CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2026
Cassazione n. 21011/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E 2010, N N. 220COMPATIBILITÀ [OSCURATO:PERSONA]. 5 DELLA LEGGE 22 APRILEDott. [OSCURATO:PERSONA] 1982, N. 168Dott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. N. 24230/2022Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24230/2022 R.G., propostoAgenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;CONTRO“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” (già “[OSCURATO:SOCIETA].”), con sede inMilano, in persona dell’amministratore delegato pro tempore;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per l’Emilia-Romagna il 9 marzo 2022, n.307/6/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata dell’11 giugno 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazionedella sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per l’Emilia-Romagna il 9 marzo 2022, n.Numero registro generale 24230/2022Numero sezionale 4875/2026Numero di raccolta generale 21011/2026Data pubblicazione 20/06/2026307/6/2022, che, in controversia su impugnazione dell’avvisodi liquidazione n. 07/3T1903/000/004/2011 nei confronti della“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, notificatole il 25 marzo 2014, perl’omesso versamento dell’imposta sostitutiva delle imposteipotecaria e catastale (con decorrenza dall’1 gennaio 2011) suicontratti di leasing finanziario ex art. 1, comma 16, della legge13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), nellamisura di € 17.405,38, oltre a sanzioni amministrative nellamisura di € 5.221,61 e interessi moratori nella misura di €1.119,43, in relazione all’immobile sito in Roma alla ViaAlberico II n. 33, acquistato dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” (società delgruppo “Unicredit”, che aveva poi mutato la denominazione in“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”) con l’agevolazione ex art. 5 dellalegge 22 aprile 1982, n. 168 (imposte di registro, ipotecaria ecatastale in misura fissa, in quanto immobile compreso in pianodi recupero ex legge 22 aprile 1982, n. 168) e concesso inlocazione finanziaria a [OSCURATO:PERSONA], a mezzo di rogitonotarile del 26 settembre 2007, ha respinto l’appello propostoin via principale dalla medesima e l’appello proposto in viaincidentale dalla “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Bolognal’8 maggio 2017, n. 605/6/2017, con compensazione dellespese giudiziali.2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario della contribuente sulrilievo che l’agevolazione ex art. 5 della legge 22 aprile 1982,n. 168, la quale assicurava le imposte ipotecaria e catastale inmisura fissa, non poteva venir meno per effetto dell’entrata invigore dell’art. 1, comma 16, della legge 13 dicembre 2010, n.220 - con la motivazione che: «correttamente i giudici di primaistanza hanno riconosciuto che il diritto all'ottenimentoNumero registro generale 24230/2022Numero sezionale 4875/2026Numero di raccolta generale 21011/2026Data pubblicazione 20/06/2026dell'agevolazione di cui all'art. 5 della Legge 22 aprile 1982, n.168, deve ritenersi definitivamente acquisito e stabilizzato, inquanto, la fruibilità dell'agevolazione in commento non è maistata oggetto di disconoscimento da parte dell'Ufficio», dalmomento che «l'applicazione della suddetta agevolazione,prevista per l'acquisto di immobili inseriti in un piano direcupero del patrimonio edilizio, comporta il venir meno delpresupposto impositivo richiesto per l'applicazione dell'impostasostitutiva di cui all'art. 1, comma 16, della Legge n. 220 del2010, in quanto l'atto di compravendita del 26 settembre 2007risulta essere stato assoggettato ab origine ad imposta diregistro, ipotecaria e catastale in misura fissa, la cuiapplicazione non è peraltro mai stata oggetto di contestazione,con la conseguenza che dette imposte devono del pari trovareapplicazione in misura fissa in sede di registrazione dell'atto diriscatto finale» e che «non si può affermare che la normativadi cui al comma 16, dell'art. 1, della Legge di stabilità 2011,abbia carattere di norma speciale e prevalente rispettoall'agevolazione fruita da parte contribuente, laddovequest'ultima è riferibile ad una categoria di contratti ben piùlimitata rispetto alla "generalità dei contratti di leasing"».3. La “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale sidenuncia: «Violazione dell’ art. 1, comma 16, della L.13.12.2010 n. 220 con violazione o falsa applicazione, in viadiretta e conseguenziale, del principio di affidamento inrelazione all’art. 360, comma 1, nr. 3 c.p.c.».1.1 Il predetto motivo è fondato.1.2 La questione controversa attiene alla compatibilità deiregimi fiscali previsti, rispettivamente, dall’art. 5 della legge 22Numero registro generale 24230/2022Numero sezionale 4875/2026Numero di raccolta generale 21011/2026Data pubblicazione 20/06/2026aprile 1982, n. 168 e dall’art. 1, comma 16, della legge 13dicembre 2010, n. 220.1.3 Secondo la previsione dell’art. 5, comma 1, della legge 22aprile 1982, n. 168: «Nell’ambito dei piani di recupero diiniziativa pubblica, o di iniziativa privata purché convenzionati,di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978, n.457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti chee ipotecarie in misura fissa».1.4 In base al disposto dell’art. 1, comma 16, della legge 13dicembre 2010, n. 220: «In deroga alle disposizioni di cuiall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per tutti icontratti di locazione finanziaria di immobili in corso diesecuzione alla data del 1º gennaio 2011 le parti sono tenutea versare un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria ecatastale da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo2011, le cui modalità di versamento sono determinate conprovvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, daemanare entro il 15 gennaio 2011. La misura del tributo èdefinita applicando all'importo, determinato secondo lemodalità previste dal comma 10-sexies dell'articolo 35 deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testovigente prima della data di entrata in vigore della presentelegge, una riduzione di una percentuale pari al 4 per centomoltiplicato per gli anni di durata residua del contratto».1.5 Come è stato convincentemente rilevato in ricorsodall’amministrazione finanziaria, posto che «[OSCURATO:PERSONA], con atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha acquistato unimmobile e lo ha concesso in locazione finanziaria ad altrosoggetto con contratto registrato in data 21/12/2007», neNumero registro generale 24230/2022Numero sezionale 4875/2026Numero di raccolta generale 21011/2026Data pubblicazione 20/06/2026consegue che: «Per il primo negozio traslativo della proprietàimmobiliare, la [OSCURATO:PERSONA] spa ha richiesto l’applicazionedell’agevolazione fiscale di cui all’art. 5 della Legge 168/1982,corrispondendo le imposte di registro, ipotecarie e catastalinella misura fissa, trattandosi di immobile ricadente in unazona di recupero del [OSCURATO:PERSONA] ed UrbanisticoEsistente ex art. 25 della Legge n. 457/1978: la spettanza dellasuddetta agevolazione non è mai stata contestata da partedell’[OSCURATO:PERSONA].Per il secondo negozio - concessione dell’immobile in locazionefinanziaria, in scadenza al 26/9/2022 – sono state corrispostele imposte di registro ex art. 5, c.1 TPI allegata al D.P.R. n.131/1986 ed ex art. 17, c. 3 del D.P.R. n. 131/1986».1.6 A ben vedere, la prima disposizione concerne i«trasferimenti di immobili» (vale a dire, i contratti traslatividella proprietà ovvero i contratti traslativi-costitutivi di dirittireali di godimento su immobili) nell’ambito dei piani direcupero; la seconda disposizione riguarda i «contratti dilocazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla datadel 1º gennaio 2011». Per cui, esse hanno un diverso campodi applicazione, che ne esclude l’interferenza in relazione allaeterogeneità delle negoziazioni riguardanti i medesimiimmobili.1.7 Ne deriva che, nel caso di specie, l’imposta sostitutiva inquestione non va a colpire la compravendita (antecedente),bensì la locazione finanziaria (susseguente), per cui non sipone alcun problema di compatibilità con l’agevolazioneprevista per l’acquisto degli immobili compresi nei piani direcupero, che riguarda la sola compravendita.1.8 Tanto è stato puntualmente evidenziato da uno specificoarresto di questa Corte (in precedente giudizio tra le medesimeNumero registro generale 24230/2022Numero sezionale 4875/2026Numero di raccolta generale 21011/2026Data pubblicazione 20/06/2026parti), secondo cui «le due disposizioni tributarie disciplinanoin modo chiaro ed inequivoco i loro rispettivi ambiti diapplicazione. (…) La norma relativa all'agevolazione si riferisceagli atti traslativi della proprietà quali sono i contratti dicompravendita e di permuta. (…) L'imposta sostitutiva,introdotta dalla l. 220/2010/ regolamenta il contratto dilocazione finanziaria che, anche nella particolare forma del leasing traslativo immobiliare , è una figura contrattuale nonassimilabile al negozio di compravendita sia sotto il profilostrutturale (la proprietà del bene non passa all'utilizzatore conpagamento dell'ultima rata ma è eventuale e necessita di unaulteriore manifestazione di volontà costituita dall'esercizio dellafacoltà di acquisto con il pagamento del prezzo del riscatto) chesotto quello funzionale ( la causa del leasing è costituita da unaoperazione di finanziamento). La circostanza che lagiurisprudenza per lungo tempo ha affermato che gli effettidella risoluzione per inadempimento del leasing traslativo sonoregolati, per analogia, dall'art 1526 cc costituisce una ulterioreconferma della non sovrapponibilità delle due figure negoziali»,per cui: «Dalla lettura del testo normativo si evince conchiarezza ed in modo inequivocabile che l'imposta sostitutiva,in espressa deroga al principio di irretroattività sancito dall'art.3 comma 1 l. 212/2000, si applica a tutti contratti di locazioneaventi ad oggetto beni immobili in corso alla data del 1/1/2011,senza che vi siano limitazioni e/o esclusioni per gli immobiliconcessi in locazione finanziaria i cui originari contratti dicompravendita siano stato oggetto di agevolazioni fiscali o perquelli oggetto di leasing traslativo» (in termini: Cass., Sez. 6^-5, 25 ottobre 2021, n. 29936).2. Apprezzandosi la fondatezza del motivo dedotto, alla streguadelle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essereNumero registro generale 24230/2022Numero sezionale 4875/2026Numero di raccolta generale 21011/2026Data pubblicazione 20/06/2026accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Emilia-Romagna (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a),della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione,anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’11 giugno2026.IL PRESIDENTEUgo Candia