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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 19669/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A. R. Seccia, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 14 settembre 2021, il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse dell'imputato - in qualità di socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. e presidente della [OSCURATO:PERSONA] - avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo, emessa dal Gip del medesimo Tribunale in data 14 luglio 2021, in relazione al reato di cui agli artt. 44, comma 1, lettera b) , 71, 72 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere proceduto all'edificazione di nuovi volumi edilizi sull'immobile oggetto della misura cautelare reale in totale assenza di permesso di costruire, del rispetto della normativa anti-sismica e della disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato.

2. Avverso l'ordinanza l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, basato su un unico articolato motivo di doglianza, con cui si denuncia l'omessa motivazione da parte del Gip e del Tribunale del riesame sul requisito del periculum in mora, necessario ai fini del mantenimento della misura cautelare reale, trattandosi di sequestro preventivo e non probatorio, a differenza di quanto si sarebbe sostenuto nel provvedimento impugnato.

Rileva la difesa che, successivamente all'esecuzione del sequestro di cui si chiede la revoca, sarebbe stato presentato un nuovo progetto per il recupero, con adeguamento sismico, dell'ex [OSCURATO:PERSONA] del Naviglio a biblioteca, per la demolizione di tutti gli altri edifici esistenti e per la costruzione di tre nuovi edifici da destinare ad aule, studentato e laboratorio da parte della [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta dalla Regione Lombardia (decreto n. 673 del 7 gennaio 2021) ed iscritta nel registro delle persone giuridiche private.

Tale progetto presenterebbe aspetti di discontinuità e novità rispetto a quello i cui lavori sono stati fermati in conseguenza del sequestro preventivo, costituendo fatto nuovo rilevante ai fini della revoca della misura cautelare reale, non sufficientemente considerato né dal Gip né dal Tribunale in sede di appello.

Il nuovo progetto sarebbe stato corredato da apposita comunicazione di inizio lavori, con la specificazione che l'intervento sarebbe avvenuto ex art. 40 del Regolamento edilizio di Milano in modalità diretta convenzionata e che l'indagato, presidente della Fondazione, in quanto iscritto all'Ordine degli architetti di Milano da oltre dieci anni, possiederebbe la qualifica professionale per operare in tale settore.

A differenza del precedente, il nuovo progetto, inoltre, avrebbe previsto: che gli edifici del campus insisteranno su pali di fondazione di diametro 80x25 cm e che nessuno di questi interferirà con il passaggio tombinato della roggia; che le adiacenti case popolari insisteranno sulla roggia, come prevede il progetto relativo alla loro edificazione; che l'auspicabile sottoscrizione della convenzione con il Comune implicitamente comporterà il nullaosta paesaggistico.

L'autorità giudiziaria procedente avrebbe omesso la valutazione di sostanziale difformità del nuovo progetto rispetto a quello precedente, di fatto impedendo sia l'inizio dei lavori che la sottoscrizione della proposta convenzione tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'amministrazione comunale con il mantenimento del vincolo cautelare, disposto in relazione ad altro progetto e per diverse violazioni.

Inoltre, tale situazione ostacolerebbe la realizzazione dello scopo da parte della riconosciuta Fondazione, consistente proprio nell'edificazione del campus universitario.Secondo il ricorrente, pertanto, la finalità preventiva sottesa all'originario decreto di sequestro preventivo non sarebbe più attuale, dal momento che il progetto sarebbe stato del tutto modificato rispetto al precedente, presentando, a questo punto, i prescritti requisiti di legge.

Non sarebbe determinante la circostanza che il progetto e la connessa autorizzazione edilizia, riconducibili alla [OSCURATO:PERSONA], sarebbero comunque frutto di un'iniziativa dell'imputato.

Infatti, ciò che legittimerebbe la perduranza del vincolo cautelare troverebbe fondamento nelle specifiche censure afferenti al contenuto dell'originario progetto e non nell'identità del suo autore o committente, in ipotesi parzialmente coincidente con quello precedente.

Dunque, la libera disponibilità dell'immobile in capo all'imputato non potrebbe considerarsi rilevante ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione del reato, dal momento che il nuovo progetto implicherebbe la demolizione della precedente costruzione, ritenuta realizzata in assenza di titolo edificatorio.

3. Con memoria di replica datata 18 febbraio 2022, la difesa del ricorrente, in risposta alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha insistito nelle argomentazioni a sostegno del motivo di ricorso.

Si ribadisce, in particolare, la diversità soggettiva tra colui che ha presentato il primo progetto urbanistico - [OSCURATO:PERSONA] in proprio - e il secondo progetto - [OSCURATO:PERSONA].

La persistenza del vincolo reale sull'immobile costituirebbe motivo ostativo al rilascio di una nuova autorizzazione, pur essendo nel frattempo mutati il soggetto giuridico e il progetto stesso, con pericolo di irreparabile pregiudizio non solo economico, ma anche strutturale per l'immobile.

La difesa precisa, inoltre, che la mancanza del c.d. deposito sismico, necessario al mantenimento del titolo edificatorio, sarebbe stata documentalmente smentita dagli atti amministrativi e progettuali prodotti dal ricorrente nel corso della fase cautelare e allegati nuovamente in questa sede.

Tuttavia, l'autorità amministrativa procedente, senza mai entrare nel merito del progetto e della relativa documentazione, avrebbe omesso di considerare la puntuale produzione documentale effettuata su richiesta dello stesso Comune di Milano, fino a pervenire alla revoca del titolo edilizio e alla comunicazione di notizia di reato per abuso edilizio alla Procura.

Questo avrebbe, inoltre, spinto l'odierno imputato a presentare denuncia nei confronti del responsabile dell'ufficio comunale per abuso di ufficio.

L'attività edilizia posta in essere dal ricorrente, consistente in opere di consolidamento strutturale, avrebbe perseguito la finalità di messa in sicurezza al fine di rimuovere il pericolo di crollo dell'immobile, come accertato dal verbale di diffida redatto dai Vigili del Fuoco di Milano, allegato alla presente memoria.

Tuttavia, l'attività edificatoria si sarebbe arrestata alla fase del mero consolidamento strutturale, qualificata impropriamente dall'amministrazione comunale come attività edificatoria integrante il reato di lottizzazione abusiva.

A seguito dell'esecuzione del vincolo reale, l'interessato avrebbe più volte richiesto all'amministrazione competente l'autorizzazione a proseguire l'attività di messa in sicurezza dell'immobile, ricevendo sempre risposta negativa in ragione di una relazione redatta, su istanza della polizia giudiziaria e anch'essa allegata alla memoria, a seguito di sopralluogo volto a stabilire il pericolo di crollo dell'immobile.

Dalla suddetta relazione emergerebbe, contrariamente al verbale redatto dai Vigili del Fuoco, la non necessarietà di adeguamenti sismici in mancanza di mutazioni o variazioni di carico sull'immobile, le quali non sarebbero state poste in essere dall'odierno ricorrente, nonostante lo stesso sia stato prima indagato e poi imputato per il reato di lottizzazione abusiva.

A parere della difesa, la contraddittorietà tra i due verbali-relazioni potrebbe spiegarsi con l'intento di rendere impossibile al suo proprietario qualsiasi intervento sull'immobile.

Ciononostante, vi sarebbero stati interventi di messa in sicurezza non ulteriormente rinviabili alla luce di quanto disposto dal Regolamento edilizio del Comune di Milano e in ragione dello stato in cui ormai si trova l'immobile a causa della permanenza del vincolo cautelare, tanto da spingere l'indagato a presentare apposita SCIA e a compiere i lavori per oltre nove mesi.

Lo stesso d.P.R. 380 del 2001 affida, inoltre, la competenza in materia di interventi strutturali e antisismici alla Regione, così che l'esercizio del potere amministrativo, repressivo e sanzionatorio da parte del Comune sarebbe avvenuto in violazione di legge.

L'imputazione provvisoria alla base del disposto sequestro preventivo sarebbe, infine, smentita dalla stessa relazione prima menzionata, nella quale si esclude che l'indagato abbia proceduto alla realizzazione di nuovi volumi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. È opportuno premettere che, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

Inoltre, in tema di misure cautelari reali, è inammissibile la reiterazione di impugnazioni già proposte avverso il medesimo provvedimento, sussistendo al riguardo una preclusione processuale (Sez. 2, n. 29668 del 04/04/2019, Rv. 276736).

Le doglianze formulate in questa sede, oltre ad essere del tutto aspecifiche, esorbitano dai limiti entro cui è consentito esercitare il sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.

Il ricorso non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale si fonda sulla sostanziale continuità dell'attività edilizia illecita, che aveva giustificato l'originario provvedimento di sequestro preventivo, a prescindere dalla presentazione di un nuovo progetto da parte di un soggetto formalmente e giuridicamente distinto dal ricorrente.

Rileva il Tribunale che, nonostante l'emanazione di svariate ordinanze di sospensione dei lavori da parte dell'amministrazione comunale e nonostante il già intervenuto annullamento del titolo edilizio, l'indagato aveva proseguito i lavori di edificazione delle unità residenziali, come emerge dal raffronto dei rilievi fotografici.

Con argomentazioni del tutto assertive e non suffragate dai necessari giudizi di conformità dell'autorità amministrativa, il ricorrente ha ritenuto che le modifiche apportate al progetto originario fossero sufficienti ad integrare un fatto nuovo idoneo a giustificare la revoca della precedente misura cautelare, rendendo irrilevante l'accertata illiceità della condotta pregressa che aveva comportato l'esecuzione del sequestro preventivo, i cui presupposti legittimanti - del fumus e del periculum - non sono concretamente e specificamente oggetto di censura in questa sede.

In conclusione, secondo la corretta valutazione del Tribunale, la sussistenza del pericolo emerge dal fatto che la libera disponibilità del bene potrebbe protrarre le conseguenze del reato o causare la commissione di altri reati, essendo irrilevanti, a fini edilizi, sia il riconoscimento ad opera della Regione della Fondazione dell'imputato, sia la predisposizione di un nuovo progetto, neppure sottoposto al vaglio dell'autorità, sia le generiche affermazioni del ricorrente circa la pretesa indifferibilità di lavori di messa in sicurezza.

2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A. R. Seccia, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 settembre 2021, il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse dell'imputato - in qualità di socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. e presidente della [OSCURATO:PERSONA] - avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo, emessa dal Gip del medesimo Tribunale in data 14 luglio 2021, in relazione al reato di cui agli artt. 44, comma 1, lettera b) , 71, 72 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, per avere proceduto all'edificazione di nuovi volumi edilizi sull'immobile oggetto della misura cautelare reale in totale assenza di permesso di costruire, del rispetto della normativa anti-sismica e della disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato. 2. Avverso l'ordinanza l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, basato su un unico articolato motivo di doglianza, con cui si denuncia l'omessa motivazione da parte del Gip e del Tribunale del riesame sul requisito del periculum in mora, necessario ai fini del mantenimento della misura cautelare reale, trattandosi di sequestro preventivo e non probatorio, a differenza di quanto si sarebbe sostenuto nel provvedimento impugnato. Rileva la difesa che, successivamente all'esecuzione del sequestro di cui si chiede la revoca, sarebbe stato presentato un nuovo progetto per il recupero, con adeguamento sismico, dell'ex [OSCURATO:PERSONA] del Naviglio a biblioteca, per la demolizione di tutti gli altri edifici esistenti e per la costruzione di tre nuovi edifici da destinare ad aule, studentato e laboratorio da parte della [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta dalla Regione Lombardia (decreto n. 673 del 7 gennaio 2021) ed iscritta nel registro delle persone giuridiche private. Tale progetto presenterebbe aspetti di discontinuità e novità rispetto a quello i cui lavori sono stati fermati in conseguenza del sequestro preventivo, costituendo fatto nuovo rilevante ai fini della revoca della misura cautelare reale, non sufficientemente considerato né dal Gip né dal Tribunale in sede di appello. Il nuovo progetto sarebbe stato corredato da apposita comunicazione di inizio lavori, con la specificazione che l'intervento sarebbe avvenuto ex art. 40 del Regolamento edilizio di Milano in modalità diretta convenzionata e che l'indagato, presidente della Fondazione, in quanto iscritto all'Ordine degli architetti di Milano da oltre dieci anni, possiederebbe la qualifica professionale per operare in tale settore. A differenza del precedente, il nuovo progetto, inoltre, avrebbe previsto: che gli edifici del campus insisteranno su pali di fondazione di diametro 80x25 cm e che nessuno di questi interferirà con il passaggio tombinato della roggia; che le adiacenti case popolari insisteranno sulla roggia, come prevede il progetto relativo alla loro edificazione; che l'auspicabile sottoscrizione della convenzione con il Comune implicitamente comporterà il nullaosta paesaggistico. L'autorità giudiziaria procedente avrebbe omesso la valutazione di sostanziale difformità del nuovo progetto rispetto a quello precedente, di fatto impedendo sia l'inizio dei lavori che la sottoscrizione della proposta convenzione tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'amministrazione comunale con il mantenimento del vincolo cautelare, disposto in relazione ad altro progetto e per diverse violazioni. Inoltre, tale situazione ostacolerebbe la realizzazione dello scopo da parte della riconosciuta Fondazione, consistente proprio nell'edificazione del campus universitario.Secondo il ricorrente, pertanto, la finalità preventiva sottesa all'originario decreto di sequestro preventivo non sarebbe più attuale, dal momento che il progetto sarebbe stato del tutto modificato rispetto al precedente, presentando, a questo punto, i prescritti requisiti di legge. Non sarebbe determinante la circostanza che il progetto e la connessa autorizzazione edilizia, riconducibili alla [OSCURATO:PERSONA], sarebbero comunque frutto di un'iniziativa dell'imputato. Infatti, ciò che legittimerebbe la perduranza del vincolo cautelare troverebbe fondamento nelle specifiche censure afferenti al contenuto dell'originario progetto e non nell'identità del suo autore o committente, in ipotesi parzialmente coincidente con quello precedente. Dunque, la libera disponibilità dell'immobile in capo all'imputato non potrebbe considerarsi rilevante ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione del reato, dal momento che il nuovo progetto implicherebbe la demolizione della precedente costruzione, ritenuta realizzata in assenza di titolo edificatorio. 3. Con memoria di replica datata 18 febbraio 2022, la difesa del ricorrente, in risposta alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha insistito nelle argomentazioni a sostegno del motivo di ricorso. Si ribadisce, in particolare, la diversità soggettiva tra colui che ha presentato il primo progetto urbanistico - [OSCURATO:PERSONA] in proprio - e il secondo progetto - [OSCURATO:PERSONA]. La persistenza del vincolo reale sull'immobile costituirebbe motivo ostativo al rilascio di una nuova autorizzazione, pur essendo nel frattempo mutati il soggetto giuridico e il progetto stesso, con pericolo di irreparabile pregiudizio non solo economico, ma anche strutturale per l'immobile. La difesa precisa, inoltre, che la mancanza del c.d. deposito sismico, necessario al mantenimento del titolo edificatorio, sarebbe stata documentalmente smentita dagli atti amministrativi e progettuali prodotti dal ricorrente nel corso della fase cautelare e allegati nuovamente in questa sede. Tuttavia, l'autorità amministrativa procedente, senza mai entrare nel merito del progetto e della relativa documentazione, avrebbe omesso di considerare la puntuale produzione documentale effettuata su richiesta dello stesso Comune di Milano, fino a pervenire alla revoca del titolo edilizio e alla comunicazione di notizia di reato per abuso edilizio alla Procura. Questo avrebbe, inoltre, spinto l'odierno imputato a presentare denuncia nei confronti del responsabile dell'ufficio comunale per abuso di ufficio. L'attività edilizia posta in essere dal ricorrente, consistente in opere di consolidamento strutturale, avrebbe perseguito la finalità di messa in sicurezza al fine di rimuovere il pericolo di crollo dell'immobile, come accertato dal verbale di diffida redatto dai Vigili del Fuoco di Milano, allegato alla presente memoria. Tuttavia, l'attività edificatoria si sarebbe arrestata alla fase del mero consolidamento strutturale, qualificata impropriamente dall'amministrazione comunale come attività edificatoria integrante il reato di lottizzazione abusiva. A seguito dell'esecuzione del vincolo reale, l'interessato avrebbe più volte richiesto all'amministrazione competente l'autorizzazione a proseguire l'attività di messa in sicurezza dell'immobile, ricevendo sempre risposta negativa in ragione di una relazione redatta, su istanza della polizia giudiziaria e anch'essa allegata alla memoria, a seguito di sopralluogo volto a stabilire il pericolo di crollo dell'immobile. Dalla suddetta relazione emergerebbe, contrariamente al verbale redatto dai Vigili del Fuoco, la non necessarietà di adeguamenti sismici in mancanza di mutazioni o variazioni di carico sull'immobile, le quali non sarebbero state poste in essere dall'odierno ricorrente, nonostante lo stesso sia stato prima indagato e poi imputato per il reato di lottizzazione abusiva. A parere della difesa, la contraddittorietà tra i due verbali-relazioni potrebbe spiegarsi con l'intento di rendere impossibile al suo proprietario qualsiasi intervento sull'immobile. Ciononostante, vi sarebbero stati interventi di messa in sicurezza non ulteriormente rinviabili alla luce di quanto disposto dal Regolamento edilizio del Comune di Milano e in ragione dello stato in cui ormai si trova l'immobile a causa della permanenza del vincolo cautelare, tanto da spingere l'indagato a presentare apposita SCIA e a compiere i lavori per oltre nove mesi. Lo stesso d.P.R. 380 del 2001 affida, inoltre, la competenza in materia di interventi strutturali e antisismici alla Regione, così che l'esercizio del potere amministrativo, repressivo e sanzionatorio da parte del Comune sarebbe avvenuto in violazione di legge. L'imputazione provvisoria alla base del disposto sequestro preventivo sarebbe, infine, smentita dalla stessa relazione prima menzionata, nella quale si esclude che l'indagato abbia proceduto alla realizzazione di nuovi volumi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. È opportuno premettere che, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Inoltre, in tema di misure cautelari reali, è inammissibile la reiterazione di impugnazioni già proposte avverso il medesimo provvedimento, sussistendo al riguardo una preclusione processuale (Sez. 2, n. 29668 del 04/04/2019, Rv. 276736). Le doglianze formulate in questa sede, oltre ad essere del tutto aspecifiche, esorbitano dai limiti entro cui è consentito esercitare il sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. Il ricorso non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale si fonda sulla sostanziale continuità dell'attività edilizia illecita, che aveva giustificato l'originario provvedimento di sequestro preventivo, a prescindere dalla presentazione di un nuovo progetto da parte di un soggetto formalmente e giuridicamente distinto dal ricorrente. Rileva il Tribunale che, nonostante l'emanazione di svariate ordinanze di sospensione dei lavori da parte dell'amministrazione comunale e nonostante il già intervenuto annullamento del titolo edilizio, l'indagato aveva proseguito i lavori di edificazione delle unità residenziali, come emerge dal raffronto dei rilievi fotografici. Con argomentazioni del tutto assertive e non suffragate dai necessari giudizi di conformità dell'autorità amministrativa, il ricorrente ha ritenuto che le modifiche apportate al progetto originario fossero sufficienti ad integrare un fatto nuovo idoneo a giustificare la revoca della precedente misura cautelare, rendendo irrilevante l'accertata illiceità della condotta pregressa che aveva comportato l'esecuzione del sequestro preventivo, i cui presupposti legittimanti - del fumus e del periculum - non sono concretamente e specificamente oggetto di censura in questa sede. In conclusione, secondo la corretta valutazione del Tribunale, la sussistenza del pericolo emerge dal fatto che la libera disponibilità del bene potrebbe protrarre le conseguenze del reato o causare la commissione di altri reati, essendo irrilevanti, a fini edilizi, sia il riconoscimento ad opera della Regione della Fondazione dell'imputato, sia la predisposizione di un nuovo progetto, neppure sottoposto al vaglio dell'autorità, sia le generiche affermazioni del ricorrente circa la pretesa indifferibilità di lavori di messa in sicurezza. 2. Il ricorso, per tali motivi, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
Sentenza Cassazione n. 19669/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris