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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01904/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 929-2022 proposto da: C.A.M.S.T. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – avverso la sentenza n. 716/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/06/2021 R.G.N. 181/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lavoro privato –retribuzione –subentro nell’appalto – CCNL Turismo R.G.N.929/2022 Cron.

Rep.

Ud25/11/2025 Fatti di causa

1. La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello principale della [OSCURATO:SOCIETA]. – Cooperativa albergo mense turismo e spettacolo -, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e condannato la società al pagamento della somma di euro 4.188,00, a titolo di scatti di anzianità maturati dal maggio 2015 (data di assunzione presso Camst) al gennaio 2017.

2. La Corte territoriale ha accertato che la Polzella, nel periodo dal 1998 al 2019, ha lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di diverse società che si sono succedute nell’aggiudicazione dell’appalto per la fornitura del servizio di ristorazione presso l’Azienda ospedaliera Salvini, con mansioni di addetta alla mensa.

Ha ritenuto che il c.c.n.l.

Turismo imponesse alla società subentrante nell’appalto di assumere il personale già impiegato in quell’appalto, alle medesime condizioni economiche e con riconoscimento di tutti gli scatti di anzianità maturati; che i conteggi,alla base dell’importo richiesto dalla lavoratrice, erano stati contestati dalla società solo in modo formale e generico; che non era maturata alcuna prescrizione atteso che l’anzianità di servizio può essere sempre accertata; che la domanda azionata, di differenze retributive, riguardava gli anni successivi al maggio 2015 e rispetto ad essa la prescrizione era stata interrotta con lettera del 9.6.2017.

In accoglimento dell’appello incidentale della lavoratrice, la Corte di merito ha poi disposto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado nella misura del 50% (il tribunale aveva compensato per intero), condannando la società alla rifusione della residua metà.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la società datrice di lavoro con sette motivi.

La lavoratrice non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio concernente la carenza di legittimazione passiva di Camst, tempestivamente eccepita e riproposta in appello, quanto al richiesto accertamento del diritto della lavoratrice agli scatti di anzianità maturati presso i precedenti datori di lavoro.

1.1. Il motivo è infondato.

Va premesso che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio ed a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata; ildifetto di legittimazione attiva o passiva, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un error in procedendoed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

Latitolarità del rapporto controverso attiene, invece, al merito della causa e, come tale, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite (v.

Cass. n. 7776 del 2017; Cass. n. 28227 del 2005; Cass. n. 4121 del 2004, n. 10574 del 2002); la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è anche rilevabile d’ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass., Sez.

U., n. 2951 del 2016).

Poste tali premesse in diritto, ne discende, anzitutto, l’inammissibilità del motivo in esame per l’impropria deduzione del difetto di legittimazione passiva ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., atteso che tale difetto attiene non ad un fatto storico, come necessario ai fini del vizio denunciato, bensì alla verifica della regolarità del contraddittorio.

Pur riqualificata la censura come error in procedendo, non vi è dubbio che la lavoratrice abbia azionato il proprio credito nei confronti della Camst, quale ultima datrice di lavoro, da essa pretendendo il pagamento degli scatti di anzianità da computare secondo le previsioni del contratto collettivo, con conseguente legittimazione passiva in capo alla società; tale legittimazione è stata implicitamente ma inequivocamente riconosciuta dalla Corte di merito.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per inammissibilità dell’azione per carenza di titolarità passiva in capo a Camst per le domande riferite ad epoca anteriore al2015, anch’essa ritualmente eccepita e su cui la sentenza d’appello ha omesso qualsiasi motivazione.

3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 158 e 339 c.c.n.l.

Turismo 2010 e degli artt. 329 e 333 c.c.n.l.

Turismo 1999 nonché dell’art. 6 dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], incombinato disposto con gli artt. 1362 e ss. c.c.

La ricorrente censura la sentenza d’appello per falsa applicazione del c.c.n.l. di riferimento, avendo la stessa deciso secondo le previsioni del c.c.n.l. del 1999 benché la società applicasse il c.c.n.l. del 2010; inoltre, per avere interpretato le disposizioni dei due contratti collettivi e l’accordo sindacale del maggio 2015 in contrasto col tenore letterale degli stessi, concludendo per la condanna della Camst al pagamento di scatti di anzianità accertati in sede giudiziale e non rientranti nelle condizioni economiche riconosciute alla lavoratrice dalla società uscente dall’appalto.

4. Con il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.c. per non avere la Corte d’appello assegnato alcun valore probatorio al documento proveniente dal Centro per l’impiego, attestante l’interruzione dell’attività prestata presso il servizio appaltato, e per avere considerato lo stesso, benché proveniente da pubblico ufficiale, superabile per effetto delle prove testimoniali.

5. Con il quinto motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte di merito considerato che l’anzianità di servizio valutata in sede di cambio appalto costituisce solo un parametro per determinare le condizioni contrattuali di assunzione che la subentrante effettua ex novo, come previsto dall’art. 338 c.c.n.l., con la conseguenza che i contratti stipulati dalla subentrante sono indipendenti rispetto ai precedenti e non ne costituiscono continuazione.

5.1. I motivi dal secondo al quinto possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione logica.

Essi non possono trovare accoglimento.

5.2. Anzitutto, è inammissibile il quarto motivo di ricorso per difetto di specificità e mancata osservanza delle prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 6 c.p.p.

La società ricorrente non solo non ha in alcun modo specificato in quali periodi e rispetto a quali appalti sarebbe intervenuta una soluzione di continuità tale da impedire l’applicazione delle norme collettive.

Inoltre, ha omesso di trascrivere, almeno nelle parti essenziali, il documento che assume non valutato, o anche solo di riassumerne il contenuto, e neppure si è premurata di depositarlo in allegato al ricorso per cassazione, limitandosi ad un mero rinvio alla produzione eseguita dalla lavoratrice in primo grado.

Fermo quindi l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di appello sulla assegnazione della lavoratrice al medesimo servizio appaltato, assunta ogni volta ex novo dalle diverse società aggiudicatarie dell’appalto, occorre esaminare la disciplina dettata dal contratto collettivo Turismo.

5.3. Non ha rilievo la questione, sollevata nella prima parte del terzo motivo, della errata individuazione del contratto collettivo per avere la Corte d’appello fatto riferimento a quello del 1999 anziché a quello del 2010, applicato da Camst al rapporto con la Polzella (assunta nel 2015), poiché, per le disposizioni che interessano, i due contratti hanno identico contenuto.

In particolare, l’art. 333 del c.c.n.l. 1999 è sovrapponibile all’art.339 del c.c.n.l. 2010, come dalla stessa ricorrente riconosciuto a p. 11, ultimo cpv., del ricorso in cassazione.

5.4. L’art. 339 del c.c.n.l.

Turismo del 2010, relativo a “Cambi di gestione – garanzie retributive”, prevede: “( 1) Ai lavoratori neo assunti di cui sopra saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive, eventualmente riproporzionate ai sensi dell'articolo 336, pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore, opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall'applicazione del CCNL, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal [OSCURATO:PERSONA] di lavoro. (2) Ove tali trattamenti fossero superiori a quelli della gestione subentrante per effetto di pattuizioni collettive aziendali stipulate anteriormente al 9 aprile 1979, la differenza verrà mantenuta come quota ad personam e sarà assorbita in occasione di futuri aumenti salariali collettivi, con modalità da definire tra leparti.

Per quanto riguarda in particolare gli scatti di anzianità, fermo restando il principio della novazione del rapporto di lavoro sancito dall'articolo 338, la Gestione subentrante dovrà considerare, ai soli fini del computo del triennio relativo al primo scatto o a quelli successivi ed in base all'età di decorrenza dell'anzianità utile per gli scatti così come fissata dal secondo comma dell'articolo 158 del presente Contratto: - le annualità intere di servizio maturate presso la Gestione uscente nei casi di cambio di gestione, avvenuti anteriormente al 1° giugno 1986; - l'intero periodo di servizio prestato senza interruzione presso la gestione uscente per i casi di cambi di gestione intervenuti successivamente al 1° giugno 1986”.

5.5. Deve premettersi che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Cass. n. 6335 del 2014; n. 13860 del 2019).

5.6. Il contratto collettivo in esame, all’art. 339, riconosce ai lavoratori impiegati nel medesimo appalto un trattamento di miglior favore, assimilando, per alcuni aspetti (tra cui gli scatti di anzianità), la pluralità dei rapporti di lavoro instaurati ex novo alle dipendenze delle società di volta in volta subentranti nell’appalto ad un unico continuativo rapporto di lavoro.

Ciò in ragione delle peculiarità del settore della ristorazione collettiva che, come recita l’art. 326, “è generalmente caratterizzato dall’effettuazione del servizio tramite contratti di appalto determinando frequenti cambi di gestione con conseguenti risoluzioni dei rapporti di lavoro” e allo scopo di “garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni di lavoro”.

In quest’ottica l’art. 339 garantisce condizioni retributive pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore, in base al citato contratto collettivo, presso il precedente o i precedenti appaltatori, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati.

L’art. 339 reca un’ulteriore locuzione in forza della quale le “condizioni retributive” già percepite debbano essere “opportunamente e legalmente documentate”.

5.7. La società ricorrente assume che il diritto dei lavoratori previsto dal citato art. 339 sia sottoposto ad una duplice condizione: la prova documentale dei trattamenti economici corrisposti dalla società uscente e comprensivi degli scatti di anzianità e che tali elementi retributivi siano erogati dalla predetta società quantomeno nei tre mesi precedenti la data del cambio di gestione.

Allega e documenta di avere praticato, nei confronti della lavoratrice, un trattamento retributivo corrispondente a quello risultante dai prospetti paga della precedente appaltatrice.

La Corte d’appello ha invece interpretato la disposizione in esame come tale da imporre che “in caso di cambio di appalto, l'impresa subentrante deve farsi carico del personale presente sull'appalto, alle medesime condizioni economiche precedenti, con riconoscimento di tutti gli scatti di anzianità già maturati” (sentenza, p. 14).

5.8. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la disposizione in esame debba essere letta nel senso fatto proprio dalla sentenza impugnata.

È fuor di dubbio che il diritto alla continuità delle condizioni retributive nonostante il cambio di appalto abbia fonte unicamente nel contratto collettivo, che detta la specifica disciplina.

Tuttavia, la locuzione adoperata dal citato art. 339, in base alla quale le condizioni economiche derivanti dall'applicazione del c.c.n.l.

Turismo debbano essere “opportunamente e legalmente documentate”, non può essere letta come volta a introdurre una condizione a cui è subordinato il diritto del lavoratore.

Non è rinvenibile nella disposizione in esame alcun termine o alcuna espressione che evochi una simile delimitazione del diritto dei lavoratori neoassunti, subordinando lo stesso alla esistenza di idonea documentazione trasmessa dalla società uscente a quella subentrante.

Una previsione di tale contenuto, oltre che priva di appiglio testuale, sarebbe contraria al canone di ragionevolezza perché legittimerebbe la società subentrante a perpetuare la violazione del contratto collettivo, ove già commessa dal precedente o dai precedenti appaltatori, assegnando a tale illegittima condotta la forza di annullare il diritto alla continuità retributiva, solennemente proclamato dal citato art. 339 in favore dei lavoratori.

Deve allora ritenersi che l’esigenza di opportuna documentazione altro non sia che la descrizione di una modalità procedurale da osservare nel cambio di gestione dell’appalto, incapace di incidere sul diritto dei lavoratori, e sul connesso obbligo delle società datoriali, al riconoscimento della continuità retributiva e della connessa anzianità.

Non solo, la clausola riconosce gli “eventuali scatti di anzianità maturati” e l’impiego del termine “maturati” consente di comprendere tutti gli scatti collegati al mero decorso del tempo ove anche non riconosciuti, in violazione della norma contrattuale, dai precedenti appaltatori, come accaduto nel caso di specie.

Una diversa lettura, come quella proposta dalla società ricorrente e volta a subordinare il diritto dei lavoratori alla condizione della corretta, integrale e documentata applicazione del contratto collettivo da parte dei precedenti appaltatori, si rivelerebbe contraria allo scopo, espressamente enunciato dal contratto collettivo, di garantire un trattamento di miglior favore ai dipendenti impiegati in un settore endemicamente caratterizzato da una eccessiva frammentarietà dei rapporti di lavoro.

D’altra parte, quanto all’anzianità di servizio, costituisce jus receptum, dopo Cass. sez. un. 28.7.1986 n. 4812, che "l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato non è uno stato (od un elemento costitutivo di uno status) di quest'ultimo né un distinto bene della vita oggetto di autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale che caratterizza il rapporto di lavoro e che - in quanto fatto giuridico - ne integra il presupposto di fatto di distinti specifici diritti (quali quelli all'indennità di anzianità, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva); consegue che essa - come non può essere oggetto di atti di disposizione (traslativi od abdicativi) -così non è suscettibile di un'autonoma prescrizione distinta da quella di ciascuno dei singoli diritti predetti, che su di essa si fondano.

Pertanto, l'anzianità di servizio può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, che va valutato in ordine alla concreta azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: azionabilità che può essere esclusa solo dalla prescrizione, eventualmente maturata, di tali diritti" (così Cass. n. 4076 del 2004; n. 2232 del 2020) Nel caso in esame, è proprio l’equiparazione realizzata dal contratto collettivo tra l’anzianità di servizio accumulata in più rapporti di lavoro inerenti allo stesso servizio appaltato e l’anzianità conseguente al decorso del tempo nell’ambito di un unicorapporto di lavoro, che fonda il diritto del lavoratore di far accertare in via giudiziale gli scatti di anzianità maturati alla luce del complessivo decorso del tempo dei plurimi rapporti di lavoro svolti nel medesimo appalto e regolati dallo stesso contratto collettivo, in uno con l’interesse ad agire del medesimo in ordine alla concreta azionabilità delle differenze retributive che rinvengono nella anzianità maturata il proprio presupposto di fatto.

5.9. Da tali considerazioni discende l’infondatezza dei motivi dal terzo al quinto, concernenti l’interpretazione del contratto collettivo e gli effetti ad essa collegati, non avendo alcun appiglio letterale la pretesa della società ricorrente di ritenere estesa agli scatti di anzianità la previsione dell’art. 339 che, con esclusivo riferimento ai “trattamenti integrativi salariali comunque denominati”, ne subordina il riconoscimento alla condizione che siano “pattuiti ed erogati in data anteriore di almenotre mesi alla data di cambiamento di gestione”.

5.10. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso atteso che la domanda svolta nei confronti della attuale ricorrente, ultima datrice di lavoro nella catena degli appalti, è limitata alle differenze retributive maturate nello svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa (e non dei precedenti appaltatori), sia pure in base agli scatti di anzianità computati alla luce dell’intero periodo di lavoro prestato nel servizio appaltato, il che comprova l’esistenza della titolarità passiva in capo alla Camst, originariamente convenuta, e induce a ritenere implicitamente respinta la censura sollevata sul punto in sede di appello.

6. Con il sesto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 416 e 115 c.p.c. per avere la sentenza d’appello errato nel definire generica la contestazione dei conteggi, avendo invece la società preso posizione in modo specifico e circostanziato sui conteggi e sui titoli allegati da controparte.

6.1. Il motivo è infondato.

Occorre premettere che, quando con il ricorso per cassazione venga dedotto un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali si basa il ricorso medesimo, indipendentemente dall'eventuale sufficienza e logicità della motivazione adottata in proposito dal giudice di merito, atteso che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale.

In proposito va condiviso l’orientamento da ultimo ribadito da Cass. n. 20716 del 2018 (in conformità a Cass. n. 8069 del 2016; n. 16164 del 2015), anche sulla scia di Cass.

S.U. n. 8077 del 2012 (v. contra Cass. 20718 del 2018; n. 21874/15; n. 11828 del 2014, che però non affrontano i principi di fondo affermati dalla cit. Cass.

S.U. n. 8077 del 2012).

Riaffermato, dunque, che spetta al giudice di legittimità, a fronte della denuncia d'un error in procedendo, estendere la cognizione al tenore degli atti processuali, nel caso di specie, dalla piana lettura della memoria di costituzione in primo grado (trascritta nel ricorso alle pp. 16-17 e nella sentenza d’appello), emerge che la Corte d’appello ha correttamente qualificato come generica la contestazione dei conteggi ad opera della società in quanto formulata adducendo l’inerenza di quei conteggi, non agli scatti di anzianità, ma ad altre voci retributive, senza in alcun modo argomentare e specificare tale assunto.

7. Con il settimo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e si censura la statuizione di compensazione delle spese del primo grado nella misura della metà, adottata in accoglimento dell’appello incidentale.

Il motivo è inammissibile atteso che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico dellaparte vi ttoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o inparte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nelle altre ipotesi previste dall’art. 92 c.p.c., sia provvedere alla loro quantificazione, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi stabiliti dalle tabelle vigenti (v.

Cass. n. 19613 del 2017; n. 8421 del 2017; Sez. 6 n. 24502 del 2017; n. 4782 del 2020).

8. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

9. Non si provvede alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità poiché la controparte è rimasta intimata.

10. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo

13. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 929-2022 proposto da: C.A.M.S.T. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – avverso la sentenza n. 716/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/06/2021 R.G.N. 181/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] lavoro privato –retribuzione –subentro nell’appalto – CCNL Turismo R.G.N.929/2022 Cron. Rep. Ud25/11/2025 Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello principale della [OSCURATO:SOCIETA]. – Cooperativa albergo mense turismo e spettacolo -, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e condannato la società al pagamento della somma di euro 4.188,00, a titolo di scatti di anzianità maturati dal maggio 2015 (data di assunzione presso Camst) al gennaio 2017. 2. La Corte territoriale ha accertato che la Polzella, nel periodo dal 1998 al 2019, ha lavorato, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di diverse società che si sono succedute nell’aggiudicazione dell’appalto per la fornitura del servizio di ristorazione presso l’Azienda ospedaliera Salvini, con mansioni di addetta alla mensa. Ha ritenuto che il c.c.n.l. Turismo imponesse alla società subentrante nell’appalto di assumere il personale già impiegato in quell’appalto, alle medesime condizioni economiche e con riconoscimento di tutti gli scatti di anzianità maturati; che i conteggi,alla base dell’importo richiesto dalla lavoratrice, erano stati contestati dalla società solo in modo formale e generico; che non era maturata alcuna prescrizione atteso che l’anzianità di servizio può essere sempre accertata; che la domanda azionata, di differenze retributive, riguardava gli anni successivi al maggio 2015 e rispetto ad essa la prescrizione era stata interrotta con lettera del 9.6.2017. In accoglimento dell’appello incidentale della lavoratrice, la Corte di merito ha poi disposto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado nella misura del 50% (il tribunale aveva compensato per intero), condannando la società alla rifusione della residua metà. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la società datrice di lavoro con sette motivi. La lavoratrice non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio concernente la carenza di legittimazione passiva di Camst, tempestivamente eccepita e riproposta in appello, quanto al richiesto accertamento del diritto della lavoratrice agli scatti di anzianità maturati presso i precedenti datori di lavoro. 1.1. Il motivo è infondato. Va premesso che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di esercitare l'azione in giudizio ed a quello nei cui confronti tale azione può essere esercitata; ildifetto di legittimazione attiva o passiva, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un error in procedendoed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Latitolarità del rapporto controverso attiene, invece, al merito della causa e, come tale, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite (v. Cass. n. 7776 del 2017; Cass. n. 28227 del 2005; Cass. n. 4121 del 2004, n. 10574 del 2002); la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è anche rilevabile d’ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass., Sez. U., n. 2951 del 2016). Poste tali premesse in diritto, ne discende, anzitutto, l’inammissibilità del motivo in esame per l’impropria deduzione del difetto di legittimazione passiva ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., atteso che tale difetto attiene non ad un fatto storico, come necessario ai fini del vizio denunciato, bensì alla verifica della regolarità del contraddittorio. Pur riqualificata la censura come error in procedendo, non vi è dubbio che la lavoratrice abbia azionato il proprio credito nei confronti della Camst, quale ultima datrice di lavoro, da essa pretendendo il pagamento degli scatti di anzianità da computare secondo le previsioni del contratto collettivo, con conseguente legittimazione passiva in capo alla società; tale legittimazione è stata implicitamente ma inequivocamente riconosciuta dalla Corte di merito. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento per inammissibilità dell’azione per carenza di titolarità passiva in capo a Camst per le domande riferite ad epoca anteriore al2015, anch’essa ritualmente eccepita e su cui la sentenza d’appello ha omesso qualsiasi motivazione. 3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 158 e 339 c.c.n.l. Turismo 2010 e degli artt. 329 e 333 c.c.n.l. Turismo 1999 nonché dell’art. 6 dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], incombinato disposto con gli artt. 1362 e ss. c.c. La ricorrente censura la sentenza d’appello per falsa applicazione del c.c.n.l. di riferimento, avendo la stessa deciso secondo le previsioni del c.c.n.l. del 1999 benché la società applicasse il c.c.n.l. del 2010; inoltre, per avere interpretato le disposizioni dei due contratti collettivi e l’accordo sindacale del maggio 2015 in contrasto col tenore letterale degli stessi, concludendo per la condanna della Camst al pagamento di scatti di anzianità accertati in sede giudiziale e non rientranti nelle condizioni economiche riconosciute alla lavoratrice dalla società uscente dall’appalto. 4. Con il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.c. per non avere la Corte d’appello assegnato alcun valore probatorio al documento proveniente dal Centro per l’impiego, attestante l’interruzione dell’attività prestata presso il servizio appaltato, e per avere considerato lo stesso, benché proveniente da pubblico ufficiale, superabile per effetto delle prove testimoniali. 5. Con il quinto motivo di ricorso è dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non avere la Corte di merito considerato che l’anzianità di servizio valutata in sede di cambio appalto costituisce solo un parametro per determinare le condizioni contrattuali di assunzione che la subentrante effettua ex novo, come previsto dall’art. 338 c.c.n.l., con la conseguenza che i contratti stipulati dalla subentrante sono indipendenti rispetto ai precedenti e non ne costituiscono continuazione. 5.1. I motivi dal secondo al quinto possono essere trattati congiuntamente per la stretta connessione logica. Essi non possono trovare accoglimento. 5.2. Anzitutto, è inammissibile il quarto motivo di ricorso per difetto di specificità e mancata osservanza delle prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 6 c.p.p. La società ricorrente non solo non ha in alcun modo specificato in quali periodi e rispetto a quali appalti sarebbe intervenuta una soluzione di continuità tale da impedire l’applicazione delle norme collettive. Inoltre, ha omesso di trascrivere, almeno nelle parti essenziali, il documento che assume non valutato, o anche solo di riassumerne il contenuto, e neppure si è premurata di depositarlo in allegato al ricorso per cassazione, limitandosi ad un mero rinvio alla produzione eseguita dalla lavoratrice in primo grado. Fermo quindi l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di appello sulla assegnazione della lavoratrice al medesimo servizio appaltato, assunta ogni volta ex novo dalle diverse società aggiudicatarie dell’appalto, occorre esaminare la disciplina dettata dal contratto collettivo Turismo. 5.3. Non ha rilievo la questione, sollevata nella prima parte del terzo motivo, della errata individuazione del contratto collettivo per avere la Corte d’appello fatto riferimento a quello del 1999 anziché a quello del 2010, applicato da Camst al rapporto con la Polzella (assunta nel 2015), poiché, per le disposizioni che interessano, i due contratti hanno identico contenuto. In particolare, l’art. 333 del c.c.n.l. 1999 è sovrapponibile all’art.339 del c.c.n.l. 2010, come dalla stessa ricorrente riconosciuto a p. 11, ultimo cpv., del ricorso in cassazione. 5.4. L’art. 339 del c.c.n.l. Turismo del 2010, relativo a “Cambi di gestione – garanzie retributive”, prevede: “( 1) Ai lavoratori neo assunti di cui sopra saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore, condizioni retributive, eventualmente riproporzionate ai sensi dell'articolo 336, pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore, opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall'applicazione del CCNL, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal [OSCURATO:PERSONA] di lavoro. (2) Ove tali trattamenti fossero superiori a quelli della gestione subentrante per effetto di pattuizioni collettive aziendali stipulate anteriormente al 9 aprile 1979, la differenza verrà mantenuta come quota ad personam e sarà assorbita in occasione di futuri aumenti salariali collettivi, con modalità da definire tra leparti. Per quanto riguarda in particolare gli scatti di anzianità, fermo restando il principio della novazione del rapporto di lavoro sancito dall'articolo 338, la Gestione subentrante dovrà considerare, ai soli fini del computo del triennio relativo al primo scatto o a quelli successivi ed in base all'età di decorrenza dell'anzianità utile per gli scatti così come fissata dal secondo comma dell'articolo 158 del presente Contratto: - le annualità intere di servizio maturate presso la Gestione uscente nei casi di cambio di gestione, avvenuti anteriormente al 1° giugno 1986; - l'intero periodo di servizio prestato senza interruzione presso la gestione uscente per i casi di cambi di gestione intervenuti successivamente al 1° giugno 1986”. 5.5. Deve premettersi che la denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essa comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (Cass. n. 6335 del 2014; n. 13860 del 2019). 5.6. Il contratto collettivo in esame, all’art. 339, riconosce ai lavoratori impiegati nel medesimo appalto un trattamento di miglior favore, assimilando, per alcuni aspetti (tra cui gli scatti di anzianità), la pluralità dei rapporti di lavoro instaurati ex novo alle dipendenze delle società di volta in volta subentranti nell’appalto ad un unico continuativo rapporto di lavoro. Ciò in ragione delle peculiarità del settore della ristorazione collettiva che, come recita l’art. 326, “è generalmente caratterizzato dall’effettuazione del servizio tramite contratti di appalto determinando frequenti cambi di gestione con conseguenti risoluzioni dei rapporti di lavoro” e allo scopo di “garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni di lavoro”. In quest’ottica l’art. 339 garantisce condizioni retributive pari a quelle già percepite da ogni singolo lavoratore, in base al citato contratto collettivo, presso il precedente o i precedenti appaltatori, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati. L’art. 339 reca un’ulteriore locuzione in forza della quale le “condizioni retributive” già percepite debbano essere “opportunamente e legalmente documentate”. 5.7. La società ricorrente assume che il diritto dei lavoratori previsto dal citato art. 339 sia sottoposto ad una duplice condizione: la prova documentale dei trattamenti economici corrisposti dalla società uscente e comprensivi degli scatti di anzianità e che tali elementi retributivi siano erogati dalla predetta società quantomeno nei tre mesi precedenti la data del cambio di gestione. Allega e documenta di avere praticato, nei confronti della lavoratrice, un trattamento retributivo corrispondente a quello risultante dai prospetti paga della precedente appaltatrice. La Corte d’appello ha invece interpretato la disposizione in esame come tale da imporre che “in caso di cambio di appalto, l'impresa subentrante deve farsi carico del personale presente sull'appalto, alle medesime condizioni economiche precedenti, con riconoscimento di tutti gli scatti di anzianità già maturati” (sentenza, p. 14). 5.8. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la disposizione in esame debba essere letta nel senso fatto proprio dalla sentenza impugnata. È fuor di dubbio che il diritto alla continuità delle condizioni retributive nonostante il cambio di appalto abbia fonte unicamente nel contratto collettivo, che detta la specifica disciplina. Tuttavia, la locuzione adoperata dal citato art. 339, in base alla quale le condizioni economiche derivanti dall'applicazione del c.c.n.l. Turismo debbano essere “opportunamente e legalmente documentate”, non può essere letta come volta a introdurre una condizione a cui è subordinato il diritto del lavoratore. Non è rinvenibile nella disposizione in esame alcun termine o alcuna espressione che evochi una simile delimitazione del diritto dei lavoratori neoassunti, subordinando lo stesso alla esistenza di idonea documentazione trasmessa dalla società uscente a quella subentrante. Una previsione di tale contenuto, oltre che priva di appiglio testuale, sarebbe contraria al canone di ragionevolezza perché legittimerebbe la società subentrante a perpetuare la violazione del contratto collettivo, ove già commessa dal precedente o dai precedenti appaltatori, assegnando a tale illegittima condotta la forza di annullare il diritto alla continuità retributiva, solennemente proclamato dal citato art. 339 in favore dei lavoratori. Deve allora ritenersi che l’esigenza di opportuna documentazione altro non sia che la descrizione di una modalità procedurale da osservare nel cambio di gestione dell’appalto, incapace di incidere sul diritto dei lavoratori, e sul connesso obbligo delle società datoriali, al riconoscimento della continuità retributiva e della connessa anzianità. Non solo, la clausola riconosce gli “eventuali scatti di anzianità maturati” e l’impiego del termine “maturati” consente di comprendere tutti gli scatti collegati al mero decorso del tempo ove anche non riconosciuti, in violazione della norma contrattuale, dai precedenti appaltatori, come accaduto nel caso di specie. Una diversa lettura, come quella proposta dalla società ricorrente e volta a subordinare il diritto dei lavoratori alla condizione della corretta, integrale e documentata applicazione del contratto collettivo da parte dei precedenti appaltatori, si rivelerebbe contraria allo scopo, espressamente enunciato dal contratto collettivo, di garantire un trattamento di miglior favore ai dipendenti impiegati in un settore endemicamente caratterizzato da una eccessiva frammentarietà dei rapporti di lavoro. D’altra parte, quanto all’anzianità di servizio, costituisce jus receptum, dopo Cass. sez. un. 28.7.1986 n. 4812, che "l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato non è uno stato (od un elemento costitutivo di uno status) di quest'ultimo né un distinto bene della vita oggetto di autonomo diritto, ma rappresenta la dimensione temporale che caratterizza il rapporto di lavoro e che - in quanto fatto giuridico - ne integra il presupposto di fatto di distinti specifici diritti (quali quelli all'indennità di anzianità, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva); consegue che essa - come non può essere oggetto di atti di disposizione (traslativi od abdicativi) -così non è suscettibile di un'autonoma prescrizione distinta da quella di ciascuno dei singoli diritti predetti, che su di essa si fondano. Pertanto, l'anzianità di servizio può essere sempre oggetto di accertamento giudiziale purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, che va valutato in ordine alla concreta azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: azionabilità che può essere esclusa solo dalla prescrizione, eventualmente maturata, di tali diritti" (così Cass. n. 4076 del 2004; n. 2232 del 2020) Nel caso in esame, è proprio l’equiparazione realizzata dal contratto collettivo tra l’anzianità di servizio accumulata in più rapporti di lavoro inerenti allo stesso servizio appaltato e l’anzianità conseguente al decorso del tempo nell’ambito di un unicorapporto di lavoro, che fonda il diritto del lavoratore di far accertare in via giudiziale gli scatti di anzianità maturati alla luce del complessivo decorso del tempo dei plurimi rapporti di lavoro svolti nel medesimo appalto e regolati dallo stesso contratto collettivo, in uno con l’interesse ad agire del medesimo in ordine alla concreta azionabilità delle differenze retributive che rinvengono nella anzianità maturata il proprio presupposto di fatto. 5.9. Da tali considerazioni discende l’infondatezza dei motivi dal terzo al quinto, concernenti l’interpretazione del contratto collettivo e gli effetti ad essa collegati, non avendo alcun appiglio letterale la pretesa della società ricorrente di ritenere estesa agli scatti di anzianità la previsione dell’art. 339 che, con esclusivo riferimento ai “trattamenti integrativi salariali comunque denominati”, ne subordina il riconoscimento alla condizione che siano “pattuiti ed erogati in data anteriore di almenotre mesi alla data di cambiamento di gestione”. 5.10. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso atteso che la domanda svolta nei confronti della attuale ricorrente, ultima datrice di lavoro nella catena degli appalti, è limitata alle differenze retributive maturate nello svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa (e non dei precedenti appaltatori), sia pure in base agli scatti di anzianità computati alla luce dell’intero periodo di lavoro prestato nel servizio appaltato, il che comprova l’esistenza della titolarità passiva in capo alla Camst, originariamente convenuta, e induce a ritenere implicitamente respinta la censura sollevata sul punto in sede di appello. 6. Con il sesto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 416 e 115 c.p.c. per avere la sentenza d’appello errato nel definire generica la contestazione dei conteggi, avendo invece la società preso posizione in modo specifico e circostanziato sui conteggi e sui titoli allegati da controparte. 6.1. Il motivo è infondato. Occorre premettere che, quando con il ricorso per cassazione venga dedotto un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali si basa il ricorso medesimo, indipendentemente dall'eventuale sufficienza e logicità della motivazione adottata in proposito dal giudice di merito, atteso che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto processuale. In proposito va condiviso l’orientamento da ultimo ribadito da Cass. n. 20716 del 2018 (in conformità a Cass. n. 8069 del 2016; n. 16164 del 2015), anche sulla scia di Cass. S.U. n. 8077 del 2012 (v. contra Cass. 20718 del 2018; n. 21874/15; n. 11828 del 2014, che però non affrontano i principi di fondo affermati dalla cit. Cass. S.U. n. 8077 del 2012). Riaffermato, dunque, che spetta al giudice di legittimità, a fronte della denuncia d'un error in procedendo, estendere la cognizione al tenore degli atti processuali, nel caso di specie, dalla piana lettura della memoria di costituzione in primo grado (trascritta nel ricorso alle pp. 16-17 e nella sentenza d’appello), emerge che la Corte d’appello ha correttamente qualificato come generica la contestazione dei conteggi ad opera della società in quanto formulata adducendo l’inerenza di quei conteggi, non agli scatti di anzianità, ma ad altre voci retributive, senza in alcun modo argomentare e specificare tale assunto. 7. Con il settimo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e si censura la statuizione di compensazione delle spese del primo grado nella misura della metà, adottata in accoglimento dell’appello incidentale. Il motivo è inammissibile atteso che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico dellaparte vi ttoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o inparte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nelle altre ipotesi previste dall’art. 92 c.p.c., sia provvedere alla loro quantificazione, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi stabiliti dalle tabelle vigenti (v. Cass. n. 19613 del 2017; n. 8421 del 2017; Sez. 6 n. 24502 del 2017; n. 4782 del 2020). 8. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 9. Non si provvede alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità poiché la controparte è rimasta intimata. 10. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
Sentenza Cassazione n. 01904/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris