CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07065/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sui ricorsi presentati da: 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 06/02/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in rubrica indicati ritenendo sussistente la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 2. Avverso tale provvedimento proponevano appello gli imputati. 2.1. Con il primo motivo lamentavano erronea valutazione delle prove e contraddittorietà della motivazione in relazione alla attendibilità della persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo lamentavano l’insussistenza del reato contestato per mancanza dell’elemento oggettivo della diffusività del disturbo. 2.3. Con il terzo motivo lamentavano vizio di motivazione in relazione all’articolo 131-bis cod. pen.. 2.4. Con il quarto motivo, deducevano la sussistenza di un concreto interesse a impugnare. 2.5. Con il quinto motivo deducevano l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela. 3. Con ordinanza in data 13/10/2025, la Corte di appello di Palermo, ritenuta l’inappellabilità della sentenza di proscioglimento, riqualificava l’appello come ricorso per cassazione e trasmetteva gli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Va premesso che (v. Sez. 3, n. 18154 del 16/04/2021, Rossetti, Rv. 281330 – 01) correttamente la Corte di appello palermitana ha ritenuto che la sentenza di proscioglimento impugnata, in cui è stata dichiarata la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., sia inappellabile ex art. 593, comma 3 (secondo cui sono inappellabili «…le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa», quale l’articolo 659 cod. pen., punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila), cod. proc. pen., in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 2008, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva. 3. Ancora, la Corte distrettuale ha fatto corretto uso dell’istituto della conversione dell'impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il quale, ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini dell'impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999 - dep. 09/07/1999, Annibaldi R, Rv. 213835), ciò che è ravvisabile nel caso di specie. 4. Sussiste altresì l'interesse a ricorrere dell'imputato (oggetto di deduzione nel quarto motivo di ricorso) nei cui confronti venga emessa sentenza ex art. 131-bis cod. pen. dal giudice di pace, considerato che, ai sensi dell’art. 651-bis cod. proc. pen., la decisione irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno (Sez. 5, n. 44118 del 10/10/2019, Rv. 277847 - 01; Sez. 5, n. 32010 del 08/03/2018, Giordano, Rv. 273315 - 01). Tuttavia, le succitate sentenze hanno chiarito che, nel rispetto dell'onere di specificità dei motivi di impugnazione, l'imputato esponga chiaramente quale sia stato in concreto lo svantaggio processuale da rimuovere e dunque indichi le specifiche ragioni che avrebbero dovuto condurre il giudice alla pronuncia di una sentenza ampiamente liberatoria Nel caso di specie, il ricorrente deduce correttamente la sussistenza di tale interesse indicandolo nei possibili effetti pregiudizievoli derivanti dall’iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale. 5. Passando all’esame dei motivi di ricorso, il quinto motivo, relativo alla dedotta improcedibilità dell’azione penale (il cui esame è da ritenersi pregiudiziale rispetto ai residui motivi), è inammissibile. A pag. 2 della sentenza impugnata si legge che il procedimento trae le mosse dalla querela proposta dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]; a pag. 4 delle trascrizioni dell’udienza del 7 maggio 2024 (cui il Collegio può accedere in ragione della natura anche processuale della doglianza), il giudice ottiene conferma dalla persona offesa che la stessa aveva sporto querela nel febbraio del 2022. A fronte di tale duplice conforme affermazione della presenza di una querela, sarebbe stato onere del ricorrente produrre almeno, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, il fascicolo del dibattimento e il suo indice, per contestarne il contenuto, ossia deducendo l’assenza tra i documenti prodotti della condizione di procedibilità. Non ottemperare a tale preciso obbligo espone la doglianza all’inammissibilità per genericità. Ritiene in ogni caso il Collegio che, nel caso in cui sia mutato nel corso del procedimento il regime di procedibilità, l’avere la persona offesa ribadito in udienza di avere sporto querela per i fatti in imputazione, pur in assenza di (prova della) produzione del relativo atto di querela, deve interpretarsi, in applicazione del principio del favor querelae, come espressione di perdurante volontà punitiva dell’imputato, come del resto affermato da questa Corte laddove ha affermato che, in tema di reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta, nei processi in corso, dall'avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile (Sez. 4, n. 38304 del 07/11/2025, Halilovic, Rv. 288822 – 01; Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli, Rv. 284616 - 01). Si deve quindi affermare il principio secondo cui, in tema di reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l’avere la persona offesa ribadito in udienza di avere sporto querela per i fatti in imputazione, pur in assenza di (prova della) produzione del relativo atto di querela, deve interpretarsi, in applicazione del principio del “favor querelae”, come espressione di perdurante volontà punitiva dell’imputato. La doglianza è quindi inammissibile. 6. Seguendo ora l’ordine dei motivi indicato nel ricorso, il primo di essi è inammissibile in quanto, dietro l’ombrello del vizio di motivazione, sollecita a tutti gli effetti una rivalutazione delle prove non consentita nel giudizio per cassazione, operazione che esula dalle attribuzioni del giudice di legittimità, il quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito (Sez. 6, n. 43139 del 19/09/2019, Sessa, n.m.). Il sindacato di legittimità va infatti sollecitato sul «prodotto dell’ingegno» e non sul puro e semplice «materiale probatorio» (e men che meno su singoli «frammenti» di esso) e, pertanto, una volta indicati gli elementi probatori, il giudice di legittimità deve chiarire la ragione e sulla base di quali elementi sia stata elaborata una determinata ipotesi costruttiva e per quale ragione ne siano state scartate altre (Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, E., Rv. 276566 – 01; Sez. 5, n. 35816 del 18/06/2018, Blasi, n.m.; Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774 - 01). 7. Il secondo motivo è inammissibile. La doglianza si scontra con la costante giurisprudenza della Corte secondo cui «la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l’incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare» (Sez. 3, n. 2258 del 17/11/2020, D’Anello, non massimata). Ciò discende dalla pacifica natura di reato di pericolo della contravvenzione in esame, tanto che la violazione (Sez. 3, n. 2685 del 20/11/2019 — dep. 2020, Margareci, non massimata) può configurarsi anche in assenza di offesa a soggetti determinati, quando venga posta in essere una condotta idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (cfr. Sez. 1, n. 45616 del 14/10/2013, Virgillito e altro, Rv. 257345; Sez. 1, n. 7748 del 24/1/2012, Giacomasso, Rv. 252075; Sez. 1, n. 246 del 13/12/2007 (dep. 2008), Guzzi e altro, Rv. 238814; Sez. 3, n. 23529 del 13/5/2014, Ioniez, Rv. 259194) e può consistere anche in un'unica condotta rumorosa o di schiamazzo, recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui (Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014 — dep. 2015, Calvarese, Rv. 262510; Sez. 3, n. 28570 del 9/5/2019, Torchio, n.m.). In altre parole, non è necessario che «tutti» i residenti nelle vie limitrofe al locale percepiscano il rumore come superante la soglia di normale tollerabilità (sul cui concetto si rinvia al paragrafo che segue), essendo sufficiente che alcune di esse ne abbiano subito turbamento nelle occupazioni e nel riposo e che altre potrebbero subirne altrettanto. Non può del resto non evidenziarsi come il giudice di primo e unico grado abbia sottolineato come (pag. 3) anche altri soggetti che hanno abitato vicino agli imputati (testi Lazzaretto e Pirrone) abbiano dichiarato di avere sporto analoghe querele presso il Commissariato P.S. di Cefalù. 8. Il terzo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata riconosce la particolare tenuità del fatto alla luce del duplice criterio costituito dalle modalità della condotta (contesto familiare e clima conflittuale all’interno del condominio) e dall’eseguità del danno, ma motiva ampiamente in relazione alla sussistenza del reato nella sua realtà materiale. Non è, in altre parole, affetta da alcuna contraddizione. Il motivo di ricorso, che si limita a dedurre una inesistente contraddizione, operando una indebita equazione tra tenuità e insussistenza del fatto, è pertanto inammissibile perché non si confronta con il provvedimento impugnato. 9. I ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell’inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di f