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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2024

Cassazione n. 39942/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di G.D.

Neagu; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, con riferimento alla condotta del ricorrente (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) affatto riconducibili alla mera espressione di sentimenti ostili verso gli operanti, perché, invece, risoltisi in atteggiamenti minacciosi e ostruzionistici all'operazione di polizia; sono volti ad un'alternativa ricostruzione in fatto, in carenza di evidenti illogicità della motivazione dei giudici del merito, i motivi che contestano la sussistenza dei reati di minaccia e porto di arma, sub capi a) e b); manifestamente infondato anche il motivo di ricorso su presunte carenze della motivazione per omesso esame delle deduzioni difensive svolte con i motivi di appello che, invece, la Corte di merito ha esaminato escludendone la rilevanza in ragionato confronto critico con le complessive risultanze processuali; Considerato, infine, che i motivi di ricorso sul trattamento punitivo sono volti a sollecitare al giudice di legittimità l'esercizio di poteri tipicamente discrezionali dei quali i giudici di merito hanno dato congrua motivazione valorizzando l'intensità del dolo delle condotte agite per un'apprezzabile durata temporale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2024 Il Consigliere estensore D E POSITATA [OSCURATO:PERSONA] side te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di G.D. Neagu; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso con riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, con riferimento alla condotta del ricorrente (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) affatto riconducibili alla mera espressione di sentimenti ostili verso gli operanti, perché, invece, risoltisi in atteggiamenti minacciosi e ostruzionistici all'operazione di polizia; sono volti ad un'alternativa ricostruzione in fatto, in carenza di evidenti illogicità della motivazione dei giudici del merito, i motivi che contestano la sussistenza dei reati di minaccia e porto di arma, sub capi a) e b); manifestamente infondato anche il motivo di ricorso su presunte carenze della motivazione per omesso esame delle deduzioni difensive svolte con i motivi di appello che, invece, la Corte di merito ha esaminato escludendone la rilevanza in ragionato confronto critico con le complessive risultanze processuali; Considerato, infine, che i motivi di ricorso sul trattamento punitivo sono volti a sollecitare al giudice di legittimità l'esercizio di poteri tipicamente discrezionali dei quali i giudici di merito hanno dato congrua motivazione valorizzando l'intensità del dolo delle condotte agite per un'apprezzabile durata temporale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024 Il Consigliere estensore D E POSITATA [OSCURATO:PERSONA] side te
Sentenza Cassazione n. 39942/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris