CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 40377/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la decisione del Tribunale di Marsala che, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 496 cod. pen. perché, interrogato sulla propria identità da [OSCURATO:PERSONA] in servizio presso il Commissariato di Mazara del Vallo, rendeva dichiarazioni mendaci, affermando di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 aprile 1983 ovvero il 13 aprile 1983, ivi residente alla via [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso la sentenza di cui sopra, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge processuale perché la Corte di appello avrebbe erroneamente individuato, come difensore di fiducia del prevenuto, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Marsala, anziché l'effettivo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] (redattore dell'atto di appello), non notificando a quest'ultimo il decreto di citazione per il giudizio di appello, al contrario notificato all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Non si comprende, dunque, quale difensore abbia concluso oralmente dinanzi alla Corte di merito, dal momento che il difensore di fiducia era assente. L'errore si è perpetuato fino alla sentenza di appello, dove è stato indicato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e non Francesco, che non ha ricevuto neanche la notifica dell'avviso di deposito della sentenza. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva più volte rappresentato informalmente alla Cancelleria l'errore e, il 20 luglio 2021, aveva formalizzato detta comunicazione. Da tutto quanto sopra consegue la nullità assoluta della sentenza impugnata. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione perché il prevenuto, se effettivamente aveva declinato le generalità del fratello, aveva però subito ammesso di aver sbagliato, comunicando agli agenti le proprie generalità ed esibendo la patente di guida. La motivazione si reggerebbe su laconiche considerazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, il che rende superfluo l'esame del secondo argomento di censura. 1.1. Ecco la scansione processuale, ricostruita grazie all'accesso agli atti, consentito in ragione della natura processuale della questione posta dal ricorrente. Tale accesso ha fatto venire alla luce anche ulteriori profili problematici del processo notificatorio, che il ricorrente non aveva menzionato. Inizialmente si è registrato l'errore di cui si dice nel ricorso, nel senso che, quale difensore di fiducia dell'imputato, nel decreto di citazione per il giudizio di appello era riportato l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] invece che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la notifica telematica è stata effettuata nei confronti del primo. Successivamente il decreto di citazione è stato corretto — con l'indicazione, quale difensore di fiducia dell'imputato, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — ed è stata effettuata una notifica del decreto predetto ad un avvocato a nome [OSCURATO:PERSONA] in data 4 novembre 2020 (cfr. artefatto del 5 novembre 2020, in atti). Tuttavia — come fatto notare dal Procuratore generale in sede nelle sue conclusioni — tale notifica egualmente non era corretta, in quanto effettuata nei confronti di un omonimo del difensore di fiducia dell'imputato, anch'egli avvocato cassazionista, come da visura sul sito del C.N.F., ove è stato possibile ricavare i dati dei due professionisti. Il destinatario della notifica, infatti, ha codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec [OSCURATO:EMAIL] e studio legale in Mazara del Vallo; mentre l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha sottoscritto l'appello ed il ricorso per cassazione ha pec [OSCURATO:EMAIL] e studio in Marsala (cfr. i dati evincibili dalla carta intestata su cui sono state redatte le impugnative) e corrisponde all'avvocato avente codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE]. 1.2. Fatta questa premessa ricostruttiva, se ne deve desumere che il decreto di citazione per il giudizio di appello non sia stato mai notificato al difensore di fiducia dell'imputato che, di conseguenza, detto professionista non è stato in grado di svolgere la propria funzione difensiva nel giudizio di gravame, come testimoniato altresì dal fatto che non sono state depositate conclusioni scritte. Si tratta di una nullità assoluta, che investe la notifica destinata al difensore, dal momento che è stata inviata a due avvocati, entrambi diversi da quello nominato dall'imputato, privando il difensore fiduciario della doverosa informazione circa la data dell'udienza. A questo riguardo, va ricordato — ancorché la questione sub iudice attenesse al procedimento di sorveglianza — come Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 abbia sancito il principio generale secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando del difensore predetto sia obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (sulla natura della nullità, si veda anche Sez. 3, n. 28716 del 23/9/2020, non massimata). Da quanto sopra illustrato, consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Palermo per l'ulteriore corso. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte