CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04599/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 73 d. P. R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 309, in relazione alla detenzione di grammi 109 lordi di cocaina. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della destinazione ad uso personale dello stupefacente e alla mancata qualificazione giuridica del fatto ex art. 73, comma 5, I. stup. Innumerevoli dati probatori depongono infatti per un uso personale, quantomeno parziale, della droga da parte dell'imputato. All'interno del comodino della camera da letto è stata rinvenuta una piccola quantità di sostanza stupefacente dello stesso tipo di quella sequestrata in auto e ciò è indice evidente che la droga veniva assunta anche dall'imputato. Né vi è prova in atti della benché minima attività di spaccio riferibile al ricorrente, non essendo stato rinvenuto alcuno degli oggetti abitualmente in uso agli spacciatori (sostanza da taglio, carta stagnola, bilancino di precisione e via dicendo). Non è stato neppure riscontrato da parte della polizia giudiziaria alcun contatto dell'imputato con ambienti malavitosi e dediti allo spaccio di droga. Anche l'assenza di precedenti specifici in capo al ricorrente avrebbe dovuto essere adeguatamente valutata. Non è stato dimostrato che le somme di danaro rinvenute nell'armadio del ricorrente fossero provento di spaccio di droga, non essendo inverosimile che la famiglia dell'imputato custodisse il danaro in casa. Anzi la Corte d'appello, nell'assolvere il coimputato, ha ritenuto che la somma di euro 1100, rinvenuta in un paio di jeans riposti nell'armadio del coimputato, fosse del tutto compatibile con risparmi correlabili ad attività lecite. 2.1. Ingiustificatamente non sono state riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche, nonostante l'età, il corretto comportamento processuale e la non particolare gravità del fatto. L'unico precedente, peraltro non specifico, riguarda un fatto del- 2012, non attinente a questioni di droga e né prima né dopo i fatti in disamina il ricorrente ha riportato pregiudizi penali. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Nelle sue conclusioni scritte, il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso, nella parte in cui deduce la destinazione ad uso personale dello stupefacente, non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte d'appello, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dalla significatività del dato ponderale (421 dosi medie di cocaina); dalle modalità di occultamento dello stupefacente, a bordo di un'automobile, in una intercapedine ricavata sotto la moquette del lato guida, sotto la pedaliera; dalla cospicuità e dalle modalità di detenzione della somma di danaro rinvenuta nell'abitazione dell'imputato (31.000 euro in contanti, all'interno di un armadio, di cui 1000 nella tasca di un paio di jeans custoditi nello stesso armadio); dalla mancanza di elementi sulla base dei quali affermare che l'imputato fosse dedito all'uso di stupefacenti. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2. La doglianza concernente la qualificazione giuridica del fatto ex art. 73, comma 5, è manifestamente infondata. Anche nell'attuale assetto normativo rimane infatti valido il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l'offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (Sez. U, n. 35737 del 24-6-2010). L'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, anche se all'esito della valutazione globale di tutti gli indicatori che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è ben possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, dovendosi conseguentemente escludere in tal caso il ricorrere di tale fattispecie (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 02). Trattasi di valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità ove supportata da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso in esame, il giudice a quo, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha evidenziato la cospicuità del dato ponderale e le accurate modalità di occultamento. Di qui l'esclusione dell'ipotesi della lieve entità. Trattasi di motivazione puntuale, fondata su precise risultanze processuali e del tutto corretta sotto il profilo giuridico. 3. L'ultimo motivo di ricorso non può trovare ingresso in questa sede. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono, infatti, insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, poiché la Corte territoriale, nell'evidenziare che comunque il primo giudice aveva applicato la pena nel minimo edittale, ha fatto riferimento al precedente penale per favoreggiamento personale e alla mancanza di elementi suscettibili di valutazione positiva, in quanto la confessione era circoscritta alla mera detenzione dello stupefacente ed accompagnata dall'affermazione relativa ad una pretesa destinazione ad uso personale. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della