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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38028/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30/11/2022 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. pen., perché estinto per prescrizione.

1. Con unico motivo di ricorso, il Procuratore generale deduce la violazione legge ed il vizio di motivazione per avere la Corte d'appello dichiarato la prescrizione del reato sull'errato rilievo che l'impugnazione proposta - trovando applicazione la disciplina transitoria dell'assenza introdotta dalla

I. 11 agosto 2014, n. 118, di cui all'art. 15-bis della

I. 28 aprile 2014, n. 67 - fosse tempestiva, anziché rilevarne la tardività con conseguente irrevocabilità della sentenza di condanna di primo grado.

2. Il ricorso è fondato.

Come correttamente osservato nella requisitoria del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, la disciplina dell'assenza, che ha sostituito le disposizioni in tema di contumacia, secondo cui si osservano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, si applica ai processi in cui, alla data di entrata in vigore della

I. n. 67 del 2014 non era pronunciato il dispositivo di primo grado, pur se la norma transitoria che dispone in tal senso (art. 15-bis, comma 1,

I. n. 67 del 2014) è stata inserita con legge successiva (vale a dire la

I. 11 agosto 2014, n. 118).

Nel caso di specie, il processo di primo grado si è concluso il 21 febbraio 2019 e la sentenza è stata depositata il 20 maggio 2019, quindi, successivamente all'entrata in vigore della

I. n. 67 del 2014 (il 17/05/2014), né a quest'ultima data l'imputato era stato già dichiarato contumace, atteso che il decreto di citazione a giudizio era stato emesso il 28 luglio 2017.

Pertanto, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello non poteva trovare applicazione la disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis della

I. n. 67 del 2014, la quale richiede la notifica dell'estratto della sentenza nei confronti dell'imputato contumace.

Invero, al riguardo può richiamarsi il principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui «sussiste l'obbligo di notifica dell'estratto della sentenza contumaciale, unitamente all'avviso di deposito, qualora il giudizio di merito, a carico dell'imputato dichiarato contumace anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, sia stato definito dopo tale data ma prima della entrata in vigore della disciplina transitoria, di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla legge n. 118 del 2014, sempre che la dichiarazione di contumacia non sia dipesa dalla presa d'atto di una formale irreperibilità non derivante da colpa» (Sez. 1, n. 36343 del 16/03/2016, Capoccitti, Rv. 268265-01).3.

Conseguentemente, l'appello presentato il 3 settembre 2019 è inammissibile perché tardivo e trattandosi di causa di inammissibilità genetica dell'atto di appello, peraltro specificatamente dedotta, è rilevabile anche in sede di legittimità secondo i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (ex [OSCURATO:PERSONA]. 3, n. 20356 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Armando, Rv. 281630-01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Stefano, Rv. 280694-04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359-01.)

4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, dichiarandosi inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino del 21/02/2019.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado.

Motiva

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30/11/2022 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. pen., perché estinto per prescrizione. 1. Con unico motivo di ricorso, il Procuratore generale deduce la violazione legge ed il vizio di motivazione per avere la Corte d'appello dichiarato la prescrizione del reato sull'errato rilievo che l'impugnazione proposta - trovando applicazione la disciplina transitoria dell'assenza introdotta dalla I. 11 agosto 2014, n. 118, di cui all'art. 15-bis della I. 28 aprile 2014, n. 67 - fosse tempestiva, anziché rilevarne la tardività con conseguente irrevocabilità della sentenza di condanna di primo grado. 2. Il ricorso è fondato. Come correttamente osservato nella requisitoria del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, la disciplina dell'assenza, che ha sostituito le disposizioni in tema di contumacia, secondo cui si osservano le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, si applica ai processi in cui, alla data di entrata in vigore della I. n. 67 del 2014 non era pronunciato il dispositivo di primo grado, pur se la norma transitoria che dispone in tal senso (art. 15-bis, comma 1, I. n. 67 del 2014) è stata inserita con legge successiva (vale a dire la I. 11 agosto 2014, n. 118). Nel caso di specie, il processo di primo grado si è concluso il 21 febbraio 2019 e la sentenza è stata depositata il 20 maggio 2019, quindi, successivamente all'entrata in vigore della I. n. 67 del 2014 (il 17/05/2014), né a quest'ultima data l'imputato era stato già dichiarato contumace, atteso che il decreto di citazione a giudizio era stato emesso il 28 luglio 2017. Pertanto, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello non poteva trovare applicazione la disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis della I. n. 67 del 2014, la quale richiede la notifica dell'estratto della sentenza nei confronti dell'imputato contumace. Invero, al riguardo può richiamarsi il principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui «sussiste l'obbligo di notifica dell'estratto della sentenza contumaciale, unitamente all'avviso di deposito, qualora il giudizio di merito, a carico dell'imputato dichiarato contumace anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, sia stato definito dopo tale data ma prima della entrata in vigore della disciplina transitoria, di cui all'art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla legge n. 118 del 2014, sempre che la dichiarazione di contumacia non sia dipesa dalla presa d'atto di una formale irreperibilità non derivante da colpa» (Sez. 1, n. 36343 del 16/03/2016, Capoccitti, Rv. 268265-01).3. Conseguentemente, l'appello presentato il 3 settembre 2019 è inammissibile perché tardivo e trattandosi di causa di inammissibilità genetica dell'atto di appello, peraltro specificatamente dedotta, è rilevabile anche in sede di legittimità secondo i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (ex [OSCURATO:PERSONA]. 3, n. 20356 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Armando, Rv. 281630-01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Stefano, Rv. 280694-04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359-01.) 4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, dichiarandosi inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino del 21/02/2019. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado. Motiva
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