CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 14722/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Liquidazione giudiziale di Integra - Associazione per l'Integrazione e laCondivisione degli Immigrati APS, [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2156/2024 depositatail 19/07/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/2026dalla [OSCURATO:PERSONA];uditi i [OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] GeneraliStanislao [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno conclusoper il rigetto il ricorso con l'affermazione del principio di diritto enunciatonella memoria scritta.Numero registro generale 18182/2024Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 14722/2026Data pubblicazione 18/05/20261. — Con sentenza del 3.4.2024 il Tribunale di Milano, su ricorso deldipendente [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato apertala Liquidazione giudiziale di Integra - Associazione per l'Integrazione e laCondivisione degli Immigrati (di seguito, Integra), una Associazione per laPromozione Sociale (APS) ritenuta insolvente e sottoponibile a liquidazionegiudiziale in quanto, pur rientrando nella categoria degli Enti del TerzoSettore (ETS), aveva svolto attività commerciale prevalente inclusa traquelle elencate nell’art. 2195 c.c., con i requisiti della professionalità edell’organizzazione di cui all’art. 2082 c.c.1.1. — Integra ha proposto reclamo ex art. 51 CCII, contestando sia lostato di insolvenza che la propria assoggettabilità a liquidazione giudiziale,deducendo tra l’altro di essere iscritta, a partire dal 3.8.2021, nell’appositasezione F-APS del [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] di essere stata iscritta d’ufficio, ai sensi del d.lgs. n. 117 del 2017, alRegistro [OSCURATO:PERSONA] (RUNTS), con conseguente acquistodella personalità giuridica.1.2. — Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milanoha rigettato il reclamo, osservando (per quanto ancora rileva in questasede) che la reclamante – la quale «non operava a fini mutualistici per i solisoci, ma fornendo servizi a terzi al fine di conseguire un lucro oggettivo,con conseguente obiettiva economicità dell’attività esercitata» – nonavendo contestato la propria qualifica di impresa commerciale, né avendoaffermato di essere [OSCURATO:PERSONA] (IS), in mancanza di iscrizionenell’apposita sezione F) del Registro delle Imprese, non può invocarel’assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa, che l’art. 14 deld.lgs. n. 112 del 2017 riserva appunto alle sole [OSCURATO:PERSONA], trattandosidi una disciplina speciale non applicabile estensivamente ai restanti ETS,che, per quanto accomunati alle prime dalla medesima finalità generale di“tutela di interessi sociali, non egoistici”, sono regolati dalla distintadisciplina contenuta nel coevo d.lgs. n. 117 del 2017.2. — Integra propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.Numero registro generale 18182/2024Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 14722/2026Data pubblicazione 18/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo, la ricorrente denunzia violazione dell’art. 12prel., dell’art. 14, d.lgs. 112/2017, nonché degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 35,d.lgs. 117/2017, sull’assunto che le Associazioni di [OSCURATO:PERSONA](APS) sarebbero assoggettabili alla liquidazione coatta amministrativa, enon alla liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 112/2017, eciò anche alla luce di vari precedenti di legittimità (Cass. Sez. 1, nn. 29801,32992, 33069 e 33280 del 2023), le cui considerazioni, sebbene espresserispetto alle [OSCURATO:PERSONA] – Enti del [OSCURATO:PERSONA] svolgenti in manieraesclusiva attività economico-commerciale – sarebbero a maggior ragioneapplicabili a tutti i restanti ETS (ivi comprese le APS), che hanno come scopoprincipale il raggiungimento di finalità esclusivamente sociali, anche seche Integra, già Onlus, «non è società lucrativa, ha finalità diverse da quelledelle imprese commerciali, anche se una parte importante delle propriel’erogazione dei servizi di accoglienza ai cittadini stranieri richiedentiprotezione internazionale», e quindi, in caso di insolvenza, dovrebbe essereassoggettata, come le [OSCURATO:PERSONA], a liquidazione coatta amministrativae non a liquidazione giudiziale.2.2. — Con il secondo motivo prospetta, in subordine, «Violazione degliartt. 3 e 24 Costituzione. Rilevanza e non manifesta infondatezza dellaquestione di legittimità costituzionale degli artt. 14 D. Lgs. 112/2017,1,2,3,4,5 e 35 D. Lgs. 117/2017, nella parte in cui escludono solo leImprese Sociali dall’applicazione del c.d. Codice della Crisi e non anche tuttigli Enti del c.d. [OSCURATO:PERSONA], comprese le Associazioni di promozioneSociale, di cui le [OSCURATO:PERSONA] fanno parte».3. — Il primo motivo di ricorso va respinto in quanto infondato, ed anchela questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata con ilsecondo motivo risulta manifestamente infondata, conformemente alleconclusioni rassegnate dal pubblico ministero.Numero registro generale 18182/2024Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 14722/2026Data pubblicazione 18/05/20264. — Il fulcro della questione è se l’art. 14 del d.lgs. n. 112 del 2017,che assoggetta le [OSCURATO:PERSONA] alla sola liquidazione coattaamministrativa, possa applicarsi anche agli altri ETS disciplinati dal d.lgs. n.117 del 2017, e segnatamente alle Associazione di promozione sociale,quale è pacificamente l’odierna ricorrente, come tale iscritta nel RUNTS.4.1. — In materia si registra l’esistenza di due plessi normativi, coevima separati: il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, che disciplina in modo specificole imprese sociali, e il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che disciplina i restantienti del terzo settore (cd. Codice del terzo settore – CTS).Il fatto - di immediata percezione - che nella stessa data il legislatore abbiainteso adottare, sulla medesima materia, due distinti strumenti normativi,rappresenta già di per sé la cifra della non automatica trasponibilità dinorme dall’uno all’altro.Il raccordo tra i due plessi esiste, ma, come meglio si vedrà, non èbiunivoco, nel senso che a certe condizioni le norme del CTS possono essereapplicate alle IS, ma non viceversa, per la connotazione di specialità diqueste ultime rispetto alla categoria generale degli ETS, cui appartengono.In particolare, l’art. 1, comma 5, del d.lgs. 112/2017 stabilisce che «alleimprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni delpresente decreto, le norme del codice del Terzo settore (…) e, in mancanzae per gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice civile e le relativedisposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresasociale è costituita».L’art. 3 del d.lgs. 117/2017 dispone invece che: «1. Le disposizioni delpresente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili,anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplinaparticolare. 2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti delTerzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civilee le relative disposizioni di attuazione. 3. Salvo quanto previsto dal Capo IIdel Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli entidi cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153».Numero registro generale 18182/2024Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 14722/2026Data pubblicazione 18/05/2026Dunque, se alle IS possono essere applicate, per quanto non previsto dald.lgs. 112/2017 e secondo il criterio di compatibilità, le disposizioni del CTS– nonché, per gli aspetti ivi non disciplinati, quelle del codice civile e relativedisposizioni di attuazione – ai restanti ETS (tra i quali rientrano anche leAPS) si applicano, per quanto non previsto dal CTS, e sempre secondo ilcriterio di compatibilità, solo le norme del codice civile e relative disposizionidi attuazione, ma non anche il d.lgs. n. 112 del 2017.Già questo basterebbe ad escludere, sul piano sistematico delle fonti,l’applicabilità dell’art. 14 del d.lgs. n. 122 del 2017 alle APS, che non sonoIS e che, in quanto ETS, sono regolate in via esclusiva dal CTS o dal codicecivile, dal momento che il CTS nulla dispone sulla loro insolvenza, néprevede la loro assoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa(procedura che, si ricorda, a differenza della liquidazione giudiziale nonprevede limiti dimensionali minimi, né richiede un ammontare minimo didebiti scaduti e non pagati: cfr. Corte cost., 24 marzo 2022, n. 93).In siffatto quadro normativo, gli ETS – e tra essi in particolare le APS, cheai sensi dell’art. 35 CTS possono costituirsi esclusivamente in forma diassociazione, riconosciuta o non riconosciuta – qualora volessero fruire dellostatuto di assoggettabilità in via esclusiva alla procedura di liquidazionecoatta amministrativa, dovrebbero assumere la qualifica di IS.Difatti, possono assumere tale qualifica, a norma dell’art. 1, comma 1, deld.lgs. 112/2017, «tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme dicui al libro V del codice civile» (con le esclusioni e limitazioni di cui aisuccessivi commi 2 e 3), purché rispettino determinate condizioni, tra lequali, dal punto di vista formale, l’iscrizione in apposita sezione (F) delRegistro delle Imprese; iscrizione che, ai sensi del successivo art. 5, haefficacia costitutiva - con conseguente non configurabilità di una impresasociale “di fatto” - e che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del d.lgs. n.117/2017, soddisfa (in funzione surrogatoria) il requisito dell’iscrizione nelRUNTS, cui sono tenuti tutti gli ETS.Per le IS v’è, insomma, una maggiore libertà di forme rispetto agli ETS, iquali – fatte salve le società di mutuo soccorso, e, appunto, le impreseNumero registro generale 18182/2024Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 14722/2026Data pubblicazione 18/05/2026sociali e le cooperative sociali (quest’ultime, come i loro consorzi, impresesociali di diritto, ai sensi dell’art. 1, comma 4 d.lgs. 112/2017) – nonpossono costituirsi in forma di società.L’art. 4, comma 1, del d.lgs. 117/2017 dispone infatti che «sono enti delTerzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozionesociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciuteo non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversidalle società» (con le esclusioni e limitazioni di cui ai successivi commi 2 e3). E per l’appunto, in base al richiamato sistema delle fonti, tale norma èrecessiva rispetto alle imprese sociali, in quanto destinatarie della disciplinaspeciale dettata dall’art. 1 del d.lgs. 112/2017, sopra richiamato, checonsente loro l’assunzione di qualsiasi forma di ente privato, anchesocietario.4.2. — Ad analoghe conclusioni si perviene quando si passa dal pianoformale al piano sostanziale.Con riguardo agli ETS (e dunque anche alle APS), il medesimo art. 4, comma1, d.lgs. n. 117/2017, dispone che sono tali quelli «costituiti per ilperseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e diutilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di unao più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o dierogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzioneo scambio di beni o servizi, ed iscritti nel [OSCURATO:PERSONA] del TerzoSettore». Il successivo art. 5 elenca le attività che si considerano “diinteresse generale”, escludendo però espressamente le «imprese sociali,incluse le cooperative sociali».Per le imprese sociali vi è infatti una norma specifica, l’art. 1, comma 1,d.lgs. n. 112/2017, la quale stabilisce che sono tali quelle che – inconformità alle disposizioni dello stesso decreto – «esercitano in via stabilee principale un’attività d’impresa di interesse generale» (elencate nelsuccessivo art. 2, comma 1) «senza scopo di lucro e per finalità civiche,solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabiliNumero registro generale 18182/2024Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 14722/2026Data pubblicazione 18/05/2026e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degliutenti e di altri soggetti interessati alle loro attività».Dal semplice raffronto tra le due norme appena citate emerge chiaramenteche l’unico elemento comune (che giustifica invero l’appartenenza delle ISalla categoria più ampia degli ETS) è costituito dalle “finalità civiche,solidaristiche e di utilità sociale” e dall’assenza dello “scopo di lucro” (comedisciplinata dall’art. 8, d.lgs. 117/2017 per gli ETS e dall’art. 3, d.lgs.112/2017 per le IS).Al di là di questo nucleo condiviso, si danno diverse categorie di enti che:- da un lato, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività diinteresse generale – elencate nell’art. 5 del d.lgs. 117/2017 - in forma diazione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o dimutualità o di produzione o scambio di beni o servizi (gli ETS);- dall’altro lato, esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa diinteresse generale – elencate nell’art. 2 del d.lgs. 112/2017 – e sono tenutiad adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti, nonché afavorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altrisoggetti interessati alle loro attività, ai sensi del successivo art. 11 (le IS).Peraltro, fermo restando il divieto di ripartizione anche indiretta di utili eavanzi di gestione, alle IS viene data la possibilità di coniugare in qualchemodo le finalità tradizionalmente perseguite attraverso lo strumentosocietario con le finalità propriamente sociali, tanto che, ai sensi dell’art. 3,comma 3, d.lgs. n. 112/2017, l’impresa sociale – se costituita nelle formedi cui al libro V del codice civile – può, tra l’altro, destinare una quotainferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali(dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti) ad aumentogratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci (nei limiti dellevariazioni dell’indice Istat) o addirittura alla distribuzione di dividendi ai soci,anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione distrumenti finanziari (in misura comunque non superiore all'interesseNumero registro generale 18182/2024Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 14722/2026Data pubblicazione 18/05/2026massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzorispetto al capitale effettivamente versato).4.3. — Dunque, alla maggiore libertà di forma delle imprese socialicorrisponde una maggiore perimetrazione degli scopi perseguiti e dei vincoliimposti, con particolare attenzione all’occupazione di soggetti svantaggiati.L’art. 2, comma 3, d.lgs. 112/2017 precisa altresì che «si intende svolta invia principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settantaper cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri dicomputo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, diconcerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali»; il che significa,a contrario, che le imprese sociali possono svolgere anche attività diverseda quelle di interesse generale, purché i relativi ricavi non superino il trentaper cento del totale.Inoltre, a norma del successivo comma 4, le IS possono svolgere, senza ipredetti limiti, qualsiasi altra attività d'impresa, purché in essa sianooccupati – in misura non inferiore al trenta per cento, secondo le prescrizionicontenute nel comma 5 – determinati lavoratori qualificati ai sensi di legge“molto svantaggiati”, ovvero “persone svantaggiate o con disabilità”,nonché “persone beneficiarie di protezione internazionale”, o “personesenza fissa dimora” (le quali versino in una condizione di povertà tale danon poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia); in tal caso,infatti, quell’attività «si considera comunque di interesse generale,indipendentemente dal suo oggetto».L’art. 15 disciplina poi in dettaglio le funzioni di monitoraggio, ricerca econtrollo svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, chedemanda all'Ispettorato nazionale del lavoro le funzioni ispettive, al fine diverificare il rispetto delle disposizioni del d.lgs. 112/2017 da parte delleimprese sociali (comma 2), di modo che, in caso di accertata violazionedelle disposizioni del predetto decreto, diffida gli organi di amministrazionedell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro uncongruo termine (comma 6); in caso di ostacolo allo svolgimentodell'attività ispettiva o di mancata ottemperanza alla diffida, il MinisteroNumero registro generale 18182/2024Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 14722/2026Data pubblicazione 18/05/2026vigilante può nominare un commissario ad acta (comma 7), mentre, nelcaso di irregolarità non sanabili o non sanate, dispone la perdita dellaqualifica di impresa sociale, con conseguente cancellazione dall'appositasezione del Registro delle imprese e con devoluzione del suo patrimonioresiduo – dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libroV del codice civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmenterivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti dicui all'art. 3, comma 3, lett. a) – al fondo istituito ai sensi dell'art. 16dall'ente o dall'associazione cui l'impresa sociale aderisce o, in mancanza,dalla [OSCURATO:PERSONA], salvo quanto specificamente previsto intema di società cooperative (comma 8).4.4. — Questo peculiare e penetrante ruolo di controllo del Ministero dellavoro e delle politiche sociali si riflette proprio nell’art. 14 del d.lgs. n.112/2017, di cui si vorrebbe l’applicazione anche alle APS, le quali possonocostituirsi solo come associazioni riconosciute o non riconosciute.La norma appena indicata, intitolata “Procedure concorsuali”, dispone infattiche «1. In caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate allaliquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, e successive modificazioni. 2. Il provvedimento che dispone laliquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali, ad esclusione diquelle aventi la forma di società cooperativa, nonché la contestuale osuccessiva nomina del relativo commissario liquidatore di cui all'articolo 198del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è adottato con decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali. 3. Nelle procedure di liquidazione coattaamministrativa di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,sono individuati criteri e modalità di remunerazione dei commissariliquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza, sulla basedell'economicità, efficacia ed efficienza delle attività svolte. (…)».Ebbene risulta assai significativo che di un simile ruolo del Ministero dellavoro e delle politiche sociali – riflesso dei particolari, ulteriori, obbiettiviNumero registro generale 18182/2024Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 14722/2026Data pubblicazione 18/05/2026come detto assegnati alle imprese sociali – non si rinviene traccia nellenorme del CTS dedicate specificamente alle APS (artt. 35 e 36).4.5. — In particolare, l’art. 35, comma 1, stabilisce che «le associazionidi promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma diassociazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore asette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per losvolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di unao più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attivitàdi volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli entiassociati».L’art. 36, invece, si limita a prevedere che le APS «possono assumerelavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altranatura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto dispostodall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dellosvolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento dellefinalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non puòessere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al ventiper cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quantodisposto dall'articolo 35, comma 1, relativamente alla prevalenzadell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli entiassociati».L’APS può svolgere la sua attività con metodo economico in formad’impresa, avuto riguardo non soltanto alle attività “diverse” di cui all’art. 6CTS (a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e sianosecondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale) maanche le stesse attività “di interesse generale” di cui al precedente art. 5;anzi, se per le prime sono fissati limiti qualitativi (la “strumentalità”) equantitativi (la “secondarietà”), nessun limite vige invece per le seconde,fermi restando, naturalmente, il rispetto degli obblighi di trasparenza epubblicità di cui agli artt. 11 e 13 CTS e di destinazione di ricavi e utili di cuiall’art. 8 CTS, nonché le ricadute sul fronte fiscale (in ragione delladistinzione tra enti del Terzo settore “commerciali” e “non commerciali”).Numero registro generale 18182/2024Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 14722/2026Data pubblicazione 18/05/2026Vale cioè, come per gli altri ETS, la possibilità di svolgere anche attivitàcommerciali, se esercitate «per il perseguimento, senza scopo di lucro, difinalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale»; tanto che l’art. 11, comma2, d.lgs. 117/2017 impone l’iscrizione (oltre che nel RUNTS) anche nelRegistro delle imprese a quegli ETS che esercitano la propria attivitàesclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, a frontedi un’attività rientrante tra quelle elencate nell’art. 2195 c.c. e che riveste irequisiti della professionalità e dell’organizzazione di cui all’art. 2082 c.c.Pertanto, in assenza, nel CTS, di una disciplina specifica dell’insolvenza –quale è quella dettata dall’art. 14 del d.lgs. 112/2017 per le sole impresesociali (cui sono assimilate le cooperative sociali) che svolgonoistituzionalmente attività d’impresa – la possibilità per gli altri ETS diesercitare un’attività imprenditoriale in via prevalente, pur rimanendonell’alveo della non lucratività, li rende assoggettabili alla liquidazionegiudiziale disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, levolte in cui venga perseguito lo scopo di lucro oggettivo, e cioè sussista unaobiettiva economicità dell’azienda esercitata, intesa quale proporzionalitàtra costi e ricavi.4.6. — A conforto della divisata conclusione sta anche la differenziazionedi regime fiscale tra ETS e IS, dal momento che l’art. 79 del d.lgs. n.117/2017 (“Disposizioni in materia di imposte sui redditi”) stabilisce alprimo comma che «agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali,si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titoloII del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quantocompatibili». È, questo, un ulteriore elemento che conferma la spiccataconnotazione in termini di specialità delle imprese sociali, tanto da far lororiservare, rispetto agli altri ETS, un distinto ed apposito corpo normativo.Una specialità per vero già tracciata da questa Corte, nei termini seguenti:«in dipendenza e ai fini della sua appartenenza al genus “impresa”,l’impresa sociale postula il cd. “metodo economico”, ossia che l’attività (exart. 2082 cod. civ.) professionale, economica ed organizzata (al fine dellaNumero registro generale 18182/2024Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 14722/2026Data pubblicazione 18/05/2026produzione o dello scambio di beni o servizi) venga svolta secondo modalitàoggettive tendenti al pareggio fra costi e ricavi; in dipendenza e ai fini dellasua qualificazione come “sociale”, la stessa impresa sociale postula – benvero nel segno dell’adozione di ben precisi moduli organizzativi e gestori –un complesso di ulteriori connotazioni, id est le finalità civiche, solidaristichee di utilità sociale, destinate, nel quadro della conformazione a ragioni diinteresse generale, a caratterizzarne l’azione ancorché a coniugarsi con il“metodo economico” [...] la qualificazione in guisa di “impresa sociale” diun’impresa collettiva - eventualmente - ascrivibile a taluno dei tipi del Vlibro del codice civile, postula imprescindibilmente il concreto difetto del finedi lucro (“senza scopo di lucro”), ossia, per le imprese societarie lucrative,la concreta assenza all’astratta proiezione causale di cui all’art. 2247 cod.civ., ovvero, per le imprese societarie cooperative (a mutualità prevalente),il divieto tout court, cioè pur nei circoscritti termini prefigurati dalla lett. a)del primo comma dell’art. 2514 cod. civ., di distribuzione dei dividendi»(Cass. n. 33069 del 2023).4.7. — In sintesi, molteplici sono i fattori che convergono verso laassoggettabilità a liquidazione coatta amministrativa, ex art. 14, d.lgs. n.112 del 2017, delle sole imprese sociali, e non anche delle associazioni dipromozione sociale (sebbene entrambe appartenenti alla categoria degliETS): il criterio storico della riconduzione a due separati plessi normativi; ilcriterio logico-sistematico dei rinvii tra le diverse fonti; il criterio formaledella qualifica e della iscrizione in apposita sezione del Registro delleimprese, in luogo del RUNTS; il criterio sostanziale delle caratteristichedell’attività svolta, delle finalità perseguite (ulteriori a quelle comuni), delsistema di vigilanza e controllo, del sistema fiscale, che attribuiscono alladisciplina dell’impresa sociale i connotati della specialità.Non si tratta di un approccio meramente formale, ma della dovutaconsiderazione del complesso dei profili storico, sistematico, sostanziale,funzionale e teleologico, tale che, a specifici e determinati requisiti dettatidal legislatore, corrisponde un determinato statuto normativo speciale, nonesportabile in assenza di quelle condizioni.Numero registro generale 18182/2024Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 14722/2026Data pubblicazione 18/05/2026Non basta, cioè, l’elemento comune delle finalità civiche, solidaristiche e diutilità sociale, e, in diversa misura, dell’assenza dello scopo di lucro, perrendere condivisibile uno statuto dell’insolvenza – l’assoggettabilità a LCA –che il legislatore ha espressamente previsto e attribuito solo alle impresesociali, in corrispondenza di caratteristiche differenziali evidentementeritenute decisive, senza contemplare forme di rinvio, nemmeno con laclausola di compatibilità, nei confronti degli altri ETS, ivi comprese leassociazioni di promozione sociale.Si tratta, insomma, di valorizzare quei profili di specificità, che non possonoessere superati in forza di un generico richiamo alle finalità civiche,solidaristiche e di utilità sociale condivise in forza dell’appartenenza al genusETS (cfr., mutatis mutandis, Corte cost., n. 93 del 2022, punto 6, conriferimento alla parallela tematica della cooperativa, compresa quellaagricola, come modello giuridico unitario che svolge una impresa dieconomia sociale; v. anche sul tema Cass. 880/2026).5. — Quanto al secondo motivo, è appena il caso di precisare che, arigore, la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettatadirettamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametricostituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di unanorma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione diillegittimità costituzionale della norma applicata (Cass., Sez. U., n. 25573del 2020; Cass. n. 16652 del 2022).Nondimeno, nel secondo mezzo il ricorrente ha comunque esposto unaeccezione di illegittimità costituzionale in relazione all’art. 14 del d.lgs. n.112 del 2017 nonché agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 35 del d. lgs. n. 117 del 2017,che può essere valutata in correlazione all’esame delle corrispondentiviolazioni di legge denunziate con il primo motivo.Ne consegue che, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, voltead evidenziare le significative differenze esistenti, in termini di finalità,regime e controlli, tra imprese sociali e altri ETS, la questione di legittimitàNumero registro generale 18182/2024Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 14722/2026Data pubblicazione 18/05/2026costituzionale prospettata dalla parte ricorrente in relazione agli artt. 3 e 24della Costituzione risulta manifestamente infondata.Può in altri termini ripetersi quanto affermato di recente da questa Corte suun tema limitrofo, e cioè che l’eterogeneità delle fattispecie comparate portaa considerare impropria l’evocazione dell’art. 3 Cost. (Cass. n. 880/2026, intema di esclusione della cooperativa di imprenditori agricoli dall’accesso allaprocedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all’art3/2012, stante il divieto previsto dall’art. 6, l. n. 3 del 2012).È infine da sottolineare che i precedenti evocati dal ricorrente (Cass. Sez.1, nn. 29801, 32992, 33069 e 33280 del 2023) non sono conducenti, inquanto afferenti proprio alle IS, quali non sono le APS.6. — Viene formulato il seguente principio di diritto:“L’art. 14 del d.lgs. n. 112 del 2017, che assoggetta le imprese sociali aliquidazione coatta amministrativa, non è applicabile alle associazioni dipromozione sociale disciplinate dal d.lgs. n. 117 del 2017, le quali, in casodi insolvenza e al ricorrere dei relativi presupposti, sono assoggettabili allaliquidazione giudiziale”.7. — Segue il rigetto del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenzadi difese degli intimati. Sussistono i presupposti processuali per il cd.raddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 31/03/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA] FerroNumero registro generale 18182/2024Numero sezionale 1494/2026Numero di raccolta generale 14722/2026Data pubblicazione 18/05/2026