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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 17950/2026

Testo disponibile della fonte

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Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleVincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 09/01/2026, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Monza del 09/01/2025, appellata da [OSCURATO:PERSONA], rideterminavala pena inflitta in mesi undici e giorni venti di reclusione ed euro 200 di multa, confermandonel resto la impugnata sentenza.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vendramini, difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1.

Con primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc. pen., inosservanza dell’art 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di mancanzadella motivazione, rilevando come la Corte di appello, nel rideterminare la pena non abbiafornito motivazione, rendendo non comprensibile il ragionamento operato a fronte dellaassenza di esplicazione dei calcoli da parte del primo giudice.2.2.

Con secondo motivo, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,mancanza della motivazione, laddove la Corte di appello ha ritenuto che la assenza dimotivazione, nella sentenza di primo grado, in punto di determinazione della pena base edaumenti a titolo di recidiva, non determinasse inesistenza o nullità della sentenza.2.3.

Con terzo motivo, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., manifestaillogicità della motivazione, nella parte in cui la Corte di appello, pur ritenendo, in rispostaalle censure di cui al secondo motivo, di confermare la sentenza impugnata, poi procedeva arideterminare la pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, essendo i motivi proposti aspecifici, manifestamenteinfondati o non consentiti.1.1.

In premessa va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso percassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e dellamanifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorsoinammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc.pen. (Sez.

U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o puntodella decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità,e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazioneasseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr.anche, di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), nonpotendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine diestrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, inquanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsionedi legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi inriferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019,Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2,n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep.2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).Inoltre, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione diammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti delprovvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo acostituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica piùvantaggiosa per l'impugnante: ai fini della sussistenza del necessario interesse adimpugnare, non è dunque sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanzadella legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che siacomunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma odall'annullamento della decisione impugnata (tra le varie, Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019,Chiocchio, Rv. 276274 – 01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172 – 01).1.2.

Ciò premesso, risulta carenza di interesse con riferimento al primo motivo diricorso.Invero, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione alla disposta riduzionedella pena, da parte della Corte di appello, senza evidenziare quale sia il pregiudizioconcreto suscettibile di essere eliminato con il richiesto annullamento della sentenza.1.3.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.Invero, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado non rientratra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appellodeve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primogrado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione evalutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante senza checiò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio (Sez. 5, n. 23036 del18/03/2025, Grandi, Rv. 288200 – 01; Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, Diana, Rv.287505 – 01; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009, dep. 2010, Ignatiuk, Rv. 246227 – 01).Nella specie, dunque, correttamente la Corte di appello ha provveduto a redigere lamotivazione mancante, con argomentazione compiuta, priva di aporie logiche e congruente(vds. pag. 6 della sentenza impugnata).1.4.

Il terzo motivo, oltre ad essere formulato in maniera perplessa, tanto da risultareaspecifico, vieppiù non risulta sostenuto da alcun interesse (che neppure vienerappresentato in ricorso sul punto, a fronte della parziale riforma della sentenza di primogrado, in parziale accoglimento dei motivi di appello).1.5.

Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delleammende, che, avuto riguardo alla natura dei motivi di ricorso ed ai profili di colparavvisabili, si stima di determinare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleVincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 09/01/2026, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Monza del 09/01/2025, appellata da [OSCURATO:PERSONA], rideterminavala pena inflitta in mesi undici e giorni venti di reclusione ed euro 200 di multa, confermandonel resto la impugnata sentenza.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vendramini, difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc. pen., inosservanza dell’art 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di mancanzadella motivazione, rilevando come la Corte di appello, nel rideterminare la pena non abbiafornito motivazione, rendendo non comprensibile il ragionamento operato a fronte dellaassenza di esplicazione dei calcoli da parte del primo giudice.2.2. Con secondo motivo, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,mancanza della motivazione, laddove la Corte di appello ha ritenuto che la assenza dimotivazione, nella sentenza di primo grado, in punto di determinazione della pena base edaumenti a titolo di recidiva, non determinasse inesistenza o nullità della sentenza.2.3. Con terzo motivo, deduce, ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., manifestaillogicità della motivazione, nella parte in cui la Corte di appello, pur ritenendo, in rispostaalle censure di cui al secondo motivo, di confermare la sentenza impugnata, poi procedeva arideterminare la pena.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, essendo i motivi proposti aspecifici, manifestamenteinfondati o non consentiti.1.1. In premessa va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso percassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e dellamanifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorsoinammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc.pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o puntodella decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità,e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazioneasseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»; cfr.anche, di recente,Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), nonpotendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine diestrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, inquanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsionedi legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi inriferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019,Onofri, Rv. 277518 -02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2,n. 19712 del 06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep.2012, Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).Inoltre, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione diammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti delprovvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo acostituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica piùvantaggiosa per l'impugnante: ai fini della sussistenza del necessario interesse adimpugnare, non è dunque sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanzadella legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che siacomunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma odall'annullamento della decisione impugnata (tra le varie, Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019,Chiocchio, Rv. 276274 – 01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172 – 01).1.2. Ciò premesso, risulta carenza di interesse con riferimento al primo motivo diricorso.Invero, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione alla disposta riduzionedella pena, da parte della Corte di appello, senza evidenziare quale sia il pregiudizioconcreto suscettibile di essere eliminato con il richiesto annullamento della sentenza.1.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Invero, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado non rientratra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appellodeve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primogrado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione evalutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante senza checiò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio (Sez. 5, n. 23036 del18/03/2025, Grandi, Rv. 288200 – 01; Sez. 6, n. 1270 del 20/11/2024, dep. 2025, Diana, Rv.287505 – 01; Sez. 3, n. 9922 del 12/11/2009, dep. 2010, Ignatiuk, Rv. 246227 – 01).Nella specie, dunque, correttamente la Corte di appello ha provveduto a redigere lamotivazione mancante, con argomentazione compiuta, priva di aporie logiche e congruente(vds. pag. 6 della sentenza impugnata).1.4. Il terzo motivo, oltre ad essere formulato in maniera perplessa, tanto da risultareaspecifico, vieppiù non risulta sostenuto da alcun interesse (che neppure vienerappresentato in ricorso sul punto, a fronte della parziale riforma della sentenza di primogrado, in parziale accoglimento dei motivi di appello).1.5. Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delleammende, che, avuto riguardo alla natura dei motivi di ricorso ed ai profili di colparavvisabili, si stima di determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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