali hanno replicato con controricorso. Anche il Comune ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il ricorso principale prospetta i seguenti cinque motivi: I) Violazione degli artt. 39 e ss. della legge n.2359/1865, degli art.39 e 40 del d.P.R. n.327/2001; violazione del PRG applicabile al terreno espropriato; dell’art.42 della Cost., dell’art.834 cod.civ. de dell’art.1 del protocollo addizionale alla CEDU; dell’art.111 Cost; nonché anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante; segnatamente, i ricorrenti denunciano: il mancato riconoscimento di un indennizzo pari al valore di mercato; l'erronea considerazione degli esiti istruttori; l'erronea ed illegittima affermazione secondo cui il CTU avrebbe stimato come edificabili le aree che non lo erano; l'erronea ed illegittima affermazione della congruità della determinazione dell'indennità operata dal Comune espropriante in relazione alle aree non agricole e neppure edificabili solo perché “si tratta di stima non riconducibile a quella dei fondi meramente agricoli”; l'erronea valutazione delle aree non agricole e neppure edificabili; I ricorrenti si dolgono che la Corte distrettuale abbia erroneamente considerato che il CTU aveva ritenuto edificabili aree che tali non erano.R.G.N. 16769/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16769/2016 Numero sezionale 933/2022 Numero di raccolta generale 11074/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 Le aree in esame, secondo il regime urbanistico che le connotava in data anteriore al decreto di imposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ricadevano per una porzione (mq.440) in zona E, con destinazione agricola, mentre le restanti porzioni erano classificate verde pubblico attrezzato (mq.1164), parcheggio di PRG (mq 904), strada di PRG (mq 414) e zona attrezzature culturali, classificata A.C. (mq. 5.003). Sostengono i ricorrenti che il CTU aveva ben qualificato l’area AC come non edificabile, ma aveva determinato il valore utilizzando un metodo di stima che teneva conto del valore dell’area secondo un criterio perequativo, in ragione del quale il pregiudizio che grava sul privato in caso di ablazione delle aree di sua proprietà deve essere equamente ripartito tra tutti i beneficiari dello sviluppo che l’esplicazione dei servizi comporta. II) Violazione degli artt.61, 62, 116 e 196 cod.proc.civ., nonchè travisamento della prova acquisita. I ricorrenti, segnatamente, lamentano la violazione delle norme processuali che sovrintendono all'istruttoria e dalla CTU ed il travisamento della prova; III) Violazione dell’art.112 cod.proc.civ., nonché omessa pronuncia. I ricorrenti sostengono che la risposta alla domanda di opposizione alla stima non può consistere in un mero rigetto, perché presuppone l'accertamento esatto dell'indennità dovuta, che, nella specie, sarebbe mancato; IV) Violazione dell’art.2729 cod.civ., nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo, relativo all'effettivo valore delle aree in questione. I ricorrenti lamentano l'erroneità della presunzione secondo cui la stima delle aree attrezzate, determinata dal Comune e sconfessata dalla CTU, sarebbe stata congrua perché non ancorata al R.G.N. 16769/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16769/2016 Numero sezionale 933/2022 Numero di raccolta generale 11074/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 valore agricolo, nonché il mancato esame del fatto consistente nel valore preciso delle aree in questione; V) Violazione degli artt.91 e 92 cod.proc.civ. in merito alla statuizione sulle spese di lite, ritenuta illegittima ed erronea. 2.1. Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati. 2.2. Per un corretto inquadramento della vicenda, va rammentato che il sistema di ricognizione legale dei suoli si fonda sull’articolazione dicotomica, sulla scorta delle scelte urbanistiche, tra fondi edificabili e non edificabili e che, nel caso di specie, è indiscussa la natura non edificatoria delle aree in questione, accertata dalla Corte di appello e non contestata dai ricorrenti. 2.3. Come precisato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 7454 del 19/03/2020), in tema di terreni non edificabili, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del criterio del valore agricolo medio (VAM), la stima del terreno espropriato deve essere effettuata in base al criterio del valore venale pieno, con la possibilità di dimostrare che il fondo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, sia suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, tale da attribuire allo stesso una valutazione di mercato che rispecchi possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria. In caso di terreni non edificabili, la stima deve, in sintesi, essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno e l'interessato può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, e che, quindi, possiede una R.G.N. 16769/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16769/2016 Numero sezionale 933/2022 Numero di raccolta generale 11074/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (come, ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti), sempre che tali possibilità siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative (Cass. n. 6527 del 06/03/2019; Cass. n. 23639 del 21/11/2016; Cass. n. 2127 del 25/01/2022) e ciò deve avvenire sulla base delle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell'area, in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio, fermo l'unico criterio discretivo dell'edificabilità legale, posto dall'art. 5 bis, comma 3, della legge n. 359/1992 (recepito negli artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 327/2001), senza che sia consentito alcun ricorso, integrativo o sostitutivo, all'edificabilità di fatto, all'interno della categoria dei suoli inedificabili. 2.4. Tanto ribadito, va osservato che, contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, la Corte di appello non ha disatteso gli esiti della CTU perché ha ritenuto – con ciò errando, a parere dei ricorrenti - che il CT avesse considerato edificabili le aree in questione, ma perché non ha condiviso la stima di detti terreni agricoli come compiuta dal CTU perché “commisurata alla valutazione delle aree circostanti, espressamente classificate come edificabili” (fol. 9 della sent. imp.). Va per vero osservato che, secondo i ricorrenti, la scelta estimativa seguita dal CTU (della cui relazione vi è una scarna trascrizione a fol.8/9 del ric.) avrebbe utilmente dato ingresso a criteri perequativi per la determinazione del valore delle aree non edificabili – ma nemmeno agricole – poste all’interno del PRG attraverso l’individuazione di un valore medio “equamente ripartito su tutti i beneficiari dello sviluppo che l’esplicazione di quei servizi ha reso o R.G.N. 16769/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16769/2016 Numero sezionale 933/2022 Numero di raccolta generale 11074/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 renderà possibile”: tale opzione estimativa, tuttavia, rettamente è stata disattesa dalla Corte di merito. 2.5. La perequazione è un istituto specifico, previsto da alcune legislazioni regionali diverse da quella cui si riferisce la vicenda in esame, in ipotesi di formazione di comparti, che sono strumenti esecutivi del PRG, con la finalità precipua di mitigare le disuguaglianze che si producono con la pianificazione urbanistica; detto istituto ha la finalità «di evitare ingiusti trattamenti differenziati e quindi presuppone che le situazioni di fatto su cui va ad incidere presentino caratteristiche analoghe. Infatti, solo quando le caratteristiche ontologiche dei suoli siano simili e tali da renderli tutti destinati all'edificazione, si rende necessario evitare che i diversi proprietari ricevano trattamenti differenziati, ed invece non sussiste la suddetta finalità tra aree che abbiano caratteristiche diverse, secondo le prescrizioni urbanistiche vigenti.» (Cass. n. 27208 del 23/10/2019, in motivazione). 2.6. In relazione al caso di specie, risulta decisivo osservare, in assenza di legislazione regionale ad hoc, che la perequazione non è prevista dall’apparato normativo nazionale in tema di espropriazione e non può pertanto trovare applicazione, giacché confliggerebbe con le disposizioni ed i principi prima rammentati. L'indennità di espropriazione deve, invero, rispecchiare il valore del bene quale emerge dal suo potenziale sfruttamento non in astratto, ma secondo le norme e i vincoli degli strumenti urbanistici vigenti nei diversi territori (Corte Cost. n. 181 del 2011 e n. 348 del 2007) con la possibilità di incremento da determinarsi sulla dimostrazione della suscettibilità dello specifico fondo ad uno sfruttamento ulteriore, alle condizioni indicate (v. sub 2.3.), attraverso una valutazione individualizzata.R.G.N. 16769/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16769/2016 Numero sezionale 933/2022 Numero di raccolta generale 11074/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 2.7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il principio perequativo, nel senso invocato dai ricorrenti, non può trovare applicazione alla fattispecie e non merita censura la statuizione di cui trattasi, come sopra motivata in diritto. 3.1. Il terzo motivo ed il quarto sono in parte infondati ed in parte inammissibili perché la Corte di appello ha motivato il rigetto della domanda sia sotto il profilo dei criteri, che sotto quello della congruità della stima compiuta dall’espropriante, rimarcando che questa si era attestata su un valore notevolmente superiore a quello delle aree meramente agricole (come stimato dal CTU). 3.2. Inoltre, la quarta doglianza, in merito alla violazione della disciplina delle presunzioni ed all’omesso esame di fatti decisivi per aver mancato la Corte di appello di accertare il valore effettivo dei fondi in questione, risulta svolta in maniera generica ed in carenza di interesse: non solo, infatti, non è indicato alcun elemento fornito dalla parte che sia stato trascurato e che avrebbe potuto condurre ad una pronuncia più favorevole, ma non viene censurata la ulteriore statuizione secondo la quale nessun elemento specifico in relazione ai fondi di cui si discute era stato offerto – in ragione degli oneri probatori gravanti sulla parte, secondo i principi di cui sopra, rettamente applicati dalla Corte distrettuale -, per indurre ad una stima superiore. 4. Il quinto motivo è assorbito. 5.1. Con l’unico motivo del ricorso incidentale proposto in via autonoma, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione degli art. 91 e 92 cod.proc.civ., in merito alla statuizione di compensazione delle spese di lite. 5.2. Il motivo è infondato.R.G.N. 16769/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16769/2016 Numero sezionale 933/2022 Numero di raccolta generale 11074/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 La Corte di appello ha motivato circa la compensazione delle spese in ragione dell’esito del giudizio (parziale reciproca soccombenza) e delle contrastanti stime delle particelle espropriate e la decisione risulta immune da vizi, poiché non risulta violato il principio della soccombenza, così ribadendo che il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n.24502 del 17/10/2017; Cass. n. 26912 del 21/11/2020). 6. I tre motivi del ricorso incidentale condizionato proposto dal Comune, vanno dichiarati assorbiti in conseguenza del rigetto del ricorso principale. 7. In conclusione, il ricorso principale va rigettato, così come il ricorso incidentale autonomo; il ricorso incidentale condizionato va dichiarato assorbito. In ragione della reciproca soccombenza, le spese si compensano nella misura di un quarto sulla somma liquidata per intero in dispositivo, con condanna dei ricorrenti principali in solido alla rifusione del residuo in favore del ricorrente incidentale. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo R.G.N. 16769/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 16769/2016 Numero sezionale 933/2022 Numero di raccolta generale 11074/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per ciascun ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019). P.Q.M. - Rigetta il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale autonomo, assorbito il ricorso incidentale condizionato; - Compensa per un quarto le spese processuali tra le parti e condanna i ricorrenti principali in solido alla rifusione del residuo in favore del ricorrente incidentale, sull’importo liquidato per intero in euro 8.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, ai sensi del D.P.R