CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 luglio 2022
Cassazione n. 15368/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2474/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Barano d’[OSCURATO:PERSONA] alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 34 rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - ricorrente -contro [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 4859/2019 depositata il 03/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO CHELa società Sanpara impugnava l’avviso di pagamento n. 179531 con cui il Comune di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il versamento della Tari dovuta per l’annualità 2015, pari ad euro 49.924,00, sul rilievo della omessa astensione del soggetto che aveva reso il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, nonché sull’erronea determinazione del tributo stabilito dal regolamento comunale del 2012 sulla superficie di mq 3.509, sebbene con regolamento del 2014, l’ente locale avesse stabilito regimi di esenzione parziale o totale riducendo la base imponibile e infine, la violazione del criterio dell’omogenea potenzialità di produzione di rifiuti nella classificazione delle categorie di attività. La CTP di Napoli respingeva il ricorso. Interposto appello, anche la CTR della Campania rigettava il ricorso,escludendo l’esistenza di un interesse personale del responsabile a fornire un parere tecnico di comodo; ritenendo legittima la differenziazione delle categorie tra immobili destinati a civili abitazioni e quelli destinati ad attività alberghiera; respingeva le eccezioni relative alla misurazione delle superficie sia perché non preventivamente denunciate sia perché aree in cui non è esclusa la presenza umana e dunque la capacità di produrre rifiuti. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, la società propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 2. Con la prima censura si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 7 d.lgs.n. 546 del 31.12.1992, nonché dell’art. 6 –bis della legge 7.08. 1990 , 241e dell’art. 49 d.lgs. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.267 ex art. 360, primo comma, n.3), cod.proc.civ.; per avere i giudici territoriali ritenuto irrilevante il conflitto di interessi verificatosi nell’ambito del procedimento amministrativo di nomina del funzionario che ha adottato l’atto.3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 7, comma 1, legge 27.12.2013, n. 147 e dell’art. 174 del T rattato di Roma recepito dall’art. 49, comma 4, d.lgs. n. 22 del5.02.1997, dell’art. 53 della Cost., nonché degli artt. 2 e 7 del d.lgs. n. 546/1992 e 5 della legge n. 2248 del20.03.1865, degli artt. 112, 115 e 116 cod.proc.civ.; per avere il decidente disatteso l’eccezione sollevata dalla contribuente secondo la quale la Tari degli alberghi era stata correlata esclusivamente alla estensione superficiaria diogni singola struttura e non al carico antropico, finendo col ritenere legittimo il regolamento comunale in cui la commisurazione delle tariffe non è correlata alla capacità recettiva dell’albergo e dunque alla capacità di produrre rifiuti. 4. Il terzo mezzo prospetta la violazione degli art. 1, comma 641, legge n. 147 del 27.12.2013, n. 147, nonché 3 e 7 del R egolamento comunale di I schia, approvato con delibera della G.C. del 9.09.2014, n. 20 edell’art. 53 della Cost., nonché degli artt. 2 e 7, d.lgs. 546 del 31.12. 1992, artt. 112, 115 e 116 cod.proc.civ.; per avere laCommissione regionale omesso di considerare la reale superficie risultante dalla perizia di parte, inferiore rispetto a quella riportata nell’atto opposto, comprensiva delle terrazze, del solarium, della tettoia e degli impianti igienici. Ad avviso della società, la CTR non poteva considerare la superficie determinata con riferimento ad annualità pregresse dal Comune e dalla Commissione tributaria, poiché l’imposta controversaera all’epoca la Tarsu e non la Tari, per la quale la base imponibile è correlata al rispetto del principio della effettiva capacità contributiva, con la conseguenza che l’accertamento operato per le annualità pregresse assumerebbe rilevanza solo nel perimetro normativo entro cui l’accertamento venne operato. 5. Con istanza del 19 luglio 2022, la società chiedeva la cessazione della materia del contendere, per intervenuta transazione della lite con il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva in autotutela rettificato gli atti. La ricorrente ha depositato attosottoscritto il 19 luglio 2022 anche dal difensore del Comune costituitosi negli altri procedimenti che, tuttavia, fa riferimento anche all’odierno ricorso, chiedendo l’integrale compensazione delle spese e competenze del giudizio. Deve, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso, per intervenuta cessazione della materia del contendere, in ragione dell'avvenuta conciliazione (rectius, dell’annullamento in autotutela da parte dell’ente locale dell’atto impositivo), avente come conseguenza di elidere l'efficacia della decisione impugnata. Va,inoltre, dato seguito al principio secondo cui il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la «ordinaria» dichiarazione di inammissibilitàdel ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali finiirrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass.del 20/07/2021 , n. 20697 ). In mancanza di costituzione dell’ente locale, non vi è luogo per provvedere sulle spese del presente giudizio. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, sedovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in