CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13927/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] con cui hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Milano, in data 11 marzo 2025, in parziale riforma dellasentenza di condanna del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Lodi neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di cui all’art. 589-bis cod. pen., hariconosciuto la circostanza attenuante di cui all’art.589-bis, comma 7, cod. pen.,rideterminando la pena in anni 2 di reclusione e ha sostituito la sanzioneamministrativa della revoca della patente di guida con quella della sospensionedella stessa per la durata di anni 3.Il processo ha ad oggetto un incidente stradale, ricostruito nelle sentenze dimerito nel modo seguente.Il 28 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA], alla guida dell’autoarticolato Volvo consemirimorchio, percorrendo via [OSCURATO:PERSONA]Alberi, in corrispondenza di [OSCURATO:PERSONA],aveva iniziato una manovra di svolta a sinistra, omettendo di dare precedenza almotociclo Honda che sopraggiungeva nella opposta corsia di marcia; per effettodell’urto il conducente della moto, [OSCURATO:PERSONA], aveva subito gravi lesioni, inconseguenza delle quali era deceduto.Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono stati riconosciuti, quali profili di colpa, lanegligenza, l'imprudenza e l'imperizia e la violazione degli artt. 145 e 154 d.lgs.30 aprile 1992 n. 285, per avere omesso di dare la precedenza ai veicoliprovenienti da destra, nonché di adottare la massima prudenza nell’impegnarel’incrocio stradale per effettuare la manovra di svolta a sinistra.2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo didifensore, formulando un unico motivo, articolato in due punti.2.1. Il ricorrente censura, in primo luogo, l’erronea applicazione della legge ined in particolare degli artt. 40, 41 e 589-bis cod. pen. e il vizio di motivazione,anche sub specie del travisamento delle prove. La Corte avrebbe errato nel nonqualificare la condotta colposa della vittima, cui pure aveva imputato il mancatoadeguamento della velocità e l’omessa adozione di manovre di emergenza nelmomento in cui si era avveduta delle intenzioni del conducente dell’autoarticolato,come causa interruttiva del nesso di causalità, in quanto da sola sufficiente adeterminare l’evento.La consulenza cinematica prodotta dalla difesa aveva concluso che la vittimastava viaggiando ad una velocità prossima ai 90 km/h e aveva, dunque, dato attoche l’impatto fra i due veicoli era stato devastante. Se la vittima avesse rispettatoil limite di 50 km/h imposto dal contesto urbano, certamente avrebbe potutoevitare l’ostacolo visibile a 500-600 metri di distanza e in ogni caso l’impatto nonavrebbe avuto conseguenze letali. La condotta imprudente e imperita della vittimaera stata, dunque, fattore eccezionale e non prevedibile ex ante da partedell’imputato, che, partendo da fermo, aveva intrapreso la manovra di svolta,senza poter immaginare che il motoveicolo proveniente dalla parte oppostapotesse giungere ad una velocità del tutto anomala in un contesto urbano.2.2. Con un ulteriore profilo di censura il difensore osserva che, anche a volerritenere che la condotta della vittima fosse stata solo concausale, avrebbe erratola Corte a qualificare tale contributo lieve e a ridurre la pena per effetto delriconoscimento della circostanza attenuante in misura inferiore alla massimaestensione possibile. La Corte, inoltre, avrebbe ritenuto, in maniera illogica,insussistente il contributo concausale della amministrazione comunale, nonostanteavesse dato atto che a seguito dell’incidente era stata aggiornata la segnaletica,divenuta inadeguata sia per la pericolosità dell’incrocio, sia per effetto dellaespansione urbana. Nell’atto di appello era stato evidenziato che il Comune diTribiano, nonostante il proprietario della strada fin dal 2015 avesse dato ordine disegnalare in anticipo l’inizio del centro urbano con conseguente introduzione dellimite di velocita di 50 km/h, aveva omesso di attivarsi e si era determinato in talsenso solo dopo il sinistro.Ne conseguirebbe, dunque, la marginalità del contributo causale dell’imputato,in rapporto a quello del motociclista, nonché a quello del Comune di Tribiano,responsabile di avere omesso la prescritta segnalazione dell’inizio del centroabitato.3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], harassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato limitatamente alla statuizione concernente l'attenuantedi cui all'art. 589-bis, comma 7 cod. pen. con riferimento alla apposizione disegnaletica sulla strada.2. Secondo la ricostruzione del sinistro effettuata nel conformi sentenze dimerito e non contestata sotto il profilo fattuale, l’imputato, alla guida di un grossoautoarticolato, pur essendo nelle condizioni di avvistare perfettamente i mezziprovenienti nella opposta direzione di marcia su un rettilineo, aveva iniziato lamanovra di svolta a sinistra senza dare la precedenza al motociclo condotto dallavittima: quest’ultima, improvvisamente, si era trovata la strada sbarrata dalgrosso mezzo pesante contro cui era andata a schiantarsi ed era deceduta sulcolpo.Nelle sentenze si dà atto che il limite di velocità esistente all’epoca dell’incidentesu quel tratto di strada era di 90 km/h e che il consulente tecnico del PubblicoMinistero aveva calcolato la velocità di marcia del motociclo al momentodell’impatto di 50 km/h, mentre il consulente tecnico della difesa aveva ritenutoche tale velocità fosse di gran lunga superiore a 50 km/h e non adeguata allecondizioni della strada.Sulla scorta di tale ricostruzione la Corte di appello, in coerenza con la sentenzadi primo grado, ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato, ma hariconosciuto la sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 589-biscomma 7 cod. pen. in relazione alla concausa rappresentata dalla condotta colposadella vittima consistita nel non aver decelerato in prossimità dell’incrocio; valutatacome lieve tale colpa, ha operato la diminuzione, rispetto alla pena di anni 3 emesi 9 di reclusione, di 9 mesi. La Corte, invece, ha escluso la configurabilità didetta circostanza attenuante in relazione alla condotta del Comune che, pur afronte della segnalazione dell’ente proprietario, aveva omesso di apporre all’iniziodella strada la segnaletica del limite di velocità di 50 km/h, affissa solo a seguitodell’incidente.3. Il ricorrente censura, in primo luogo, la mancata qualificazione della condottadella vittima come causa interruttiva del nesso casuale e, in subordine, lavalutazione compiuta dalla Corte in merito alla ridotta incidenza di tale condottanel decorso casuale, con conseguente riduzione della pena in misura inferiore aquella massima consentita.Il motivo, sotto tali profili, deve essere nel complesso rigettato.I giudici, invero in maniera coerente con i dati riportati, hanno affermato chel’evento era riconducibile alla condotta colposa dell’imputato, sottolineando:-che sul lungo rettilineo in cui si innestava a T la via in cui doveva svoltarel'autoarticolato, come chiarito da consulente tecnico del Pubblico MinisteroAdinolfi, la visibilità era perfetta: l’imputato alla guida del mezzo pesante,nell’accingersi a effettuare la manovra di svolta, aveva piena visibilità dei mezziprovenienti dalla sua destra sul rettilineo;- che l’imputato colposamente non aveva prestato la dovuta attenzione allapresenza del motociclo proveniente dalla direzione opposta: prima di iniziare asvoltare e di interferire con la sua traiettoria, avrebbe dovuto valutarne conscrupolo la velocità di avvicinamento, anche in considerazione del significativoingombro dell'articolato, tale da impegnare la carreggiata per diverso tempo primache la manovra fosse ultimata.La Corte ha, dunque, affermato che la condotta colposa dell’imputato nellaeffettuazione della manovra di svolta a sinistra, consistita nel non concedere laprecedenza ai veicoli provenienti da destra, nonché nell’impegnare l’incrociostradale senza adottare la dovuta cautela, aveva assunto una “preponderanterilevanza nella causazione del sinistro” (pag. 10 della sentenza impugnata) e chela condotta colposa del motociclista, consistita nella mancata decelerazione inprossimità dell’incrocio, a voler condividere i calcoli del consulente tecnico delladifesa, integrando solo un concorso di colpa, non aveva determinato lainterruzione del nesso causale. Vero è, ha puntualizzato la Corte, che in prossimitàdell’incrocio [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto moderare prudenzialmente la sua velocitàcome stabilito dall’art. 141 Cod. Strada: tuttavia la sua condotta non era statacausa sopravvenuta da sola idonea a cagionare l’evento, il quale nellaconcatenazione causale, aveva trovato la sua origine precipuamente nellacondotta dell’imputato.3.1 Il percorso argomentativo adottato è conforme agli insegnamenti dellaSuprema Corte in tema di accertamento del nesso di causalità, sicché il motivo èinfondato.Secondo la teoria della causalità "umana", per l'imputazione oggettivadell'evento sono necessari due elementi, uno positivo e uno negativo: quellopositivo è che l'uomo con la sua condotta abbia posto in essere un fattore causaledel risultato, vale a dire un fattore senza il quale il risultato medesimo nel casoconcreto non si sarebbe avverato; il negativo è che il risultato non sia dovuto alconcorso di fattori eccezionali. Soltanto quando concorrono queste due condizionil'uomo può considerarsi autore dell'evento. Quanto all’elemento positivo, la Corteha rilevato che la regola cautelare violata dal ricorrente, nel caso di specie, eravolta ad evitare proprio la collisione con i mezzi provenienti dal senso di marciaopposto e che, dunque, l’evento verificatosi era la concretizzazione del rischio chela regola violata mirava a scongiurare. Quanto all’elemento negativo, su cui siincentrano le osservazioni del ricorrente, la Corte ha osservato che la condottacolposa della vittima non era stata di per sé sola sufficiente a determinare l’evento,in quanto quest’ultimo non si sarebbe verificato laddove l’imputato incorrispondenza della intersezione si fosse arrestato e avesse concesso laprecedenza ai veicoli provenienti dall’opposto senso di marcia, come imposto dalCodice della Strada. Il ragionamento è rispettoso del principio per cui si è inpresenza di una causa sopravvenuta idonea ad escludere il rapporto di causalitàsolo nel caso di un percorso causale, sia pure ricollegato all'azione (od omissione)dell'agente, ma di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale (Sez. 4, n.26020 del 29/04/2009, Rv. 243933): “ai fini dell'apprezzamento dell'eventualeinterruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento, il concetto di causasopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce non solo al casodi un processo causale del tutto autonomo, ma anche all'ipotesi di un processonon completamente avulso dall'antecedente e tuttavia sufficiente, da solo, adeterminare l'evento" (Sez. 4, n. 10626 del 19/02/2013, Rv. 256391; da ultimoSez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Rv. 286013).3.2. Inammissibile, in quanto aspecifica, è la censura nella parte in cui lamentail mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 589 biscomma 7 cod. pen. nella massima estensione. La Corte, invero, ha qualificatocome lieve la condotta colposa della vittima per non aver decelerato a sufficienzain prossimità dell’incrocio, tenuto conto della osservanza dei limiti di velocità inallora vigenti in loco, con una valutazione che in quanto non manifestamenteillogica, non può essere sindacata in sede di legittimità. Il ricorrente di contro silimita ad avversare tale valutazione, senza ad essa contrapporre alcun argomentoin fatto o in diritto tale da minarne la tenuta logica.4. Fondato, come detto, è invece il motivo con cui il ricorrente lamenta il viziodi motivazione in ordine al mancato riconoscimento della ulteriore concausa,rappresentata dall’avere omesso l’ amministrazione comunale, pur a fronte dellasegnalazione da parte dell’ente proprietario della strada della espansionedell’abitato e della pericolosità dell’incrocio, di modificare i limiti di velocità lungoil rettilineo teatro dell’incidente.Il tema che viene in rilievo è quello della configurabilità, in relazione a dettaomissione, della circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen.a norma del quale, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione odell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Deve osservarsicome la circostanza attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen. attengaal piano della causa, prevedendo una mitigazione del trattamento sanzionatorionell’ipotesi in cui l’evento sia attribuibile eziologicamente, oltre che alla condottacolposa del soggetto agente, anche ad altre cause concorrenti. In proposito questaCorte (Sez. 4 n. 20369 del 15/01/2025, Rv. 288266) ha chiarito che la norma,nel riferirsi alle ipotesi in cui l’evento non sia conseguenza esclusiva della azioneo omissione, rimanda alla disciplina della causalità delineata dagli artt. 40, 41 e45 cod. pen. (in forza della quale perché un soggetto possa essere chiamato arispondere di un fatto preveduto dalla legge come reato, è necessario che l’eventodannoso o pericoloso sia conseguenza della sua azione o omissione; il concorso dicause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il rapporto di causalitàfra l’azione o l’omissione e l’evento, a meno che non si tratti di causesopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento; non è punibile chi abbiacommesso il fatto per forza maggiore), per trarne la conseguenza che laconcausa che vale a configurare l’attenuante, non può essere né il fattore cheintegra la forza maggiore, ex art. 45 cod. pen., né il fattore che determina lainterruzione del nesso causale ex art. 41, comma 2, cod. pen. Concausa, ai finidella attenuante in esame, non può essere neppure il fattore determinante la colpadel soggetto agente, perché tale fattore è niente altro che la causa messa in attoda tale soggetto e, in tale ipotesi, l’evento rimane conseguenza esclusiva della suaazione od omissione. La fattispecie incriminatrice, infatti, punisce la condotta dichi cagiona la morte con violazione delle norme sulla disciplina della circolazionestradale. Ne consegue che i fattori che, concorrendo alla causazione dell’eventoper essersi inseriti nel decorso causale innescato dalla condotta colposa delsoggetto agente, comportano, secondo l’intenzione del legislatore, la mitigazionedel trattamento sanzionatorio, non possono coincidere con quelli già ricompresinell’area di rischio demandata al governo del soggetto agente.Chiarito, dunque, che ai fini dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 589bis, comma 7, cod. pen., il primo dato da valutare è quello dell’esistenza di unaconcausa che abbia contribuito al verificarsi dell’evento, in assenza del qualel’evento non si sarebbe verificato, la Corte di appello non ha adeguatamenteapprofondito il tema della eventuale valenza concausale del mancatoaggiornamento dei limiti di velocità in loco.La Corte dà atto della circostanza per cui solo a seguito dell’incidentel’amministrazione comunale si era determinata a introdurre il limite di velocità di50 km/h “vuoi per la pericolosità dell’incrocio valutata ex post, vuoi per effettodella espansione urbana che aveva ampliato i confini del centro abitato” (pag. 10della sentenza impugnata). Operata tale premessa, la Corte afferma che “aprescindere dal limite di velocità in allora vigente (limite che rappresenta lavelocità massima consentita in quel determinato tratto di strada) è il codice dellastrada che, all'art. 141, stabilisce i parametri che devono essere osservati dagliutenti che devono regolare la propria andatura” riportando il testo integrale dellanorma in esame.Il percorso argomentativo in tal modo adottato, ovvero l’affermazione per cui ilmancato aggiornamento del limite di velocità non avrebbe inciso neppure comeconcausa dell’evento, appare apodittico. Invero, l’obbligo di adeguare la velocitàin prossimità delle intersezioni non può che essere collegato anche alla previsionedel limite di velocità generale, nel senso che tale previsione ha incidenza direttaanche sul concetto di velocità adeguata di cui all’art. 141 Cod. Strada. La Corte,dunque, ha omesso di approfondire il tema della possibile rilevanza concausaledella condotta omissiva dell’amministrazione comunale in relazione alla fissazionedei limiti di velocità.5. Ne consegue che la sentenza annullata deve essere annullata limitatamentealla statuizione concernente l'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7 cod. pen.con riferimento alla apposizione di segnaletica, con rinvio ad altra sezione dellaCorte di appello di Milano.Il ricorso deve essere rigettato nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernentel'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7 c.p., con riferimento alla apposizionedi segnaletica, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Cortedi appello di Milano. Rigetta il ricorso nel resto.Così deciso in Roma il 10 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]