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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 16212/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIA\d-ato—avviso—aThe parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Gup del Tribunale di Foggia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e 73 del d.P.R.

Rilevato che i motivi di ricorso, con i quali si deduce il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine alla affermazione della penale responsabilità ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili perché non consentiti dalla legge.

Deve, invero, rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIA\d-ato—avviso—aThe parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Gup del Tribunale di Foggia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e 73 del d.P.R. Rilevato che i motivi di ricorso, con i quali si deduce il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine alla affermazione della penale responsabilità ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili perché non consentiti dalla legge. Deve, invero, rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 16212/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris