CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 aprile 2023
Cassazione n. 24735/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/5/1962 avverso la sentenza del la Corte d'appello di Bologna in data 4/3/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Bologna, rigettata la richiesta di concordato in appello ex art. 599 bis c.p.p., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara del 12/12/2017,che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di truffa e ricettazione, dichiarava non doversi procedere in ordine al delitto di truffa perché estinto per prescrizione e confermava la condanna per il delitto di ricettazione, riducendo la pena. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce:illogicità manifesta della motivazione (art. 606 lett. e ) c.p.p.) in relazione alla affermazione di responsabilità, a titolo di concorso. La Corte d'appello avrebbe travisato i fatti, elevato a livello di prova i meri indizi ed omesso di rispondere alle doglianze difensive con le quali si prospettava una diversa lettura del materiale probatorio. 3.Con il secondo motivo si censura la decisione del giudice di merito di non applicare l'istituto della continuazione tra i fatti in esame e quelli giudicati con sentenza irrevocabile del Tribunale di Bologna n. 4081 del 2017, pur trattandosi di fatti commessi a distanza di soli tre mesi gli uni dagli altri, nella medesima area geografica, posti in essere in violazione dei medesimi beni giuridici sempre con il medesimo modus operandi e cioè dando in pagamento della merce un assegno provento di furto. In presenza di tali elementi la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere sussistente il vincolo della continuazione tra i reati e accedere alla richiesta di concordato con la quale, ritenuto più grave il reato di cui alla sentenza del Tribunale di Bologna del 27/9/2017, si chiedeva di applicare un aumento di pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perchè fondato su motivi generici. Si deve riaffermare infatti che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, Rv. 259425). 2. Nella specie la Corte di merito ha sottolineato quali fossero gli elementi di fatto in forza dei quali l'azione del prevenuto doveva considerarsi integrativa del delitto di ricettazione, in concorso con il coimputato [OSCURATO:PERSONA], sotto il profilo oggettivo e soggettivo (possesso da parte del Lelli del furgone sul quale era stata caricata la merce pagata dal coimputato con l'assegno di provenienza furtiva, invio della mail relativa all'ordine di merce pagata con l'assegno provento di furto, da un computer in uso anche al Lelli, le celle agganciate dal telefono del Lelli, il giorno della consegna della merce : pag. 4 e 5 della sentenza), per cui le censure del ricorrente si riducono ad una mera sollecitazione alla Corte alla rilettura del materiale probatorio che invece appare correttamente scrutinato senza che siano ravvisabili i denunciati vizi logico giuridici. 3. Manifestamente infondato è anche secondo motivo impugnazione. In tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 49969 del 21/09/2012 Rv. 254006; Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, Rv. 275222). Nella sentenza gravata non si riscontrano vizi di motivazione avendo il giudice dì merito svolto l'analisi degli indicatori sintomatici dell'unità del disegno criminoso, in osservanza dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità ( pag. 3 della sentenza). Il ricorso si presenta anche su questo punto con un carattere meramente confutativo dell'accertamento di merito svolto nella sentenza impugnata, con argomenti congrui e logici, dal giudice di appello. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 26/4/2023 Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore Il ente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL 0 8 G 1 ti. 2fi21 IL