CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 38147/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore, al viale Parioli n. 43 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2880, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 7.10.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto: Irpef - Accertamento conseguente all’analisi di movimentazioni bancarie - Contraddittorio preventivo - Non dovuto - Onere di prova contraria a carico del contribuente. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate, dando seguito ad accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza nel corso di procedimento penale intrapreso per accertare irregolarità commesse da società del [OSCURATO:PERSONA], e sulla base di indagini, regolarmente autorizzate, sulle movimentazioni bancarie effettuate dal contribuente, notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. TK3018308802, avente ad oggetto il tributo dell’Irpef in relazione all’anno 2011, oltre accessori, per un totale di Euro 190.979,80 (sent. CTR, p. II). 2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, proponendo plurime censure e, per quanto ancora d’interesse, contestava la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, nonché di aver fornito piena prova a giustificazione delle movimentazioni bancarie contestate. La CTP rigettava il ricorso. 3. Il contribuente spiegava appello avverso la decisione assunta dal giudice di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio. La CTR confermava la decisione della CTP, e pertanto affermava la piena legittimità ed efficacia dell’atto impositivo notificato al contribuente. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Agenzia delle Entrate. Ragioni della decisione 1. Mediante il suo primo mezzo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), per non avere la CTR ritenuto l’invalidità dell’avviso di accertamento, sebbene emesso prima del decorso dei sessanta giorni dopo la consegna del [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza. 2. Con il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente censura la nullità della impugnata sentenza pronunciata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere “motivato alcunché sulla tabella analitica tra le movimentazioni bancarie e gli allegati prodotti in atti”, avendo peraltro operato riferimento “alla quota di canoni di locazione riscossi relativi ad altri comproprietari, senza nulla dire in ordine alla quota di canoni di locazione di spettanza del contribuente. In parte qua, non vi è ulteriormente alcuna motivazione, in ordine alla certa non imponibilità di canoni di locazione già dichiarati dal contribuente per la sua quota” (ric., p. 13 ss.). 3. Mediante il terzo strumento di impugnazione, proposto ancora ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente critica ancora la nullità della sentenza pronunciata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere il giudice dell’appello affatto motivato circa la giustificazione di parte degli accrediti rinvenuti sui conti correnti bancari, e relativi alle anticipazioni effettuate dal contribuente quale amministratore di alcune società. 4. Mediante il primo motivo di impugnazione il ricorrente contesta la violazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, perché la CTR non ha rilevato la nullità dell’avviso di accertamento, in quanto l’Amministrazione finanziaria ha notificato l’atto impositivo senza rispettare il termine di sessanta giorni tra la notificazione del PVC (28.10.2016) e la notificazione dell’avviso di accertamento ([OSCURATO:DATA_NASCITA]). 4.1. La CTR ha valutato che il riconoscimento del termine non competesse al ricorrente, in considerazione del tributo richiesto (Irpef), perché l’accertamento era stato svolto a tavolino, senza accesso presso i locali di svolgimento dell’attività d’impresa, mediante analisi delle movimentazioni bancarie. 4.2. In realtà il PVC cui opera riferimento il ricorrente, in base a quanto emergente dagli atti di causa, non attiene all’accertamento dei tributi dovuti da [OSCURATO:PERSONA] a titolo personale, bensì ad un’indagine penale promossa per accertare l’eventuale presenza di condotte illegittime compiute da società da lui amministrate. Il P.M. ha quindi anche autorizzato lo svolgimento di indagini sui conti correnti personali del contribuente, le cui movimentazioni sospette hanno originato il diverso accertamento tributario per cui è causa che, in ragione della natura della pretesa avanzata dall’Amministrazione finanziaria, relativa a tributo non armonizzato, e delle concrete modalità dell’indagine, svolte e concluse in assenza di accessi, non richiedeva il riconoscimento dell’invocato termine dilatorio. Sebbene l’istaurazione del contraddittorio preventivo non fosse dovuto, il 19.4.2016 il Marziali ha ricevuto comunicazione del dettaglio delle movimentazioni bancarie contestate ed è stato invitato a presentarsi, ma non ha ritenuto di aderire. Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve essere respinto. 5. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che presentano evidenti ragioni di connessione e possono pertanto essere esaminati congiuntamente, il contribuente contesta la nullità della decisione assunta dalla CTR, perché ritiene riporti una motivazione meramente apparente in relazione a quanto dedotto dalla parte in materia di canoni di locazione riscossi e ripartiti, anche in considerazione della tabella fornita ed allegata in atti, e di spese anticipate per conto di società da lui amministrate. 5.1. L’Agenzia delle Entrate ha contestato gli argomenti proposti dal contribuente, correttamente osservando che non ha provveduto ad indicare quando abbia prodotto la tabella, ed in quale parte del fascicolo processuale risulti allegata (controric., p. 14). Ancor prima, sembra opportuno ricordare che l’accertamento svolto dall’Amministrazione finanziaria risultava assistito dalle presunzioni di cui all’art. 32 del d.P.R.n. 300 del 1973 in materia di accertamenti bancari, pertanto competeva al contribuente fornire la prova contraria. [OSCURATO:PERSONA] afferma di averla assicurata mediante una tabella riassuntiva delle operazioni collegate a canoni locativi, ed argomentando che ulteriori movimentazioni risultavano riconducibili ad anticipazioni da lui fornite per conto delle società che amministrava. 5.2. La CTR, invero, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, non trascura gli argomenti riproposti da [OSCURATO:PERSONA], e scrive che “Le prove offerte dal contribuente … devono ritenersi del tutto generiche, come correttamente osservato dai primi giudici, non idonee a dimostrare l’effettività delle operazioni enunciate; per tutte valga la mancata dimostrazione del riaccredito in favore degli altri comproprietari cui sarebbero spettati in parte i canoni di locazione, delle somme incassate dagli inquilini … né possono ritenersi idonee prove, le ricevute prodotte, poiché trattasi di documenti redatti dallo stesso contribuente e non muniti di alcuna data certa. Infine si ritiene indimostrata l’ulteriore giustificazione degli accrediti, asseritamente riconducibili al rimborso di anticipazioni effettuate dal contribuente, in qualità di amministratore di alcune società, per far fronte al pagamento di fornitori” (sent. CTR, p. IV s.). La critica proposta dal ricorrente risulta pertanto infondata. 5.3. La CTR, peraltro confermando e richiamando le argomentazioni già spese dalla CTP, ha ritenuto che il contribuente non abbia fornito alcuna documentazione specifica, atta a giustificare fiscalmente le operazioni bancarie contestate, bensì soltanto pretese prove caratterizzate dalla genericità, e mere allegazioni. Non vi era obbligo, per la CTR, di richiamare la tabella cui opera insistito riferimento il contribuente. La CTR ha scritto con chiarezza che il problema consisteva nel documentare la legittimità delle operazioni, ed il contribuente non vi ha provveduto, non potendosi certo qualificare come una prova documentale a suo favore: una tabella redatta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], delle ricevute anch’esse da lui solo redatte e prive di data certa, nonché mere argomentazioni su pretese anticipazioni su cui si era già efficacemente espressa la CTP (“non si comprende infatti , per quali ragioni un amministratore di altrettante società avrebbe dovuto farsi carico dei pagamenti per conto di queste”), alle cui condivisibili valutazioni la CTR ha espressamente chiarito di operare richiamo. Anche il secondo ed il terzo motivo di impugnazione proposti dal ricorrente devono essere pertanto rigettati. In definitiva, il ricorso deve essere respinto. 6. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia. È dovuta dal contribuente anche la corresponsione del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita Agenzia delle Entrate, e le liquida in complessivi Euro 5.880,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteri