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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33041/2026

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ato a FIDENZA il 05/12/1957 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha assolto per il reato di cui all'art. 2635 cod. civ. (capo 1) e ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000, per essersi avvalso, in qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] srl" (già ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]"), di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, al fine di evadere le imposte ai fini IRPEF ed IRES, emesse al fine di fornire una giustificazione fittizia al passaggio di passaggio di denaro, prezzo della corruzione tra privati.

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, in quanto la Corte, escludendo la sussistenza dell'accordo corruttivo tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il correo, non ha adeguatamente indicato il compendio probatorio alla base delle asserite operazioni inesistenti.

Inoltre, specifica che, trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti che non hanno inciso sul versamento dell'IVA, il giudice avrebbe dovuto considerare i costi sostenuti come elementi passivi reali, ai fini della determinazione dell'imponibile.

Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, illustrando ulteriormente i motivi di ricorso.

Il ricorso è inammissibile.

La doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che la società del [OSCURATO:PERSONA] effettuava pagamenti nei confronti della società facente capo al [OSCURATO:PERSONA], la quale era risultata, dalla rogatoria internazionale, una società inesistente, ed ha inoltre affermato che le prestazioni indicate nelle fatture concernevano operazioni commerciali mai eseguite, come si desume dal fatto che le fatture non indicavano l'indirizzo della sede societaria e recavano un oggetto generico (attività di progettazione, fabbricazione e collaudo di macchinari).

Né rileva che le fatture afferiscano a profitti derivanti da un illecito penale, sussistendo il dolo specifico anche quanto il contribuente, pur perseguendo un proprio interesse, utilizzi le fatture a fini fiscali, essendo irrilevanti, per contro, l'interesse o il movente che abbiano eventualmente spinto l'agente a commettere il reato, ovvero, nel caso di specie, quello di celare un'operazione penalmente illecita. 2Infine, quanto alla deducibilità dei costi, si osserva che il ricorso è generico, non avendo il ricorrente specificato quali siano i costi che egli abbia sostenuto, che il giudice ha ritenuto non siano stati mai sostenuti, essendo inerenti a prestazioni mai eseguite.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a FIDENZA il 05/12/1957 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha assolto per il reato di cui all'art. 2635 cod. civ. (capo 1) e ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, per essersi avvalso, in qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] srl" (già ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]"), di fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, al fine di evadere le imposte ai fini IRPEF ed IRES, emesse al fine di fornire una giustificazione fittizia al passaggio di passaggio di denaro, prezzo della corruzione tra privati. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, in quanto la Corte, escludendo la sussistenza dell'accordo corruttivo tra il [OSCURATO:PERSONA] ed il correo, non ha adeguatamente indicato il compendio probatorio alla base delle asserite operazioni inesistenti. Inoltre, specifica che, trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti che non hanno inciso sul versamento dell'IVA, il giudice avrebbe dovuto considerare i costi sostenuti come elementi passivi reali, ai fini della determinazione dell'imponibile. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, illustrando ulteriormente i motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile. La doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che la società del [OSCURATO:PERSONA] effettuava pagamenti nei confronti della società facente capo al [OSCURATO:PERSONA], la quale era risultata, dalla rogatoria internazionale, una società inesistente, ed ha inoltre affermato che le prestazioni indicate nelle fatture concernevano operazioni commerciali mai eseguite, come si desume dal fatto che le fatture non indicavano l'indirizzo della sede societaria e recavano un oggetto generico (attività di progettazione, fabbricazione e collaudo di macchinari). Né rileva che le fatture afferiscano a profitti derivanti da un illecito penale, sussistendo il dolo specifico anche quanto il contribuente, pur perseguendo un proprio interesse, utilizzi le fatture a fini fiscali, essendo irrilevanti, per contro, l'interesse o il movente che abbiano eventualmente spinto l'agente a commettere il reato, ovvero, nel caso di specie, quello di celare un'operazione penalmente illecita. 2Infine, quanto alla deducibilità dei costi, si osserva che il ricorso è generico, non avendo il ricorrente specificato quali siano i costi che egli abbia sostenuto, che il giudice ha ritenuto non siano stati mai sostenuti, essendo inerenti a prestazioni mai eseguite. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.M
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