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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 17266/2022

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NZA sul ricorso iscritto al n. 8476/2019 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; 35 -controricorrente- z nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. - intimata - [OSCURATO:PERSONA]),' A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 8476/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2949/2018 della CORTE DI APPELLO di FIRENZE, depositata il 17 dicembre 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 17 dicembre 2018 la Corte di appello di Firenze ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, nell'ambito di un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo introdotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., aveva accertato la sussistenza della sua obbligazione (avente ad oggetto il pagamento di Euro 200.000, quale corrispettivo della promessa di vendita di una quota pari al 50% di un bene immobile, formulata nell'ambito di un contratto preliminare trascritto il 27 gennaio 2009) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta debitrice verso la banca di Euro 68.515,16, in virtù di un decreto ingiuntivo notificatole il 29 maggio 2009.

La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: - la deduzione dell'appellante secondo cui la promittente venditrice aveva acconsentito a "cambializzare" il corrispettivo da lui dovuto in data anteriore al pignoramento, avvenuto il 7 agosto 2009, era rimasta sfornita di prova, atteso che la scrittura privata apparentemente risalente al 10 febbraio 2009 (in cui era asseritamente contenuto l' "accordo di cambializzazione") constava di una fotocopia a cui era spillata, senza alcun richiamo o timbro di congiunzione, altra fotocopia della busta della raccomandata 13476836148-7, scambiata tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sig. [OSCURATO:PERSONA], sicché doveva ritenersi mancante un diretto collegamento tra la scrittura stessa e il foglio in cui era impresso il timbro postale, con conseguente impossibilità di stabilire se vi fosse riferibilità dell'una A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 8476/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] all'altro e di ritenere, dunque, raggiunta la prova della data certa dell'accordo di "cambializzazione" in epoca anteriore al pignoramento; - irrilevante doveva, poi, ritenersi la circostanza che le cambiali fossero state emesse, munite di bollo e annullate con timbro postale, già il 2 febbraio 2009, atteso, per un verso, che nel contratto preliminare, trascritto il 27 gennaio precedente, la "cambializzazione" era taciuta del tutto (prevedendosi soltanto che il prezzo sarebbe stato pagato non oltre un mese dopo la conclusione del definitivo con i proventi di un mutuo stipulando) e considerato, per altro verso, che nella scrittura privata apparentemente risalente al successivo 10 febbraio si prevedeva, in deroga a quanto stabilito nel preliminare, una "cambializzazione" per Euro 200.000, senza però mai citare le cambiali già emesse e annullate; doveva dunque ritenersi mancante anche la prova che la "cambializzazione" riguardasse lo specifico credito della sig. [OSCURATO:PERSONA] relativo al corrispettivo della promessa di vendita formulata con il preliminare trascritto il 27 gennaio, cosicché non sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'invocato art.1997 c.c., che postula l'incorporazione" nel titolo di credito, con data certa anteriore al pignoramento, dello specifico diritto che ne forma oggetto; - irrilevante, ancora, era la dedotta circostanza che le cambiali fossero state pagate successivamente al pignoramento (nel corso dell'anno 2010, tra l'altro in anticipo sulla scadenza stabilita al 31 dicembre 2011), avuto riguardo, da un lato, alla mancata prova della circostanza medesima (in ragione del fatto che i titoli erano stati prodotti in giudizio dall'appellante in fotocopia e non in originale) e, dall'altro lato, al disposto dell'art. 2917 c.c., per il quale l'estinzione del credito pignorato per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante; - infine, ad abundantiam, la doglianza relativa all'asserita erroneità della forma con cui era stato eseguito il pignoramento A.C. 05.05.2022 N. R.G. 8476/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con opposizione agli atti esecutivi (nel circoscritto termine di cui all'art. 617 c.p.c.), non già nell'ambito del giudizio di accertamento della sua obbligazione verso la debitrice esecutata.

Avverso la sentenza della Corte fiorentina ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ha resistito con controricorso, con cui ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso (per esserle stato notificato il 27 febbraio 2019, dopo che era decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta a mezzo PEC in data 18 dicembre 2018), nonché l'improcedibilità dello stesso (per mancata ottemperanza, da parte del ricorrente, all'onere di deposito di copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, ai sensi dell'art.369, secondo comma, n.2, c.p.c.).

Non ha svolto difese [OSCURATO:PERSONA].

La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo (violazione degli artt. 2967 - recte: 2697 - e 2704 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.; omissione di fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c.) il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non provato il rilascio delle cambiali in data anteriore al pignoramento.

Sostiene che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del fatto, decisivo e controverso, costituito dalla raccomandata del 10 febbraio 2009 n. 13700360279 (con cui era stata inviata la scrittura privata contenente l'accordo di "cambializzazione" del credito da preliminare di compravendita) nonché dall'emissione delle cambiali, che erano state munite di bollo ed annullate con timbro postale in data 2 settembre 2009, dunque sei mesi prima del pignoramento, avvenuto nel successivo mese di agosto.A.C. 05.05.2022 N. R.G. 8476/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziant

2. Con il secondo motivo (violazione degli artt. 543 ss. c.p.c., nonché degli artt. 1997 e 2917 c.c., ai sensi dell'art.360 n. 3 c.p.c.) il sig. [OSCURATO:PERSONA] critica la decisione di appello per aver ritenuto pignorabile presso terzi un credito incorporato in cambiali.

Deduce che la "incorporazione" vi sarebbe stata persino se le cambiali fossero rimaste non pagate, con la conseguenza che l'efficacia del pignoramento era subordinata alla sua attuazione sui titoli, in conformità alla previsione dell'art. 1997 c.c..

Sostiene, inoltre, che l'emissione delle cambiali, quale «causa efficiente» dell'estinzione del credito, era, agli effetti dell'art.2917 c.c., anteriore al pignoramento dell'agosto 2009, perché avvenuta il precedente 2 febbraio 2009.

3. Con il terzo motivo (violazione degli artt. 543 ss. c.p.c., nonché degli artt. 615 e 617 c.p.c., ai sensi dell'art.360 n. 3 c.p.c.) il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto tardiva la contestazione della forma del pignoramento, sul presupposto che essa avrebbe dovuto essere effettuata con opposizione agli atti esecutivi, nel termine di cui all'art.617 c.p.c..

4. I motivi non possono essere scrutinati, dovendosi dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

Il ricorrente non aveva allegato che la sentenza impugnata gli era stata notificata, ma si era limitato ad evidenziare di proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, «pubblicata il 17 dicembre 2018» (p. 1 del ricorso).

Tale circostanza induceva a ritenere che lo stesso ricorrente avesse esercitato il diritto di impugnazione entro il termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c.

In relazione a questo termine il ricorso per cassazione sarebbe stato tempestivo (dunque, ammissibile), essendo stato notificato il 27 febbraio 2019.

Peraltro, la banca controricorrente, nell'eccepire l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso medesimo, ha allegato che la sentenza era A.C. 05.05.2022 N. R.G. 8476/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] stata invece notificata, a mezzo PEC, al difensore del sig. [OSCURATO:PERSONA], ai fini del decorso del termine "breve" per l'impugnazione di cui all'art.325 c.p.c., in data 18 dicembre 2018, e ha depositato copia della sentenza con la relazione di notificazione (doc. 3 allegato al controricorso).

Alla luce di tale produzione, per un verso deve ritenersi che l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta, ex artt. 325 e 326 c.p.c., nel termine "breve" di 60 giorni dalla notificazione della sentenza, per modo che il ricorso, in quanto proposto oltre il suddetto termine (allorché la sentenza impugnata era già passata in giudicato), deve ritenersi tardivo e, come tale, inammissibile; per altro verso, la circostanza che il ricorrente non aveva ottemperato all'onere del deposito della relata di notifica della sentenza impugnata nel termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c., pone altresì il problema se lo stesso ricorso, prima ancora che inammissibile, debba essere dichiarato improcedibile a norma del secondo comma del medesimo articolo.

Con specifico riguardo a tale seconda sanzione (il cui riscontro precederebbe quello dell'inammissibilità: Cass., Sez.

U., 16/04/2009, n. 9005; Cass. 19/01/2018, n. 1295; Cass. 22/01/2021, n. 1389), va, peraltro, evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte, mitigando il rigore della precedente giurisprudenza, hanno ritenuto che la condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, ove non integrata dal tempestivo deposito, da parte del ricorrente, della relata di notifica della sentenza impugnata (art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.), possa ritenersi ugualmente soddisfatta allorché la relata medesima risulti comunque nella disponibilità del giudice, eventualmente perché (come nella specie) prodotta dalla parte controricorrente (Cass., Sez.

U., 02/05/2017, n. 10648; il principio è stato ribadito dalla Sezione Sesta attraverso lo speciale collegio composto dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] e dai Coordinatori delle sottosezioni 6 A.C. 05.05.2022 N. R.G. 8476/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e deputato alla decisione delle questioni esclusivamente processuali che implichino l'enunciazione di principi di diritto generali su profili di stretta competenza della sezione; Cass., Sez.

VI, 7/06/2021, n. 15832).

Nella fattispecie in esame, la circostanza che la relata di notifica della sentenza impugnata sia comunque nella disponibilità di questa Corte, induce ad escludere, pertanto, l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità, residuando, tuttavia, quella dell'inammissibilità, in ragione della rilevata tardiva notifica del ricorso, avvenuta (in data 27 febbraio 2019) dopo la scadenza del termine "breve" di 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, ricevuta il 18 dicembre 2018.

5. Vale la pena di rilevare, comunque, per completezza, che, a prescindere dall'inammissibilità del ricorso per tardività, anche i singoli motivi dello stesso risultano manifestamente inammissibili per plurime ragioni, il che, tra l'altro, esclude la necessità di verificare se il contraddittorio sia stato ritualmente integrato nei confronti della debitrice diretta della banca controricorrente, che non ha svolto difese (Cass., Sez.

U., 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980).

5.1. I primi due motivi - da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione - difettano di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata.

Essi, infatti, nel censurare la sentenza di appello (rispettivamente, per aver ritenuto non provato il rilascio delle cambiali in data anteriore al pignoramento e per aver ritenuto pignorabile presso terzi un credito incorporato in cambiali) omettono di prendere idoneamente posizione sulla specifica ratio decidendi fondata sulla mancata prova che l'accordo di "cambializzazione" e i pagamenti si riferissero all'obbligazione derivante dal contratto preliminare trascritto il 27 gennaio 2009, accertata a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA].A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 8476/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] mancata censura di tale ratio decidendi rende le doglianze in parola inammissibili, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., in conformità al principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale il ricorso per cassazione deve necessariamente contenere l'enunciazione delle ragioni per cui la decisione si ritiene erronea e deve necessariamente tradursi in una critica della stessa (Cass.11/01/2005, n. 359; Cass. 31/08/2015, n. 17330; Cass. 24/09/2018, n. 22478).

5.2. Il primo motivo, inoltre, si palesa inammissibile anche per il fatto di essere espressamente rivolto a censurare la valutazione delle risultanze istruttorie, in base alla quale la Corte territoriale ha ritenuto che non fosse emersa né la prova dell'anteriorità dell'accordo di "cambializzazione" rispetto al pignoramento né quella della riferibilità di tale accordo al contratto preliminare trascritto.

Questo motivo, infatti, nel criticare l'apprezzamento degli elementi di prova documentali compiuto dalla Corte di appello (sul rilievo che essa non avrebbe tenuto conto né della raccomandata del 10 febbraio 2009 né dell'emissione delle cambiali, munite di bollo e annullate già in data 2 febbraio 2009, circostanze asseritamente dimostrative del fatto che il rilascio dei titoli era anteriore al pignoramento), omette di considerare che il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, ove - come nella specie - correttamente motivata, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/ 2009, n. 16499).

La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in sede di legittimità, ha motivatamente ritenuto, da un lato, che il mancato collegamento tra la scrittura privata e il foglio recante il timbro postale impediva di stabilire la data certa della scrittura medesima e, A.C. 05.05.2022 N. R.G. 8476/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dall'altro lato, che la circostanza che il preliminare non facesse menzione della "cambializzazione" non consentiva di ritenere che le cambiali si riferissero allo specifico credito nascente da tale contratto.

Dinanzi alle motivate e qui non censurabili valutazioni della Corte di appello, il motivo di ricorso in esame si palesa, dunque, inammissibile, in quanto tende a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella, insindacabile in sede di legittimità, fornita dal giudice di merito.

5.3. Del pari inammissibile, infine, è il terzo motivo, che censura una statuizione (la ritenuta tardività della contestazione della forma del pignoramento) resa dalla Corte territoriale meramente ad abundantiam, ancorché sulla base di una ratio decidendi (la necessità che il ricorrente proponesse, all'uopo, opposizione agli atti esecutivi nel rispetto dei relativi termini) non corretta in iure, atteso che deve invece escludersi la legittimazione del debitor debitoris a sollevare questioni concernenti la pignorabilità del credito azionato in executivis, essendo tali questioni estranee al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, il quale resta del tutto autonomo rispetto al procedimento di esecuzione (Cass. 12/02/2019, n. 3987).

6. Le spese del giudizio, circoscritte al rapporto processuale tra il ricorrente e la controricorrente, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art.13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in A.C. 05.05.2022 N. R.G. 8476/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 7.200,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso iscritto al n. 8476/2019 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; 35 -controricorrente- z nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. - intimata - [OSCURATO:PERSONA]),' A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 8476/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2949/2018 della CORTE DI APPELLO di FIRENZE, depositata il 17 dicembre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 17 dicembre 2018 la Corte di appello di Firenze ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, nell'ambito di un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo introdotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., aveva accertato la sussistenza della sua obbligazione (avente ad oggetto il pagamento di Euro 200.000, quale corrispettivo della promessa di vendita di una quota pari al 50% di un bene immobile, formulata nell'ambito di un contratto preliminare trascritto il 27 gennaio 2009) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta debitrice verso la banca di Euro 68.515,16, in virtù di un decreto ingiuntivo notificatole il 29 maggio 2009. La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi: - la deduzione dell'appellante secondo cui la promittente venditrice aveva acconsentito a "cambializzare" il corrispettivo da lui dovuto in data anteriore al pignoramento, avvenuto il 7 agosto 2009, era rimasta sfornita di prova, atteso che la scrittura privata apparentemente risalente al 10 febbraio 2009 (in cui era asseritamente contenuto l' "accordo di cambializzazione") constava di una fotocopia a cui era spillata, senza alcun richiamo o timbro di congiunzione, altra fotocopia della busta della raccomandata 13476836148-7, scambiata tra il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sig. [OSCURATO:PERSONA], sicché doveva ritenersi mancante un diretto collegamento tra la scrittura stessa e il foglio in cui era impresso il timbro postale, con conseguente impossibilità di stabilire se vi fosse riferibilità dell'una A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 8476/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] all'altro e di ritenere, dunque, raggiunta la prova della data certa dell'accordo di "cambializzazione" in epoca anteriore al pignoramento; - irrilevante doveva, poi, ritenersi la circostanza che le cambiali fossero state emesse, munite di bollo e annullate con timbro postale, già il 2 febbraio 2009, atteso, per un verso, che nel contratto preliminare, trascritto il 27 gennaio precedente, la "cambializzazione" era taciuta del tutto (prevedendosi soltanto che il prezzo sarebbe stato pagato non oltre un mese dopo la conclusione del definitivo con i proventi di un mutuo stipulando) e considerato, per altro verso, che nella scrittura privata apparentemente risalente al successivo 10 febbraio si prevedeva, in deroga a quanto stabilito nel preliminare, una "cambializzazione" per Euro 200.000, senza però mai citare le cambiali già emesse e annullate; doveva dunque ritenersi mancante anche la prova che la "cambializzazione" riguardasse lo specifico credito della sig. [OSCURATO:PERSONA] relativo al corrispettivo della promessa di vendita formulata con il preliminare trascritto il 27 gennaio, cosicché non sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'invocato art.1997 c.c., che postula l'incorporazione" nel titolo di credito, con data certa anteriore al pignoramento, dello specifico diritto che ne forma oggetto; - irrilevante, ancora, era la dedotta circostanza che le cambiali fossero state pagate successivamente al pignoramento (nel corso dell'anno 2010, tra l'altro in anticipo sulla scadenza stabilita al 31 dicembre 2011), avuto riguardo, da un lato, alla mancata prova della circostanza medesima (in ragione del fatto che i titoli erano stati prodotti in giudizio dall'appellante in fotocopia e non in originale) e, dall'altro lato, al disposto dell'art. 2917 c.c., per il quale l'estinzione del credito pignorato per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante; - infine, ad abundantiam, la doglianza relativa all'asserita erroneità della forma con cui era stato eseguito il pignoramento A.C. 05.05.2022 N. R.G. 8476/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] con opposizione agli atti esecutivi (nel circoscritto termine di cui all'art. 617 c.p.c.), non già nell'ambito del giudizio di accertamento della sua obbligazione verso la debitrice esecutata. Avverso la sentenza della Corte fiorentina ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ha resistito con controricorso, con cui ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso (per esserle stato notificato il 27 febbraio 2019, dopo che era decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta a mezzo PEC in data 18 dicembre 2018), nonché l'improcedibilità dello stesso (per mancata ottemperanza, da parte del ricorrente, all'onere di deposito di copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, ai sensi dell'art.369, secondo comma, n.2, c.p.c.). Non ha svolto difese [OSCURATO:PERSONA]. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo (violazione degli artt. 2967 - recte: 2697 - e 2704 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.; omissione di fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c.) il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto non provato il rilascio delle cambiali in data anteriore al pignoramento. Sostiene che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del fatto, decisivo e controverso, costituito dalla raccomandata del 10 febbraio 2009 n. 13700360279 (con cui era stata inviata la scrittura privata contenente l'accordo di "cambializzazione" del credito da preliminare di compravendita) nonché dall'emissione delle cambiali, che erano state munite di bollo ed annullate con timbro postale in data 2 settembre 2009, dunque sei mesi prima del pignoramento, avvenuto nel successivo mese di agosto.A.C. 05.05.2022 N. R.G. 8476/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziant 2. Con il secondo motivo (violazione degli artt. 543 ss. c.p.c., nonché degli artt. 1997 e 2917 c.c., ai sensi dell'art.360 n. 3 c.p.c.) il sig. [OSCURATO:PERSONA] critica la decisione di appello per aver ritenuto pignorabile presso terzi un credito incorporato in cambiali. Deduce che la "incorporazione" vi sarebbe stata persino se le cambiali fossero rimaste non pagate, con la conseguenza che l'efficacia del pignoramento era subordinata alla sua attuazione sui titoli, in conformità alla previsione dell'art. 1997 c.c.. Sostiene, inoltre, che l'emissione delle cambiali, quale «causa efficiente» dell'estinzione del credito, era, agli effetti dell'art.2917 c.c., anteriore al pignoramento dell'agosto 2009, perché avvenuta il precedente 2 febbraio 2009. 3. Con il terzo motivo (violazione degli artt. 543 ss. c.p.c., nonché degli artt. 615 e 617 c.p.c., ai sensi dell'art.360 n. 3 c.p.c.) il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto tardiva la contestazione della forma del pignoramento, sul presupposto che essa avrebbe dovuto essere effettuata con opposizione agli atti esecutivi, nel termine di cui all'art.617 c.p.c.. 4. I motivi non possono essere scrutinati, dovendosi dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente non aveva allegato che la sentenza impugnata gli era stata notificata, ma si era limitato ad evidenziare di proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, «pubblicata il 17 dicembre 2018» (p. 1 del ricorso). Tale circostanza induceva a ritenere che lo stesso ricorrente avesse esercitato il diritto di impugnazione entro il termine "lungo" di cui all'art. 327 c.p.c. In relazione a questo termine il ricorso per cassazione sarebbe stato tempestivo (dunque, ammissibile), essendo stato notificato il 27 febbraio 2019. Peraltro, la banca controricorrente, nell'eccepire l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso medesimo, ha allegato che la sentenza era A.C. 05.05.2022 N. R.G. 8476/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] stata invece notificata, a mezzo PEC, al difensore del sig. [OSCURATO:PERSONA], ai fini del decorso del termine "breve" per l'impugnazione di cui all'art.325 c.p.c., in data 18 dicembre 2018, e ha depositato copia della sentenza con la relazione di notificazione (doc. 3 allegato al controricorso). Alla luce di tale produzione, per un verso deve ritenersi che l'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta, ex artt. 325 e 326 c.p.c., nel termine "breve" di 60 giorni dalla notificazione della sentenza, per modo che il ricorso, in quanto proposto oltre il suddetto termine (allorché la sentenza impugnata era già passata in giudicato), deve ritenersi tardivo e, come tale, inammissibile; per altro verso, la circostanza che il ricorrente non aveva ottemperato all'onere del deposito della relata di notifica della sentenza impugnata nel termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c., pone altresì il problema se lo stesso ricorso, prima ancora che inammissibile, debba essere dichiarato improcedibile a norma del secondo comma del medesimo articolo. Con specifico riguardo a tale seconda sanzione (il cui riscontro precederebbe quello dell'inammissibilità: Cass., Sez. U., 16/04/2009, n. 9005; Cass. 19/01/2018, n. 1295; Cass. 22/01/2021, n. 1389), va, peraltro, evidenziato che le Sezioni Unite di questa Corte, mitigando il rigore della precedente giurisprudenza, hanno ritenuto che la condizione di procedibilità del ricorso per cassazione, ove non integrata dal tempestivo deposito, da parte del ricorrente, della relata di notifica della sentenza impugnata (art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.), possa ritenersi ugualmente soddisfatta allorché la relata medesima risulti comunque nella disponibilità del giudice, eventualmente perché (come nella specie) prodotta dalla parte controricorrente (Cass., Sez. U., 02/05/2017, n. 10648; il principio è stato ribadito dalla Sezione Sesta attraverso lo speciale collegio composto dal Presidente [OSCURATO:PERSONA] e dai Coordinatori delle sottosezioni 6 A.C. 05.05.2022 N. R.G. 8476/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e deputato alla decisione delle questioni esclusivamente processuali che implichino l'enunciazione di principi di diritto generali su profili di stretta competenza della sezione; Cass., Sez. VI, 7/06/2021, n. 15832). Nella fattispecie in esame, la circostanza che la relata di notifica della sentenza impugnata sia comunque nella disponibilità di questa Corte, induce ad escludere, pertanto, l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità, residuando, tuttavia, quella dell'inammissibilità, in ragione della rilevata tardiva notifica del ricorso, avvenuta (in data 27 febbraio 2019) dopo la scadenza del termine "breve" di 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, ricevuta il 18 dicembre 2018. 5. Vale la pena di rilevare, comunque, per completezza, che, a prescindere dall'inammissibilità del ricorso per tardività, anche i singoli motivi dello stesso risultano manifestamente inammissibili per plurime ragioni, il che, tra l'altro, esclude la necessità di verificare se il contraddittorio sia stato ritualmente integrato nei confronti della debitrice diretta della banca controricorrente, che non ha svolto difese (Cass., Sez. U., 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980). 5.1. I primi due motivi - da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione - difettano di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata. Essi, infatti, nel censurare la sentenza di appello (rispettivamente, per aver ritenuto non provato il rilascio delle cambiali in data anteriore al pignoramento e per aver ritenuto pignorabile presso terzi un credito incorporato in cambiali) omettono di prendere idoneamente posizione sulla specifica ratio decidendi fondata sulla mancata prova che l'accordo di "cambializzazione" e i pagamenti si riferissero all'obbligazione derivante dal contratto preliminare trascritto il 27 gennaio 2009, accertata a carico del sig. [OSCURATO:PERSONA].A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 8476/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] mancata censura di tale ratio decidendi rende le doglianze in parola inammissibili, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c., in conformità al principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale il ricorso per cassazione deve necessariamente contenere l'enunciazione delle ragioni per cui la decisione si ritiene erronea e deve necessariamente tradursi in una critica della stessa (Cass.11/01/2005, n. 359; Cass. 31/08/2015, n. 17330; Cass. 24/09/2018, n. 22478). 5.2. Il primo motivo, inoltre, si palesa inammissibile anche per il fatto di essere espressamente rivolto a censurare la valutazione delle risultanze istruttorie, in base alla quale la Corte territoriale ha ritenuto che non fosse emersa né la prova dell'anteriorità dell'accordo di "cambializzazione" rispetto al pignoramento né quella della riferibilità di tale accordo al contratto preliminare trascritto. Questo motivo, infatti, nel criticare l'apprezzamento degli elementi di prova documentali compiuto dalla Corte di appello (sul rilievo che essa non avrebbe tenuto conto né della raccomandata del 10 febbraio 2009 né dell'emissione delle cambiali, munite di bollo e annullate già in data 2 febbraio 2009, circostanze asseritamente dimostrative del fatto che il rilascio dei titoli era anteriore al pignoramento), omette di considerare che il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, ove - come nella specie - correttamente motivata, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/ 2009, n. 16499). La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in sede di legittimità, ha motivatamente ritenuto, da un lato, che il mancato collegamento tra la scrittura privata e il foglio recante il timbro postale impediva di stabilire la data certa della scrittura medesima e, A.C. 05.05.2022 N. R.G. 8476/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dall'altro lato, che la circostanza che il preliminare non facesse menzione della "cambializzazione" non consentiva di ritenere che le cambiali si riferissero allo specifico credito nascente da tale contratto. Dinanzi alle motivate e qui non censurabili valutazioni della Corte di appello, il motivo di ricorso in esame si palesa, dunque, inammissibile, in quanto tende a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella, insindacabile in sede di legittimità, fornita dal giudice di merito. 5.3. Del pari inammissibile, infine, è il terzo motivo, che censura una statuizione (la ritenuta tardività della contestazione della forma del pignoramento) resa dalla Corte territoriale meramente ad abundantiam, ancorché sulla base di una ratio decidendi (la necessità che il ricorrente proponesse, all'uopo, opposizione agli atti esecutivi nel rispetto dei relativi termini) non corretta in iure, atteso che deve invece escludersi la legittimazione del debitor debitoris a sollevare questioni concernenti la pignorabilità del credito azionato in executivis, essendo tali questioni estranee al giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, il quale resta del tutto autonomo rispetto al procedimento di esecuzione (Cass. 12/02/2019, n. 3987). 6. Le spese del giudizio, circoscritte al rapporto processuale tra il ricorrente e la controricorrente, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto - ai sensi dell'art.13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in A.C. 05.05.2022 N. R.G. 8476/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 7.200,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma
Sentenza Cassazione n. 17266/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris