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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25714/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, la ha ritenuta responsabile del reato di minaccia grave; - che il primo e il secondo motivo di ricorso - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta capacità intimidatoria della minaccia e alla connessa valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - sono indeducibili, in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pagg. 5-8 della sentenza impugnata), con i quali la difesa non si confronta, limitandosi a prospettare una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova, senza considerare che a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260); - che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'accertamento dell'intervenuta prescrizione, non essendo applicabile, secondo la difesa, la c.d. sospensione Orlando - è manifestamente infondato in quanto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175); soluzione, peraltro, confermata anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 38 del 2026; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 24 PQM Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, confermando la condanna pronunciata in primo grado, la ha ritenuta responsabile del reato di minaccia grave; - che il primo e il secondo motivo di ricorso - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta capacità intimidatoria della minaccia e alla connessa valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - sono indeducibili, in quanto si risolvono nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (pagg. 5-8 della sentenza impugnata), con i quali la difesa non si confronta, limitandosi a prospettare una diversa lettura dei dati processuali e un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova, senza considerare che a questa Corte è precluso non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260); - che il terzo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'accertamento dell'intervenuta prescrizione, non essendo applicabile, secondo la difesa, la c.d. sospensione Orlando - è manifestamente infondato in quanto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175); soluzione, peraltro, confermata anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 38 del 2026; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 24 PQM Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25714/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris