CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07887/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24485/2024 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24485/2024Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 7887/2026Data pubblicazione 31/03/2026CARBURANTI MARINUZZI di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]MARINUZZI Domenico, MARINUZZI Bruno, MONTEMURROTiziana [OSCURATO:PERSONA], CASAROLA [OSCURATO:PERSONA]– intimati –avverso la sentenza n. 1850/28/2024 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Puglia, depositata il 14/5/2024.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ei suoi soci quali indicati in epigrafe impugnarono dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Taranto, con distinti ricorsi eciascuno per quanto di rispettivo interesse, gli avvisi di accertamentocon i quali l’Agenzia delle entrate aveva determinato maggioriimponibili in relazione all’anno d’imposta 2009, chiedendo alla societàil pagamento delle maggiori Iva e Irap conseguentemente dovute, e aisoci il pagamento dell’Irpef sulla quota del maggior reddito accertato,ad essi imputato per trasparenza ai sensi dell’art. 5 Tuir.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure, pronunciando distinte sentenze, accolsei ricorsi, annullando integralmente gli avvisi impugnati.3. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia,investita di separati appelli dell’Agenzia delle entrate, poi riuniti,accolse parzialmente i gravami, evidenziando che la pretesa impositivaera solo in parte fondata sicché solo per tale parte gli avvisi diaccertamento potevano essere confermati nella loro legittimità.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24485/2024Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 7887/2026Data pubblicazione 31/03/20264. Avverso tale ultima pronuncia l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.5. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ei suoi soci sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazioneapparente, non essendo state spiegate le ragioni per le quali la Corteregionale ha ritenuto maggiormente convincente la ricostruzione delreddito proposta dalla società rispetto a quella fornita dall’Ufficio.2. Il motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione èsolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error inprocedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttaviapercepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass., sez. un., n. 2223272016; v. anche Cass. n.1986/2025), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicaregli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senzaun’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo,impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suoragionamento (Cass. n. 9105/2017), oppure, ancora, nell’ipotesi in cui leargomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da nonpermettere di individuare il ragionamento e di riconoscerlo comegiustificazione del decisum (Cass. n. 20112/2009).La sentenza qui impugnata reca una motivazione che non puòconsiderarsi meramente apparente nel senso sopra chiarito, essendoinvece essa chiara e compiuta. Contrariamente a quanto dedotto dallaNumero registro generale 24485/2024Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 7887/2026Data pubblicazione 31/03/2026ricorrente, il Giudice d’appello non si è affatto limitato ad affermareapoditticamente che la società contribuente avesse fornito «unaconvincente prova contraria» in merito all’entità dei ricavi conseguiti, maha invece puntualmente chiarito quali fossero gli elementi di prova offertidalla società per la ricostruzione dei proventi conseguiti nell’anno diimposta cui si riferisce l’accertamento. In particolare, il giudice di meritoha precisato che i ricavi tratti dall’erogazione di carburante nell’anno 2009erano stati dimostrati dalla contribuente basandosi sui litri venduti allapompa nonché sul margine di 0,004/0,05 centesimi al litro come definitoda accordi tra le compagnie petrolifere nazionali e come altresì risultantedal prospetto dei margini fissati dal fornitore [OSCURATO:PERSONA]; quanto, poi, airicavi conseguiti dalle connesse attività di bar e di vendita di generi diferramenta, il giudice di secondo grado ha ritenuto che la società li avessiadeguatamente provati facendo riferimento ai ricarichi applicati dalleimprese del settore.3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, lett. a),d.P.R. n. 600 del 1973 poiché la sentenza impugnata ha erroneamentericostruito il reddito d’impresa senza spiegare le ragioni per le quali haritenuto di dare prevalenza agli elementi extracontabili offerti dallacontribuente piuttosto che ai dati indicati nella documentazione “ufficiale”(fatture e note di credito, benché non registrate) rinvenuta in sede diverifica, sulla cui base l’Ufficio ha compiuto il proprio accertamentoanalitico-induttivo.4. Il motivo è inammissibile giacché non coglie la ratio decidendi dellasentenza impugnata.Questa ha infatti affermato che, non avendo la contribuentepresentato la dichiarazione annuale relativa all’anno d’imposta 2009,essendosi invece limitata a presentare la dichiarazione dei sostitutid’imposta da cui emergevano gli emolumenti corrisposti ai dipendenti,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24485/2024Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 7887/2026Data pubblicazione 31/03/2026l’accertamento operato dall’Ufficio si è sostanziato in un accertamentoinduttivo puro o extracontabile di cui all’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600del 1973, accertamento che consente «la rettifica del reddito d’impresaprescind[endo] in tutto o in parte dalle risultanze contabili e può essereesperito sulla base dei dati o notizie comunque raccolti dal fisco o venutia sua conoscenza e anche sulla base di presunzioni prive di gravitàprecisione e concordanza (presunzioni supersemplici) ed in particolarel’omessa presentazione delle dichiarazioni che autorizza l’Ufficio a servirsidi qualsiasi elemento probatorio ai fini della determinazione del reddito»(così a pag. 4 della sentenza d’appello). La sentenza impugnata continuaprecisando che nel caso di specie la quantificazione del reddito oggetto dievasione è stata compiuta dall’Ufficio «partendo dal costo del personaledella Sas rilevato dal modello 770/2010, unico costo a cui, peraltro,poteva riferirsi considerata la totale mancanza della contabilità aziendale,nonché utilizzando le Banche dati e i dati rinvenuti da precedentiaccertamenti (in particolare per gli ammortamenti)».Alla luce di quanto testé riportato, è evidente che il motivo ora inesame è stato formulato sulla base di un presupposto smentito dallasentenza d’appello, non trovando in essa alcun riscontro l’affermazionedella ricorrente secondo cui quello operato dall’Ufficio sarebbe stato unaccertamento analitico-induttivo fondato su dati contenuti in fatture enote di credito rinvenute presso la società verificata. È allora del tutto“fuori fuoco” la doglianza della ricorrente nella parte in cui lamenta chenon sarebbe stata spiegata la ragione della prevalenza assegnata aidocumenti extracontabili offerti dalla contribuente rispetto a quelli“ufficiali” utilizzati dall’Ufficio, essendo stato proprio quest’ultimo, inrealtà, a compiere l’accertamento sulla base di dati extracontabili.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema direttifica dei redditi d’impresa, il discrimine tra l’accertamento con metodoanalitico induttivo e quello con metodo induttivo puro sta,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24485/2024Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 7887/2026Data pubblicazione 31/03/2026rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultantidalle scritture contabili: nel primo caso, la “incompletezza, falsità oinesattezza” degli elementi indicati non è tale da consentire di prescinderedalle scritture contabili, in quanto l’Ufficio accertatore può solo completarele lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell’esistenzadi componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni sempliciaventi i requisiti di cui all’art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, “leomissioni o le false od inesatte indicazioni” sono così gravi, numerose eripetute da inficiare l’attendibilità – e dunque l’utilizzabilità, ai finidell’accertamento – anche degli altri dati contabili (apparentementeregolari), sicché l’Amministrazione finanziaria può «prescindere, in tutto oin parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quantoesistenti» ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementimeramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntivaex artt. 2727 e 2729 c.c. (Cass. n. 33604/2019, Rv. 656397-01; Cass. n.4662/2023; Cass. n. 8749/2025).È poi chiaro che, in caso di ricorso dell’Ufficio all’accertamentoinduttivo puro, è a carico del contribuente l’onere di fornire la provacontraria, ossia di dimostrare di non aver conseguito il reddito accertatoovvero di avere conseguito un reddito inferiore a quello indicato dall’Ufficio(Cass. n. 20793/2020; Cass. n. 12127/2022). E tale onere è statoconsiderato nella specie assolto, avendo ritenuto la Corte regionale, conragionamento non illogico e che dunque va esente da censure, che glielementi forniti dalla contribuente, consistenti in dati relativi alla quantitàdi prodotti venduti e agli usuali margini di ricarico del settore,consentissero una ricostruzione dei ricavi più prossima alla realtà e,dunque, più attendibile di quella fornita dall’Agenzia fiscale sulla base dellemere presunzioni sopra indicate.5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 19 e 25 d.P.R. n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24485/2024Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 7887/2026Data pubblicazione 31/03/2026633 del 1972 poiché la sentenza impugnata, nel riconoscere il diritto dellacontribuente alla detrazione Iva anche in ipotesi di violazione degliobblighi formali quale quello di presentazione della dichiarazione, stanteperò la sussistenza dei requisiti sostanziali dello stesso, ha nondimenoomesso di valutare se tale diritto fosse stato esercitato entro i termini dilegge, ovverosia entro la cornice biennale di cui all’art. 8, comma 3, d.P.R.n. 322 del 19986. Il motivo è infondato.In primo luogo va rilevato che la sentenza impugnata affermaespressamente, richiamandosi ad un costante indirizzo dellagiurisprudenza di legittimità, che, pur in mancanza della presentazionedella dichiarazione annuale, il contribuente che abbia rispettato tutti irequisiti sostanziali per la detrazione «ha diritto nei termini di legge alladetraibilità»: affermazione, questa, da cui si ricava che la Corte ha avutoben a mente la questione della tempestività dell’esercizio del diritto didetrazione, risolvendola, almeno per implicito, positivamente.Va poi osservato che la censura in esame è formulata in termini deltutto generici. La ricorrente, pur lamentando che la Corte pugliese non haverificato se l’esercizio del diritto di detrazione sia avvenuto entro iltermine decadenziale sopra indicato, nulla però deduce circa latempestività o meno dell’esercizio del diritto di detrazione da parte dellacontribuente, limitandosi, come detto, a dolersi del mancatoaccertamento giudiziale sul punto. La doglianza pecca, allora, sotto ilprofilo della specificità, non essendo consentito censurare una sentenzaper mancato accertamento di un profilo fattuale, pur in astratto rilevante,ove lo stesso ricorrente non chiarisca la decisività di tale profilo ai fini dellarisoluzione della controversia.7. Il ricorso va dunque rigettato, mentre nessun provvedimento deveessere adottato in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità,stante l’assenza di attività difensiva degli intimati.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24485/2024Numero sezionale 2691/2026Numero di raccolta generale 7887/2026Data pubblicazione 31/03/2026 P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2026La PresidenteTania Hmeljak