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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25104/2026

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rte d'appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’ inammissibil ità del ricorso;letta la nota fatta pervenire dall’Avvocata [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interessedelle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità del ricorso o per il suo rigetto, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese e competenze del grado di giudizio;letta la nota fatta pervenire dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interessedella parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’inammissibilità delricorso o per il suo rigetto, con condanna della ricorrente al pagamento dellespese e competenze del grado di giudizio;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna lasentenza in data 28/10/2025 della Corte di appello di Venezia, che, in parzialeriforma della sentenza in data 22/11/2024 del Tribunale di Treviso, ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti dell'imputata limitatamente ai reati di cui aicapi 10) e 16) per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per i residuireati e condannandola al pagamento delle spese processuali in favore dellecostituite parti civili, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.L'imputata era stata originariamente chiamata a rispondere di 25 capi diimputazione, a norma degli artt. 640 e 61 cod. pen., con riguardo a fatti di truffaai danni di persone offese con le quali aveva intrattenuto rapporti commerciali,asseritamente in qualità di titolare della società [OSCURATO:PERSONA], operantenel settore assicurativo e finanziario.Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] fosseuna ditta fittizia, non iscritta all'IVASS, e che i contratti stipulati con i clientifossero fittizi, ponendo tale accertamento a fondamento dell’affermazione diresponsabilità per truffa pluriaggravata.1.1.

Il ricorso è preceduto da una premessa con la quale vengonoanticipate le argomentazioni collegate alle censure afferenti all’affermazione diresponsabilità.Con essa la difesa sostiene che entrambi i giudici di merito sono incorsi inun errore essenziale e decisivo, consistente nell'aver ritenuto che la societàKanto [OSCURATO:PERSONA] non fosse iscritta all'IVASS e che l'attività svoltadall'imputata fosse priva di legittimazione.

Secondo la ricorrente, invece, risultapacificamente che la [OSCURATO:PERSONA] era stata trasformata da società a dittaindividuale e che quest'ultima era correttamente iscritta al [OSCURATO:PERSONA] degliIntermediari assicurativi (RUI) nella sezione E, con regolare partita IVA, comeLa mancata iscrizione riguardava la previgente struttura societaria, non laditta individuale dalla quale derivava il rapporto d'ufficio contestato inaggravante.Il ricorso evidenzia che l'errore origina dalla dichiarazione del luogotenenteTodaro, resa in dibattimento, il quale aveva riferito che alla data di inizio delleindagini preliminari la [OSCURATO:PERSONA] non risultava negli elenchi IVASScome società: circostanza esatta, ma irrilevante, poiché non teneva conto dellasuccessiva trasformazione in ditta individuale.Si evidenzia, quindi, che entrambe le sentenze hanno mutuatoacriticamente tale dato, trascurando di considerare che la [OSCURATO:PERSONA] operava –almeno fino al 15 maggio 2019 – quale intermediario legittimamente abilitato,che produceva per conto di compagnie assicurative reali.

Ne consegue, secondola difesa, che non vi era l'azienda fittizia, né gli artifici o raggiri costitutivi dellafattispecie truffaldina, né l'abuso del rapporto d'ufficio che qualificava leaggravanti, in quanto la legittimità dell'attività escludeva a monte l'elementooggettivo del reato.Si aggiunge che la sentenza sarebbe altresì contraddittoria in punto dicontestabilità dell’aggravante dell’abuso di relazione d’ufficio, ai sensi dell’art.61, comma primo, n. 11 cod. pen..Di seguito i motivi d’impugnazione.2.

Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio dimotivazione in relazione al Codice delle [OSCURATO:PERSONA] e al Reg.

IVASS n.40/2008, nullità per violazione dell'art. 533 in relazione agli artt. 125 e 546 lett.e) cod. proc. pen. e del combinato disposto dell'art. 24 in relazione all'art. 111 c.6 Cost. nonché dell'art. 6 CEDU, nonché motivazione omessa, carente omeramente apparente.Si deduce che i giudici di merito avrebbero omesso di motivare in ordinealle ragioni per le quali le prove contrarie sono state ritenute inattendibili, inviolazione del principio, enunciato dalla sentenza di questa Corte n. 12192 del11/01/2017, secondo cui la sentenza penale deve rispondere non solo a criteri dilegalità ma anche ai postulati della logica.Nel merito, si contesta la ricostruzione fattuale operata dalla sentenza diappello — confermativa di quella di primo grado — che avrebbe qualificato lasocietà [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] come ditta fittizia sulla base delle sole dichiarazionidel teste qualificato come Ufficiale di P.G., non conformi alle norme di legge ealle risultanze documentali prodotte dalla difesa, tra cui l'iscrizione al RUI, ladocumentazione CCIA e la deposizione del L.gt.

Todaro.

Si rileva altresì unacontraddizione intrinseca nella motivazione, laddove, per un verso, si qualificavaKANTO come ditta fittizia e, per altro verso, si fondava l'aggravante dell'abuso direlazioni d'ufficio sull'iscrizione dell'imputata al [OSCURATO:PERSONA] degli Intermediarialmeno fino al 15 maggio 2019.Si censura infine che la sentenza d'appello abbia recepito acriticamentel'affermazione — contenuta nel primo capoverso di pagina 16 — secondo cui, nelperiodo in cui erano state sottoscritte le polizze oggetto di imputazione, Spadettoera inabilitata a negoziare o stipulare polizze, avendo un precedente per unatruffa ai danni di una compagnia assicurativa, senza che di tale circostanza vifosse traccia in alcuna fonte di prova — provvedimenti interdittivi o certificatopenale — ritualmente acquisita agli atti.

Ne conseguirebbe, secondo laricorrente, che la ritenuta responsabilità per i reati di truffa aggravata e/o(pluri)aggravata è illegittima e priva di fondamento, in quanto assunta inviolazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., senza che si sia pervenuti aduna valutazione logica e al di là di ogni ragionevole dubbio.3.

Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio dimotivazione in relazione all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. per omessavalutazione dei motivi di appello, violazione degli artt. 187, 190 e 192 nn. 1 e 2cod. proc. pen., violazione dell'art. 533 in relazione agli artt. 125 e 546 c. 3 cod.proc. pen. e del combinato disposto dell'art. 24 in relazione all'art. 111 c. 6 Cost.e art. 6 CEDU, nonché motivazione omessa, carente o meramente apparente.Si deduce, in primo luogo, che l'omessa valutazione dei motivi di appellodetermina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma 1 lett. c),cod. proc. pen., in quanto impedisce all'imputato di intervenire concretamentenel processo ricostruttivo e valutativo del giudice, con lesione dei diritti di difesae violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisionigiudiziarie.In tal senso si richiama anche la giurisprudenza della Corte EDU, secondocui il giusto processo esige una motivazione reale e non apparente, con obbligoper il giudice di spiegare dettagliatamente le ragioni della propria scelta (Alija c.Grecia, 7 aprile 2005; Gorou c.

Grecia, 11 gennaio 2007; Markoulaki c.

Grecia,26 luglio 2007; Corte EDU, 20/03/2009, Gorou c.

Grecia).Nel merito, si sostiene che la sentenza d'appello ha omesso di considerarele deduzioni difensive relative all'inesistenza di artifizi e raggiri, alla naturapienamente operativa e legittima della [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti, allanatura dei contratti stipulati con i clienti — qualificati dalla difesa come prestiti abrevissima scadenza, incompatibili per struttura con le polizze vita ordinarie —nonché alla circostanza, dedotta nelle dichiarazioni spontanee, che le scadenzeassai ravvicinate descritte nei capi di imputazione escludevano in radice lariconducibilità delle operazioni alla categoria delle polizze vita a vita intera.Si deduce altresì che la sentenza impugnata ha precluso il pieno eserciziodel diritto di difesa, non avendo consentito di dimostrare documentalmente —tramite gli originali dei contratti, le relative ricevute e le sottoscrizioni aquietanza apposte sul retro delle polizze — la diversità degli eventi rispetto allaricostruzione testimoniale e l'avvenuta restituzione delle somme versate.Sotto un ulteriore profilo, si rileva che la sentenza, al punto 2.1, neldichiarare infondati i motivi d'appello, ha valorizzato esclusivamente ledichiarazioni delle persone offese — ritenute attendibili perché reciprocamenteriscontrate nella descrizione di condotte analoghe — senza considerare che laSpadetto era legittimata ad esercitare l'attività e senza consentire alla medesimadi provare l'assenza di artifizio o raggiro in ordine alla propria legittimazione ealla natura dei contratti conclusi con le parti offese.Si deduce altresì la violazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., inquanto la sentenza avrebbe perpetuato l'errore essenziale compiuto in primogrado, omettendo qualsiasi verifica sull'elemento psicologico del reato in capoalla [OSCURATO:PERSONA] e non individuando il quid pluris richiesto ai fini della configurabilitàdel delitto di truffa rispetto alla mera inadempienza civilistica.

Si richiama sulpunto la sentenza di questa Corte n. 12427 del 31 marzo 2025, secondo cui ildolo della truffa contrattuale si manifesta nella volontà, sin dal momento dellastipulazione o dell'avvio del rapporto commerciale, di non adempiereall'obbligazione, laddove una mera inadempienza civilistica è configurabilesoltanto ove manchino preordinazione fraudolenta, false identità o altri mezzisimulatori.Si censura infine l'intrinseca contraddittorietà della motivazione in ordineall'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., il cui presupposto — l'esistenza diuna relazione d'ufficio effettiva e riconosciuta della quale l'agente si avvalgaabusivamente — non è logicamente compatibile con la contestuale qualificazionedella ditta come fittizia: non è consentito, sul piano logico e giuridico, negare apriori l'esistenza della ditta e al contempo utilizzarla quale fondamentodell'aggravamento di pena.Il metodo di valutazione della prova indiziaria adottato dalla sentenzaimpugnata si pone inoltre in contrasto con il canone ermeneutico enunciato dalleSezioni Unite "Mannino" (n. 33748 del 12 luglio 2005), secondo cui la letturaunitaria del compendio probatorio non può prescindere dalla valutazioneindividuale di ciascun elemento indiziario nella propria valenza qualitativa e nelgrado di precisione e gravità, prima di procedere alla loro valorizzazione inprospettiva globale.4.

Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio dimotivazione per violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. per omessa e/oerrata valutazione dei motivi di appello anche in punto di mancata concessionedelle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., violazione degli artt. 187,190 e 192 nn. 1 e 2 cod. proc. pen. e dell'art. 194 cod. proc. pen., violazionedell'art. 533 in relazione agli artt. 125 e 546 c. 3 cod. proc. pen. e del combinatodisposto dell'art. 24 in relazione all'art. 111 c. 6 Cost. e art. 6 CEDU, nonchémotivazione omessa, carente o meramente apparente.Si deduce, in primo luogo, che la Corte di appello, nel respingere i motividifensivi relativi alla natura civilistica dei rapporti intercorsi tra l'imputata e lepersone offese — rapporti fondati su accordi privati conclusi con volontàconsapevoli e privi di qualsiasi artifizio o raggiro penalmente rilevante — sisarebbe limitata a richiamare l'asserita attendibilità reciproca delle personeoffese, in quanto le modalità descritte erano analoghe tra loro, senza però chetale reciproca conferma sia sufficiente a fondare un giudizio di credibilità tale dasorreggere una pronuncia di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio.Sul punto si evidenzia che le medesime parti civili non sono mai state ingrado di precisare con esattezza le somme effettivamente affidate alla Spadettonel tempo né quelle ricevute in restituzione, e che la difesa ha subito un gravevulnus non avendo potuto accedere al verso dei documenti originali in sequestro— ove erano annotate le dazioni in denaro a favore e contro di ogni parte — cosìrimanendo impossibilitata a confutare l'asserzione di mancata restituzione totaledelle somme ricevute.Con specifico motivo di appello la difesa aveva dedotto, al punto 3), lamancanza, in sequestro, degli originali delle presunte polizze, considerati corpodel reato: circostanza ammessa dallo stesso pubblico ministero nel verbaled'udienza del 5 giugno 2024 a pagina 32, ove aveva riconosciuto di non avere glioriginali, che sarebbero rimasti in possesso dei Carabinieri senza essere mai staticonsegnati alla cancelleria del P.M. procedente, e che su tali originali eranopresenti annotazioni relative alle restituzioni delle somme.

La corte di appello haomesso di fornire una risposta puntuale a tale motivo, limitandosi ad affermareche le restituzioni in denaro emergerebbero comunque dagli atti, senzaaffrontare il tema dell'accessibilità e verificabilità di quanto in sequestro ai finidella valutazione del diritto all'accesso alla prova documentale, e senza spenderealcuna considerazione sul fatto — ritenuto gravissimo — che tanto la difesa,quanto il pubblico ministero avevano dato atto in udienza di non aver avutoaccesso a parte della documentazione trattenuta dai Carabinieri.

L'omessarisposta su tale questione decisiva integra, secondo la ricorrente, un vizio dimotivazione rilevante in sede di legittimità.Sotto un ulteriore profilo, si assume che la corte di appello abbia insistitoaprioristicamente sulla natura fittizia delle polizze senza confrontarsi con laricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, dando apoditticamente pervere le dichiarazioni delle parti civili e destituite di fondamento le tesi difensive ele dichiarazioni spontanee della [OSCURATO:PERSONA].La motivazione si risolverebbe in affermazioni meramente assertive,inidonee a spiegare le ragioni per le quali i fatti siano stati ricondotti nell'alveodella rilevanza penale piuttosto che della responsabilità contrattuale e civilistica.Si rileva in particolare che a pagina 18 della sentenza la corte di appello haliquidato in una riga la prospettazione difensiva circa la natura di prestiti privatidei contratti stipulati, e che a pagina 19 si è limitata a richiamare il principio deldolo iniziale nella truffa contrattuale senza verificarne in concreto la ricorrenza incapo alla [OSCURATO:PERSONA], avendo la sentenza impugnata individuato il dolo inizialenell' indebito util izzo della società [OSCURATO:PERSONA] e nella falsarappresentazione di poter trarre elevati guadagni attraverso la sottoscrizione dipolizze, senza tuttavia che tale affermazione regga alla luce dei vizi giàevidenziati nei precedenti motivi in ordine alla reale operatività della società eall'assenza di accertamento sull'elemento soggettivo.In via subordinata, e per l'ipotesi in cui si volesse comunque riteneresussistente la prova della commissione del reato di truffa aggravata, si deduce lamancanza di motivazione valida sul diniego delle attenuanti generiche ex art.62-bis cod. pen. quanto meno equivalenti alle contestate aggravanti di cui all'art.61 cod. pen., almeno per i capi ove non fossero state contestate aggravantiulteriori rispetto a quella di cui al n. 11 del medesimo articolo.

Si censura che lavalutazione compiuta dalla sentenza impugnata ai punti 4 e 4.1 a pagina 19 èstata condotta come se si fossero dovute applicare le circostanze attenuanticomuni di cui al n. 6 dell'art. 62 cod. pen., senza tener preventivamente contodei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., quanto meno in punto di capacità adelinquere ai nn. 1 e 2, prima della quantificazione della pena da infliggere.5.

Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio dimotivazione per violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. per omessa e/oerrata valutazione dei motivi di appello anche in punto di statuizioni civili di cuiagli artt. 538 e ss. cod. proc. pen., violazione degli artt. 187, 190 e 192 nn. 1 e2 cod. proc. pen. e dell'art. 194 cod. proc. pen., violazione dell'art. 533 inrelazione agli artt. 125 e 546 c. 3 cod. proc. pen. e del combinato dispostodell'art. 24 in relazione all'art. 111 c. 6 Cost. e art. 6 CEDU, nonché motivazioneomessa, carente o meramente apparente.Con l'atto di appello la difesa aveva dedotto, al punto 5), l'erroneità dellestatuizioni civili, sulla base della effettiva impossibilità dell'imputata di difendersinon avendo più a disposizione la propria documentazione originale, posta sottosequestro e mai consegnata né al P.M., né al giudice di primo grado, che neaveva fatto espressamente richiesta.Si osserva che anche su tale motivo la corte di appello si è limitata amotivazioni del tutto apparenti, affermando che la quantificazione delleprovvisionali era stata effettuata tenendo conto delle somme corrisposteall'imputata dalle parti civili, come da queste ultime precisate e come risultantedalla documentazione contrattuale acquisita, senza considerare che mancava,non certo per colpa della [OSCURATO:PERSONA], gran parte della documentazione necessariaa fondare il giudizio di computo — e segnatamente proprio quella recante leannotazioni sulle restituzioni e le controfirme delle parti — con conseguentemanifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.5.1.

Nel corpo del quarto motivo d’impugnazione, la ricorrente eccepisceanche la prescrizione di taluni reati, deducendo la violazione degli artt. 157 eseguenti cod. pen.A tale riguardo si rappresenta che la Corte d'Appello ha dichiarato laprescrizione solo per alcuni capi di imputazione, senza fornire adeguatamotivazione in ordine al computo dei termini prescrizionali per altri capi — inparticolare i capi nn. 10 e 16 — e senza chiarire l'incidenza della prescrizionesulla determinazione della pena complessiva.La sentenza impugnata, a pagina 3, ha ritenuto non prescritti i reati di cuiai capi 1), 3) e 5), computando il termine massimo di sette anni e sei mesi apartire dall'ultima corresponsione di denaro oggetto della rispettivacontestazione, maggiorato del periodo di sospensione della prescrizione dal 10luglio 2024 al 22 novembre 2024, pari ad ulteriori 135 giorni.Si evidenzia che, quanto al capo di imputazione 1), pur tenendo contodell'aumento di 135 giorni indicato dalla corte di appello, il reato risultacomunque prescritto in data 15 gennaio 2026, anteriormente al deposito dellasentenza; e che, quanto al capo di imputazione 3), per il medesimo conteggio, ilreato risulta prescritto in data 15 febbraio 2026.Secondo la difesa, sussiste pertanto, quanto a tali capi, violazione degliartt. 157 e seguenti cod. pen..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e perchémeramente reiterativo delle medesime questioni già sottoposte alla corte diappello con i motivi di gravame, alle quali la sentenza impugnata ha fornitopuntuale e congrua risposta.1.1.

Il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente per la lorointima connessione, ripropongono pedissequamente le medesime censure giàformulate con l’atto di appello, circa l’asserita insussistenza di artifizi e raggiri el’operatività della società [OSCURATO:PERSONA] all’epoca dei fatti, senzaconfrontarsi criticamente con le puntuali ragioni che hanno indotto la Corteterritoriale a disattenderle.La sentenza impugnata ha infatti dato atto, con motivazione nonmanifestamente illogica né contraddittoria, che le dichiarazioni delle personeoffese sono risultate pienamente attendibili in quanto circostanziate, coerenti ereciprocamente convergenti quanto a modalità della condotta, e che l’imputataha indotto in errore le persone offese facendo leva sul rapporto fiduciario eamicale con le stesse instaurato, rappresentando falsamente che lasottoscrizione delle polizze proposte costituisse occasione di investimentoparticolarmente favorevole, laddove la società [OSCURATO:PERSONA] risultava nonpiù operativa già dal 24 novembre 2016, in epoca antecedente alla sottoscrizionedei contratti per cui si procede.1.1.1.

Quanto, in particolare, al dedotto contrasto tra la ritenutainoperatività, ovvero fittizietà, dell’attività di intermediazione e la contestualeapplicazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 11, cod. pen., la Corteterritoriale ha congruamente chiarito che l’imputata ha comunque operatospendendo la qualità di agente assicurativo, già pregressa e nota alle personeoffese in ragione di precedenti rapporti professionali, sicché l’aggravante risultacorrettamente ancorata all’abuso della relazione fiduciaria così instaurata, aprescindere dall’effettiva operatività societaria nel periodo considerato; trattasidi valutazione di merito, sorretta da motivazione non manifestamente illogica,sottratta come tale al sindacato di legittimità.A tale proposito può essere affermato il seguente principio di diritto: «Intema di truffa aggravata, la circostanza aggravante dell'abuso di relazioni diprestazione d'opera di cui all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen. èconfigurabile anche quando l'attività professionale esercitata dall'agente sia inconcreto fittizia e/o irregolare, purché il rapporto fiduciario instaurato con lapersona offesa in ragione di tale qualità abbia costituito il presupposto causaledella condotta ingannatoria e del conseguente atto di disposizione patrimoniale».Ciò che rileva, invero, è il consapevole sfruttamento dell'affidamentoingenerato nella vittima attraverso la spendita della propria qualitàprofessionale, ancorché fittizia e/o irregolare, così integrando il quid pluris didisvalore che giustifica il più severo trattamento sanzionatorio.1.1.2.

Quanto alla dedotta natura di mera inadempienza civilistica deirapporti, la corte di appello ha congruamente rilevato che la prospettazionedifensiva, volta a qualificare i contratti come «prestiti privati» anziché comecontratti assicurativi, è rimasta priva di qualsivoglia riscontro.

In tale prospettivaè stato richiamando il costante orientamento di questa Corte, secondo il qualenel delitto di truffa, una volta accertato il nesso di causalità tra l'artificio e ilraggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire l'idoneità inastratto dei mezzi usati, quando questi si siano dimostrati idonei in concreto,essendo irrilevante l’eventuale mancanza di controllo o di diligenza da parte delsoggetto passivo, la quale non esclude l’idoneità del mezzo fraudolento quando,come nella specie, risulti comunque dimostrata dall’effettivo conseguimentodell’ingiusto profitto (in tal senso, si vedano Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 278011 – 01; Sez. 2, n. 55180 del 25/09/2018, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 274299 – 01).2.

Anche il terzo motivo reitera doglianze già devolute con l’atto di appelloe puntualmente esaminate dalla Corte territoriale.2.1.

Quanto alla dedotta lesione del diritto di difesa per la mancatadisponibilità degli originali della documentazione in sequestro, la sentenzaimpugnata ha rilevato come tale circostanza non infici la valutazione direstituzione sono comunque emersi dalle deposizioni testimoniali, ritenutecredibili in ragione della loro coerenza interna e dell’assenza di elementi atti afondatamente dubitare della relativa veridicità.La censura di omessa valutazione delle prove documentali – visura CCIA,iscrizione RUI, contratti in sequestro – si scontra, peraltro, con la motivazionedella sentenza impugnata, che ha affrontato specificamente la questionedell'indisponibilità degli originali documentali.La corte di appello ha rilevato, con argomento in sé logicamente coerente,che i documenti originali non erano mai stati effettivamente prodotti né eranoreperibili nel fascicolo processuale, e che il pubblico ministero aveva confermatoin udienza che i Carabinieri non avevano mai consegnato tali atti.Anche in questo caso, va rilevato che la doglianza relativa alla mancataacquisizione e valutazione della documentazione societaria era stata sviluppatanei motivi di appello nella medesima prospettiva ora riproposta in cassazione, ea essa la corte di merito ha dato esplicita risposta (pagine 16-17 della sentenzaimpugnata) osservando che la questione documentale era stata più voltesollevata nel corso del procedimento senza che la difesa fosse riuscita a produrregli originali o a dimostrarne la provenienza certa.La sentenza ha quindi concluso che l'impossibilità di esaminare gli originaliera imputabile non già a una scelta processuale della difesa, ma alla materialeindisponibilità dei documenti medesimi, circostanza della quale non poteva farsicarico il giudice di merito.Il ricorso non contraddice specificamente tale ragionamento, ma si limita alamentare genericamente che la difesa non avrebbe potuto documentalmentedimostrare la diversità degli eventi e la legittimità dei contratti, così formulandouna censura di merito non consentita in sede di legittimità, che non individuaalcun vizio nella motivazione resa dalla corte territoriale scrutinabile in sede dilegittimità.2.2.

Quanto alla censurata insussistenza dell’elemento soggettivo del reato,la corte di appello ha congruamente richiamato il principio, costantementeaffermato da questa Corte, secondo cui, «in tema di truffa contrattuale,l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituitodal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti- determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e,quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima naturadi finalità ingannatoria» (Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019, Bicciato, Rv. 277708– 01).Nel caso di specie, tale dolo iniziale è stato desunto dall’indebito utilizzodella società [OSCURATO:PERSONA] e dalla falsa rappresentazione della possibilitàdi trarre elevati guadagni dalla sottoscrizione delle polizze.Richiamandosi alle dichiarazioni delle persone offese – ritenute attendibili inquanto circostanziate, coerenti tra loro e prive di interesse a colludere – lasentenza ha valorizzato le modalità esecutive delle condotte: la presentazione dipolizze di investimento a breve scadenza, con tassi estremamente vantaggiosi ela promessa di buoni carburante come ulteriore beneficio; la riscossione disomme anche rilevanti da ciascuna persona offesa, senza che alcuna di esseavesse mai ricevuto restituzioni né potesse verificare l'esistenza di un rapportocontrattuale con compagnie reali; l'assenza di qualsiasi riscontro documentaleinterno alle compagnie assicurative; la sistematicità delle condotte su un arcotemporale pluriennale (2015-2019) con modalità identiche nei confronti divittime diverse.Sulla base di tali elementi la Corte territoriale ha accertato che il dolo ditruffa era preesistente alla singola stipulazione, così escludendo la configurabilitàdi una mera inadempienza contrattuale.2.3.

Quanto alla dedotta mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche, la sentenza impugnata ha congruamente motivato il diniego rilevandol’assenza di elementi positivamente valorizzabili, non avendo l’imputatamanifestato alcuna forma di resipiscenza né effettuato, neppure in parte, ilrisarcimento del danno, ritenendo a tal fine non sufficiente il mero correttocomportamento processuale, tradottosi nella sola partecipazione al dibattimento;si tratta, anche in tal caso, di valutazione discrezionale di merito, congruamentemotivata e pertanto insindacabile in sede di legittimità.Tale motivazione, invero, è conforme al principio secondo il qualel'applicazione di attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguenteall'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, marichiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva ildiniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 1, n. 3529 del22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339; Sez. 1, n. 4200 del 25/01/1985, Fasoli, Rv.168995; Sez. 6, n. 10690 del 05/06/1985, Costa, Rv. 171077; Sez. 6, n. 6724del 01/02/1989, Ventura, Rv. 181253).

A ciò si aggiunga che non è necessarioche il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuantigeneriche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevolidedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimentoa quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tuttigli altri da tale valutazione (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022,Blanchi, Rv. 282693 – 01).La motivazione è conforme a tali insegnamenti, rilevando l’assenza dielementi positivamente valutabili ed evidenziando la presenza di ragioni ostative.3.

Anche il quarto motivo, relativo alla quantificazione delle provvisionali,ripropone una censura già devoluta con il quinto motivo di appello epuntualmente disattesa dalla Corte territoriale, la quale ha dato atto che laquantificazione è stata effettuata tenendo conto delle somme corrisposteall’imputata dalle parti civili, come dalle stesse precisate e come altresì risultantedalla documentazione contrattuale acquisita agli atti; trattasi di motivazione nonmeramente apparente, fondata su specifici elementi istruttori, come talesottratta al sindacato di legittimità.Le ragioni dell’inammissibilità del motivo, peraltro, si rinvengono ancora piùa monte, nel principio di diritto più volte affermato da questa Corte, a mente delquale «non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciatain sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale,trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e nonnecessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato edestinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento»(fra molte, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 02).4.

Parimenti inammissibili perché manifestamente infondate sono lecensure -diffusamente esposte con tutti i motivi di ricorso- con le quali sidenuncia la violazione dell’obbligo di motivazione.In via generale, va ribadito che il giudice di appello, nel motivare il rigettodelle censure proposte dall’imputato, non è tenuto a confutare specificamenteogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente che esponga, anchesinteticamente, le ragioni del proprio convincimento, dovendosi ritenereimplicitamente disattese le deduzioni logicamente incompatibili con la decisioneadottata, purché il percorso argomentativo seguito risulti logico e coerente; ciòche la sentenza impugnata ha puntualmente fatto in relazione a ciascuno deimotivi di appello, fornendo risposta espressa e congrua alle questioni di volta involta sollevate dalla difesa, per come visto.A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non ècensurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente inrelazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suorigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4,n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01; Sez. 5, n.6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currò, Rv. 275500 – 01).4.1.

Va ulteriormente osservato che i motivi del ricorso fin qui esaminati, inrealtà, non deducono vizi di legittimità rilevanti ai sensi dell’art. 606 cod. proc.pen., ma si risolvono nella mera reiterazione delle questioni già devolute algiudice di appello e da questi motivatamente respinte, sollecitando unarivalutazione del merito e degli elementi istruttori preclusa in sede di legittimità;tale modalità di articolazione del ricorso, per costante insegnamento di questaCorte, integra causa di inammissibilità, non potendo le doglianze meramenteriproduttive di motivi di appello, criticamente esaminati e disattesi dal giudice delgravame, essere riproposte in sede di legittimità senza la specifica indicazionedelle ragioni per cui l’argomentazione della sentenza impugnata non sarebbecondivisibile.A tale riguardo è stato puntualizzato che «è inammissibile il ricorso percassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione diquelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso lasentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.277710 – 01).5.

A eguale conclusione di inammissibilità, per manifesta infondatezza, siperviene anche in relazione all’eccezione di prescrizione sollevata nel corpodell’ultimo motivo di ricorso.Quanto al capo 1), si sostiene che, tenuto conto dell'aumento di 135 giornidi sospensione del termine prescrizionale indicato dalla corte di appello, il reatorisulterebbe prescritto al 15 gennaio 2026, ovvero prima del deposito dellemotivazioni della sentenza impugnata (21 gennaio 2026).Quanto al capo 3), il calcolo proposto nel ricorso individua la prescrizione al15 febbraio 2026, data successiva al deposito delle motivazioni della sentenza diappello (21 gennaio 2026).Tenendo a parte che il ricorrente non considera ulteriori 340 giorni disospensione, siccome intercorsi tra la pronuncia della sentenza di primo grado(22/11/2024) e quella della sentenza di appello (25/10/2025) -per comeprevisto dalla Legge n. 103 del 2017- che si vanno ad aggiungere ai 135 tenutiin considerazione, va preliminarmente osservato che il ricorrente fissa ilperfezionamento della fattispecie estintiva in una data successiva a quello dellasentenza impugnata, il cui dispositivo è stato letto il 28/10/2025, dal chediscende la manifesta infondatezza del motivo, ove si consideri che «ai fini delcomputo del termine di prescrizione, rileva il momento della lettura deldispositivo della sentenza di condanna e non quello, successivo, del depositodella sua motivazione» (tra molte, Sez. 2, n. 2711 del 17/12/2025, dep. 2026,Conte, Rv. 289147 – 02).5.1.

Va ulteriormente precisato che la mancata instaurazione di un validorapporto processuale preclude alla Corte di cassazione di apprezzare l’eventualematurazione del termine di prescrizione.6.

Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassadelle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata inragione dei motivi dedotti.7.

Infine, va disattesa la richiesta di condanna della ricorrente alla rifusionedelle spese di patrocinio sostenute nel giudizio di Cassazione, così comeavanzata dalle parti civili indicate in epigrafe.A tal proposito va rimarcato che la parte civile ha diritto di ottenere laliquidazione delle spese processuali quando abbia effettivamente esplicatoun'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi dinatura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.Tale attività non si rinviene nel caso in esame per alcuna delle parti civilicostituite così che la richiesta di liquidazione deve essere rigettata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese formulata dal patronodelle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché della parte civileBorsato [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’ inammissibil ità del ricorso;letta la nota fatta pervenire dall’Avvocata [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interessedelle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha concluso perl’inammissibilità del ricorso o per il suo rigetto, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese e competenze del grado di giudizio;letta la nota fatta pervenire dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interessedella parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’inammissibilità delricorso o per il suo rigetto, con condanna della ricorrente al pagamento dellespese e competenze del grado di giudizio;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna lasentenza in data 28/10/2025 della Corte di appello di Venezia, che, in parzialeriforma della sentenza in data 22/11/2024 del Tribunale di Treviso, ha dichiaratonon doversi procedere nei confronti dell'imputata limitatamente ai reati di cui aicapi 10) e 16) per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per i residuireati e condannandola al pagamento delle spese processuali in favore dellecostituite parti civili, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.L'imputata era stata originariamente chiamata a rispondere di 25 capi diimputazione, a norma degli artt. 640 e 61 cod. pen., con riguardo a fatti di truffaai danni di persone offese con le quali aveva intrattenuto rapporti commerciali,asseritamente in qualità di titolare della società [OSCURATO:PERSONA], operantenel settore assicurativo e finanziario.Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] fosseuna ditta fittizia, non iscritta all'IVASS, e che i contratti stipulati con i clientifossero fittizi, ponendo tale accertamento a fondamento dell’affermazione diresponsabilità per truffa pluriaggravata.1.1. Il ricorso è preceduto da una premessa con la quale vengonoanticipate le argomentazioni collegate alle censure afferenti all’affermazione diresponsabilità.Con essa la difesa sostiene che entrambi i giudici di merito sono incorsi inun errore essenziale e decisivo, consistente nell'aver ritenuto che la societàKanto [OSCURATO:PERSONA] non fosse iscritta all'IVASS e che l'attività svoltadall'imputata fosse priva di legittimazione. Secondo la ricorrente, invece, risultapacificamente che la [OSCURATO:PERSONA] era stata trasformata da società a dittaindividuale e che quest'ultima era correttamente iscritta al [OSCURATO:PERSONA] degliIntermediari assicurativi (RUI) nella sezione E, con regolare partita IVA, comeLa mancata iscrizione riguardava la previgente struttura societaria, non laditta individuale dalla quale derivava il rapporto d'ufficio contestato inaggravante.Il ricorso evidenzia che l'errore origina dalla dichiarazione del luogotenenteTodaro, resa in dibattimento, il quale aveva riferito che alla data di inizio delleindagini preliminari la [OSCURATO:PERSONA] non risultava negli elenchi IVASScome società: circostanza esatta, ma irrilevante, poiché non teneva conto dellasuccessiva trasformazione in ditta individuale.Si evidenzia, quindi, che entrambe le sentenze hanno mutuatoacriticamente tale dato, trascurando di considerare che la [OSCURATO:PERSONA] operava –almeno fino al 15 maggio 2019 – quale intermediario legittimamente abilitato,che produceva per conto di compagnie assicurative reali. Ne consegue, secondola difesa, che non vi era l'azienda fittizia, né gli artifici o raggiri costitutivi dellafattispecie truffaldina, né l'abuso del rapporto d'ufficio che qualificava leaggravanti, in quanto la legittimità dell'attività escludeva a monte l'elementooggettivo del reato.Si aggiunge che la sentenza sarebbe altresì contraddittoria in punto dicontestabilità dell’aggravante dell’abuso di relazione d’ufficio, ai sensi dell’art.61, comma primo, n. 11 cod. pen..Di seguito i motivi d’impugnazione.2. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio dimotivazione in relazione al Codice delle [OSCURATO:PERSONA] e al Reg. IVASS n.40/2008, nullità per violazione dell'art. 533 in relazione agli artt. 125 e 546 lett.e) cod. proc. pen. e del combinato disposto dell'art. 24 in relazione all'art. 111 c.6 Cost. nonché dell'art. 6 CEDU, nonché motivazione omessa, carente omeramente apparente.Si deduce che i giudici di merito avrebbero omesso di motivare in ordinealle ragioni per le quali le prove contrarie sono state ritenute inattendibili, inviolazione del principio, enunciato dalla sentenza di questa Corte n. 12192 del11/01/2017, secondo cui la sentenza penale deve rispondere non solo a criteri dilegalità ma anche ai postulati della logica.Nel merito, si contesta la ricostruzione fattuale operata dalla sentenza diappello — confermativa di quella di primo grado — che avrebbe qualificato lasocietà [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] come ditta fittizia sulla base delle sole dichiarazionidel teste qualificato come Ufficiale di P.G., non conformi alle norme di legge ealle risultanze documentali prodotte dalla difesa, tra cui l'iscrizione al RUI, ladocumentazione CCIA e la deposizione del L.gt. Todaro. Si rileva altresì unacontraddizione intrinseca nella motivazione, laddove, per un verso, si qualificavaKANTO come ditta fittizia e, per altro verso, si fondava l'aggravante dell'abuso direlazioni d'ufficio sull'iscrizione dell'imputata al [OSCURATO:PERSONA] degli Intermediarialmeno fino al 15 maggio 2019.Si censura infine che la sentenza d'appello abbia recepito acriticamentel'affermazione — contenuta nel primo capoverso di pagina 16 — secondo cui, nelperiodo in cui erano state sottoscritte le polizze oggetto di imputazione, Spadettoera inabilitata a negoziare o stipulare polizze, avendo un precedente per unatruffa ai danni di una compagnia assicurativa, senza che di tale circostanza vifosse traccia in alcuna fonte di prova — provvedimenti interdittivi o certificatopenale — ritualmente acquisita agli atti. Ne conseguirebbe, secondo laricorrente, che la ritenuta responsabilità per i reati di truffa aggravata e/o(pluri)aggravata è illegittima e priva di fondamento, in quanto assunta inviolazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., senza che si sia pervenuti aduna valutazione logica e al di là di ogni ragionevole dubbio.3. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio dimotivazione in relazione all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. per omessavalutazione dei motivi di appello, violazione degli artt. 187, 190 e 192 nn. 1 e 2cod. proc. pen., violazione dell'art. 533 in relazione agli artt. 125 e 546 c. 3 cod.proc. pen. e del combinato disposto dell'art. 24 in relazione all'art. 111 c. 6 Cost.e art. 6 CEDU, nonché motivazione omessa, carente o meramente apparente.Si deduce, in primo luogo, che l'omessa valutazione dei motivi di appellodetermina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma 1 lett. c),cod. proc. pen., in quanto impedisce all'imputato di intervenire concretamentenel processo ricostruttivo e valutativo del giudice, con lesione dei diritti di difesae violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisionigiudiziarie.In tal senso si richiama anche la giurisprudenza della Corte EDU, secondocui il giusto processo esige una motivazione reale e non apparente, con obbligoper il giudice di spiegare dettagliatamente le ragioni della propria scelta (Alija c.Grecia, 7 aprile 2005; Gorou c. Grecia, 11 gennaio 2007; Markoulaki c. Grecia,26 luglio 2007; Corte EDU, 20/03/2009, Gorou c. Grecia).Nel merito, si sostiene che la sentenza d'appello ha omesso di considerarele deduzioni difensive relative all'inesistenza di artifizi e raggiri, alla naturapienamente operativa e legittima della [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dei fatti, allanatura dei contratti stipulati con i clienti — qualificati dalla difesa come prestiti abrevissima scadenza, incompatibili per struttura con le polizze vita ordinarie —nonché alla circostanza, dedotta nelle dichiarazioni spontanee, che le scadenzeassai ravvicinate descritte nei capi di imputazione escludevano in radice lariconducibilità delle operazioni alla categoria delle polizze vita a vita intera.Si deduce altresì che la sentenza impugnata ha precluso il pieno eserciziodel diritto di difesa, non avendo consentito di dimostrare documentalmente —tramite gli originali dei contratti, le relative ricevute e le sottoscrizioni aquietanza apposte sul retro delle polizze — la diversità degli eventi rispetto allaricostruzione testimoniale e l'avvenuta restituzione delle somme versate.Sotto un ulteriore profilo, si rileva che la sentenza, al punto 2.1, neldichiarare infondati i motivi d'appello, ha valorizzato esclusivamente ledichiarazioni delle persone offese — ritenute attendibili perché reciprocamenteriscontrate nella descrizione di condotte analoghe — senza considerare che laSpadetto era legittimata ad esercitare l'attività e senza consentire alla medesimadi provare l'assenza di artifizio o raggiro in ordine alla propria legittimazione ealla natura dei contratti conclusi con le parti offese.Si deduce altresì la violazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., inquanto la sentenza avrebbe perpetuato l'errore essenziale compiuto in primogrado, omettendo qualsiasi verifica sull'elemento psicologico del reato in capoalla [OSCURATO:PERSONA] e non individuando il quid pluris richiesto ai fini della configurabilitàdel delitto di truffa rispetto alla mera inadempienza civilistica. Si richiama sulpunto la sentenza di questa Corte n. 12427 del 31 marzo 2025, secondo cui ildolo della truffa contrattuale si manifesta nella volontà, sin dal momento dellastipulazione o dell'avvio del rapporto commerciale, di non adempiereall'obbligazione, laddove una mera inadempienza civilistica è configurabilesoltanto ove manchino preordinazione fraudolenta, false identità o altri mezzisimulatori.Si censura infine l'intrinseca contraddittorietà della motivazione in ordineall'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen., il cui presupposto — l'esistenza diuna relazione d'ufficio effettiva e riconosciuta della quale l'agente si avvalgaabusivamente — non è logicamente compatibile con la contestuale qualificazionedella ditta come fittizia: non è consentito, sul piano logico e giuridico, negare apriori l'esistenza della ditta e al contempo utilizzarla quale fondamentodell'aggravamento di pena.Il metodo di valutazione della prova indiziaria adottato dalla sentenzaimpugnata si pone inoltre in contrasto con il canone ermeneutico enunciato dalleSezioni Unite "Mannino" (n. 33748 del 12 luglio 2005), secondo cui la letturaunitaria del compendio probatorio non può prescindere dalla valutazioneindividuale di ciascun elemento indiziario nella propria valenza qualitativa e nelgrado di precisione e gravità, prima di procedere alla loro valorizzazione inprospettiva globale.4. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio dimotivazione per violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. per omessa e/oerrata valutazione dei motivi di appello anche in punto di mancata concessionedelle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., violazione degli artt. 187,190 e 192 nn. 1 e 2 cod. proc. pen. e dell'art. 194 cod. proc. pen., violazionedell'art. 533 in relazione agli artt. 125 e 546 c. 3 cod. proc. pen. e del combinatodisposto dell'art. 24 in relazione all'art. 111 c. 6 Cost. e art. 6 CEDU, nonchémotivazione omessa, carente o meramente apparente.Si deduce, in primo luogo, che la Corte di appello, nel respingere i motividifensivi relativi alla natura civilistica dei rapporti intercorsi tra l'imputata e lepersone offese — rapporti fondati su accordi privati conclusi con volontàconsapevoli e privi di qualsiasi artifizio o raggiro penalmente rilevante — sisarebbe limitata a richiamare l'asserita attendibilità reciproca delle personeoffese, in quanto le modalità descritte erano analoghe tra loro, senza però chetale reciproca conferma sia sufficiente a fondare un giudizio di credibilità tale dasorreggere una pronuncia di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio.Sul punto si evidenzia che le medesime parti civili non sono mai state ingrado di precisare con esattezza le somme effettivamente affidate alla Spadettonel tempo né quelle ricevute in restituzione, e che la difesa ha subito un gravevulnus non avendo potuto accedere al verso dei documenti originali in sequestro— ove erano annotate le dazioni in denaro a favore e contro di ogni parte — cosìrimanendo impossibilitata a confutare l'asserzione di mancata restituzione totaledelle somme ricevute.Con specifico motivo di appello la difesa aveva dedotto, al punto 3), lamancanza, in sequestro, degli originali delle presunte polizze, considerati corpodel reato: circostanza ammessa dallo stesso pubblico ministero nel verbaled'udienza del 5 giugno 2024 a pagina 32, ove aveva riconosciuto di non avere glioriginali, che sarebbero rimasti in possesso dei Carabinieri senza essere mai staticonsegnati alla cancelleria del P.M. procedente, e che su tali originali eranopresenti annotazioni relative alle restituzioni delle somme. La corte di appello haomesso di fornire una risposta puntuale a tale motivo, limitandosi ad affermareche le restituzioni in denaro emergerebbero comunque dagli atti, senzaaffrontare il tema dell'accessibilità e verificabilità di quanto in sequestro ai finidella valutazione del diritto all'accesso alla prova documentale, e senza spenderealcuna considerazione sul fatto — ritenuto gravissimo — che tanto la difesa,quanto il pubblico ministero avevano dato atto in udienza di non aver avutoaccesso a parte della documentazione trattenuta dai Carabinieri. L'omessarisposta su tale questione decisiva integra, secondo la ricorrente, un vizio dimotivazione rilevante in sede di legittimità.Sotto un ulteriore profilo, si assume che la corte di appello abbia insistitoaprioristicamente sulla natura fittizia delle polizze senza confrontarsi con laricostruzione alternativa prospettata dalla difesa, dando apoditticamente pervere le dichiarazioni delle parti civili e destituite di fondamento le tesi difensive ele dichiarazioni spontanee della [OSCURATO:PERSONA].La motivazione si risolverebbe in affermazioni meramente assertive,inidonee a spiegare le ragioni per le quali i fatti siano stati ricondotti nell'alveodella rilevanza penale piuttosto che della responsabilità contrattuale e civilistica.Si rileva in particolare che a pagina 18 della sentenza la corte di appello haliquidato in una riga la prospettazione difensiva circa la natura di prestiti privatidei contratti stipulati, e che a pagina 19 si è limitata a richiamare il principio deldolo iniziale nella truffa contrattuale senza verificarne in concreto la ricorrenza incapo alla [OSCURATO:PERSONA], avendo la sentenza impugnata individuato il dolo inizialenell' indebito util izzo della società [OSCURATO:PERSONA] e nella falsarappresentazione di poter trarre elevati guadagni attraverso la sottoscrizione dipolizze, senza tuttavia che tale affermazione regga alla luce dei vizi giàevidenziati nei precedenti motivi in ordine alla reale operatività della società eall'assenza di accertamento sull'elemento soggettivo.In via subordinata, e per l'ipotesi in cui si volesse comunque riteneresussistente la prova della commissione del reato di truffa aggravata, si deduce lamancanza di motivazione valida sul diniego delle attenuanti generiche ex art.62-bis cod. pen. quanto meno equivalenti alle contestate aggravanti di cui all'art.61 cod. pen., almeno per i capi ove non fossero state contestate aggravantiulteriori rispetto a quella di cui al n. 11 del medesimo articolo. Si censura che lavalutazione compiuta dalla sentenza impugnata ai punti 4 e 4.1 a pagina 19 èstata condotta come se si fossero dovute applicare le circostanze attenuanticomuni di cui al n. 6 dell'art. 62 cod. pen., senza tener preventivamente contodei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., quanto meno in punto di capacità adelinquere ai nn. 1 e 2, prima della quantificazione della pena da infliggere.5. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio dimotivazione per violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. per omessa e/oerrata valutazione dei motivi di appello anche in punto di statuizioni civili di cuiagli artt. 538 e ss. cod. proc. pen., violazione degli artt. 187, 190 e 192 nn. 1 e2 cod. proc. pen. e dell'art. 194 cod. proc. pen., violazione dell'art. 533 inrelazione agli artt. 125 e 546 c. 3 cod. proc. pen. e del combinato dispostodell'art. 24 in relazione all'art. 111 c. 6 Cost. e art. 6 CEDU, nonché motivazioneomessa, carente o meramente apparente.Con l'atto di appello la difesa aveva dedotto, al punto 5), l'erroneità dellestatuizioni civili, sulla base della effettiva impossibilità dell'imputata di difendersinon avendo più a disposizione la propria documentazione originale, posta sottosequestro e mai consegnata né al P.M., né al giudice di primo grado, che neaveva fatto espressamente richiesta.Si osserva che anche su tale motivo la corte di appello si è limitata amotivazioni del tutto apparenti, affermando che la quantificazione delleprovvisionali era stata effettuata tenendo conto delle somme corrisposteall'imputata dalle parti civili, come da queste ultime precisate e come risultantedalla documentazione contrattuale acquisita, senza considerare che mancava,non certo per colpa della [OSCURATO:PERSONA], gran parte della documentazione necessariaa fondare il giudizio di computo — e segnatamente proprio quella recante leannotazioni sulle restituzioni e le controfirme delle parti — con conseguentemanifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.5.1. Nel corpo del quarto motivo d’impugnazione, la ricorrente eccepisceanche la prescrizione di taluni reati, deducendo la violazione degli artt. 157 eseguenti cod. pen.A tale riguardo si rappresenta che la Corte d'Appello ha dichiarato laprescrizione solo per alcuni capi di imputazione, senza fornire adeguatamotivazione in ordine al computo dei termini prescrizionali per altri capi — inparticolare i capi nn. 10 e 16 — e senza chiarire l'incidenza della prescrizionesulla determinazione della pena complessiva.La sentenza impugnata, a pagina 3, ha ritenuto non prescritti i reati di cuiai capi 1), 3) e 5), computando il termine massimo di sette anni e sei mesi apartire dall'ultima corresponsione di denaro oggetto della rispettivacontestazione, maggiorato del periodo di sospensione della prescrizione dal 10luglio 2024 al 22 novembre 2024, pari ad ulteriori 135 giorni.Si evidenzia che, quanto al capo di imputazione 1), pur tenendo contodell'aumento di 135 giorni indicato dalla corte di appello, il reato risultacomunque prescritto in data 15 gennaio 2026, anteriormente al deposito dellasentenza; e che, quanto al capo di imputazione 3), per il medesimo conteggio, ilreato risulta prescritto in data 15 febbraio 2026.Secondo la difesa, sussiste pertanto, quanto a tali capi, violazione degliartt. 157 e seguenti cod. pen..[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e perchémeramente reiterativo delle medesime questioni già sottoposte alla corte diappello con i motivi di gravame, alle quali la sentenza impugnata ha fornitopuntuale e congrua risposta.1.1. Il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente per la lorointima connessione, ripropongono pedissequamente le medesime censure giàformulate con l’atto di appello, circa l’asserita insussistenza di artifizi e raggiri el’operatività della società [OSCURATO:PERSONA] all’epoca dei fatti, senzaconfrontarsi criticamente con le puntuali ragioni che hanno indotto la Corteterritoriale a disattenderle.La sentenza impugnata ha infatti dato atto, con motivazione nonmanifestamente illogica né contraddittoria, che le dichiarazioni delle personeoffese sono risultate pienamente attendibili in quanto circostanziate, coerenti ereciprocamente convergenti quanto a modalità della condotta, e che l’imputataha indotto in errore le persone offese facendo leva sul rapporto fiduciario eamicale con le stesse instaurato, rappresentando falsamente che lasottoscrizione delle polizze proposte costituisse occasione di investimentoparticolarmente favorevole, laddove la società [OSCURATO:PERSONA] risultava nonpiù operativa già dal 24 novembre 2016, in epoca antecedente alla sottoscrizionedei contratti per cui si procede.1.1.1. Quanto, in particolare, al dedotto contrasto tra la ritenutainoperatività, ovvero fittizietà, dell’attività di intermediazione e la contestualeapplicazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 11, cod. pen., la Corteterritoriale ha congruamente chiarito che l’imputata ha comunque operatospendendo la qualità di agente assicurativo, già pregressa e nota alle personeoffese in ragione di precedenti rapporti professionali, sicché l’aggravante risultacorrettamente ancorata all’abuso della relazione fiduciaria così instaurata, aprescindere dall’effettiva operatività societaria nel periodo considerato; trattasidi valutazione di merito, sorretta da motivazione non manifestamente illogica,sottratta come tale al sindacato di legittimità.A tale proposito può essere affermato il seguente principio di diritto: «Intema di truffa aggravata, la circostanza aggravante dell'abuso di relazioni diprestazione d'opera di cui all'art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen. èconfigurabile anche quando l'attività professionale esercitata dall'agente sia inconcreto fittizia e/o irregolare, purché il rapporto fiduciario instaurato con lapersona offesa in ragione di tale qualità abbia costituito il presupposto causaledella condotta ingannatoria e del conseguente atto di disposizione patrimoniale».Ciò che rileva, invero, è il consapevole sfruttamento dell'affidamentoingenerato nella vittima attraverso la spendita della propria qualitàprofessionale, ancorché fittizia e/o irregolare, così integrando il quid pluris didisvalore che giustifica il più severo trattamento sanzionatorio.1.1.2. Quanto alla dedotta natura di mera inadempienza civilistica deirapporti, la corte di appello ha congruamente rilevato che la prospettazionedifensiva, volta a qualificare i contratti come «prestiti privati» anziché comecontratti assicurativi, è rimasta priva di qualsivoglia riscontro. In tale prospettivaè stato richiamando il costante orientamento di questa Corte, secondo il qualenel delitto di truffa, una volta accertato il nesso di causalità tra l'artificio e ilraggiro e l'altrui induzione in errore, non è necessario stabilire l'idoneità inastratto dei mezzi usati, quando questi si siano dimostrati idonei in concreto,essendo irrilevante l’eventuale mancanza di controllo o di diligenza da parte delsoggetto passivo, la quale non esclude l’idoneità del mezzo fraudolento quando,come nella specie, risulti comunque dimostrata dall’effettivo conseguimentodell’ingiusto profitto (in tal senso, si vedano Sez. 2, n. 51166 del 25/06/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 278011 – 01; Sez. 2, n. 55180 del 25/09/2018, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 274299 – 01).2. Anche il terzo motivo reitera doglianze già devolute con l’atto di appelloe puntualmente esaminate dalla Corte territoriale.2.1. Quanto alla dedotta lesione del diritto di difesa per la mancatadisponibilità degli originali della documentazione in sequestro, la sentenzaimpugnata ha rilevato come tale circostanza non infici la valutazione direstituzione sono comunque emersi dalle deposizioni testimoniali, ritenutecredibili in ragione della loro coerenza interna e dell’assenza di elementi atti afondatamente dubitare della relativa veridicità.La censura di omessa valutazione delle prove documentali – visura CCIA,iscrizione RUI, contratti in sequestro – si scontra, peraltro, con la motivazionedella sentenza impugnata, che ha affrontato specificamente la questionedell'indisponibilità degli originali documentali.La corte di appello ha rilevato, con argomento in sé logicamente coerente,che i documenti originali non erano mai stati effettivamente prodotti né eranoreperibili nel fascicolo processuale, e che il pubblico ministero aveva confermatoin udienza che i Carabinieri non avevano mai consegnato tali atti.Anche in questo caso, va rilevato che la doglianza relativa alla mancataacquisizione e valutazione della documentazione societaria era stata sviluppatanei motivi di appello nella medesima prospettiva ora riproposta in cassazione, ea essa la corte di merito ha dato esplicita risposta (pagine 16-17 della sentenzaimpugnata) osservando che la questione documentale era stata più voltesollevata nel corso del procedimento senza che la difesa fosse riuscita a produrregli originali o a dimostrarne la provenienza certa.La sentenza ha quindi concluso che l'impossibilità di esaminare gli originaliera imputabile non già a una scelta processuale della difesa, ma alla materialeindisponibilità dei documenti medesimi, circostanza della quale non poteva farsicarico il giudice di merito.Il ricorso non contraddice specificamente tale ragionamento, ma si limita alamentare genericamente che la difesa non avrebbe potuto documentalmentedimostrare la diversità degli eventi e la legittimità dei contratti, così formulandouna censura di merito non consentita in sede di legittimità, che non individuaalcun vizio nella motivazione resa dalla corte territoriale scrutinabile in sede dilegittimità.2.2. Quanto alla censurata insussistenza dell’elemento soggettivo del reato,la corte di appello ha congruamente richiamato il principio, costantementeaffermato da questa Corte, secondo cui, «in tema di truffa contrattuale,l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituitodal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti- determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e,quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima naturadi finalità ingannatoria» (Sez. 2, n. 39698 del 13/09/2019, Bicciato, Rv. 277708– 01).Nel caso di specie, tale dolo iniziale è stato desunto dall’indebito utilizzodella società [OSCURATO:PERSONA] e dalla falsa rappresentazione della possibilitàdi trarre elevati guadagni dalla sottoscrizione delle polizze.Richiamandosi alle dichiarazioni delle persone offese – ritenute attendibili inquanto circostanziate, coerenti tra loro e prive di interesse a colludere – lasentenza ha valorizzato le modalità esecutive delle condotte: la presentazione dipolizze di investimento a breve scadenza, con tassi estremamente vantaggiosi ela promessa di buoni carburante come ulteriore beneficio; la riscossione disomme anche rilevanti da ciascuna persona offesa, senza che alcuna di esseavesse mai ricevuto restituzioni né potesse verificare l'esistenza di un rapportocontrattuale con compagnie reali; l'assenza di qualsiasi riscontro documentaleinterno alle compagnie assicurative; la sistematicità delle condotte su un arcotemporale pluriennale (2015-2019) con modalità identiche nei confronti divittime diverse.Sulla base di tali elementi la Corte territoriale ha accertato che il dolo ditruffa era preesistente alla singola stipulazione, così escludendo la configurabilitàdi una mera inadempienza contrattuale.2.3. Quanto alla dedotta mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche, la sentenza impugnata ha congruamente motivato il diniego rilevandol’assenza di elementi positivamente valorizzabili, non avendo l’imputatamanifestato alcuna forma di resipiscenza né effettuato, neppure in parte, ilrisarcimento del danno, ritenendo a tal fine non sufficiente il mero correttocomportamento processuale, tradottosi nella sola partecipazione al dibattimento;si tratta, anche in tal caso, di valutazione discrezionale di merito, congruamentemotivata e pertanto insindacabile in sede di legittimità.Tale motivazione, invero, è conforme al principio secondo il qualel'applicazione di attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguenteall'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, marichiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva ildiniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 1, n. 3529 del22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339; Sez. 1, n. 4200 del 25/01/1985, Fasoli, Rv.168995; Sez. 6, n. 10690 del 05/06/1985, Costa, Rv. 171077; Sez. 6, n. 6724del 01/02/1989, Ventura, Rv. 181253). A ciò si aggiunga che non è necessarioche il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuantigeneriche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevolidedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimentoa quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tuttigli altri da tale valutazione (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022,Blanchi, Rv. 282693 – 01).La motivazione è conforme a tali insegnamenti, rilevando l’assenza dielementi positivamente valutabili ed evidenziando la presenza di ragioni ostative.3. Anche il quarto motivo, relativo alla quantificazione delle provvisionali,ripropone una censura già devoluta con il quinto motivo di appello epuntualmente disattesa dalla Corte territoriale, la quale ha dato atto che laquantificazione è stata effettuata tenendo conto delle somme corrisposteall’imputata dalle parti civili, come dalle stesse precisate e come altresì risultantedalla documentazione contrattuale acquisita agli atti; trattasi di motivazione nonmeramente apparente, fondata su specifici elementi istruttori, come talesottratta al sindacato di legittimità.Le ragioni dell’inammissibilità del motivo, peraltro, si rinvengono ancora piùa monte, nel principio di diritto più volte affermato da questa Corte, a mente delquale «non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciatain sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale,trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e nonnecessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato edestinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento»(fra molte, Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 02).4. Parimenti inammissibili perché manifestamente infondate sono lecensure -diffusamente esposte con tutti i motivi di ricorso- con le quali sidenuncia la violazione dell’obbligo di motivazione.In via generale, va ribadito che il giudice di appello, nel motivare il rigettodelle censure proposte dall’imputato, non è tenuto a confutare specificamenteogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente che esponga, anchesinteticamente, le ragioni del proprio convincimento, dovendosi ritenereimplicitamente disattese le deduzioni logicamente incompatibili con la decisioneadottata, purché il percorso argomentativo seguito risulti logico e coerente; ciòche la sentenza impugnata ha puntualmente fatto in relazione a ciascuno deimotivi di appello, fornendo risposta espressa e congrua alle questioni di volta involta sollevate dalla difesa, per come visto.A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non ècensurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente inrelazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suorigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4,n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01; Sez. 5, n.6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currò, Rv. 275500 – 01).4.1. Va ulteriormente osservato che i motivi del ricorso fin qui esaminati, inrealtà, non deducono vizi di legittimità rilevanti ai sensi dell’art. 606 cod. proc.pen., ma si risolvono nella mera reiterazione delle questioni già devolute algiudice di appello e da questi motivatamente respinte, sollecitando unarivalutazione del merito e degli elementi istruttori preclusa in sede di legittimità;tale modalità di articolazione del ricorso, per costante insegnamento di questaCorte, integra causa di inammissibilità, non potendo le doglianze meramenteriproduttive di motivi di appello, criticamente esaminati e disattesi dal giudice delgravame, essere riproposte in sede di legittimità senza la specifica indicazionedelle ragioni per cui l’argomentazione della sentenza impugnata non sarebbecondivisibile.A tale riguardo è stato puntualizzato che «è inammissibile il ricorso percassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione diquelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso lasentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.277710 – 01).5. A eguale conclusione di inammissibilità, per manifesta infondatezza, siperviene anche in relazione all’eccezione di prescrizione sollevata nel corpodell’ultimo motivo di ricorso.Quanto al capo 1), si sostiene che, tenuto conto dell'aumento di 135 giornidi sospensione del termine prescrizionale indicato dalla corte di appello, il reatorisulterebbe prescritto al 15 gennaio 2026, ovvero prima del deposito dellemotivazioni della sentenza impugnata (21 gennaio 2026).Quanto al capo 3), il calcolo proposto nel ricorso individua la prescrizione al15 febbraio 2026, data successiva al deposito delle motivazioni della sentenza diappello (21 gennaio 2026).Tenendo a parte che il ricorrente non considera ulteriori 340 giorni disospensione, siccome intercorsi tra la pronuncia della sentenza di primo grado(22/11/2024) e quella della sentenza di appello (25/10/2025) -per comeprevisto dalla Legge n. 103 del 2017- che si vanno ad aggiungere ai 135 tenutiin considerazione, va preliminarmente osservato che il ricorrente fissa ilperfezionamento della fattispecie estintiva in una data successiva a quello dellasentenza impugnata, il cui dispositivo è stato letto il 28/10/2025, dal chediscende la manifesta infondatezza del motivo, ove si consideri che «ai fini delcomputo del termine di prescrizione, rileva il momento della lettura deldispositivo della sentenza di condanna e non quello, successivo, del depositodella sua motivazione» (tra molte, Sez. 2, n. 2711 del 17/12/2025, dep. 2026,Conte, Rv. 289147 – 02).5.1. Va ulteriormente precisato che la mancata instaurazione di un validorapporto processuale preclude alla Corte di cassazione di apprezzare l’eventualematurazione del termine di prescrizione.6. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassadelle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata inragione dei motivi dedotti.7. Infine, va disattesa la richiesta di condanna della ricorrente alla rifusionedelle spese di patrocinio sostenute nel giudizio di Cassazione, così comeavanzata dalle parti civili indicate in epigrafe.A tal proposito va rimarcato che la parte civile ha diritto di ottenere laliquidazione delle spese processuali quando abbia effettivamente esplicatoun'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi dinatura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.Tale attività non si rinviene nel caso in esame per alcuna delle parti civilicostituite così che la richiesta di liquidazione deve essere rigettata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese formulata dal patronodelle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché della parte civileBorsato [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25104/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris