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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21623/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - sez. riesame misure cautelari.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi, per l'indagato, gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati alla memoria nelle more depositata, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, o comunque il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione riesame misure cautelari, con l'ordinanza indicata in epigrafe ha annullato l'ordinanza coercitiva emessa dal locale g.i.p. distrettuale, che aveva disposto l'applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui al capo T) delle imputazioni provvisorie (concorso esterno nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.).

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con motivi qui riassunti nei limiti d'interesse, ex art.173 disp. att. cod. proc. pen., plurimi vizi di motivazione (l'ipotesi d'accusa sarebbe corroborata, e non smentita, dalle acquisite intercettazioni di conversazioni; il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato una conversazione la cui corretta interpretazione avrebbe già costituito oggetto di disamina da parte della Corte di cassazione in separata sede - Sez.

I, n. 11370/2021 -, nella quale si sarebbe affermato che l'imprenditore - all'epoca ignoto, e successivamente identificato nell'odierno ricorrente - che si era inizialmente ipotizzato essere vittima dell'enucleato sodalizio mafioso, sarebbe stato in realtà colluso).

Risulta evocata anche la violazione di leggi sostanziali, ma in riferimento a doglianze comunque inerenti al complessivo apparato motivazionale del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

1. Questa Corte (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) ha già chiarito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

1.1. Il principio, che delimita in generale l'ambito del sindacato di legittimità in presenza di ricorsi che deducano vizi di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, vale, a fortiori, anche per l'ipotesi opposta, nella quale sia il rappresentante della pubblica accusa a dolersi della valutazione del Tribunale che abbia escluso l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza idonei a legittimare l'emissione di una misura coercitiva. ),

1.2. Più recentemente, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01 ha evidenziato, sempre in tema di misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.

1.2.1. Anche questa decisione è stata emessa in riferimento a fattispecie nella quale era l'indagato a dolersi della complessiva tenuta dell'apparato motivazionale che sorreggeva la valutazione inerente alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a proprio carico, ma è evidente che alle medesime conclusioni, in diritto, debba pervenirsi nell'ipotesi inversa.

2. Ciò premesso, osserva il collegio che, a fondamento dell'impugnato annullamento, il Tribunale, dopo aver riepilogato gli attuali assetti interni della "cosca Libri" e passando alla specifica disamina della posizione dell'indagato, imprenditore operante nel settore delle attività di pulizia di interni e di strade, ha dettagliatamente passato in rassegna le conversazioni dalle quali, secondo l'ipotesi provvisoria di accusa, sarebbe emerso che egli fosse un concorrente esterno del predetto sodalizio, osservando che gli elementi da esse emergenti non consentivano di ritenere raggiunta la soglia di gravità indiziaria necessaria al fine di legittimare l'applicazione della misura coercitiva de qua, ciò in quanto non risultava che il PIRRELLO avesse tratto dai rapporti con gli esponenti del predetto sodalizio concreti vantaggi (a parere del Tribunale solo implicitamente ed assertivamente evocati dal P.M., ma non concretamente documentati né anche soltanto genericamente indicati); ciò premesso, il Tribunale aveva concluso nel senso che poteva ritenersi dimostrato unicamente il fatto che l'imprenditore avesse omesso di denunciare le pressioni estorsive ricevute, mantenendo un comportamento forse socialmente disdicevole, ma non penalmente rilevante.

2.1. A fronte di tali argomentazioni riguardanti la valutazione degli elementi indizianti valorizzati dal g.i.p. e prima ancora dalla pubblica accusa nell'istanza cautelare, senz'altro congrue perché non manifestamente illogiche, né affette da documentati travisamenti, il ricorrente in concreto formula censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, ovvero, in particolare, nella prospettazione di una lettura alternativa delle intercettazioni de quibus, non consentita in sede di legittimità.

2.1.1. Questa Corte (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01) è ormai ferma nel ritenere, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità: il relativo apprezzamento dei giudici del merito non può, dunque, essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esso sia recepito, nel caso di specie non sussistenti.

2.1.2. Deve aggiungersi, con specifico riferimento all'interpretazione asseritamente errata - a dire del ricorrente - della conversazione già separatamente oggetto di disamina da parte della Corte di cassazione, per la quale l'imprenditore - all'epoca ignoto -, successivamente identificato nell'odierno ricorrente, sarebbe stato - diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale - colluso con l'enucleato sodalizio, più che esserne vittima, che (a prescindere dall'eccentricità, in diritto, della pretesa di sostenere la valenza vincolante erga omnes di un dictum della Corte di legittimità riguardante questioni di mero fatto: cfr. art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., a norma del quale, nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza della Corte di cassazione enuncia il principio di diritto, ed esso soltanto assume efficacia vincolante, peraltro per il solo giudice del rinvio, che è chiamato ad uniformarvisi) dalla motivazione della richiamata sentenza di questa Corte (Sez. 1, n. 11370 del 11/02/2021, Mangiola, non mass.) emerge, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, che la Corte (su impulso della difesa, la quale - per confutare la configurabilità della contestata estorsione - aveva prospettato l'ipotesi che l'imprenditore ritenuto vittima della contestata estorsione potesse al contrario essere un imprenditore contiguo al sodalizio) si era limitata a rilevare "che la motivazione addotta dal Tribunale presenta tratti di contraddittorietà ed insufficienza, non avendo chiarito univocamente la natura del rapporto effettivamente esistente tra l'imprenditore Giovanni [successivamente individuato nell'odierno ricorrente] e gli esponenti della cosca rappresentati in quel momento dal Mangiola, che si era fatto latore della richiesta nell'interesse del detenuto [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, a fronte della contestazione sollevata dalla difesa, rilevante ai fini della complessiva tenuta dell'ipotesi accusatoria, che sosteneva la preesistente spontanea messa a disposizione a favore della cosca da parte dello stesso imprenditore con la finalità di realizzare utilità personali, la motivazione del provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si mostra del tutto carente.

La stessa ordinanza afferma: «Orbene, è evidente come la richiesta avanzata dal MANGIOLA ai danni dell'imprenditore Giovanni, ancorché lo stesso rivestisse al contempo il ruolo di "imprenditore - colluso" e, dunque, fosse sotto la "protezione" della cosca Libri, esorbitasse da ciò che tale soggetto abitualmente conferiva alla stessa.».

Ed invero, il Tribunale non ha chiarito in che termini si sia manifestata l'evidenza che tale Giovanni sia stato minacciato o abbia subito violenza, anche implicita, per pagare una somma superiore a quella consueta che periodicamente corrispondeva e, soprattutto, come sia conciliabile la richiesta di aiuto proveniente dallo stesso Giovanni («MANGIOLA: "Perché che lo sappiate" ha detto "io per voi sono a disposizione" dice, però dice "non sto lavorando più a Reggio" ha detto "e sto cercando in qualche maniera di prendere qualche appalto" LIBRI: Ma se ha cento ottanta operai quel bastardo!...No anzi, però che non gli sembra che se la toglie con mille euro, ce ne vogliono altri due.) - che sottende l'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra imprenditore e clan - e la costrizione prospettata con l'imputazione provvisoria («MANGIOLA: Poi dice io con Angelo vedi che sono presente, gli ho detto non hai capito a noi non ci devi dire niente, gli ho detto Filippo ha mandato una imbasciata, noi te la dobbiamo portare.

LIBRI: È presente? gli ha mandato mille euro a Natale mille euro a Pasqua, è presente? Dimmi onestamente sopra a tutto quello che fa?. ..Poteva prendere ...(inc.)... dacci cinquento euro al mese o no?")" (cfr. f. 6 della motivazione della richiamata decisione).

2.1.3. Non dunque una valutazione certa, definitiva, con la quale, in ipotesi, confrontarsi anche nell'ambito di vicenda cautelare diversa, perché riguardante soggetto diverso ed imputazione provvisoria diversa, bensì la constatazione dell'esistenza di un vizio motivazionale; non a caso (cfr. f. 7 della motivazione della richiamata decisione), la Corte di cassazione conclude sul punto con la seguente affermazione: "Per quanto evidenziato, l'ordinanza va dunque annullata con rinvio al medesimo ufficio perché provveda a riesaminare gli elementi investigativi su cui è stata formulata la provvisoria incolpazione".

3. Il ricorso, formulato per motivi nel complesso non consentiti, è, pertanto, inammissibile.

P.Q.M. dichiara inam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - sez. riesame misure cautelari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi, per l'indagato, gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si sono riportati alla memoria nelle more depositata, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, o comunque il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione riesame misure cautelari, con l'ordinanza indicata in epigrafe ha annullato l'ordinanza coercitiva emessa dal locale g.i.p. distrettuale, che aveva disposto l'applicazione a [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui al capo T) delle imputazioni provvisorie (concorso esterno nel reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con motivi qui riassunti nei limiti d'interesse, ex art.173 disp. att. cod. proc. pen., plurimi vizi di motivazione (l'ipotesi d'accusa sarebbe corroborata, e non smentita, dalle acquisite intercettazioni di conversazioni; il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato una conversazione la cui corretta interpretazione avrebbe già costituito oggetto di disamina da parte della Corte di cassazione in separata sede - Sez. I, n. 11370/2021 -, nella quale si sarebbe affermato che l'imprenditore - all'epoca ignoto, e successivamente identificato nell'odierno ricorrente - che si era inizialmente ipotizzato essere vittima dell'enucleato sodalizio mafioso, sarebbe stato in realtà colluso). Risulta evocata anche la violazione di leggi sostanziali, ma in riferimento a doglianze comunque inerenti al complessivo apparato motivazionale del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 1. Questa Corte (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) ha già chiarito che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. 1.1. Il principio, che delimita in generale l'ambito del sindacato di legittimità in presenza di ricorsi che deducano vizi di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, vale, a fortiori, anche per l'ipotesi opposta, nella quale sia il rappresentante della pubblica accusa a dolersi della valutazione del Tribunale che abbia escluso l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza idonei a legittimare l'emissione di una misura coercitiva. ), 1.2. Più recentemente, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01 ha evidenziato, sempre in tema di misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. 1.2.1. Anche questa decisione è stata emessa in riferimento a fattispecie nella quale era l'indagato a dolersi della complessiva tenuta dell'apparato motivazionale che sorreggeva la valutazione inerente alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a proprio carico, ma è evidente che alle medesime conclusioni, in diritto, debba pervenirsi nell'ipotesi inversa. 2. Ciò premesso, osserva il collegio che, a fondamento dell'impugnato annullamento, il Tribunale, dopo aver riepilogato gli attuali assetti interni della "cosca Libri" e passando alla specifica disamina della posizione dell'indagato, imprenditore operante nel settore delle attività di pulizia di interni e di strade, ha dettagliatamente passato in rassegna le conversazioni dalle quali, secondo l'ipotesi provvisoria di accusa, sarebbe emerso che egli fosse un concorrente esterno del predetto sodalizio, osservando che gli elementi da esse emergenti non consentivano di ritenere raggiunta la soglia di gravità indiziaria necessaria al fine di legittimare l'applicazione della misura coercitiva de qua, ciò in quanto non risultava che il PIRRELLO avesse tratto dai rapporti con gli esponenti del predetto sodalizio concreti vantaggi (a parere del Tribunale solo implicitamente ed assertivamente evocati dal P.M., ma non concretamente documentati né anche soltanto genericamente indicati); ciò premesso, il Tribunale aveva concluso nel senso che poteva ritenersi dimostrato unicamente il fatto che l'imprenditore avesse omesso di denunciare le pressioni estorsive ricevute, mantenendo un comportamento forse socialmente disdicevole, ma non penalmente rilevante. 2.1. A fronte di tali argomentazioni riguardanti la valutazione degli elementi indizianti valorizzati dal g.i.p. e prima ancora dalla pubblica accusa nell'istanza cautelare, senz'altro congrue perché non manifestamente illogiche, né affette da documentati travisamenti, il ricorrente in concreto formula censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, ovvero, in particolare, nella prospettazione di una lettura alternativa delle intercettazioni de quibus, non consentita in sede di legittimità. 2.1.1. Questa Corte (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01) è ormai ferma nel ritenere, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità: il relativo apprezzamento dei giudici del merito non può, dunque, essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esso sia recepito, nel caso di specie non sussistenti. 2.1.2. Deve aggiungersi, con specifico riferimento all'interpretazione asseritamente errata - a dire del ricorrente - della conversazione già separatamente oggetto di disamina da parte della Corte di cassazione, per la quale l'imprenditore - all'epoca ignoto -, successivamente identificato nell'odierno ricorrente, sarebbe stato - diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale - colluso con l'enucleato sodalizio, più che esserne vittima, che (a prescindere dall'eccentricità, in diritto, della pretesa di sostenere la valenza vincolante erga omnes di un dictum della Corte di legittimità riguardante questioni di mero fatto: cfr. art. 173, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., a norma del quale, nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza della Corte di cassazione enuncia il principio di diritto, ed esso soltanto assume efficacia vincolante, peraltro per il solo giudice del rinvio, che è chiamato ad uniformarvisi) dalla motivazione della richiamata sentenza di questa Corte (Sez. 1, n. 11370 del 11/02/2021, Mangiola, non mass.) emerge, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, che la Corte (su impulso della difesa, la quale - per confutare la configurabilità della contestata estorsione - aveva prospettato l'ipotesi che l'imprenditore ritenuto vittima della contestata estorsione potesse al contrario essere un imprenditore contiguo al sodalizio) si era limitata a rilevare "che la motivazione addotta dal Tribunale presenta tratti di contraddittorietà ed insufficienza, non avendo chiarito univocamente la natura del rapporto effettivamente esistente tra l'imprenditore Giovanni [successivamente individuato nell'odierno ricorrente] e gli esponenti della cosca rappresentati in quel momento dal Mangiola, che si era fatto latore della richiesta nell'interesse del detenuto [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, a fronte della contestazione sollevata dalla difesa, rilevante ai fini della complessiva tenuta dell'ipotesi accusatoria, che sosteneva la preesistente spontanea messa a disposizione a favore della cosca da parte dello stesso imprenditore con la finalità di realizzare utilità personali, la motivazione del provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si mostra del tutto carente. La stessa ordinanza afferma: «Orbene, è evidente come la richiesta avanzata dal MANGIOLA ai danni dell'imprenditore Giovanni, ancorché lo stesso rivestisse al contempo il ruolo di "imprenditore - colluso" e, dunque, fosse sotto la "protezione" della cosca Libri, esorbitasse da ciò che tale soggetto abitualmente conferiva alla stessa.». Ed invero, il Tribunale non ha chiarito in che termini si sia manifestata l'evidenza che tale Giovanni sia stato minacciato o abbia subito violenza, anche implicita, per pagare una somma superiore a quella consueta che periodicamente corrispondeva e, soprattutto, come sia conciliabile la richiesta di aiuto proveniente dallo stesso Giovanni («MANGIOLA: "Perché che lo sappiate" ha detto "io per voi sono a disposizione" dice, però dice "non sto lavorando più a Reggio" ha detto "e sto cercando in qualche maniera di prendere qualche appalto" LIBRI: Ma se ha cento ottanta operai quel bastardo!...No anzi, però che non gli sembra che se la toglie con mille euro, ce ne vogliono altri due.) - che sottende l'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra imprenditore e clan - e la costrizione prospettata con l'imputazione provvisoria («MANGIOLA: Poi dice io con Angelo vedi che sono presente, gli ho detto non hai capito a noi non ci devi dire niente, gli ho detto Filippo ha mandato una imbasciata, noi te la dobbiamo portare. LIBRI: È presente? gli ha mandato mille euro a Natale mille euro a Pasqua, è presente? Dimmi onestamente sopra a tutto quello che fa?. ..Poteva prendere ...(inc.)... dacci cinquento euro al mese o no?")" (cfr. f. 6 della motivazione della richiamata decisione). 2.1.3. Non dunque una valutazione certa, definitiva, con la quale, in ipotesi, confrontarsi anche nell'ambito di vicenda cautelare diversa, perché riguardante soggetto diverso ed imputazione provvisoria diversa, bensì la constatazione dell'esistenza di un vizio motivazionale; non a caso (cfr. f. 7 della motivazione della richiamata decisione), la Corte di cassazione conclude sul punto con la seguente affermazione: "Per quanto evidenziato, l'ordinanza va dunque annullata con rinvio al medesimo ufficio perché provveda a riesaminare gli elementi investigativi su cui è stata formulata la provvisoria incolpazione". 3. Il ricorso, formulato per motivi nel complesso non consentiti, è, pertanto, inammissibile. P.Q.M. dichiara inam
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