CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27260/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23294/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via della Consultan. 1/B, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendonocome da procura in calce al controricorso N. 23294/21 R.G. - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n. 1492/2020depositata in data 6.7.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, emessa a seguito di rinvio disposto da Cass. n. 20805/2017, la C.T.R. della Lombardia accolse l’appello della società avverso la sentenza della C.T.P. di Milano, che – per quanto qui ancora interessa – aveva rigettato il suo ricorso avverso l’avviso di accertamento notificatole, per l’ ann o 2003, in relazione ai rilievi nn. 5 e 6, prima sottoripresa, concernenti rispettivamente l’omessa contabilizzazione per competenza di interessi attivi maturati sul finanziamento nei confronti di consociata spagnola e il disconoscimento di spese di rappresentanza; con particolareriferimento a quest’ultimo rilievo, il giudice del rinvio osservò che la qualificazione dei costi in questione quali spese di rappresentanza era non condivisibile ed era stata disattesa dalla Suprema Corte, e che la quantificazione unitaria deiDVD all’uopo utilizzati (mediante consegna ai medici, unitamente alla relativa brochuredi accompagnamento), ottenuta mediante la divisione del compenso complessivamente pattuito con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (€ 228.000,00) per il numero di DVD prodotti, era errata ed infondata, giacché basata su una lettura parziale delle pattuizioni contrattuali, in quanto detto compenso concerneva anche altre prestazioni; N. 23294/21 R.G. avverso la predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato adue motivi, cui la società ha resistito con controricorso ; consideratoche: 1.1 – co n il secondo motivo (da esaminarsi per primo nell’ordine logico) la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, per essere stata totalmente omessa la motivazione sul punto decisivo della controversia, ossia sul se vi fossero spese di rappresentanza deducibili e quale ne fosse l’entità; al contrario, la C.T.R. non avrebbe speso alcun argomento a sostegno dell’affermazione per cui i DVD avessero un valore unitario inferiore ad € 25,82, né sul fattoche le restanti spese fossero integralmente deducibili, risultando così inspiegabil e il totale annullamento della pretesa fiscalein argomento; 1.2 –il motivo è fondato, nei termini di cui appresso; invero, questa Corte, con la citata sentenza n. 20805/2017, disattese (dichiarandolo inammissibile) il primo motivo di ricorso a suo tempo proposto dalla società,odierna controricorrente , in ordine alla qualificazione de i costi in discorso, già reputati dalla C.T.R. di Milano quali spese di rappresentanza, sicché la qualificazione stessa non può che dirsi coperta dal giudicato interno, sul punto, questione che com’è noto è rilevabile anche d’ufficio in questa sede di legittimità; la prima sentenza d’appello venne cassata, in proposito, solo per la riscontrata insufficienza motivazionale (nell’egida dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., previgente, applicabile ratione temporis), denunciata col secondo motivo di quel ricorso, non avendo il giudice d’appello chiarito “le ragioni per cui ha(nno) ritenuto di imputare ai soli DVD la totalità del costo, seppure il contratto, N. 23294/21 R.G. prodotto in fase di merito e trascritto nel motivo di ricorso in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, avesse un contenuto più complesso e articolato”(così il citato arresto di legittimità); a fronte di un tale percorso argomentativo,dunque, la C.T.R. del rinvio avrebbe dovuto semplicemente stabilire– nell’ottica della deducibilità di dette spese quali spese di rappresentanza, e tenuto conto che gli accordi tra la società e Hyperphar prevedevano un compenso complessivo di € 228.000,00, riferito ad una pluralità di prestazioni– quale fosse il costo unitario dei DVD in questione, onde verificare se detto costo fosse inferioreo superiore al limite di deducibilità in illo tempore vigente, fermo restando che i restanti costi (ossia, quelli attinenti alle altre prestazioni comunque rese da Hyperphar) non avrebbero comunque giammai potuto essere deducibili per l’intero , stante anche la formazione del detto giudicato interno sulla lor o complessiva qualificazione quali spese di rappresentanza; al contrario, il giudice del rinvio – dopo aver erroneamente rilevato che la qualificazione dei costi in discorso quali spese di rappresentanza fosse non condivisibile eche addirittura, contro il vero, essa fosse stata censurata dalla Suprema Corte – s’è limitato a rilevare l’erroneità del procedimento seguito dall’Ufficio nella determinazione del valore unitario dei beni ceduti dalla Hyperphar (ossia, divisione della remunerazione nel complesso pattuita per il numero di DVD consegnati), senza però minimamente affrontare il cuore della questione; in altre parole, l’erroneità del criterio utilizzato dall’Ufficio (adesso riconosciuta dalla stessa Agenzia) non avrebbe comunque potuto condurre all’integrale N. 23294/21 R.G. annullamento della ripresa fiscale sul punto, perché le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti di cui all’art. 108 TUIR (già art. 74 TUIR; si veda, con specifico riferimento a spese sostenute da imprese farmaceutiche, Cass. n. 6092/2019); la C.T.R., com’è evidente, ha del tutto omesso di motivare al riguardo, tenuto anche conto che, com’è noto, il giudizio tributario ha natura di impugnazione- merito,con la conseguenza che il giudice – nel caso di parziale fondatezza delle doglianze del contribuente –non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo , ma deve rideterminare l’impostadovuta (ex plurimis, Cass. n. 39660 /202 1 ) ; 2.1 – il primo motivo - con cui l’Agenzia lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 74, comma 2, TUIR (all’epoca dei fatti vigente)e all’art. 2909 c.c. – resta conseguentemente assorbito; 3.1 -in definitiva, il secondo motivo è fondato, mentre il primo resta assorbito ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello della contribuente, adeguatamente motivando nei termini sopra espressi, provvedendo anchesulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il secondo motivo e dichiara assorbito il primo, cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del gi