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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00331/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce il vizio di «motivazione illogica» in relazione al discostamento dal minimo edittale del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: è stato proposto per motivi non specifici; si prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen.

I motivi sono stati dedotti avverso il trattamento sanzionatorio che, però, è corretto in diritto, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

La pena base inflitta, di un anno e 3 mesi di reclusione ed C 1.300 di multa, è inferiore al medio edittale ed è stata specificamente motivata dalla Corte di appello (pag. 5-6) in base agli elementi ex art. 133 cod. pen.

In tal caso, così come per gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze aggravanti ed attenuanti, l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile ed è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle knmende.

Così deciso il 1 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce il vizio di «motivazione illogica» in relazione al discostamento dal minimo edittale del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: è stato proposto per motivi non specifici; si prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. I motivi sono stati dedotti avverso il trattamento sanzionatorio che, però, è corretto in diritto, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. La pena base inflitta, di un anno e 3 mesi di reclusione ed C 1.300 di multa, è inferiore al medio edittale ed è stata specificamente motivata dalla Corte di appello (pag. 5-6) in base agli elementi ex art. 133 cod. pen. In tal caso, così come per gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze aggravanti ed attenuanti, l'uso del potere discrezionale del giudice è insindacabile ed è inammissibile il ricorso che tenda ad una nuova valutazione della congruità della pena. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle knmende. Così deciso il 1 dice
Sentenza Cassazione n. 00331/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris