CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 30908/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02Y088Z) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG che ha concluso chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la manifesta inammissibilità dell'istanza presentata da Cr• detenute -- [OSCURATO:PERSONA] al fine di verificare l'efficacia del mandato d'arresto europeo emesso dal Giudice ' per le indagini preliminari presso il Tribunale di Imperia il 26 maggio 2006, con arresto provvisorio del 6 luglio 2006 in Francia e sentenza di estradizione del 12 luglio 2006 della corte d'appello di Aix en Provence, eseguita il 10 agosto 2006. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 166 cod. proc. pen. con violazione del principio del contraddittorio essendosi svolto il giudizio senza dare alcun avviso al tutore, nonostante il i condannato fosse sottoposto a interdizione giudiziale di cui all'art. 414 cod. civ. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 666, 127 e 221, comma 9, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 per il diniego alla partecipazione del difensore tramite m piattaforma Teams, nonchétío svolgimento dell'udienza dell'08 febbraio 2021 in assenza g-- dell'interessato. i. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è inammissibile. 2. Preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorrente non era legittimato a proporre il ricorso in esame, con cui si contestava impropriamente la verifica del mandato d'arresto europeo sopra citato, atteso che il detenuto risulta sottoposto a tutela fin da epoca antecedente al deposito dell'impugnazione. Ne consegue che il ricorrente non poteva proporre l'impugnazione introduttiva del presente procedimento, in assenza dell'intervento del tutore nominatogli. Pertanto, il ricorso - prescindendo dal merito della questione sollevata, che non è possibile esaminare in assenza di un rapporto processuale costituito ritualmente - deve essere dichiarato inammissibile a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna daicorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna .4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in data 22 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]