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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43861/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, decidendo a seguito di rinvio della Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano in data 8/03/2016, che dichiarava Giuseppe, Pasquale e [OSCURATO:PERSONA] responsabili di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e condannava Pasquale e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, oltre alle pene accessorie di cui all' art. 216 ultimo comma L.F. per la durata di anni dieci, sentenza confermata dalla Corte territoriale con la pronuncia annullata in punto di quantificazione delle pene accessorie, ha rideterminato dette pene nella misura di anni cinque per ciascun imputato.

Avverso tale sentenza i Mignano, tramite il proprio difensore, propongono ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla commisurazione delle pene accessorie ex art. 216 ultimo comma L.F. per inosservanza del principio di proporzione tra violazione, condotta e sanzione, nonché vizio di motivazione.

Lamenta la difesa l'individuazione della durata delle pene accessorie in misura eccessiva; e ciò, in spregio ai parametri di cui all'art.133 cod. pen., nonostante il riconoscimento agli imputati delle circostanze attenuanti generiche da parte del primo Giudice (che, altresì, evidenziava che le cause del dissesto riportate dal curatore del fallimento consistessero nella modalità gestoria, nel calo di lavoro e nel sostenimento di costi non indispensabili per la tipologia di attività esercitata) e il risarcimento dei danni effettuato dai suddetti nelle more del processo.

Si duole il difensore che venga applicata indistintamente a tutti gli imputati la stessa misura inabilitante senza una corretta graduazione rispetto ai ruoli e alle condotte tenute nella commissione del fatto.

Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, in quanto fondati su doglianze non consentite e manifestamente infondate.

Invero, il provvedimento impugnato, muovendo dall'insegnamento della Corte costituzionale, di cui alla sentenza n. 222 del 2018, e delle Sezioni Unite di questa Corte, di cui alla sentenza del 28/02/2019, dovendo procedere alla rideterminazione delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 L.F. e, quindi, a calibrare dette sanzioni alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto commesso, ha evidenziato che: - «il fatto appare di particolare gravità, in considerazione dei plurimi episodi di distrazione tali da configurare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (omissione di versamenti contributivi fin dalla costituzione della società, mancato versamento di capitale sociale e distrazione di 251.699 euro dai conti societari), comportamento che dimostra un'allarmante capacità criminale, avendo gli imputati operato proprio a danno dei soggetti che , nella loro qualità di amministratori, avrebbero dovuto tutelare, ponendo a repentaglio l'attività economica dei fornitori, esponendoli a loro volta a crisi economiche»; - all'entità del dissesto, causato dalla distrazione prefallimentare di circa 250.000 euro, estremamente rilevante, va aggiunta la condotta di omissione dei versamenti nei confronti dell'Erario; - «tale condotta non può che avere un'importanza determinante per l'individuazione del periodo di tempo di inibizione dall'attività imprenditoriale come previsto dalla norma», dovendosi ritenere misura adeguata per la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma L.F. quella di anni cinque.

A fronte di tali argomentazioni che giustificano l'entità delle pene accessorie, senza dubbio determinata nei limiti di legge, il ricorrente oppone delle doglianze che, sotto le spoglie della violazione di legge e del vizio di motivazione, invitano ad una mera rivalutazione di elementi fattuali, non consentita in questa sede.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano, decidendo a seguito di rinvio della Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano in data 8/03/2016, che dichiarava Giuseppe, Pasquale e [OSCURATO:PERSONA] responsabili di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e condannava Pasquale e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, oltre alle pene accessorie di cui all' art. 216 ultimo comma L.F. per la durata di anni dieci, sentenza confermata dalla Corte territoriale con la pronuncia annullata in punto di quantificazione delle pene accessorie, ha rideterminato dette pene nella misura di anni cinque per ciascun imputato. Avverso tale sentenza i Mignano, tramite il proprio difensore, propongono ricorso per cassazione, deducendo violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla commisurazione delle pene accessorie ex art. 216 ultimo comma L.F. per inosservanza del principio di proporzione tra violazione, condotta e sanzione, nonché vizio di motivazione. Lamenta la difesa l'individuazione della durata delle pene accessorie in misura eccessiva; e ciò, in spregio ai parametri di cui all'art.133 cod. pen., nonostante il riconoscimento agli imputati delle circostanze attenuanti generiche da parte del primo Giudice (che, altresì, evidenziava che le cause del dissesto riportate dal curatore del fallimento consistessero nella modalità gestoria, nel calo di lavoro e nel sostenimento di costi non indispensabili per la tipologia di attività esercitata) e il risarcimento dei danni effettuato dai suddetti nelle more del processo. Si duole il difensore che venga applicata indistintamente a tutti gli imputati la stessa misura inabilitante senza una corretta graduazione rispetto ai ruoli e alle condotte tenute nella commissione del fatto. Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili, in quanto fondati su doglianze non consentite e manifestamente infondate. Invero, il provvedimento impugnato, muovendo dall'insegnamento della Corte costituzionale, di cui alla sentenza n. 222 del 2018, e delle Sezioni Unite di questa Corte, di cui alla sentenza del 28/02/2019, dovendo procedere alla rideterminazione delle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 L.F. e, quindi, a calibrare dette sanzioni alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto commesso, ha evidenziato che: - «il fatto appare di particolare gravità, in considerazione dei plurimi episodi di distrazione tali da configurare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (omissione di versamenti contributivi fin dalla costituzione della società, mancato versamento di capitale sociale e distrazione di 251.699 euro dai conti societari), comportamento che dimostra un'allarmante capacità criminale, avendo gli imputati operato proprio a danno dei soggetti che , nella loro qualità di amministratori, avrebbero dovuto tutelare, ponendo a repentaglio l'attività economica dei fornitori, esponendoli a loro volta a crisi economiche»; - all'entità del dissesto, causato dalla distrazione prefallimentare di circa 250.000 euro, estremamente rilevante, va aggiunta la condotta di omissione dei versamenti nei confronti dell'Erario; - «tale condotta non può che avere un'importanza determinante per l'individuazione del periodo di tempo di inibizione dall'attività imprenditoriale come previsto dalla norma», dovendosi ritenere misura adeguata per la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma L.F. quella di anni cinque. A fronte di tali argomentazioni che giustificano l'entità delle pene accessorie, senza dubbio determinata nei limiti di legge, il ricorrente oppone delle doglianze che, sotto le spoglie della violazione di legge e del vizio di motivazione, invitano ad una mera rivalutazione di elementi fattuali, non consentita in questa sede. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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