CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 43503/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'Appello di Catanzaro c/ [OSCURATO:PERSONA], nato ad Amaroni il 7 settembre 1966 avverso la sentenza emessa il 28 ottobre 2020 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nella pubblica udienza del 30 settembre 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 28 ottobre 2020 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato di truffa è estinto per intervenuta remissione della querela. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro, il quale ha dedotto la violazione di legge, per essere stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per remissione di querela, pur essendo il reato procedibile di ufficio, stante la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, contestata all'imputato. E' pervenuta memoria difensiva nell'interesse dell'imputato, con cui si è chiesto il rigetto del ricorso. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. Nel sostenere che la truffa aggravata dalla recidiva, contestata all'imputato, è procedibile di ufficio, il ricorrente ha trascurato di considerare che il menzionato reato è stato commesso il 7 ottobre 2014 e, dunque, sotto la vigenza della disciplina che ne prevedeva la procedibilità a querela e limitava la procedibilità ex officio all'ipotesi della presenza dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1 n. 7, c.p. Tale disciplina è mutata con l'entrata in vigore dell'art. 11 D.L. 10 aprile 2018 n. 36, poi modificato dall'art. 1 comma 1, lettera V, L. 9 gennaio 2019 n. 3, che ha introdotto l'art. 649 bis c.p., che prevede la procedibilità di ufficio per i fatti previsti anche dall'art. 640, comma 3, c.p., qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, come quella, contestata all'imputato, della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. Al riguardo, questa Corte (Sez. U., n. 3585 del 24/09/2020, Rv. 280262) ha affermato che il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale, contenuto nell'art. 649-bis c.p., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione, comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, c.p. Il reato, contestato all'imputato, è stato commesso prima dell'entrata in vigore dell'art. 649 bis c.p., che, quindi, non può essere applicato al caso in esame in forza dell'art. 2 c.p.. Infatti, il principio dell'applicazione della norma più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità che inerisce alla fattispecie dato che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto. Questa Corte (Sez. 3, n. 2733 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 209188) ha osservato che il problema dell'applicabilità dell'art. 2 c.p., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità. Ne discende che correttamente il Giudice del merito ha affermato che il reato in questione non è procedibile di ufficio, con conseguente rilevanza dell'intervenuta remissione della querela. 2. Trattandosi di parte pubblica ricorrente, non si fa luogo alla condanna alle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, udienza pubblica del 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pacill