CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24050/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroPatrizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Marcantonini MariaRachele, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Musino o [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 39/2022 depositatail 09/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Perugia, in accoglimento dell’impugnazioneproposta da alcuni dipendenti dell’Università degli Studi di Perugia, haNumero registro generale 11875/2022Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 24050/2026Data pubblicazione 27/07/2026riconosciuto il diritto degli stessi alla progressione economica B3 condecorrenza dal 1° gennaio 2004 per effetto della ricostruzione della carrieraconseguente alla valutazione del servizio prestato prima dell’immissione inruolo e condannato l’ente al pagamento delle differenze retributivematurate, detratti i crediti prescritti e quelli opposti in compensazione.2. Per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dapprima disatteso ilconvincimento espresso dal primo giudice in ordine alla prescrizione dellapretesa alla posizione economica superiore, qualificata come meramenteeconomica, richiamando la giurisprudenza di legittimità che distingue ildiritto all’accertamento dell’anzianità di servizio effettiva, in quanto taleinsuscettibile di prescrizione finché sussista l’interesse ad agire dellavoratore, e quello finalizzato ad ottenere le correlate differenzeretributive, soggetto alla prescrizione quinquennale.2.1. Nel merito, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primaistanza (che aveva pure addotto un’ulteriore ratio decidendi), il beneficio dicui all’art. 16 della legge n. 808 del 1977 – specificamente invocato daidipendenti – non era stato abrogato neppure implicitamente dalle normesuccessive e dalla contrattazione sul pubblico impiego; tanto che l’art. 18del CCNL del 2003 (peraltro richiamato con opposta lettura dal Tribunale)ne faceva salva la perdurante applicazione sia pure “ai soli fini giuridici”,quali, per l’appunto, quelli rivendicati dai lavoratori per ottenere ilriconoscimento della maggiore anzianità con il computo di quella maturatain virtù del servizio prestato prima dell’immissione in ruolo.Pertanto, al momento dell’assunzione a tempo indeterminato pressol’Università, agli appellanti, secondo la tabella di equiparazione previstadalla contrattazione collettiva (9 agosto 2000) per la nuova classificazionedel personale, sarebbe spettato l’inquadramento nella categoria B, quantomeno nella B1. Tuttavia, tenuto conto del comma 4 dell’art. 56 delmedesimo CCNL (in base al quale i neo-assunti nella categoria B,permangono nella posizione economica B1 per 12 mesi, trascorsi i qualiNumero registro generale 11875/2022Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 24050/2026Data pubblicazione 27/07/2026maturano il diritto alla posizione economica successiva), alla data del 31dicembre 2003, stabilita dalla contrattazione integrativa (CCDI del 13gennaio 2004) per il passaggio alla posizione economica B3 – consentito insede di prima applicazione come automatico – i lavoratori, computando illungo periodo di servizio pre-ruolo prestato, avevano maturato il prescrittorequisito di anzianità di tre anni nella posizione economica inferiore.2.3. Di conseguenza, detratti i crediti caduti in prescrizione per esserela prima richiesta avanzata solo nel 2010 (vale a dire le differenzeretributive maturate fino alla mensilità di giugno 2005) e detratte altresì lesomme versate dall’ente a titolo di indennità sostitutiva della progressioneeconomica (non dovute a fronte del riconoscimento del diritto in questioneed opposte in compensazione), l’Università è stata condanna al pagamentoper ciascun lavoratore della somma di euro 6.409,22 per le differenzeretributive maturate dal 1° luglio 2005 al 31 dicembre 2015, oltre allamaggior somma fra rivalutazione monetaria ed interessi legali, e rifusionedelle spese del doppio grado.3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] di Perugia sulla base di sette motivi, assistiti da memoria, cuioppongono difese i dipendenti indicati in epigrafe, con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c. Si assume che la Corte d’appello abbia deciso sulla base diun’interpretazione della normativa su cui non è stata data possibilità diinterlocuzione, in violazione del contraddittorio.1.1. La censura è infondata.Come emerge chiaramente dallo storico di lite, sin dal giudizio di primogrado i lavoratori avevano posto a fondamento della propria pretesa ladisposizione di cui all’art. 16 della legge n. 808 del 1977 per vedersiriconoscere il servizio pre-ruolo nel computo dell’anzianità richiesta per laNumero registro generale 11875/2022Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 24050/2026Data pubblicazione 27/07/2026maturazione del diritto alla progressione economica rivendicata. Non è,dunque, configurabile la lamentata violazione del contraddittorio, posto chela Corte territoriale si è pronunciata mantenendosi nel perimetro deglielementi di fatto e del petitum prospettati dalle parti e sui quali si era svoltala difesa sin dal primo grado, ivi compresa la questione – in diritto – sullaperdurante applicabilità della specifica norma invocata dai lavoratori.2. Con il secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Si assumeche i dipendenti avrebbero avanzato richiesta di riconoscimentodell’anzianità pre-ruolo nell’ambito di quello prestato nella posizioneeconomica B2 ma non già l’erroneo inquadramento operato originariamentedall’Università nella posizione B1, come invece erroneamente ritenuto dallaCorte di merito.2.1. La doglianza è infondata se non inammissibile, in quanto la censuranon coglie pienamente la ratio decidendi addotta nella sentenza impugnata.Infatti, come già osservato in relazione al primo motivo, la domandaavanzata dai lavoratori si fonda essenzialmente sul computo del serviziopre-ruolo ai fini della maturazione dell’anzianità prescritta per laprogressione economica, elementi entro i quali la Corte territoriale si èmantenuta per giungere al riconoscimento della superiore posizioneeconomica rivendicata. In questo senso, va sottolineato che la sentenzaimpugnata non ha riconosciuto il diritto ad un diverso inquadramentoiniziale, bensì, in applicazione della richiamata normativa, anche collettiva,ha ritenuto che i dipendenti, sommando l’anzianità maturata con il serviziopre-ruolo, vantassero il requisito richiesto per il conseguimento dellaprogressione economica oggetto della domanda. Va, dunque, escluso ildenunciato vizio di ultrapetizione.3. Con la terza critica si prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 18 del C.C.N.L. del 13 maggio 2003 e dell’art. 52 del C.C.N.L. delNumero registro generale 11875/2022Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 24050/2026Data pubblicazione 27/07/20269 agosto 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonchéla violazione dell’art. 16 della legge n. 808 del 1977. Si evidenzia che l’art.18 del richiamato contratto collettivo, nel prevedere la perduranteapplicazione dell’art. 16 della legge n. 808 del 1977 ai soli fini giuridici,richieda comunque il rispetto delle confluenze previste dalla tabella Ballegata al CCNL del 2000. La Corte di merito avrebbe, dunque, errato nelriconoscere ai lavoratori l’inquadramento nel livello B2 al momentodell’assunzione a tempo indeterminato.3.1. La censura è inammissibile nella parte in cui non coglieadeguatamente il decisum, come già osservato in relazione al secondomezzo, ed infondata nel resto.L’art. 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808 (Norme sul decentramentoamministrativo nel settore dell'istruzione universitaria e sul personale nondocente, nonché disposizioni relative ad alcuni settori del personale docentedelle università.), prevede in tema di valutazione e riconoscimento deiservizi:«Il servizio non di ruolo prestato dal personale non docente delle universitàe degli istituti di istruzione universitaria, nonché degli osservatoriastronomici e vesuviano, alle dirette dipendenze delle singoleamministrazioni universitarie o degli osservatori, è assimilato a tutti glieffetti al servizio non di ruolo statale di cui alle varie categorie previste dalregio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno1937, n. 1108.Per la valutazione di tale servizio ai fini del trattamento di quiescenza e diprevidenza si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, dal testounico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile emilitare dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica29 dicembre 1973, n. 1092, e dal testo unico delle norme sul trattamentodi previdenza del personale civile e militare dello Stato, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.Numero registro generale 11875/2022Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 24050/2026Data pubblicazione 27/07/2026Il servizio, di ruolo e non di ruolo, prestato anche presso altreamministrazioni dello Stato o presso le opere universitarie, dal personalenon docente, compreso quello immesso in ruolo ai sensi dei precedentiarticoli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge pressole università e gli istituti di istruzione universitaria, nonché presso gliosservatori astronomici e vesuviano, è riconosciuto, ai fini economici e dellaprogressione di carriera: per intero se svolto nella stessa carriera ocategoria ovvero in categorie equiparate; nella misura della metà se svoltoin carriere o categorie immediatamente inferiori; nella misura della metà ecomunque per non più di quattro anni se svolto in carriere o categorie nonimmediatamente inferiori a quelle di attuale appartenenza.Tale riconoscimento avviene mediante ricostruzione di carriera sulla basedel servizio effettivamente prestato nella carriera di appartenenza,sommando a tale servizio la sola anzianità riconosciuta per effetto delprecedente comma. È consentita l’opzione per la posizione giuridica edeconomica già conseguita, se più favorevole.Per il personale appartenente a carriere articolate in due o più qualifiche,qualora la ricostruzione di carriera comporti per l’anzianità maturatal’inquadramento nelle qualifiche superiori, questo è disposto anche ineccedenza alle relative dotazioni organiche, salvo successivoriassorbimento.Gli effetti giuridici derivanti dal riconoscimento del servizio di cui alprecedente terzo comma decorrono dal 1° gennaio 1977, mentre gli effettieconomici decorrono dal 1° maggio 1977 per il 50 per cento dell’importodella maggiore retribuzione spettante a ciascuno interessato e dal 1°maggio 1978 per l'intero ammontare della medesima retribuzione.I benefici previsti dal presente articolo si applicano con le stesse modalitàindicate nei precedenti quarto e quinto comma anche nei confronti delpersonale in servizio nominato in carriera superiore a quella di appartenenzaa seguito di concorso pubblico ovvero riservato successivamente alla dataNumero registro generale 11875/2022Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 24050/2026Data pubblicazione 27/07/2026del 1° gennaio 1977, nonché del personale appartenente a carrierearticolate in due o più qualifiche, che maturi il prescritto periodo di anzianitàai fini della promozione alla qualifica superiore anche in data successiva aquella di entrata in vigore della presente legge.L’assegno ad personam di cui all’articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n.259, per la parte eccedente la somma di L. 23.000 mensili attribuita conlegge 4 aprile 1977, n. 121, viene riassorbito, con i criteri previsti dalsecondo comma del citato articolo 2, nella stessa misura e con la stessadecorrenza degli effetti economici dei benefici previsti dal presentearticolo.».L’art. 75 del CCNL del 9 agosto 2000 - Contratto collettivo nazionale dilavoro relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico1998-1999 del personale del comparto Università – in tema di norma disalvaguardia con riferimento all’articolo 72 del d.lgs. n. 29/1993 dispone:«1. Continuano ad applicarsi le disposizioni legislative regolamentari econtrattuali non incompatibili con le clausole del presente CCNL. In appositasequenza contrattuale le parti redigeranno un testo coordinato delledisposizioni vigenti e definiranno gli istituti attinenti agli aspetti economicie normativi del rapporto di lavoro non disciplinati dal presente CCNL, inparticolare le seguenti materie:a) arbitrato e conciliazione;b) TFR e fondi pensione;c) diritto allo studio;d) trattamento di missione;e) tutela di dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche (art. 11D.P.R. n. 319/1990);f) valutazione dell’anzianità di servizio, ivi compresi i casi di mobilitàintercompartimentale (art. 16 legge 808/77);g) copertura assicurativa (art. 8 D.P.R. n. 319/1990);Numero registro generale 11875/2022Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 24050/2026Data pubblicazione 27/07/2026h) coordinamento della normativa di cui all’articolo 32 del presenteCCNL con gli articoli 69 e 70 del T.U. n. 3/1957;i) applicazione del sistema di valutazione di cui all’articolo 58 aidipendenti in distacco sindacale».L’art. 18 del CCNL del comparto “Università” per il biennio economico2000-2001, sottoscritto il 13 maggio 2003, prevede che «1. Ai dipendenticontinua ad applicarsi ai soli fini giuridici la disciplina prevista dall’art. 16della legge 808/77, ivi comprese le ipotesi di mobilità intercompartimentalee i relativi conseguenti inquadramenti, pur se disciplinati da norme speciali.Il riconoscimento avviene nel rispetto delle confluenze previste, per lequalifiche funzionali del previgente ordinamento, dalla tabella B allegata alCCNL sottoscritto in data 9 agosto 2000. 2. Ai dipendenti inquadrati ai sensidegli artt. 51, comma 5, e 53 dello stesso CCNL 9 agosto 2000, il periodonel quale sono state espletate le funzioni che hanno dato luogoall’inquadramento è riconosciuto per intero.».È dunque corretta l’interpretazione resa dalla Corte territoriale, che haconcluso per la perdurante applicabilità dell’art. 16 della legge n. 808 del1977 anche in base al richiamo contenuto nelle citate disposizioni dellacontrattazione collettiva. Il richiamo “ai soli fini giuridici”, contenuto nelcitato art. 18 del CCNL, giustifica l’applicazione del beneficio per conseguirenon già direttamente gli effetti economici derivanti dalla maggiore anzianitàdi servizio bensì quelli giuridici connessi alla maturazione dei requisitiprescritti per il passaggio alla posizione economica superiore (nel sensodella distinzione fra effetti giuridici ed effetti economici dell’anzianità diservizio ai fini della progressione economica, nonché della differenza con ildiverso caso, specificamente normato, della “sterilizzazione” delleannualità, Cass. Sez. L, 21/05/2025, n. 13618).3.2. Tale esegesi, peraltro, si pone anche in linea con la giurisprudenzaespressa dal giudice amministrativo, secondo cui il beneficio di cui all’art.16,legge n. 808 del 1977 deve ritenersi operante a tutti gli effetti giuridici, e,Numero registro generale 11875/2022Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 24050/2026Data pubblicazione 27/07/2026dunque, anche al fine del riconoscimento dell’anzianità utile al fine delmigliore inquadramento di cui all’art.155, ultimo comma n.312 del 7novembre 1980 (vale a dire, ai fini degli scrutini di promozione e concorsiinterni: Cons. Stato, Sez. 6, 27/03/2003, n. 1598).3.3. Né risulta fondata l’ulteriore critica, concernente l’asseritaviolazione dalla tabella B allegata al CCNL sottoscritto in data 9 agosto 2000,posto che l’inquadramento, all’atto dell’assunzione, è avvenuto inconformità alla predetta tabella nella categoria B, con ingresso nel livelloB1, mentre il riconoscimento della superiore posizione B3 è avvenuto pereffetto del computo dell’anzianità maturata nel pre-ruolo, per l’appunto inapplicazione dell’art. 16 della legge n. 808 del 1977, in combinato dispostocon l’art. 56, comma 4, del CCNL del 9 agosto 2000, in base al quale «i neoassunti nella categoria B, permarranno nella posizione economica B1 per 12mesi, trascorsi i quali saranno inseriti nella posizione economica successivaprevia apposita formazione.». Pertanto, in base al contratto integrativo del13 gennaio 2004, alla data del 31 dicembre 2003, gli odiernicontroricorrenti, già appellanti, immessi in ruolo ed inquadrati secondo latabella allegata al CCNL 9 agosto 2000 in cat. B, avevano maturato ilrequisito di 3 anni di anzianità di servizio nella precedente posizioneeconomica (B2) necessaria per conseguire, in prima applicazione, laposizione economica superiore.4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 c.p.c. e 2697 e 2698 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciatoe violazione del principio onere della prova.4.1. La censura è infondata, per quanto già sopra osservato in relazioneal primo e al secondo motivo, con riferimento alla lamentata mancatacorrispondenza fra chiesto e pronunciato.Nel resto, non si apprezza la denunciata violazione delle regolesull’onere della prova, posto che la Corte territoriale ha concluso per laNumero registro generale 11875/2022Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 24050/2026Data pubblicazione 27/07/2026sussistenza in capo a lavoratori dei requisiti prescritti per il passaggio allaposizione economica superiore in base risultanze di causa ed alledisposizioni normative sopra richiamate e correttamente applicate.5. Con la quinta doglianza si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 112 c.p.c. e 1227 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., per omessa pronuncia. In particolare, si assume che la Corted’appello non avrebbe valutato l’eccezione di compensazione svolta conriferimento alla tardività dell’iniziativa assunta dai dipendenti, cheavrebbero agito in violazione del canone di leale collaborazione e delgenerale dovere di buona fede.5.1. Il rilievo è infondato (in disparte ogni ulteriore profilo diinammissibilità), in conformità al consolidato indirizzo di questa Corte,secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisionecomporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, daritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risultiincompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel sensoche la domanda o l’eccezione, pur non espressamente trattate, sianosuperate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esamepresuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loroirrilevanza o infondatezza (così, fra altre, Cass. Sez. 2, 26/09/2024, n.25710).Nella specie la Corte umbra ha espressamente affrontato la questionedel ritardo con cui è stato azionato il diritto da parte dei lavoratori,riconoscendo fondata unicamente l’eccezione di prescrizione; d’altro canto,è stata espressamente esaminata anche la questione della compensazione,con la decurtazione di quanto già corrisposto ai dipendenti a titolo diindennità sostitutiva della progressione economica.Deve, quindi, reputarsi che l’ulteriore difesa svolta dall’ente conriferimento alla tardività dell’iniziativa, per opporre eventuali ulteriorisomme in compensazione, sia stata implicitamente disattesa.Numero registro generale 11875/2022Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 24050/2026Data pubblicazione 27/07/20266. Con il sesto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 2948, primo comma, n 4 c.c., in relazione all’art.360, primocomma, n. 3 c.p.c.6.1. Anche tale doglianza è infondata, per avere la Corte d’appelloapplicato correttamente la norma che si assume violata.Infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, l’anzianità diservizio può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempopurché sussista nel ricorrente l’interesse ad agire che va valutato in ordinealla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto difatto: da ciò deriva che l’effettiva anzianità di servizio può essere sempreaccertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggioreretribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni dianzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, illimite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto allaretribuzione (Cass. Sez. L, 30/01/2020, n. 2232). In questo senso,l’anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di unostatus del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto diun autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale delrapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti,quali quelli all’indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimentodel danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità. Così, il dirittoad una predeterminata progressione economica per effetto delriconoscimento dell’anzianità nel servizio del servizio pre-ruolo è distinto daquello dei diritti, a contenuto patrimoniale (Cass. Sez. L, 06/06/2024, n.15840). Ne consegue, che il diritto alla progressione economica ed allecorrelate differenze retributive per effetto della ricostruzione della carrierache, sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, nonpreclude il conseguimento degli scatti successivi che debbono essereliquidati nella misura ad essi corrispondente, vale a dire come se quelloprecedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione,Numero registro generale 11875/2022Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 24050/2026Data pubblicazione 27/07/2026fosse stato corrisposto (ancora, Cass. Sez. L, n. 15840 del 2024, eprecedenti ivi richiamati).Nella specie, la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto allaprogressione economica e, in applicazione della prescrizione quinquennaleintervenuta rispetto al primo atto interruttivo, ha condannato l’ente alpagamento delle differenze retributive maturate a partire dal mese digiugno 2005.7. Infine, con l’ultimo motivo, si denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c.7.1. La doglianza è inammissibile, posto che, per consolidato indirizzodi questa Corte in ordine alle spese giudiziali, il sindacato di legittimità trovaingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principiodella soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultatatotalmente vittoriosa (Cass. Sez. 2, 31/08/2020, n. 18128).8. Il ricorso va, pertanto, respinto, con condanna della parte ricorrenteal pagamento in favore dei controricorrenti delle spese processuali, liquidatecome in dispositivo.9. Infine, deve darsi atto della sussistenza delle condizioni processualidi cui all’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e pergli effetti precisati da Cass. Sez. U, 20/02/2020, n. 4315, perché l’esenzioneprevista in via generale dal richiamato d.P.R. opera per le Amministrazionidello Stato e non per gli enti pubblici autonomi, come le Università statali,seppure autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato(Cass. Sez. L, 29/09/2020, n. 20682). P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 perNumero registro generale 11875/2022Numero sezionale 3243/2026Numero di raccolta generale 24050/2026Data pubblicazione 27/07/2026compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/07/2026.La PresidenteIrene Tricomi